AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.308
Data decisione, Autorità: 01.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00308 DP 308/94 leo
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 ottobre 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 ottobre 1994 (no. 9025) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 maggio 1994 con la quale il Municipio di __________ gli ha imposto di provvedere alla manutenzione della siepe ai mapp. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
15 novembre 1994 del Municipio di __________;
15 novembre 1994 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ possiede cinque fondi contigui siti in territorio di __________ (part. __________) e di __________ (part. __________, __________, __________ e __________), che nel loro complesso vanno a formare un biotopo di 47'672 mq.
In data 4 novembre 1980 il proprietario ha ottenuto dal Municipio di __________ il permesso di cintare i mapp. __________, __________ e __________ con una rete metallica alta 2 ml. Nel 1981, a seguito dell'acquisto del mapp. __________, l'autorità comunale ha autorizzato la posa della recinzione anche su questo fondo (licenza edilizia 10 giugno 1981), ad una distanza di 60 cm dal sedime della stretta strada comunale che corre lungo il suo confine S e E e quello E dell'adiacente part. __________.
B. Nel 1983 __________ ha fatto interrare a ridosso della cinta 2'750 piante di vario genere, in modo da creare una siepe alta circa un metro che avvolgesse tutta la proprietà per una lunghezza di 772 ml.
Con il trascorrere degli anni la siepe viva ha raggiunto dimensioni ragguardevoli, sia in altezza che in larghezza (cfr. documentazione fotografica agli atti).
C. Con decisione 27 maggio 1994 fondata sull'art. 218 del Regolamento comunale (in seguito: RC), il Municipio di __________ ha ingiunto a __________ di provvedere alla manutenzione della siepe confinante con la strada comunale riducendone l'altezza a ml 0,80 nei pressi della curva (20 ml prima e dopo l'angolo S-E della part. __________) e a ml 2,00 lungo il tratto rimanente (lato E delle part. __________ e __________).
D. Con giudizio 18 ottobre 1994 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente.
Accertato come l'art. 18b LF sulla protezione della natura invocato dal ricorrente non fosse applicabile alla fattispecie, il Governo ha ritenuto in sostanza che l'ingiunzione municipale - fondata su una norma di regolamento volta a tutelare il pubblico sotto il profilo della sicurezza stradale - meritasse tutela in quanto del tutto legittima e proporzionata.
E. Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento con argomentazioni essenzialmente identiche a quelle addotte senza successo in prima istanza.
Insiste dunque nell'affermare che il Comune non può imporgli la rimonda della siepe in virtù dell'art. 218 RC; ad una simile operazione si opporrebbe infatti l'art. 18b della LF sulla protezione della natura e del paesaggio, norma di rango superiore che racchiude il principio della compensazione ecologica. Ritiene d'altronde che la normativa comunale sia stata concepita unicamente in funzione delle banali siepi piantate in ambienti urbani e che non possa quindi essere applicata alla pregevole (e costosa) siepe naturale che egli ha appositamente messo a dimora per recingere e proteggere un biotopo di grande rilevanza per l'equilibrio ecologico della regione.
Il ricorrente contesta il provvedimento anche dal profilo della proporzionalità. Sostiene che la sicurezza del traffico viario non giustificherebbe lo snaturamento della siepe, dato che questa costeggia una strada agricola e come tale poco frequentata. D'altra parte, per ottenere lo scopo divisato basterebbe abbassare la siepe solo in corrispondenza della curva o, meglio ancora, posare uno specchio sul lato esterno della curva stessa.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono il Municipio di __________ e il Consiglio di Stato, i quali sollecitano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
G. In fase istruttoria il Tribunale ha acquisito d'ufficio agli atti l'incarto relativo alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio di __________ per la recinzione dei mapp. __________ e __________.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, ove occorresse, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva di __________ è indiscutibile (art. 43 LPamm e 209 lett. b LOC). Appare infatti innegabile che l'insorgente sia portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi del giudizio impugnato per il pregiudizio che gli cagiona e che il gravame intende rimuovere.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm). La ripetizione del sopraIluogo sollecitata dall'insorgente non appare invero idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, atteso che la situazione traspare con sufficiente chiarezza dalle fotografie scattate nel giugno del 1994 dall'autorità di ricorso di prime cure.
I proprietari dei terreni fronteggianti le strade e piazze comunali sono tenuti alla manutenzione dei muri di cinta e delle siepi conformemente alle seguenti prescrizioni:
a) Nessuna siepe viva può essere piantata o mantenuta se non alla distanza di cm 50 dal fondo del vicino o area pubblica;
omissis
a) Per le siepi vive, escluse quelle di gelso, l'altezza massima, da misurarsi dalla superficie del terreno più alto, tra un fondo di proprietà privata e l'area pubblica (strade, piazze, giardini, ecc.) deve essere di ml 2;
b) in punti pericolosi (incroci, curve, ecc.), quando la proprietà privata confina con la pubblica via, l'altezza massima delle siepi vive, così come pure dei muri di cinta, deve essere di ml 0.80 dal livello stradale;
omissis
a) le siepi vive, escluse quelle di gelso, devono essere tagliate e rimondate in modo che le norme di distanza e altezza siano soddisfatte;
omissis
Scopo principale della norma, che riprende i principi sanciti dal diritto civile cantonale in tema di distanze e manutenzione delle siepi (cfr. art. 137 ss. LAC), è evidentemente quello di tutelare la sicurezza della circolazione e l'incolumità in genere di tutti coloro che utilizzano la pubblica via. Alla luce di queste finalità, appare d'altronde chiaro che il disposto in oggetto possa essere applicato ad ogni sorta di siepe viva posta ai margini delle strade o piazze comunali, indipendentemente dal tipo di zona in cui si trovano questi impianti e dall'intensità del loro uso.
Nell'evenienza concreta, il Municipio di __________ ha constatato che la siepe ai mapp. __________ e __________, essendo cresciuta a dismisura, invadeva il sedime della vicina strada comunale, non rispettava l'altezza massima prescritta dal RC e pregiudicava la visuale nella svolta posta a S-E della proprietà. Dopo un invito a regolarizzare la situazione rimasto senza seguito, l'autorità comunale ha ingiunto a __________ di mondare la vegetazione riducendone l'altezza a ml 0,80 nei pressi della curva e a ml 2,00 lungo il tratto rimanente.
La decisione risulta basilarmente corretta.
Come ben comprovano le fotografie agli atti scattate nel giugno del 1994, la siepe viva piantata nel 1983 si è ormai sviluppata in maniera tale da stravolgere le sue originarie funzioni; in difetto di un'adeguata manutenzione le piante hanno infatti raggiunto dimensioni ragguardevoli sia in altezza che in larghezza e attualmente sono talmente fitte da celare la rete metallica che un tempo le cingeva. Ma non solo. La vegetazione è cresciuta anche verso l'esterno del biotopo andando ad invadere parzialmente il contiguo campo stradale ed è diventata così spessa da risultare impenetrabile alla vista. Questa boscaglia, creata ad arte da un privato mosso certamente da ammirevoli intenti ideali, ingenera insomma per gli utenti della strada comunale una situazione di intollerabile pericolo che può essere sanata solo con un adeguato intervento di capitozzatura.
La tesi dell'insorgente, fondata su di un presupposto manifestamente errato, non regge.
La siepe viva posta a dimora dodici anni or sono non è infatti più naturale di quanto non lo sia qualsiasi opera di cinta realizzata dall'uomo con piante vegetanti. A prescindere dalle sue fuorvianti sembianze, non è il risultato di una crescita spontanea allo stato selvatico, ma il frutto di un'originale piantatura eseguita da un abile giardiniere; come ben osserva il Consiglio di Stato, essa non si differenzia da una normale siepe da giardino che per la diversità degli arbusti utilizzati e per il modo in cui gli stessi sono stati lasciati volutamente proliferare.
Stando così le cose e ritenuto come la siepe in discussione si trovi effettivamente a ridosso dell'area pubblica, non v'è ragione per ritenere che l'impugnato ordine municipale non possa fondarsi legittimamente sull'art. 218 RC; in effetti, come visto in antecedenza (consid. 2), il disposto è applicabile in tutto il comprensorio comunale.
Quanto all'art. 18b della LF sulla protezione della natura e del paesaggio ed alla sua incidenza sul caso qui dedotto in giudizio, occorre rilevare che la norma è stata concepita unicamente nell'ottica di un'equilibrata ripartizione di competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di protezione della natura: in sostanza, si è voluto semplicemente incaricare i Cantoni di proteggere i biotopi d'importanza regionale e locale e di creare zone di compensazione ecologica nelle regioni sfruttate in modo intensivo (cfr. Messaggio 11 settembre 1985 concernente l'iniziativa popolare "per la protezione delle paludi - Iniziativa di Rothenthurm" e la revisione delle disposizioni sulla protezione dei biotopi nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, FF 1985 II p. 1279 ss.).
La legislazione cantonale delega al Consiglio di Stato il compito di proteggere le cose immobili che concorrono a costituire le bellezze naturali del paese e il suo aspetto caratteristico (cfr. art. 1 Regolamento d'applicazione 22 gennaio 1974 del decreto legislativo 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio = RBN). La protezione si estende ai monumenti naturali, ai punti di vista, ai siti, paesaggi e panorami pittoreschi, nonché alla flora spontanea, alla fauna indigena ed al loro spazio vitale (biotopo) (art. 2 RBN). Per godere della tutela garantita dalla legge i monumenti naturali e i punti di vista devono essere inclusi in uno specifico elenco allestito dal Consiglio di Stato (art. 4 RBN), mentre i siti ed i paesaggi pittoreschi devono essere qualificati come tali nell'ambito dei PR (art. 5 RBN); le specie animali e vegetali protette dal Cantone sono elencate nel Regolamento 1° luglio 1975 sulla protezione della flora e della fauna.
La proprietà __________ non rientra nel novero dei monumenti naturali o dei siti pittoreschi che il Cantone protegge nella loro integrità (art. 3 RBN), né tanto meno è compresa nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale. Le piante che compongono la controversa siepe non sono contemplate nell'elenco delle specie vegetali protette dalla Confederazione (cfr. allegato 1 e 2 OPN) e dal Cantone (cfr. art. 1 Regolamento 1° luglio 1975 sulla protezione della flora e della fauna).
Ne consegue che dal profilo delle varie leggi volte alla tutela della natura e del paesaggio nulla osta alla semplice potatura della siepe posta ai mapp. __________ e __________ di __________ (cfr., in tema di protezione delle siepi, DTF 121 II 161).
L'insorgente sostiene infine che l'ingiunzione municipale disattende il principio della proporzionalità.
Se si pon mente alla ratio dell'art. 218 RC, la censura si appalesa fondata.
Al fine di tutelare la sicurezza del traffico stradale non è affatto necessario abbassare la siepe lungo tutto il tratto che costeggia la strada comunale. Per ottenere lo scopo divisato è sufficiente tagliare la vegetazione a filo della recinzione metallica in modo che nessun ramo sporga sul sedime stradale e ridurne l'altezza a ml 0,80 solo nei pressi della curva assai pericolosa che avvolge l'angolo S-E della part. __________.
Quest'ultimo intervento si avvera irrinunciabile, poiché allo stato attuale delle cose la siepe preclude effettivamente qualsiasi visuale e nella curva, così come lungo tutta la strada larga solo 4 ml, due autoveicoli di normali dimensioni non possono incrociare. D'altra parte, la posa di uno specchio sul lato esterno della svolta non sarebbe sufficiente a scongiurare i rischi di collisione; l'esperienza insegna infatti che gli automobilisti prestano attenzione agli specchi solo se ne conoscono l'ubicazione o hanno il tempo di accertarne l'esistenza a seguito di un arresto imposto dalla segnaletica, dalla configurazione della strada (incrocio), dalla necessità di concedere la precedenza o dall'intensità del traffico.
Per quanto ossequiosa del principio della proporzionalità, questa soluzione potrebbe invero dar adito a qualche perplessità di natura estetica. Al proprietario è comunque data la facoltà di procedere ad un taglio lineare e proporzionato in modo da salvaguardare al meglio l'aspetto esteriore della siepe.
Il Comune di __________, comparso in causa per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare suoi particolari interessi, va esentato da qualsiasi partecipazione alle spese del procedimento, ma non dalla corresponsione di ripetibili alla controparte commisurate in funzione dell'esito del gravame (art. 31 LPamm; RDAT I-1993 N. 19).
Per questi motivi,
visti gli art. 18b LF sulla protezione della natura e del paesaggio; 208, 209 LOC; 137 ss. LAC; 1 ss. RBN; 1 Regolamento 1° luglio 1975 sulla protezione della flora e della fauna; 218 Regolamento comunale di __________; 18, 28, 31, 43, 46, 60 LPamm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 ottobre 1994 (no. 9025) del Consiglio di Stato e annullata;
1.2. la risoluzione 27 maggio 1994 del Municipio di __________ è annullata e riformata come segue:
"E' fatto ordine al signor __________ di provvedere alla manutenzione della siepe ai mapp. __________ e __________ nel senso di tagliare lateralmente la vegetazione (a filo della recinzione metallica) in modo che nessun ramo sporga sul sedime stradale e di ridurne l'altezza a ml 0,80 nell'angolo S-E della part. __________ per una lunghezza di 20 ml prima e dopo la curva."
La tassa di giustizia di fr. 900.- (novecento) è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 600.- (seicento).
Il Comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 400.-(quattrocento) a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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