AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 38.2025.69
Data decisione, Autorità: 23.03.2026, TCA
Titolo: Rettam.negato ad ass.di nazion.CH dt a ID da 3.7.25.Non residenza in CH ex art.8 cpv.1 lett.c LADI.Secondo probab.prepond.centro degli interessi person.non in CH,bensì all'estero,dove risiedevano la moglie e i figli.Non tutela BF. Non falso frontaliere.Del resto da 10/25 anch'egli risiede all'estero
Raccomandata
Incarto n. 38.2025.69
rs
Lugano 23 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 16 ottobre 2025 emanata da
CO1,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 18 luglio 2025 la CO1 (in seguito: Cassa) ha stabilito che RI1, il quale aveva chiesto l’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere dal 3 luglio 2025 a seguito della fine del precedente termine quadro (cfr. doc. 120; 121; 135 pag. 4), non poteva essere ritenuto residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e doveva essere considerato quale vero frontaliere.
Il provvedimento in questione è stato così motivato:
" (…) Nel caso in esame la residenza dell’assicurato risulta essere a ______ (Paesi Bassi). RI1 non può pertanto essere ritenuto residente a ______. In particolare non è possibile concludere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valida nel campo delle assicurazioni sociali, che l’assicurato abbia in Svizzera il proprio centro degli interessi. Deve pertanto essere considerato un vero frontaliere e non può essere messo al beneficio delle indennità di disoccupazione nello stato di occupazione, in questo caso la Svizzera. (…)" (Doc. 124)
1.2. Il 16 ottobre 2025 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha respinto l’opposizione interposta il 21 luglio 2025 da RI1 contro il provvedimento del 18 luglio 2025 (cfr. doc. 125; consid. 1.1.), ribadendo che egli non poteva essere considerato residente in Svizzera, in quanto la sua famiglia si era trasferita nei Paesi Bassi, a ______, dal 1° giugno 2025 e il medesimo, in una lettera del 26 settembre 2025, aveva affermato che il 2 ottobre 2025 avrebbe avuto un appuntamento con le istituzioni locali olandesi per avviare la procedura di cambio di residenza.
È stato, altresì, precisato che l’assicurato non rientrava nella categoria di falso frontaliere, anche in ragione del fatto che egli ha comunicato di essersi annunciato presso le istituzioni olandesi il 2 ottobre 2025 per ricongiungersi definitivamente con la sua famiglia in Olanda (cfr. doc. A4).
1.3. Contro la decisione su opposizione del 16 ottobre 2025 RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso il 7 novembre 2025, chiedendo l’annullamento della stessa, il riconoscimento del diritto a un nuovo termine quadro a partire dal 3 luglio 2025 e il pagamento delle indennità di disoccupazione per i mesi di luglio e agosto 2025.
A sostegno delle proprie pretese l’insorgente ha addotto:
" (…) Il ricorrente è cittadino svizzero, residente in Svizzera dal 1971 (salvo una parentesi temporale dal 2006 al 2012) fino al 30 settembre 2025, con regolare iscrizione all'AVS e all'assicurazione malattia svizzera. Il ricorrente si è sposato con rito civile a ______, due figli nati alla ______ ed acquistato un appartamento, nel 2013, ad ______. Appartamento venduto con rogito del 25.07.2025 e consegna chiavi per fine agosto.
Durante il primo termine quadro (luglio 2023-luglio 2025) ha esercitato attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze della ______ dal 7 maggio 2024 al 7 maggio 2025, con un grado di occupazione del 20%.
Durante tale periodo era beneficiario delle indennità di disoccupazione nell'ambito del primo termine quadro.
La famiglia del ricorrente si è trasferita nei Paesi Bassi a giugno 2025, mentre egli è rimasto in Svizzera fino al 30 settembre 2025.
a) Sulla legittimità del requisito di residenza (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI)
Il ricorrente soddisfa le condizioni previste dall'art. 8 cpv. l LADI, essendo stato effettivamente residente in Svizzera fino al 30 settembre 2025. La giurisprudenza chiarisce che il trasferimento della famiglia all'estero non comporta automaticamente la perdita del domicilio in Svizzera, purché la persona mantenga la residenza effettiva e la vita economica nel Paese.
b) Sul diritto al nuovo termine quadro (art. 9 cpv. 2 LADI, art. 27 OADI)
Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LADI, se durante un termine quadro per la riscossione delle indennità l’assicurato adempie nuovamente le condizioni relative al periodo di contribuzione, un nuovo termine quadro si apre a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine quadro in corso.
Nel caso in esame, il ricorrente ha lavorato in Svizzera dal 7 maggio 2024 al 7 maggio 2025, accumulando 12 mesi di contribuzione pienamente validi. Alla data di chiusura del primo termine quadro (2 luglio 2025), egli era ancora residente e assicurato in Svizzera, con AVS e assicurazione malattia attive. Pertanto, il nuovo termine quadro doveva essere aperto a partire dal 3 luglio 2025.
Tale interpretazione è conforme alla Circolare SECO che stabilisce che il diritto nasce al momento della scadenza del precedente termine quadro, purché le condizioni contributive siano adempiute.
c) Sulla violazione del principio di buona fede e dell'affidamento legittimo
La Cassa Disoccupazione ha modificato una decisione precedentemente favorevole senza accertamenti completi e senza fornire motivazione sufficiente. Tale comportamento contrasta con i principi di buona fede e correttezza amministrativa. (…)" (Doc. Ibis)
1.4. Nella sua risposta del 27 maggio 2025 la Cassa si è riconfermata nella propria posizione con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 2 dicembre 2025 l’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.6. La parte resistente ha preso posizione al riguardo con scritto del 17 dicembre 2025 (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Secondo la costante giurisprudenza federale è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, pag. 294).
L'autorità di ricorso può, peraltro, pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione emessa dall'organo amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su opposizione, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
Nella presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione emessa il 16 ottobre 2025 dalla Cassa, la quale concerne esclusivamente il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal 3 luglio 2025, in quanto la residenza dell’assicurato ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in Svizzera e il medesimo non va considerato un falso frontaliere (cfr. doc. A4; consid. 1.2.).
Ogni altra questione, in particolare concernente la possibilità di esportare le prestazioni di disoccupazione (cfr. doc. V), esula dalla presente causa.
A titolo abbondanziale questa Corte rileva, in ogni caso, che il termine per l’esportazione delle prestazioni scade l’ultimo giorno in cui l’assicurato soddisfa le condizioni che danno diritto all’indennità. Il periodo di esportazione non può essere autorizzato oltre la fine del termine quadro per la riscossione delle prestazioni. Il diritto all’esportazione delle prestazioni non può, in effetti, comportare la proroga della durata massima del periodo di riscossione delle indennità (cfr. STCA 38.2013.18 del 5 maggio 2014; Direttiva relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione emanata dalla Segreteria di Stato dell’economia - SECO, p.to G70).
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_168/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.3.; STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.
In una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1 lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di vita.
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
In un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già menzionato, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
A tale proposito cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg, in cui la nostra Massima Istanza ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva costituito una dimora secondaria.
L’Alta Corte ha in particolare sottolineato:
" 4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
(…).
4.2.4. (…)
È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia.
(…).
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.
Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata.
Cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3.; STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 (in relazione alla STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021); STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.3. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI1, nato il ______ 1967 e di nazionalità svizzera, nel giugno 2023 si è annunciato per il collocamento a decorrere dal 1° luglio 2023 dopo essere stato licenziato nel settembre 2022 per il 31 dicembre 2022 (data poi prorogata al 31 gennaio 2023 a causa di malattia) - in quanto “non ha ottemperato al proprio obbligo contrattuale, di fatto non si è trasferito a ______” - da ______ di ______, alle cui dipendenze è stato dal gennaio 2002 al giugno 2023 in qualità di trader (cfr. doc. 6; 23).
La Cassa gli ha aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni dal 3 luglio 2023 al 2 luglio 2025 (cfr. doc. 21) e gli ha versato le relative indennità di disoccupazione dal mese di novembre 2023 (cfr. doc. 26; 29; 35; 39; 41; 44), poiché “i primi quattro mesi sono stati coperti dall’assicurazione dell’ex datore di lavoro, in quanto era stato accertato uno stato depressivo di natura patologica (…)” (cfr. doc. 115).
Il 7 maggio 2024 l’assicurato ha concluso un contratto di lavoro di durata determinata, dal 7 maggio 2024 al 7 maggio 2025, con ______ quale operatore sala mercato al 20% (cfr. doc. 45), che gli ha permesso di conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. 49; 54; 60; 65; 72; 76; 80; 84; 88; 92; 95; 99; 103; 107).
Con progetto di decisione del 25 luglio 2024 l’Ufficio assicurazione invalidità (AI) ha prospettato a RI1, il quale nel gennaio 2022 aveva subito un infortunio che ha comportato la frattura della testa del femore, nonché il conseguente inserimento di una protesi totale e al quale nell’ottobre 2022 è stato diagnosticato uno stato depressivo reattivo e burn out (cfr. doc. 10), l’attribuzione di una rendita di invalidità temporanea con grado del 100% dal 1° ottobre 2023 al 29 febbraio 2024, ritenuto che “la problematica di salute insortale il 10.10.2022, si sia risolta con una ritrovata piena capacità lavorativa in qualsiasi ambito professionale a decorrere dal 21.11.2023” (cfr. doc. 61).
L’assicurato, il 7 agosto 2024, ha contestato il progetto menzionato (cfr. doc. 66).
Il 22 maggio 2025 il ricorrente ha informato la Cassa che dal 1° giugno 2025 la sua famiglia (moglie e due figli di 23, rispettivamente 12 anni) avrebbe spostato la residenza dalla Svizzera all’estero, mentre il medesimo avrebbe mantenuto la residenza in Ticino (cfr. doc. 108).
La parte resistente, il 23 maggio 2025, gli ha, quindi, posto i seguenti quesiti:
" • In quale comune si trasferirà la sua famiglia? Voglia cortesemente
farci avere iI certificato di residenza del nuovo comune e l'attestazione di partenza dal comune di ______.
• l suoi figli dove stanno attualmente effettuando la formazione scolastica?
• l suoi figli con il nuovo anno scolastico quale scuola frequenteranno? Voglia cortesemente farci avere le conferme d'iscrizione per l'anno scolastico 2025/2026.
• Nell'eventualità, con che frequenza si recherà dalla sua famiglia?
• L'abitazione che occuperà la sua famiglia è in affitto o di vostra proprietà?
• Lei continuerà ad occupare l'abitazione ad ______?" (Doc. 108)
L’assicurato, il 28 maggio 2025, ha risposto:
" (…)
a) Comune di residenza: ______ ______ha terminato gli studi universitari ed è alla ricerca di un posto di lavoro. ______frequenta una scuola speciale per l’apprendimento della lingua olandese che segue anche il programma ordinario e dopo inizierà la scuola regolare a ______. Nel momento in cui sarà iscritta vi invierò l’attestato di iscrizione.
b) L’abitazione ad ______ è di nostra proprietà ed è in vendita.
c) Sì, io continuerò a mantenere la mia residenza ad ______ fino a quando l’appartamento non sarà venduto e non intendo spostare la mia residenza. Se e quando l’appartamento di ______ verrà venduto (mi auguro presto, ma mi sembra molto complicato) sposterò la mia residenza da ______ a ______ (da mio fratello).
(…)" (Doc. 110 pag. 4-5)
Il 4 giugno 2025 la parte resistente ha nuovamente scritto all’insorgente:
" (…) Da quanto ci ha riferito, nel mese di maggio scorso sua moglie ed i suoi figli si sono trasferiti in Olanda a causa dei problemi finanziari che dovrà affrontare dopo la fine dell'attuale diritto all'indennità di disoccupazione; ha altresì dichiarato che ha messo in vendita l'appartamento di sua proprietà e che, una volta venduto, sposterà la sua residenza a ______ presso suo fratello.
Alla luce di quanto sopra emerge pertanto che il centro dei suoi interessi (moglie e figli) è attualmente in Olanda; si prospetterebbe pertanto una decisione di rifiuto del suo diritto alla disoccupazione a partire dal 3 luglio 2025. Prima di emettere qualsiasi decisione in merito, necessitiamo di alcune ulteriori informazioni ed in particolare:
• La sua famiglia in Olanda abita presso qualcuno oppure in
un'abitazione a loro dedicata?
• Tale abitazione è in affitto oppure di vostra proprietà?
• Una volta venduto l'appartamento e spostata la residenza presso suo fratello a ______, andrebbe a vivere effettivamente con lui oppure si trasferirebbe anche lei presso la sua famiglia in Olanda?
• Suo fratello avrebbe la possibilità di ospitarla a lungo termine (vive
solo o con una propria famiglia? Ha un'abitazione sufficientemente spaziosa per poterla accogliere)?
• Se la sua situazione finanziaria dovesse migliorare, la sua famiglia rientrerebbe dall'Olanda oppure il trasferimento è definitivo?
• Attualmente con che frequenza visita la sua famiglia in Olanda?
(…)" (Doc. 111)
La Cassa ha sollecitato una risposta da parte dell’assicurato il 2 luglio 2025 (cfr. doc. 116). Non risulta, tuttavia, che il medesimo abbia dato seguito in modo specifico alle citate richieste.
L’8 luglio 2025 il ricorrente ha inoltrato una nuova domanda di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 121).
Con decisione del 18 luglio 2025 la Cassa gli ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 3 luglio 2025, in quanto, dal profilo del diritto interno, la residenza del medesimo si situava nei Paesi Bassi, dove si sono trasferiti la moglie e i figli dal giugno 2025. Secondo la parte resistente, poi, dal profilo del diritto internazionale l’assicurato era da considerare quale vero frontaliere (cfr. doc. 124; consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione interposta dall’insorgente il 21 luglio 2025 (cfr. doc. 125), la parte resistente, il 16 settembre 2025, l’ha invitato a rispondere ai seguenti quesiti, informandolo che, in assenza di un suo riscontro entro il 30 settembre 2025, sarebbe stata tenuta a decidere sulla base della documentazione disponibile a quel momento:
" 1. Per quale motivo il suo indirizzo postale è rimasto invariato se
risiede presso suo fratello?
Qual è l'indirizzo di residenza di suo fratello?
La sua casa di proprietà è stata venduta?
Ha ricevuto la decisione definitiva dell'AI? In caso affermativo, alleghi la relativa documentazione." (Doc. 131)
Il 26 settembre 2025 l’assicurato ha segnatamente indicato di non avere ancora ricevuto una decisione definitiva da parte dell’Ufficio AI, pur sottolineando che sono state programmate delle visite peritali, che l’appartamento di ______ è stato venduto e le chiavi consegnate il 25 agosto 2025. A quest’ultimo proposito egli ha puntualizzato che “questa è la ragione per la quale nel formulario IPA risultava ancora l’indirizzo di ______” ad ______ (cfr. doc. 132=A1=V2).
L’Ufficio regionale di collocamento di ______, il 13 ottobre 2025, ha annullato il nominativo di RI1 dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca di impiego a far tempo dal 1° ottobre 2025, essendo partito per l’estero (cfr. doc. 134).
Con decisione su opposizione del 16 ottobre 2025 la Cassa ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni LADI dal 3 luglio 2025, ribadendo che l’assicurato non era residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. È stato, altresì, precisato che il medesimo non rientrava nella categoria di falso frontaliere (cfr. doc. A4; consid. 1.2.).
2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.). Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Inoltre va osservato che secondo la giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.2.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
In concreto, come visto, la moglie del ricorrente, ______ di nazionalità olandese (cfr. doc. 112) e i figli, ______ (.____.2025) e ______ (.__.2013), il 31 maggio 2025 sono partiti dal Ticino per trasferirsi a ______ nei Paesi Bassi, come risulta dalla dichiarazione del Comune di ______ della medesima data (cfr. doc. 112) e come, peraltro, indicato dall’assicurato stesso alla Cassa il 22 maggio 2025, aggiungendo che l’abitazione di loro proprietà ad ______ era in vendita (cfr. doc. 108; consid. 2.3.).
Il 28 maggio 2025 il medesimo ha poi precisato che ______ aveva terminato gli studi universitari ed era alla ricerca di un posto di lavoro, mentre ______ frequentava una scuola speciale per l’apprendimento della lingua olandese che seguiva anche il programma ordinario e che dopo avrebbe iniziato la scuola regolare a ______ (cfr.doc. 110; consid. 2.3.).
D’altro canto, l’insorgente ha sì asserito, il 22 e il 28 maggio 2025, di non intendere cambiare la propria residenza e che dopo la vendita dell’appartamento di ______ avrebbe spostato la residenza da ______ a ______, presso il fratello (cfr. doc. 110 consid. 2.3.).
Tuttavia, nonostante l’abitazione sia stata venduta a fine luglio 2025 e la consegna delle chiavi abbia avuto luogo il 25 agosto 2025 (cfr. doc. I bis; 132=A1=V2; consid. 1.3.; 2.3.), dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) emerge, quale domicilio dell’assicurato, sempre ______ fino al 1° ottobre 2025, ossia fino a quando anch’egli si è trasferito nei Paesi Bassi.
Il ricorrente, del resto, non ha risposto alle domande della Cassa volte a sapere se, una volta venduto l'appartamento e spostata la residenza presso il fratello a ______, sarebbe andato a vivere effettivamente con lui oppure si sarebbe trasferito presso la sua famiglia in Olanda e se il fratello aveva la possibilità di ospitarlo a lungo termine, chiarendo se quest’ultimo viveva solo o con una propria famiglia e se la sua abitazione era sufficientemente spaziosa per poterlo accogliere. Nemmeno ha fornito l’indirizzo di residenza del fratello (cfr. doc. 111; 116; 131; 132=A1=V2; consid. 2.3.).
In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (luglio e agosto 2025; cfr. petitum del ricorso, doc. Ibis; consid. 1.3.) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_182/2024 del 28 luglio 2025 consid. 7.3.1.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non era in Svizzera, bensì nei Paesi Bassi, dove, a ______, risiedevano la moglie, di nazionalità olandese, e i figli.
Il ricorrente, nell’arco di tempo determinante, non aveva più un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trovava, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che vi sia in Svizzera il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).
Si rileva, altresì, che il fatto che l’assicurato abbia affermato che non avesse intenzione (perlomeno inizialmente) di spostare la propria residenza dal Ticino (cfr. doc. 108; 110; consid. 2.3.) riguarda la questione della residenza effettiva in Svizzera (cfr. consid. 2.2.).
Il suo centro degli interessi personali nei mesi determinanti nel caso di specie (luglio e agosto 2025) risulta, però, non essere in Svizzera, come esposto poc’anzi, a prescindere da un suo totale trasferimento nei Paesi Bassi o meno.
Per quanto attiene alla censura secondo cui il ricorrente, visto che ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, ha diritto all’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. doc. I; V), va osservato che l’art. 9 cpv. 4 LADI prevede che se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
Se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni, la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità (cfr. art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se il nuovo termine quadro per la riscossione segue immediatamente il precedente, il nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde al precedente termine quadro per la riscossione di prestazioni.
Il legislatore ha, dunque, introdotto termini quadro biennali il cui scopo risiede nel fatto di poter effettuare, all’apertura di un nuovo e distinto termine quadro, un nuovo e completo esame delle condizioni da adempiere per avere diritto all’indennità di disoccupazione contemplate all’art. 8 LADI (cfr. DTF 146 V 112 consid. 5.4.; STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.1., pubblicata in DLA 2019 N. 7 pag. 188; STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015 consid. 3.2.; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_64/2023 del 22 febbraio 2023; Prassi LADI ID emessa dalla SECO, p.to. B49).
Ne discende che per avere diritto all’apertura di nuovo termine quadro e, perciò, alle indennità di disoccupazione non è sufficiente ossequiare il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e, ossia aver compiuto o essere liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14), bensì va adempiuta anche la condizione contemplata all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, e meglio la residenza in Svizzera (cfr. consid. 2.2.).
A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 16 ottobre 2025 la Cassa, per quanto attiene ai mesi di luglio e agosto 2025, ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, indipendentemente dal fatto che l’assicurato sia di nazionalità svizzera, vi abbia risieduto dal 1971 al 30 settembre 2025 con regolare iscrizione all’AVS e all’assicurazione malattia (cfr. doc. I; V), non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 201638.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379).
2.5. Questo Tribunale non ignora che il ricorrente ha fatto valere che inizialmente la Cassa aveva indicato che la questione del centro di interesse era stata risolta e che restava soltanto da verificare l’aspetto contributivo (cfr. doc. V; 132=A1=V2).
È vero che dagli atti si evince che con messaggio di posta elettronica del 2 giugno 2025 la Cassa, sede di ______, ha informato l’assicurato che “per la situazione del centro d’interesse abbiamo risolto” (cfr. doc. 110=123).
È altrettanto vero, tuttavia, che nella lettera del 4 giugno 2025 la parte resistente ha chiaramente asserito che, in considerazione, in particolare, del trasferimento in Olanda della sua famiglia e della messa in vendita dell’appartamento di ______ di sua proprietà, il centro degli interessi dell’insorgente era in Olanda e che si prospettava una decisione di rifiuto del suo diritto alla disoccupazione dal 3 luglio 2025 (cfr. doc. 111).
In ogni caso, anche volendo ritenere che nel caso di specie l’insorgente abbia ricevuto un’informazione errata, la sua buona fede non può essere tutelata.
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.
(cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
In concreto non risulta adempiuta la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
A tal fine occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’interessato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione il medesimo si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).
Nel caso in esame non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento pregiudizievole assunto dall'insorgente che sarebbe, almeno secondo la verosimiglianza preponderante (cfr., in relazione alla condizione secondo cui "t'informazione errata ha indotto rassicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole", STF 8C_325/2021 del 23 dicembre 2021 consid. 5.1. e 5.2.; DTF 133V14consid.9.2.; STFA C 85/06 consid. 3.3.), in nesso causale con l'eventuale errata informazione circa il fatto che la questione relativa al centra degli interessi fosse risolta. L'insorgente, d'altronde, neppure ha preteso di non avere chiesto alla sua famiglia di tornare in Svizzera a seguito dell'indicazione della Cassa in merito al centro degli interessi. Ad ogni modo il TCA ribadisce che rassicurato, già il 4 giugno 2025, è stato reso attento dalla Cassa riguardo alla possibilità di un diniego del diritto a prestazioni LADI dal 3 luglio 2025 a causa del centro dei suoi interessi a quel momento nei Paesi Bassi (cfr. doc. 111).
2.6. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, occorre stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
2.7. Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
2.8. In una sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.
2.9. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).
Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).
In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.
L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.
Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.
L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.
2.10. In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citata sopra.
Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha negato che un assicurato che lavorava in Svizzera e la cui famiglia abitava in Italia in una casa di proprietà fosse un vero frontaliere e l’ha considerato un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.
Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.
Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.
Con sentenza 38.2022.22 del 16 agosto 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 76 pag. 395 segg., nel caso di un assicurato che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno, considerando in particolare che la sua residenza all’estero, e meglio in Sicilia, non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, questa Corte ha ritenuto che la sua situazione era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza. Il TCA, in quel caso, ha quindi accolto il ricorso presentato dall’interessato, ma, ritenuto che in concreto la documentazione agli atti non forniva indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione ha ritenuto che tale questione dovesse ancora essere approfondita dall’amministrazione, cui ha quindi rinviato gli atti.
In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
Infine, in una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA, anche nell’ipotesi in cui quell’assicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere, ritenuto che quand’anche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.
In proposito cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2022.72 del 16 gennaio 2023; 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021.
2.11. Nella presente fattispecie l’assicurato, da maggio 2024 al maggio 2025, ha lavorato per ______ al 20%, abitando ad ______ in un appartamento di sua proprietà con la famiglia, la quale ha risieduto in Ticino fino al 31 maggio 2025, quando è partita per i Paesi Bassi, Paese d’origine della moglie (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale, e meglio della STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, riassunta al consid. 2.9. (che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro, con moglie e figli in Italia a tre ore di treno e che aveva rinunciato a un rientro nel suo Stato di residenza), il TCA ritiene che rettamente la parte resistente, nella decisione su opposizione del 16 ottobre 2025 (cfr. doc. A4; consid. 1.2.), abbia escluso che il ricorrente, benché dal profilo dell’assicurazione disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI; consid. 2.2.) la sua residenza nei mesi di luglio e agosto 2025 non fosse più in Ticino, bensì nei Paesi Bassi (cfr. consid. 2.4.; in proposito giova osservare che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), andasse trattato quale lavoratore falso frontaliere (cfr. consid. 2.9.-2.10.).
Tale conclusione si impone a maggior ragione, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. A4), visto che da inizio ottobre 2025 anche l’insorgente risiede nei Paesi Bassi (cfr. doc. 134; 132=A1=V2: scritto del 26 settembre 2025 dell’assicurato da cui si evince che “il 2 di ottobre ho in programma un appuntamento con le istituzioni locali olandesi per avviare la procedura di cambio di residenza e per, finalmente, ricongiungermi alla mia famiglia”; consid. 2.3.; 2.4.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, menzionata sopracitata: “(…) Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti) (…)”; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2.: “(…) Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den ihm zuerkannten Status eines Grenzgängers. Doch selbst wenn er nicht als echter Grenzgänger behandelt würde, ergäbe sich daraus nichts zu seinen Gunsten. Denn aus dem in Art. 65 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung 883/2004 dem Arbeitslosen, der kein Grenzgänger ist ("unechter Grenzgänger"), noch zugebilligten Wahlrecht, vermag der Beschwerdeführer deshalb nichts abzuleiten, weil er nach dem zuvor Erwogenen gerade nicht auf eine Rückkehr in seinen Wohnmitgliedstaat (EU-Land F.________) verzichtet hat (vgl. dazu DERN, a.a.O., N. 19 f. zu Art. 65; FUCHS, a.a.O., N. 8 und 15 zu Art. 65; ARNO BOKELOH, Die soziale Sicherung der Grenzgänger, ZESAR 04.14 S. 172). (…)”; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.7.), a differenza dell’assicurato di cui alla STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63 (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.9., pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., già citata).
2.12. Il ricorrente ha dichiarato di restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento (cfr. doc. I).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso in esame l’insorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
Il medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 9C_409/2024 del 13 maggio 2025 consid. 4.2.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione dell’assicurato non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire il ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.13. Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 16 ottobre 2025 deve essere confermata.
2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.54 del 19 gennaio 2026 consid. 2.10.; STCA 38.2025.31 del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023 consid. 2.7.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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