AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 42.2025.59
Data decisione, Autorità: 23.03.2026, TCA
Titolo: Dec.23.5.25(R)ritenuta notific.2.6.25 dopo term.di giacenza(7gg). Afferm.avviso ritiro depositato da vicina vaga.Del resto ric.poi asserito di non essere riuscita a ritirare R per distraz. Da 2°invio non nuovo term. Recl.8.7.25 tardivo. Rest.term.? Rinvio atti per sospendere proc.in attesa test ADHD
Raccomandata
Incarto n. 42.2025.59
rs
Lugano 23 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su reclamo del 18 novembre 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 23 maggio 2025 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha chiesto a RI1 (nata il ______ 2003) la restituzione della somma di fr. 1'306.10 corrispondenti a parte delle prestazioni assistenziali percepite da luglio a settembre 2024, in quanto dagli estratti conto trasmessigli in occasione delle richieste di rinnovo di agosto, ottobre, novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio e marzo 2025 sono emersi degli accrediti a suo favore non noti in precedenza e dunque non computati nelle decisioni di riconoscimento delle prestazioni (cfr. doc. 13-14).
Quale rimedio di diritto è stato indicato che “contro la presente decisione è possibile inoltrare reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6500 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 33 Laps. L’atto di reclamo deve contenere un’esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni.” (cfr. doc. 15).
1.2. Il 16 giugno 2025 l’amministrazione ha inviato il seguente scritto all’interessata:
" con la presente la informiamo che in data 23.05.2025 le è stata inviata per mezzo raccomandata la decisione del 23.05.2025. Tuttavia, la stessa ci è stata ritornata.
La informiamo che ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 bis della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), una comunicazione contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Pertanto, con la presente non si accordano ulteriori termini per inoltrare un eventuale reclamo o ricorso. In allegato trasmettiamo per sua informazione copia della decisione summenzionata." (Doc. 9)
1.3. Contro la decisione del 23 maggio 2025 RI1 ha interposto reclamo, l’8 luglio 2025, chiedendo il ripristino dei termini, poiché il provvedimento del 23 maggio 2025 non le sarebbe stato regolarmente notificato per cause indipendenti dalla sua volontà (cfr. doc. 4-7).
Al riguardo ella ha allegato una dichiarazione che sarebbe stata rilasciata da una vicina “______.” a mano (cfr. firma doc. 7) del seguente tenore:
" (…) mi è capitato alcune volte che mi venisse recapitata la posta di RI1. Solitamente la tengo via e quando la trovo a casa gliela porto. Sicuramente può essere capitato che per sbaglio possa avere già cestinato qualche lettera. Posso affermare che ci siamo già lamentati in posta per evitare appunto disguidi di questo genere.” (Doc. 7)
La medesima ha poi formulato delle precisazioni in merito agli accrediti imputatile (cfr. doc. 5).
1.4. L’USSI, con decisione su reclamo del 18 novembre 2025, ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo datato 8 luglio 2025 inoltrato da RI1 contro la decisione del 23 maggio 2025, rilevando:
" (…) Le motivazioni addotte dalla signora RI1 a sostegno della richiesta di restituzione dei termini non possono essere ritenute sufficienti. Esse, infatti, non sono supportate da alcuna documentazione, oltre all’affermazione della vicina, e non dimostrano che, nel caso concreto, si sia verificato un effettivo errore da parte della Posta. In tali circostanze si può dunque concludere che in base al tracciamento, l’invito al ritiro sia stato depositato nella cassetta postale della reclamante e che la data di consegna sia stata correttamente registrata. (…)" (Doc. A1)
1.5. Contro la decisione su reclamo del 18 novembre 2025 RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha segnatamente postulato l’annullamento della stessa, di ritenere ricevibile il reclamo dell’8 luglio 2025 e il rinvio degli atti all’USSI al fine di entrare nel merito del reclamo (cfr. doc. Ic).
A sostegno delle proprie pretese la medesima ha fatto valere, da un lato, che la decisione del 23 maggio 2025, inviata per posta Raccomandata, mai è giunta nella sua sfera di controllo, essendo stata depositata nella buca delle lettere sbagliata, cosicché non ha potuto ritirarla e venirne a conoscenza entro i termini previsti dalla legge.
Dall’altro, di avere agito immediatamente e in buona fede, presentando il reclamo dell’8 luglio 2025, non appena è stata informata dell’esistenza dell’ordine di restituzione del 23 maggio 2025.
L’insorgente ha, altresì, asserito che l’attestazione della vicina deve essere considerata un mezzo di prova idoneo, in quanto resa da una persona terza, identificabile, priva di interesse personale nell’esito della procedura e quindi attendibile (cfr. doc. I + A/D).
1.6. Nella sua risposta del 15 gennaio 2026 l’amministrazione ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. Il 26 gennaio 2026 la ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie, indicando in particolare che “(…) desidero precisare che per motivi di distrazione o difficoltà di concentrazione, non sono riuscita a ritirarla nei tempi previsti. Preciso che a breve dovrò sottopormi a un test medico per la diagnosi di ADHD (Disturbi da deficit di Attenzione/Iperattività) e, qualora venisse confermata una problematica medica legata alla concentrazione, allegherò il relativo certificato medico” (cfr. doc. V)
1.8. L’USSI ha preso posizione al riguardo con scritto del 9 febbraio 2026 (cfr. doc. VII).
1.9. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
1.10. Il 13 febbraio 2026 il TCA ha invitato RI1 a comunicare se nel frattempo si sia sottoposta al test medico per la diagnosi di ADHD menzionato nella sua lettera del 26 gennaio 2026 e, in caso affermativo, quale ne sia stato l’esito, comprovando con debita documentazione medica.
Alla ricorrente è stato pure richiesto di indicare, nell’ipotesi in cui gli accertamenti in questione non siano ancora stati effettuati, la data prevista per gli stessi (cfr. doc. IX).
L’insorgente, il 20 febbraio 2026, ha risposto:
" (…) vi informo che ho già preso contatto con il medico.
Avrei dovuto recarmi al Civico per gli accertamenti; tuttavia, i tempi di attesa attuali risultano essere di circa sei mesi.
Sono pertanto in attesa di una conferma da parte del dottore per poter accedere ad un centro che possa prendermi in carico in tempi più brevi. (…)” (Doc. XI, X1)
1.11. La parte resistente, il 9 marzo 2026, si è riconfermata interamente nel contenuto dei suoi precedenti scritti (cfr. doc. XIII).
1.12. Il doc. XIII è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 stabilisce che:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
Ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 Laps una decisione emanata sulla base della legge stessa e delle leggi speciali, fra cui rientra la Las (cfr. art. 2 Laps), può, quindi, essere contestata tramite reclamo all’autorità che l’ha emessa entro il termine di trenta giorni dalla sua notificazione.
L’art. 33 cpv. 3 Laps, concernente i rimedi di diritto e la procedura, contempla, quale diritto sussidiario, l’applicazione della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).
Inoltre la LPGA, che coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano, può comunque tornare applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale (cfr. STCA 42.2025.20 del 5 maggio 2025 consid. 2.4.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.2; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016 consid. 2.1.)
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
L’art. 38 cpv. 2bis LPGA enuncia che una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
La finzione di notifica trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti ad un procedimento di adoperarsi affinché possano venir loro notificati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (cfr. DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005).
La finzione di notifica vale, ad ogni modo, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. STF 8C_187/2023 del 6 giugno 2023 consid. 4.1.; DTF 134 V 49 consid. 4).
Pertanto colui il quale si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il nuovo recapito (cfr. STF 9C_667/2019 del 7 gennaio 2020; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato. Essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STF 8C_749/2025 del 22 gennaio 2026 consid. 2.2.1.; STF K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Eccezione va fatta nel caso in cui l'autorità notifichi di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario. In questa evenienza, il termine di ricorso è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2; STF I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
Tale principio è stato confermato nella STFA I 366/04 del 27 aprile 2005, già citata, relativa a una fattispecie in cui una sentenza del TCA, che era stata intimata a un’assicurata il 30 aprile 2004 per plico raccomandato, non è stata ritirata. L’Ufficio postale di destinazione, decorso il termine di giacenza di sette giorni, l’ha quindi ritornata al mittente che l’ha rispedita per invio normale in data 26 maggio 2004.
In quel caso l’Alta Corte ha comunque deciso che la questione della tempestività del ricorso di diritto amministrativo non doveva essere esaminata oltre, siccome l’impugnativa doveva in ogni caso essere respinta.
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri. A tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Al riguardo cfr. pure STF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022.
A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Per completezza è utile segnalare che il 26 settembre 2025 il Parlamento ha adottato la "Legge federale sul recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi" secondo cui è applicabile all'intero diritto federale il principio - già vigente nel diritto processuale civile - che prevede, in caso di notificazione nei fine settimana di invii postali che determinano la decorrenza di un termine (ad esempio tramite posta A Plus), che quest'ultimo inizi a decorrere soltanto il giorno feriale seguente (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/565/it; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250023).
La nuova legge comporta la modifica di altri atti normativi, in particolare della LPGA (cfr. art. 38 e 38a LPGA; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it), e meglio:
" Art. 38, rubrica, nonché cpv. 2bis e 3-5
Computo dei termini
2bis Abrogato
3 Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio postale sono
considerate consegnate:
a. al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di
recapito, nel caso di una comunicazione consegnata soltanto
contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a
ritirarla;
b. Il primo giorno feriale seguente, nel caso di una comunicazione
consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.
4 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un
giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente.
5 Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui
ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 38a Sospensione dei termini
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (FF 2025 2891)
Il relativo termine di referendum è scaduto il 15 gennaio 2026 (cfr. FF 2025 2891).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.3.; STCA 42.2025.46 del 27 ottobre 2025 consid. 2.4.; STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.4.
2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che la decisione del 23 maggio 2025 è stata spedita per plico raccomandato il medesimo giorno (cfr. doc. 12).
Il 26 maggio 2025 la ricorrente è stata avvisata per il relativo ritiro con scadenza il 2 giugno 2025 (cfr. doc. 12; 10).
La decisione contestata non è, tuttavia, mai stata ritirata dall’interessata (cfr. doc. 10). L’Ufficio postale di ______, il 3 giugno 2025, ha perciò rinviato al mittente la Raccomandata del 23 maggio 2025 (cfr. doc. 12; III).
La decisione del 23 maggio 2025 è poi stata rispedita all’insorgente il 16 giugno 2025 (cfr. doc. 9; III).
Alla stessa l’amministrazione ha unito uno scritto di accompagnamento in cui è stato precisato, da un lato, che già il 23 maggio 2025 era stata inviata la decisione in questione alla ricorrente, ma è stata ritornata all’USSI e che ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 bis LPGA una comunicazione contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Dall’altro, che “pertanto, con la presente non si accordano ulteriori termini per inoltrare un eventuale reclamo o ricorso” (cfr. doc. 9; consid. 1.2.).
Il reclamo contro la decisione del 23 maggio 2025, datato 8 luglio 2025, è stato spedito da ______ l’8 luglio 2025 (cfr. doc. 4 e busta d’intimazione) ed è pervenuto all’USSI il 9 luglio 2025 (cfr. doc. I).
2.5. Come visto sopra, da una parte, una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Affinché si applichi la finzione legale di notifica, la persona interessata deve, però, secondo il principio della buona fede, ragionevolmente aspettarsi tale notifica (cfr. consid. 2.2.).
Dall’altra, se, tuttavia, l'autorità notifica di nuovo, senza riserve, una decisione contenente un'indicazione del rimedio giuridico prima che sia scaduto il termine originario, il termine ricorsuale è calcolato a partire dalla seconda notificazione, sempreché siano adempiute le condizioni relative all'applicazione del principio costituzionale della protezione della buona fede (cfr. consid. 2.2.; STF 9C_102/2016 del 21 marzo 2016 consid. 2; STF I 366/04 del 27 aprile 2005; DTF 115 Ia 18 consid. 4).
Nel caso di specie la notifica della decisione del 23 maggio 2025, spedita per plico raccomandato ma non ritirato, va considerata avvenuta - tenuto conto che il recapito al domicilio dell’insorgente è stato tentato infruttuosamente il 26 maggio 2025 (cfr. consid. 2.4.) e in applicazione del termine di giacenza di sette giorni (cfr. consid. 2.2.) - il 2 giugno 2025 (cfr. doc. 12; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile in quanto tardivo con giudizio 8C_642/2018 del 19 settembre 2018).
In effetti in concreto è vero che la ricorrente in prima battuta ha asserito che la raccomandata contenente la decisione del 23 maggio 2025 non le sarebbe stata regolarmente notificata per cause indipendenti dalla sua volontà, puntualizzando che nella sua palazzina si verificano frequenti errori nella consegna della posta, con scambi involontari tra lei e la sua vicina (cfr. doc. 4).
Tale affermazione e l’attestazione della vicina, ______ B., ossia che a volte le viene recapitata la posta dell’insorgente che poi le consegna, ma che può essere anche capitato che per sbaglio abbia cestinato qualche lettera (cfr. doc. 7; consid. 1.3.), risultano, però, alquanto generiche e vaghe, per cui non consentono di concludere che l’avviso di ritiro riguardante la raccomandata del 23 maggio 2025 non sia stato depositato nella buca delle lettere della ricorrente, bensì in quella della vicina.
Il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a una fattispecie riguardante il sistema di spedizione Posta A Plus, ha peraltro evidenziato che considerazioni del tutto ipotetiche del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle lettere del vicino (o di terzi), non rendono plausibile una consegna postale erronea (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.3.2.).
La ricorrente, d’altronde, ha in seguito affermato, come osservato dalla parte resistente (cfr. doc. VII), che “in merito alla raccomandata ricevuta, desidero precisare che, per motivi di distrazione o difficoltà di concentrazione, non sono riuscita a ritirarla nei tempi previsti” (cfr. doc. V).
Ciò implica che la medesima ha ricevuto l’avviso di ritiro prima della scadenza del 2 giugno 2025 indicata sullo stesso (cfr. doc. 12; consid. 2.4.).
Ne discende che nel caso in esame, siccome l’insorgente è stata resa attenta, tramite l’avviso di ritiro, dell’invio di una raccomandata nei suoi confronti, può trovare applicazione la finzione di notifica dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA.
Il termine di 30 giorni per interporre reclamo all’USSI è così iniziato a decorrere il 3 giugno 2025 ed è, di conseguenza, venuto a spirare giovedì 3 luglio 2025, come rilevato nella risposta di causa (cfr. doc. III).
Il TCA non ignora che il 16 giugno 2025, ovvero entro il termine di reclamo, alla ricorrente è stata nuovamente intimata la decisione del 23 maggio 2025.
Tuttavia a tale invio è stata allegata una lettera dell’amministrazione datata 16 giugno 2025, in cui è stato specificato che “con la presente non si accordano ulteriori termini per inoltrare un eventuale reclamo o ricorso” (cfr. doc. 9; consid. 1.2.; 2.4.).
Al momento del successivo invio raccomandato del 16 giugno 2025 non è, dunque, iniziato a decorrere un nuovo termine per interporre reclamo contro la decisione del 23 maggio 2025.
Consegnato alla Posta soltanto l’8 luglio 2025 (cfr. doc. 8: timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato), il reclamo dell’insorgente si rivela tardivo.
2.6. Occorre ora esaminare se RI1 possa prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell’art. 41 LPGA, applicabile anche in ambito di assistenza sociale (cfr. consid. 2.2.), se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
In una sentenza 9F_12/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3.1. l’Alta Corte ha specificato che una malattia di una certa gravità può consentire la restituzione dei termini se essa interviene alla fine del termine e impedisce all’interessato di tutelare i propri interessi o di ricorrere in tempo ai servizi da parte di terzi.
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 8C_669/2025 del 9 dicembre 2025; STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.7. Come esposto antecedentemente, pendente causa la ricorrente ha asserito di non essere riuscita a ritirare la raccomandata per motivi di distrazione o di difficoltà di concentrazione e che avrebbe dovuto entro breve tempo sottoporsi a test medico per la diagnosi ADHD (cfr. doc. V).
Il 20 febbraio 2026, rispondendo al TCA che il 13 febbraio 2026 l’ha interpellata riguardo al test medico menzionato (cfr. doc. IX; consid. 1.10.), l’insorgente ha affermato che i tempi di attesa all’______ di ______ sono di circa sei mesi e di essere in attesa di una conferma da parte del medico per poter accedere a un centro che possa prenderla a carico in tempi più brevi (cfr. doc. XI; consid. 1.10.).
Il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD; ICD-10 F90.0) è un disturbo neuroevolutivo che si manifesta solitamente in età pediatrica, ma può persistere anche in età adulta, influenzando significativamente la qualità della vita.
Nell’infanzia l’iperattività è spesso visibile: difficoltà a stare seduti, bisogno di muoversi, interventi impulsivi.
Con l’età adulta l’iperattività può diventare meno evidente sul piano motorio e trasformarsi in una sensazione interna di irrequietezza, in una mente che non si ferma, in una ricerca continua di stimoli. La disattenzione tende a manifestarsi come fatica cronica a organizzarsi, a portare avanti compiti lunghi o ripetitivi, a tenere insieme progetti diversi. Gli errori di distrazione, le attività iniziate e non concluse, le scadenze dimenticate, le e-mail lasciate in sospeso non sono episodi sporadici ma un pattern che si ripete (cfr. https://www.bag.admin.ch/it/adhd; https://www.clinicapsiche.ch/blog/adhd-negli-adulti-diagnosi-sintomi-e-trattamenti/).
Viste le difficoltà di organizzazione, gli errori di distrazione, le scadenze dimenticate che può comportare l’ADHD, tutto ben ponderato, questo Tribunale ritiene, di conseguenza, prematuro decidere in relazione alla restituzione dei termini.
Una diagnosi di ADHD potrebbe, in effetti, essere una valida ragione, a determinate condizioni, per restituire il termine relativo al reclamo contro la decisione del 23 maggio 2025.
La decisione su reclamo del 18 novembre 2025 va, pertanto, annullata e gli atti vanno rinviati all’amministrazione al fine di sospendere la procedura di reclamo, in attesa dei risultati del test medico al quale si sottoporrà la ricorrente.
Nell’ipotesi in cui dovesse esserle diagnosticata la ADHD, l’USSI, qualora il rapporto medico che l’insorgente dovrà produrre in proposito non dovesse essere dirimente per la presente fattispecie, contatterà, previo svincolo dal segreto professionale da parte della stessa, gli specialisti che l’hanno visitata per chiarire se effettivamente una tale diagnosi possa essere compatibile, nel caso della ricorrente, con problematiche connesse a ritardi nella gestione delle proprie questioni amministrative - segnatamente nel periodo tra maggio e inizio luglio 2025 - e a difficoltà nel chiedere l’aiuto di terze persone di fiducia per il relativo espletamento.
Al riguardo giova evidenziare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, comprende, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).
In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_268/2024 del 5 novembre 2024 consid. 4.2.2.; DTF 149 V 250 consid. 6.2.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Si rileva, infine, che con giudizio 8C_432/2025 del 16 gennaio 2026 il Tribunale federale, in un caso relativo al rifiuto di restituire il termine per poter beneficiare di prestazioni complementari retroattive, ha stabilito che la Corte di giustizia del Canton Ginevra a ragione aveva considerato che la situazione medica dell’assicurato non permetteva di mettere in discussione la sua capacità di prendere decisioni, ad esempio di chiedere l’intervento di un terzo.
Sulla base di quanto emergerà (o nel caso in cui nel lasso di tempo di circa sei mesi - tempo di attesa indicato da RI1 per il test medico presso l’______ di ______; cfr. doc. XI; consid. 1.10. - non dovesse giungerle alcuna informazione medica circa lo svolgimento del test per diagnosticare un eventuale ADHD), la parte resistente deciderà nuovamente se entrare nel merito del reclamo (dando alla ricorrente la possibilità di completare il proprio reclamo) oppure se ritenerlo irricevibile.
2.8. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.54 del 26 gennaio 2026 consid. 2.8.; STCA 42.2025.39 del 20 ottobre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.41 del 15 settembre 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2025.10 del 7 aprile 2025 consid. 2.5.; STCA 42.2024.42 del 7 gennaio 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 18 novembre 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.7.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster