AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2025.42
Data decisione, Autorità: 23.03.2026, TCA
Titolo: Decisione rifiuto AGI. A. (casalinga) affetta solo da patologia psich. e non ha diritto a rendita: no AGI per accompagnamento (42 cpv. 3 II frase LAI). Applicazione 42 cpv. 3 II frase LAI non lede diritto superiore (no discriminazione). No AGI di grado lieve per atti ordinari. Precisazione CGI 2056
Raccomandata
Incarto n. 32.2025.42
JV/sc
Lugano 23 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2025 di
RI1, ______ rappr. da: RA1, ______
contro
la decisione del 18 marzo 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata ______ 1961, di formazione impiegata d’ufficio, da ultimo attiva come operaia (dal 1979 al 1993) e successivamente casalinga a tempo pieno, il 28 gennaio/1. febbraio 2022 ha presentato una domanda d’assegno per grandi invalidi (di seguito AGI), adducendo un peggioramento delle affezioni psichiatriche (dal 2021) determinanti la necessità di aiuto per due atti ordinari di vita (mangiare, spostarsi/mantenere i contatti sociali), di sorveglianza personale da parte del marito e di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (docc. 1-3 incarto AI).
Esortata dall’Ufficio AI (docc. 4 e 7 incarto AI), il 28/30 marzo 2022 l’assicurata ha presentato una domanda di rendita (docc. 11 e 12 incarto AI).
1.2. Esperita l’istruttoria, con due decisioni del 30 maggio 2023 l’Ufficio AI ha rifiutato la domanda di rendita (doc. 36 incarto AI) e dell’AGI (doc. 37 incarto AI).
1.3. Con ricorso del 27 giugno 2023 l’assicurata ha impugnato la decisione di rifiuto dell’AGI del 30 maggio 2023, postulandone l’annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria approfondendo l’eventuale necessità di aiuto diretto o indiretto nei singoli atti ordinari della vita.
Con la risposta di causa l’amministrazione ha ritenuto opportuno, alla luce delle censure ricorsuali, “attuare nel caso in esame un accertamento sul posto volto a definire gli aiuti di cui necessita l’assicurata nello svolgimento degli atti ordinari della vita […] [d]agli elementi proposti non risulta possibile valutare l’AGI AI limitando la verifica solo accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”, proponendo il rinvio degli atti per “attuare l’accertamento sul posto per la verifica delle condizioni inerenti la prestazione dell’AGI AI” (STCA 32.2023.70 del 29 settembre 2023, pag. 2).
Con scritto dell’11 settembre 2023 l’insorgente ha aderito alla proposta di rinvio formulata dall’amministrazione e con decisione del 29 settembre il TCA ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti all’Ufficio AI affinché approfondisca ulteriormente l’eventuale diritto all’AGI con riferimento al bisogno di aiuto diretto/indiretto nell’atto di “provvedere all’igiene personale” e quello del “vestirsi/svestirsi”, osservando inoltre che “nel caso in cui non dovesse essere riconosciuto il diritto all’AGI con riferimento al bisogno di aiuto diretto/indiretto nell’atto di “provvedere all’igiene personale” e di quello del “vestirsi/svestirsi”, una decisione relativa al diritto di RI1 ad un AGI dovrà in ogni caso essere emessa dall’amministrazione – avuto riguardo a quanto stabilito all’art. 42 cpv. 3 LAI – non prima della conclusione della procedura avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rendita […]” (STCA 32.2023.70, pagg. 3 e 5).
Questa decisione è cresciuta in giudicato.
1.4. L’assicurata ha impugnato anche la decisione di rifiuto di rendita, postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti “per il complemento istruttorio”, contestando lo statuto di casalinga al 100% e la valutazione dell’inabilità lavorativa (anno d’attesa, asserito miglioramento tra i ricoveri clinici, (in)adeguatezza dell’inchiesta economica per l’accertamento del diritto alla rendita), chiedendo all’amministrazione di comunicarle quali basi ha usato per calcolare il tempo dedicato ad ogni singola (sotto)mansione.
Con pronunzia del 12 gennaio 2024 il TCA ha accolto il ricorso, confermando lo statuto di casalinga al 100%, fissando l’inizio dell’anno d’attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) per il 23 febbraio 2021 e rinviando gli atti all’Ufficio AI al fine di determinare con precisione la percentuale d’incapacità lavorativa media nel periodo dal 23 febbraio 2021 al 23 febbraio 2022, l’evoluzione dell’incapacità lavorativa fino al 30 maggio 2023 (data della decisione impugnata), tenendo conto della documentazione medica a disposizione, rispettivamente da acquisire agli atti ed ordinando una perizia psichiatrica (STCA 32.2023.69 del 12 gennaio 2024 consid. 2.8.1.1., 2.8.1.2., 2.9. e 2.10.).
1.5. Conformemente alla surriferita pronunzia del 12 gennaio 2024, l’Ufficio AI ha conferito mandato peritale – volto a determinare la capacità lavorativa dell’assicurata nello svolgimento delle mansioni consuete quale casalinga – al ______ nella persona del dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 85-87 e 93 incarto AI), includendo le domande formulate dalla rappresentante dell’assicurata (docc. 90 e 91 incarto AI). La perizia monodisciplinare (cofirmata dalla dr.ssa ______, specialista in psichiatria e psicoterapia) è confluita nel rapporto peritale del 25 ottobre 2024 (doc. 94 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 95 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
" 6.1. Diagnosi (ICD 10) con ripercussioni sulla capacità di lavoro
Sindrome bipolare residuale (F31.9)
6.2. Diagnosi (ICD 10) senza ripercussioni sulla capacità di lavoro
Nihil”
e rilevati i limiti e le risorse residue (descritti al test Mini ICF impostato sull’attività di casalinga), il perito ha accertato un’incapacità lavorativa nell’attività abituale di casalinga del 70% dal febbraio 2021 (riduzione del rendimento), rispondendo altresì ai quesiti posti dalla rappresentante dell’assicurata.
1.6. Il 2 dicembre 2024 il consulente ispettore ha svolto presso il domicilio dell’assicurata un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, inchiesta confluita nel rapporto del giorno seguente attestante una limitazione nel compimento delle mansioni domestiche del 33% arrotondato (32.74%, tenuto conto di un impedimento del 74.75% senza considerare l’obbligo di collaborazione e di un obbligo di collaborazione del 42.02%) e quindi pari grado d’invalidità non pensionabile (docc. 100 e 101 incarto AI):
Attività
Importanza assegnata in %
Impedimenti in %
Invalidità in %
Pasti
48.40
36.25
17.55
Pulizia e ordine dell’alloggio
25.11
42.00
10.55
Acquisti e altre commissioni
9.59
20.88
2
Bucato e cura vestiti
16.89
15.63
2.64
Cura e assistenza figli
0.00
0.00
0.00
Cura del giardino e delle aree adiacenti, cura di animali domestici
0.00
0.00
0.00
Sempre il 2 dicembre 2024 il consulente ispettore ha svolto presso il domicilio dell’assicurata un esame della richiesta di assegno per maggiorenni grandi invalidi dell’AI, confluita nel rapporto del giorno seguente. Il consulente ispettore ha accertato la necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, rilevando tuttavia che non avendo l’assicurata diritto alla rendita, in applicazione dell’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI ella non può avere diritto ad un AGI per accompagnamento (doc. 99 incarto AI).
1.7. Con due progetti di decisione del 3 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto della rendita a fronte di un grado d’invalidità non pensionabile del 33% ed il rifiuto dell’assegno grandi invalidi in applicazione dell’art. 42 cpv. 3 LAI (docc. 97 e 98 incarto AI).
Con osservazioni del 23 gennaio 2025 l’assicurata ha contestato il progetto di decisione di rifiuto della rendita, censurando una determinazione errata delle ore effettivamente computabili per le mansioni domestiche, la suddivisione delle mansioni principali in sottomansioni, la quantificazione percentuale dei singoli impedimenti che ritiene essere “NON inferiore al 90%”. Sostiene inoltre che la collaborazione pretesa dal marito convivente sia eccessiva. Censura infine la violazione dell’art. 8 CEDU (“[la, n.d.r.] situazione ci pone di fronte ad una palese disparità di trattamento tra assicurati con un danno alla salute psichica accertato: tale disparità è dovuta e conseguente al solo statuto di casalinga dell’assicurata. […] Ravvedo una violazione dell’art. 8 della CEDU”) (doc. 106 incarto AI).
Con osservazioni del 23 gennaio 2025 l’assicurata ha contestato anche il progetto di decisione di rifiuto dell’assegno grandi invalidi, censurando l’applicazione dell’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI, criticando l’eccessiva collaborazione pretesa dal marito e sostenendo di avere in ogni caso diritto ad un AGI di grado lieve poiché necessita di aiuto regolare e notevole a spostarsi all’esterno (doc. 107 incarto AI).
Le osservazioni dell’assicurata sono state sottoposte al consulente ispettore. Quest’ultimo, con riferimento al progetto di decisione di rifiuto di rendita, ha aumentato il grado d’invalidità dal 33% al 34.20% (docc. 108 e 109 incarto AI). Per quanto concerne la valutazione AGI, il consulente ispettore ha confermato la non computabilità degli atti ordinari di vita “Alzarsi, sedersi e coricarsi” e “Spostarsi”, pur confermando la necessità di “accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”, quest’ultimo essendo tuttavia vincolato al presupposto di avere diritto ad una rendita (doc. 110 incarto AI).
Con due decisioni del 18 marzo 2025 l’Ufficio AI ha confermato i preavvisi del 3 dicembre 2024 (modificando unicamente il grado d’invalidità, comunque non pensionabile) (docc. 111 e 112 incarto AI).
1.8. L’assicurata, rappresentata dalla RA1, ha interposto tempestivo ricorso esclusivamente contro la decisione del 18 marzo 2024 con la quale l’Ufficio AI ha respinto la domanda di AGI, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento “di un assegno grandi invalidi di grado lieve dal 1. febbraio 2022 (al termine dell’anno di attesa)”.
Contesta il mancato riconoscimento di un AGI per accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, censurando l’applicazione della condizione posta dall’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI che ritiene lesiva dello scopo perseguito dell’AGI per accompagnamento, adducendo un’illecita diversità di trattamento a causa del suo statuto di casalinga, prevalendo dei diritti costituzionali e degli artt. 8 e 14 CEDU.
Adduce che dovendo il marito accollarsi sia l’80% delle mansioni domestiche, sia l’accompagnamento/accudimento della moglie nell’organizzazione del quotidiano, egli non avrebbe tempo per sé stesso, ragione per cui il rifiuto dell’AGI viola anche il diritto fondamentale (del marito) ad una vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU.
Sostiene di avere in ogni caso diritto ad un AGI di grado lieve a motivo dell’aiuto che (necessita e) riceve in tre atti ordinari della vita, ossia nello spostarsi/mantenere i contatti sociali, nell’igiene personale e nell’alzarsi.
1.9. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente il proprio operato, rilevando come non è stata impugnata la decisione di rifiuto della rendita, ritenendo applicabile la condizione ex art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI, circostanza che osta alla concessione di un AGI per accompagnamento pur essendone adempiuti i presupposti materiali. Circa l’asserita necessità di aiuto nei tre atti ordinari della vita di spostarsi/mantenere i contatti sociali, igiene personale e alzarsi al mattino, l’amministrazione ha rinviato alla valutazione effettuata dal consulente ispettore, persona qualificata ed il cui rapporto ha valore probatorio pieno.
In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.10. Con ordinanza del 5 giugno 2025 il Vicepresidente del TCA ha ordinato l’intimazione della risposta di causa all’insorgente, con l’avvertimento circa la facoltà di presentare entro 10 giorni eventuali altri mezzi di prova (V) e la ricorrente si è limitata a confermare la propria posizione (VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di assegno grandi invalidi.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149; in tema vedasi anche cifre 2015-2019 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CGI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; cifra 2020 1/26 CGI):
vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia)
alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); cambiare posizione;
mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda);
provvedere all'igiene personale (cura del corpo) (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi, con riserva dell’art. 42bis cpv. 5.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 3.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
L'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3. Per l’art. 42 cpv. 4bis LAI, il diritto all’assegno per grandi invalidi si estingue al più tardi alla fine del mese che precede quello in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 cpv. 1 LAVS (lett. a), alternativamente alla fine del mese in cui l’assicurato raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS (lett. b).
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
Sia ancora rammentato che per la cifra 2010 CGI, l'aiuto di terzi è considerato regolare se l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). La regolarità è anche ammessa se per esempio l’assicurato è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).
Per la cifra 2013 CGI l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale» [DTF 107 V 136]):
non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico;
non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).
Per le cifre 2021 e 2023 CGI, se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte dì esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2). In ogni caso, il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (STF 9C_633/2012 dell’8 gennaio 2013; cifra 2007 CGI).
Per la cifra 10001 CGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno (art. 7 LAI), l'assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi; cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati (DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute. L’obbligo di ridurre il danno non si estende tuttavia all’aiuto nella strutturazione della giornata e al sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (fatta eccezione per le semplici attività amministrative) (cifra 2100 1/25 e 2100 con rinvii alla DTF 133 V 504; STF I 228/06 del 5 dicembre 2006; STF 9C_410/2009 del 1. aprile 2010).
2.4. Riguardo ai singoli aspetti della grande invalidità, per quanto possibilmente di rilievo nella fattispecie, va ricordato che per la cifra 2026 CGI (atto ordinario di vestirsi e svestirsi), la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di mettersi e togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo ausiliario o le calze sanitarie. La grande invalidità è data anche quando l'assicurato riesce a vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per il verso giusto. La preparazione degli abiti non può essere presa in considerazione.
Secondo la cifra marginale 2036 1/25 CGI (atto ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande invalidità quando un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo solo in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado di sminuzzare i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo con le dita, DTF 121 V 88). Se l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita regolarmente e in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C 30/2010). Si è invece in presenza di una grande invalidità se l'assicurato non può utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette di pane, STF 9C 346/2011).
Quanto all’atto “Igiene personale”, giusta la cifra 2043 CGI, l'assicurato è considerato grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità, se l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le unghie (STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017). Non può essere considerato nemmeno l’aiuto per atti non quotidiani, quali ad esempio la depilazione o il taglio delle unghie (cifra 2044 CGI). Il semplice fatto di aver bisogno di aiuto per lavarsi le mani non basta a riconoscere l’atto, dato che questo aiuto non è considerato notevole (cifra. 2045 CGI).
Secondo la cifra 2046 CGI, l’assicurato è considerato grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali” se necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i bisogni vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182). Non vi è per contro grande invalidità se l'assicurato non ha bisogno di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto di espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF 9C 604/2013 ed 8C_103/2023; CGI 2049-2052).
Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi (in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito di mezzi ausiliari, non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di fuori di essa e di intrattenere contatti sociali (CGI 2054), ove per contatti sociali si intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p. es. leggere, scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o religiose ecc., RCC 1982 pagg. 119 e 126) (CGI 2055), mentre che la necessità dell'aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto la voce «accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana» (N. 8040 segg.), ma non nell'ambito della funzione parziale «intrattenere contatti sociali» (CGI 2056).
Quanto infine alla “necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ai sensi degli artt. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI tale accompagnamento non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450) (CGI 2084). Esso ha lo scopo di impedire che una persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in una clinica. Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono perseguire quest'obiettivo (CGI 2085). L'aiuto fornito deve essere l'elemento che permette all'assicurato di vivere autonomamente in casa. Il fatto che svolga alcuni compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati momenti non significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va quindi considerato (CGI 2087). Una persona che per diversi anni è stata aiutata in misura considerevole dal partner o da un familiare (madre, fratelli ecc.) per i lavori domestici (per es. per pulire, lavare e preparare i pasti) non soddisfa necessariamente le condizioni di diritto per beneficiare di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana nel momento in cui tale sostegno viene a mancare (STF 9C 346/2013 del 22 gennaio 2014).
Le cifre 2094 e segg. CGI dispongono in merito:
" La necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi della legge è data se l’assicurato:
non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. a OAI); oppure
non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. b OAI); oppure
rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (art. 38 cpv. 1 lett. c OAI).
Questo elenco è esaustivo.
3.5.2.1 Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma
L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:
aiuto nella strutturazione della giornata;
sostegno nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative ecc.);
conduzione della propria economia domestica.
L'aiuto nella strutturazione della giornata comprende per esempio l'esortazione ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire e rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a un'attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana comprende aspetti quali l'esortare o l'impartire istruzioni ecc.
Nell'ambito dell'igiene si deve per esempio ricordare all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto ordinario della vita nell’ambito «igiene personale» e non come accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Anche un aiuto indiretto importante, dove non ci si può limitare a ricordare di fare la doccia, ma si deve ripetere più e più volte questa ingiunzione e controllare che sia effettivamente eseguita (v. N. 2017), va considerato sotto l’atto ordinario della vita «igiene personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (CGI 2097). Il bisogno di accompagnamento non è riconosciuto quando l’assicurato, pur sapendo in cosa consiste un pasto equilibrato, non si nutre di conseguenza per motivi non dovuti all’invalidità (CGI 2097.1 1/24)).
Nella conduzione dell'economia domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate nell'ottica di impedire che l'assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza dell'aiuto per questi compiti, l'assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica. Per quanto riguarda la conduzione dell’economia domestica e i pasti ci si deve dunque basare su requisiti minimi e non su una pulizia perfetta e pasti elaborati. non ci si può quindi basare sul tempo impiegato per i lavori domestici secondo la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) o il FAKT. Se ad esempio non si può stirare o pulire le finestre, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica. Anche se non può passare l’aspirapolvere o riordinare regolarmente, non è ancora in uno stato di abbandono. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Anche il fatto che debba fare delle pause durante i lavori domestici o che possa svolgere attività concrete solamente in determinati momenti/giorni non basta a riconoscere l’accompagnamento (CGI 2098 1/24).
Per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana giusta l'articolo 38 capoverso 1 lettera a OAI si possono intendere sia l'aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza, l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, STF l 661/05 del 23 luglio 2007) (CGI 2102).
L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l’assicurato sia in grado di uscire id casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare acquisti, svolgere attività del tempo libero, intrattenere contatto con ufficio amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere, ecc.; sentenza del TF 9C_2008 del 21 luglio 2008) (CGI 2013). La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe costretto andare a vivere in un istituto (v. N. 8040). (CGI 2088)
Per quanto concerne l'obbligo di ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a mezzi ausiliari usuali, quali un robot aspirapolvere o un’asciugatrice, oppure a corsi o a terapie per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per svolgere i lavori domestici (STF 9C_ 410/2009 del 1. aprile 2010) (CGI 2099 1/24).
Soprattutto per quanto riguarda la conduzione dell’economia domestica e le semplici attività amministrative, va preso in considerazione in particolare anche l’aiuto dei familiari. Al riguardo, ci si deve chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504; sentenza del TF I 228/06 del 5 dicembre 2006). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute. L’obbligo di ridurre il danno non si estende tuttavia all’aiuto nella strutturazione della giornata e al sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (fatta eccezione per le semplici attività amministrative) (CGI 2100 1/25). Se l'assicurato vive nella stessa economia domestica con suoi familiari, si può esigere che questi ultimi forniscano il proprio aiuto per i lavori domestici. Si può esigere un aiuto nell'economia domestica anche da parte dei figli, in funzione della loro età (CGI 2101).
3.5.2.2 Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa
L'accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008) (CGI 2103).
2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'ufficio AI esamina le condizioni assicurative, tra l’altro, mediante l'esecuzione di sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra 3041 della Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025), l’ufficio effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto di lavoro), tra l’altro, quando deve verificare il diritto agli assegni per grandi invalidi che soggiornano a casa. Gli accertamenti devono essere eseguiti da personale qualificato (CPAI 3044). È possibile rinunciare a questo accertamento se le condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il caso è debitamente documentato (CPAI 3042).
Come accennato, l’accertamento della grave invalidità presuppone una valutazione sul posto (CGI 8011). Sempre per quanto concerne la procedura in materia di accertamento dell’AGI, l’ufficio AI è competente per la determinazione della grande invalidità (CGI 8003). L’inizio della grande invalidità ed eventualmente dell’onere d’assistenza supplementare, deve essere stabilito con la massima precisione possibile (CGI 8005). Si deve valutare in modo obiettivo, secondo le condizioni di salute dell’assicurato, se sia necessario un aiuto permanente o una sorveglianza personale (STF 9C_608/2007 del 31 gennaio 2008) (CGI 8006). Nel valutare la grande invalidità, l’ufficio AI si basa oggettivamente sullo stato dell’assicurato. È irrilevante l’ambiente in cui l’assicurato si trova, ossia che viva da solo, in famiglia, nella società o in un istituto (STF 9C_410/2009 del 1. aprile 2010) ed è indifferente se per gli atti ordinari della vita l’assicurato può contare sull’aiuto dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori) o viene invece aiutato da una persona estranea alla famiglia. In questo contesto sono escluse la sorveglianza e la consegna di medicamenti generalmente previste in istituto. Inoltre, nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana si considera l’aiuto esigibile dai familiari (v. N. 2100) (CGI 8007). Nell’accertamento della grande invalidità, le indicazioni fornite dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente (CGI 8009).
In caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d’accertamento, l’ufficio AI deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il reso si applica la CPAI (CGI 8014).
Secondo la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti; cfr. anche Randacher, Kommentar ATSG, 2024, n. 19 ad art. 9 LPGA).
2.6. Va ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le Circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.7. La ricorrente, affetta esclusivamente da una patologia psichiatrica e senza diritto alla rendita, asserisce di aver diritto ad un AGI (di grado lieve) per accompagnamento, pur non adempiendo formalmente alla condizione posta dall’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI.
Sostiene, prevalendosi di materiali legislativi e della giurisprudenza, che lo scopo della surriferita condizione fosse quello di assoggettare le persone affette unicamente da patologie psichiatriche – ossia patologie che per loro natura sono soggette ad importanti oscillazioni – ad una valutazione medica approfondita atta ad accertare il bisogno medio di accompagnamento e che tale valutazione poteva aver luogo solo nell’ambito dell’accertamento del diritto ad una rendita. Siccome in concreto siamo in presenza sia di un accertamento medico – reso nell’ambito della valutazione del diritto ad una rendita –, sia di un accertamento del consulente ispettore – reso nell’ambito della valutazione del diritto all’AGI – che attestano importanti ripercussioni dell’affezione psichiatrica nella vita quotidiana a far tempo dal febbraio 2021, lo scopo perseguito dalla surriferita condizione sarebbe materialmente raggiunto, ragione per cui non ci si può fondare esclusivamente sul tenore letterale dell’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI per negarle il diritto all’AGI per accompagnamento.
Evidenzia come il rifiuto dell’AGI per accompagnamento è riconducibile al diverso trattamento del suo statuto di casalinga rispetto agli assicurati che svolgono un’attività lucrativa, in quanto il suo grado d’invalidità è stato ridotto significativamente a seguito dell’aiuto ritenuto esigibile dal marito nello svolgere le mansioni domestiche, ciò che non sarebbe stato il caso se lo statuto dell’assicurata fosse stato di lavoratrice, anziché casalinga. A questo proposito, ella asserisce che mentre la LPGA e la LAI differenziano la valutazione del grado d’invalidità a dipendenza dello statuto dell’assicurato (esercitante un’attività lucrativa, casalinga o a statuto misto), tale differenziazione non è prevista dalle disposizioni che regolamentano l’AGI, giacché quest’ultimo costituisce un indennizzo dei costi che si presume essere causati dal bisogno di aiuto di terzi negli atti di vita quotidiana o di assistenza nell’organizzazione della realtà quotidiana, a prescindere dallo statuto.
Nel diverso trattamento dello statuto di casalinga per rapporto al diritto all’AGI per accompagnamento, l’insorgente ravvisa una violazione dei diritti costituzionali e degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) CEDU.
Da parte sua, l’Ufficio AI ritiene di dover applicare l’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI alla lettera, ragione per cui la ricorrente non ha diritto ad un AGI per accompagnamento.
In concreto è pacifico che la ricorrente, a causa del danno alla salute esclusivamente di pertinenza psichiatrica, è domiciliata in Svizzera, vive in casa e necessita in modo permanente di essere accompagnata nell’organizzazione della realtà quotidiana (cfr. supra consid. 1.6. in fine, 1.7. e IV, p.to 4.).
Controversa è quindi l’applicazione della condizione di cui all’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI, ragione per cui il TCA può limitare la disamina a questo aspetto.
2.7.1. La legge s’interpreta esaminandone dapprima il testo (interpretazione letterale). Quando una norma non è assolutamente chiara, si presta a più interpretazioni o se vi sono motivi fondati per ritenere che la lettera non riproduca il senso vero della disposizione, occorre tuttavia delinearne la portata tenendo conto del suo senso e scopo (interpretazione teleologica), della relazione con altri disposti (interpretazione sistematica) e dei lavori preparatori (interpretazione storica).
Applicando tali metodi, il Tribunale federale non ne privilegia uno in particolare, preferendo ispirarsi a un pluralismo interpretativo; nel caso siano possibili più interpretazioni, esso opta inoltre per quella che corrisponde al meglio alle prescrizioni di rango costituzionale (STF 2C_81/2014 dell’11 agosto 2014 consid. 3.3. con riferimenti).
Nella STF 9C_33/2024 del 24 giugno 2024 il Tribunale federale si è così determinato in merito all’interpretazione normativa (consid. 3.6.):
" Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der massgeblichen Norm. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach der wahren Tragweite der Bstimmung gesucht werden, wobei alle Auslegungselemente zu berücksichtigen sind (Methodenpluralismus). Dabei kommt es auf den Zweck der Regelung, die dem Text zugrundeliegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in welchem die Norm steht. Die Entstehungsgeschichte ist zwar nicht unmittelbar entscheiden, dient aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich zur Auslegung neuer Texte, die noch auf wenig veränderte Umstände und ein kaum gewandeltes Rechtsverständnis treffen, kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu. Vom Wortlaut darf abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass er nicht den wahren Sinn der Regelung wiedergibt. Sind mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht. Allerdings findet auch eine verfassungskonforme Auslegung ihre Grenzen im klaren Wortlaut und dem Sinn einer Gesetzesbestimmung (BGE 141 V 221 E. 5.2.1; 140 V 449 E. 4.2; je mit Hinweisen; zur Auslegung der TARMED-Tarifstruktur vgl. auch Urteil 9C_664/2023 vom 24. Juni 2024 E. 4).”
Nella surriferita pronunzia del 24 giugno 2024, il TF ha rilevato come il testo letterale della norma esaminata era chiaro, prescindendo quindi dall’esaminare il disposto sotto il profilo teleologico, sistematico e storico (crit. Galetti, La facturation de l’indemnité de dérangement par les centres d’urgences – commentaire critique de l’arrêt du TF 9C_33/2024 du 24 juin 2024, in: SZS 1|2026).
2.7.1.1. Per quanto concerne l’interpretazione letterale e con riferimento alla fattispecie in disamina, l’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI (nel suo attuale tenore, in vigore dal 1. gennaio 2022) recita: “Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.” (fr.: “Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente.”; ted.: “Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat.”).
Di tutta evidenza, il tenore letterale della norma è assolutamente chiaro e non si presta a più interpretazioni. Non vi sono neppure motivi fondati per ritenere che il tenore letterale non riproduca il senso vero della disposizione: l’assicurato che soffre esclusivamente di patologie psichiatriche deve avere diritto ad una rendita quale presupposto per il riconoscimento di un AGI per accompagnamento. Il testo non prevede neppure eccezioni.
Alla luce della citata STF 9C_33/2024 (cfr. supra consid. 2.7.1.), l’analisi della norma potrebbe terminare già qui. Questa conclusione è comunque confermata anche dall’interpretazione storica, sistematica e teleologica.
Nell’ambito della 4. revisione della LAI (2004) il diritto all’AGI è stato modificato in modo sostanziale, sia a livello di legge (artt. 42-42ter LAI) che di ordinanza (artt. 35-39 OAI) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2022, n. 1 ad artt. 42-42ter LAI). In tale contesto è stata introdotta la nozione di necessità d’accompagnamento nell’organizzazione della vita quotidiana (cfr. art. 42 LAI nel suo tenore al
Nei dibattiti parlamentari concernenti la 4. revisione della LAI –caratterizzati, tra l’altro, dalla preoccupazione circa il costante aumento dei costi dell’AI – la Consigliera agli Stati Forster-Vannini (membra della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati), aveva così risposto al collega Wicki circa l’AGI per accompagnamento (BO 2002 E 759 e 760, sottolineature del redattore):
" […] Die Abgrenzung zwischen psychischer und geistiger Behinderung ist in der Praxis schwierig durchzuführen und die Grenzen sind oft fliessend. Auf der anderen Seite haben wir Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung, der vorschreibt, dass kein Mensch “wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung” diskriminiert werden darf. Weil die Hilflosenentschädigung auf die körperlichen Lebensfunktionen in den Bereichen Anziehen, Ausziehen, Essen usw. zugeschnitten sind, ist sie für psychisch und geistig Behinderte nicht von Relevanz, weil sich bei ihnen andere Probleme stellen. Deshalb muss der Anspruch auf lebenspraktische Begleitung auch für psychisch Behinderte eingeführt werden, und zwar aus den Gründen, die ich Ihnen zu erklären versucht habe. Es geht also um das Einkaufen oder andere Tätigkeiten, die von solchen Personen nicht allein, sondern nur mit Begleitung getätigt werden können. […] Im Falle der Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit muss allerdings mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Der Nationalrat hat so entschieden; Ihre Kommission hat darüber eine längere Debatte geführt und sich letzlich dem Erstrat angeschlossen.”
Nel successivo intervento, l’allora Consigliera federale Ruth Dreifuss si è così espressa (BO 2002 E 760, sottolineature del redattore):
" […]
La législation actuelle, en mettant l’accent sur les moyens auxiliaires, l’aide matérielle, physique qui doit être apportée, ne tient pas suffisamment compte du risque de dégradation de l’état d’invalides qui, s’ils n’ont pas par exemple la visite d’une infirmière de santé publique psychiatrique qui veille à ce qu’ils se lèvent ou à ce qu’ils sortent de chez eux, qui les accompagne chez le médecin, tombent vraiment dans des situations de plus grande invalidité. C’est cela qui est entendu, c’est ainsi que cela est aussi décrit dans le message. C’est une compétence de fixer par ordonnance les conditions d’octroi. C’est par ordonnance et directives, ici, que nous prévoyons de définir de façon très stricte les prestations qui relèvent de ce besoin d’assistance.
Mme Forster l’a dit, le risque d’exagérer peut-être dans ce domaine a été achevée. C’est-à-dire que ces personnes sont vraiment soumises à un examen médical quant à l’effet de leur handicap sur leur capacité de vivre. Dans ce sens-là, et nous y ralliont tout à fait, il y a un seuil plus élevé pour les malades psychiques que pour les autres.
La façon dont vous [Monsieur Wicki, n.d.r.] avez lu cette phrase en allemand me fait demander qu’elle soit examinée quant à la langue par la Commission de rédaction. En fait, ça ne veut pas dire que si quelqu’un a besoin d’un accompagnement, il a dans tous les cas droit à une allocation. […]”
Nel Messaggio concernente la 4. revisione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 21 febbraio 2001 (FF 2001 2891), il Consiglio federale si è così espresso (sottolineatura del redattore):
“2.3.1.5.2.3 Ambito di correzione 3: Miglioramento della situazione per adulti affetti da
invalidità psichica o invalidità mentale
leggera che non vivono in una casa per
invalidi
Le persone affette da invalidità psichica o invalidità mentale leggera hanno bisogno di aiuto e di assistenza nella loro vita quotidiana. Affinché possano determinare autonomamente il loro modo di vita, l’indennità per assistenza è prevista anche per loro. Di regola, alle persone affette da questi tipi d’invalidità occorrerà soprattutto un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.
Secondo il sistema vigente, incentrato soprattutto sugli impedimenti fisici, le persone affette da invalidità psichica o invalidità mentale leggera spesso non beneficiano dell’assegno grandi invalidi. Poiché riteniamo che il bisogno d’assistenza sia comprovato anche in questi casi, proponiamo di istituire a tale scopo un’indennità per assistenza per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Si tratterebbe tuttavia soltanto di un’indennità per assistenza di grado esiguo. Il diritto a questa indennità sarà inoltre riservato agli adulti […]. I presupposti del diritto devono essere definiti con precisione nell’ordinanza. Un diritto deve quindi essere riconosciuto se un invalido non può vivere autonomamente a causa di una malattia psichica o se non è in grado di uscire di casa per fare la spesa o per prendere contatto con gli uffici o il personale sanitario, oppure se a causa della sua malattia psichica vi è il pericolo che si isoli in modo durevole. Inoltre, può essere determinante solo l’aiuto che non è già fornito da un tutore, un consulente o un curatore. Occorre pure tener conto del fatto che lo stato di salute delle persone afflitte da invalidità psichica è generalmente soggetto a forti oscillazioni. Un disciplinamento speciale sarà necessario in particolare per determinare il bisogno medio di assistenza nel corso dell’anno di attesa nonché per la frequenza delle revisioni.”
L’art. 38 cpv. 2 OAI, nel suo tenore al 1. gennaio 2004 e riferito all’AGI per accompagnamento, prevedeva che “Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido.”.
Nell’ambito dell’importante modifica della LAI (Ulteriore Sviluppo dell’AI), l’art. 38 cpv. 2 OAI è stato trasposto – con modifica del tenore letterale – nell’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2022. Quest’ultimo torna applicabile al caso che ci occupa (cfr. supra consid. 1.1., 1.4., 1.8. e art. 42 cpv. 4 LAI) ed ha il seguente tenore: “Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita.” (art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI).
Dalla surriferita disamina si evince che il motivo che ha indotto il legislatore ad introdurre la condizione di cui all’attuale art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI era in primo luogo quello di assoggettare gli assicurati affetti esclusivamente da patologie psichiatriche invalidanti – per natura soggette a forti oscillazioni – che formulavano domanda di un AGI per accompagnamento ad una valutazione medica approfondita al fine di determinare la necessità di accompagnamento medio. Siccome l’accertamento medico viene svolto nell’ambito della valutazione del diritto ad una rendita, il legislatore ha ritenuto che la determinazione di un grado d’invalidità pensionabile conferente il diritto ad una rendita (rispettivamente ad un quarto di rendita fino al 31 dicembre 2021) comprova un’importante ripercussione funzionale dell’affezione psichiatrica invalidante nella quotidianità dell’assicurato.
Questa interpretazione è stata confermata dal Tribunale federale in una sentenza 8C_229/2024 del 24 settembre 2025, prevista per la pubblicazione, nella quale riferendosi ad una decisione AI 353/23 – 72/2024 del 4 marzo 2024 consid. 4c, 4d e 5a del Canton Vaud al consid. 9.1 si è così espresso:
" (…)
9.1. À juste titre, le recourant ne critique pas l'interprétation que la cour cantonale a faite de l'art. 42 al. 3 LAI, selon laquelle la condition restrictive prévue à la 2e phrase de cette disposition ne s'applique pas à tous les assurés mais seulement à ceux qui souffrent d'une atteinte à la santé de nature uniquement psychique. Cette conclusion s'impose tant au regard d'une interprétation littérale et systématique, que téléologique de cette disposition pour les raisons pertinentes exposées par la cour cantonale. Elle trouve également appui dans les débats parlementaires où la discussion s'est focalisée sur les malades psychiques par rapport aux autres malades (BO 2002 E 760), l'obligation d'avoir une rente pour pouvoir obtenir la prestation en cas d'atteinte psychique répondant à la crainte de la minorité I (Egerszegi) d'élargir sans cadre les prestations aux personnes avec un handicap psychique (BO 2001 N 1960). (…)
Non va comunque dimenticato che, come si evince dai dibattiti parlamentari, l’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI si prefiggeva altresì di contenere la spesa sociale in ambiti (come le affezioni psichiatriche) dove l’accertamento della delimitazione del bisogno di aiuto è più complessa e soggettiva rispetto alle disabilità fisiche.
2.7.1.2. Nella STF I 609/06 del 10 settembre 2007 il Tribunale federale, chiamato a determinarsi circa il diritto di un’assicurata casalinga ad un AGI per accompagnamento ha sancito che “Nach Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG und Art. 38 Abs. 2 IVV muss für die Annahme einer Hilflosigkeit wegen Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein, wenn nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt ist. Dieses Erfordernis wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass nur Personen in den Genuss der Hilflosenentschädigung auf Grund der Notwendigkeit lebenspraktischer Begleitung kommen, die das Rentenverfahren durchlaufen haben, in dessen Rahmen ihr Gesundheitszustand gründlich überprüft wurde […]. Psychisch behinderte Versicherte haben mithin keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung auf Grund lebenspraktischer Begleitung, wenn der für eine Viertelsrente erforderliche Invaliditätsgrad von 40% nicht erreicht wird (vgl. Art. 28 Abs. 1 IVG; erwähntes Urteil I 735/05, E. 5.3.1.).” (consid. 6.2.2., sottolineatura del redattore). “[…] Aus diesem Gutachten ergibt sich, dass die Versicherte einzig auf Grund der psychischen Problematik in der Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. […] Auch die Versicherte geht einzig von einer psychischen Beeinträchtigung aus. Demnach setzt der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung auf Grund eines Bedarfs an lebenspraktischer Begleitung voraus, dass der für eine Viertelsrente erforderliche Invaliditätsgrad von 40% erreicht wird (art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG und Art. 38 Abs. 2 IVV).” (consid. 8.2, sottolineatura del redattore).
Nella STF I 317/06 del 23 ottobre 2007 il TF ha rilevato che “[…] Schliesslich legt das sowohl im Gesetzes- als auch im Verordnungstext ausdrücklich festgehaltene Erfordernis, wonach “nur” psychisch Behinderte einen Anspruch auf lebenskraktische Begleitung lediglich dann geltend machen können, wenn sie mindestens eine Viertelsrente der IV beziehen (Art. 42 Abs. 3 IVG; Art. 38 Abs. 2 IVV), den Schluss nahe, dass körperlich Beeinträchtigte grundsätzlich ebenfalls lebenspraktische Begleitung beanspruchen können, wie dies das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil I 211/05 vom 23. Juli 2007 E. 2.2.3 bestätigt hat” (sottolineature del redattore).
Nella STF 9C_49/2016 del 26 agosto 2016 (consid. 4.1.), la nostra Massima istanza ha evidenziato che “Die Beschwerdeführerin verkennt, dass die Hilflosenentschädigung nicht wegen einer Verbesserung des Gesundheitszustands aufgehoben wurde, sondern weil sie die Voraussetzungen gemäss Art. 42 Abs. 3 IVG und Art. 38 Abs. 2 IVV – konkret die Voraussetzung, dass bei Beeinträchtigung lediglich der psychischen Gesundheit für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein muss – nicht mehr erfüllt.”.
In una pronunzia del 19 settembre 2016 l’Alta Corte aveva confermato che l’assicurata, affetta esclusivamente da patologie psichiatriche, necessitava di assistenza nell’organizzazione della realtà quotidiana, ribadendo come per avere diritto ad un AGI per accompagnamento ella doveva avere, quale conditio sine qua non, il diritto ad un quarto di rendita, accogliendo il ricorso poiché non vi era ancora una decisione concernente il diritto alla rendita (STF 9C_617/2015).
Anche nella STF 9C_771/2019 del 21 settembre 2020 (consid. 4.3.) il Tribunale federale ha confermato che gli assicurati affetti esclusivamente da patologie psichiatriche devono adempiere alla condizione di cui all’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI per poter avere diritto ad un AGI per accompagnamento.
Nella STF 9C_566/2019 del 19 maggio 2020 il TF ha confermato la decisione dell’istanza precedente di applicare ad un assicurato affetto esclusivamente da patologie psichiatriche la condizione di cui all’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI (consid. 6.1.: “Das kantonale Gericht hat schliesslich unter Hinweis auf Art. 9 ATSG sowie Art. 42 Abs. 3 IVG und die Rechtsprechung (BGE 133 V 450 E. 7.2 S. 463) die Voraussetzungen dargelegt, welche erfüllt sein müssen, damit eine versicherte Person Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung hat. Es ist davon ausgegangen, dass die Versicherte ausschliesslich an einer psychischen Gesundheitsbeeinträchtigung leide und es an der notwendigen Anspruchsvoraussetzung einer Viertelsrente fehle, weshalb der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung zu verneinen sei.”).
Nella citata decisione AI 353/23 – 72/2024 la Corte di assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese doveva determinare se la condizione di cui all’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI si applicasse anche alle malattie mentali, oltre a quelle psichiatriche. La Corte cantonale ha analizzato il disposto in questione, giungendo alla conclusione secondo cui esso non era applicabile agli assicurati affetti da malattie mentali, ma pur sempre a quelli affetti da malattie psichiatriche, essa ha determinato che in quel caso il disturbo dello spettro autistico di cui soffriva l’assicurato costituiva un’affezione mentale e non psichiatrica, circostanza che ostava all’applicazione del surriferito disposto e, in ultima analisi, conferiva all’assicurato il diritto ad un AGI per accompagnamento dal
" (…)
9.4. Au regard de l'hétérogénéité de la symptomatologie autistique ainsi que de ses niveaux de sévérité divers aussi en cours de parcours de vie, il apparaît difficile de désigner toutes les formes de TSA soit comme atteinte à la santé mentale, soit comme atteinte à la santé psychique, même si un TSA est reconnu comme infirmité congénitale. La terminologie employée dans l'OIC-DFI et la CIM-11, différente dans la version allemande par rapport à celle française, n'apporte rien de déterminant à cet égard. Force est de constater que la distinction entre troubles mentaux et troubles psychiques ne se laisse pas définir de manière univoque à partir de catégories médicales ou diagnostiques, nonobstant le fait qu'il existe, pour un certain nombre de troubles, un consensus sur ce point dans la littérature et la science médicales. On voit bien que cette question - à laquelle le Tribunal fédéral n'a pas répondu jusqu'ici à l'inverse de ce que prétend le recourant - soulève d'importantes difficultés de délimitation dans la pratique, qui ne se posent d'ailleurs pas seulement pour les TSA, mais également pour d'autres troubles classés dans la même catégorie (par exemple le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité [code 6A05 dans la CIM-11]). Dans ces conditions, un diagnostic associé de déficience intellectuelle (ou trouble dans le développement intellectuel selon la CIM-11) comme critère déterminant pour considérer qu'une atteinte à la santé fait partie de la catégorie des atteintes à la santé mentale au sens de la loi, à l'instar de ce que soutient le recourant sur la base du message du Conseil fédéral (FF 2001 3107 et 3125), échappe à la critique et mérite d'être validé.
Selon la CIM-11 [code 6A00], les troubles du développement intellectuel sont un groupe d'affections étiologiques diverses qui apparaissent au cours de la période de développement et qui se caractérisent par un fonctionnement intellectuel et un comportement adaptatif significativement inférieurs à la moyenne, d'environ deux écarts-types ou plus en dessous de la moyenne (inférieurs au 2,3e percentile environ), sur la base de tests convenablement normalisés et administrés individuellement. Il existe plusieurs niveaux de sévérité dans les troubles du développement intellectuel (léger/modéré/sévère/profond). Ces troubles correspondent dans la CIM-10 aux différentes formes de retard mental [F70-F79], au demeurant historiquement considéré comme le marqueur caractéristique des atteintes à la santé mentale. Dans de plus rares cas, la déficience intellectuelle peut être acquise, c'est-à-dire résulter d'une lésion ou d'une pathologie cérébrale post-natale.
La présence d'un trouble du développement intellectuel (ou d'une déficience intellectuelle) constitue un critère de délimitation clair, adéquat et objectif, puisqu'il se rattache à la pose d'un diagnostic médical précis et répertorié qui met en exergue, chez la personne concernée, des compétences diminuées tant sur le plan intellectuel que comportemental. Par ailleurs, un tel trouble est identifié au moyen de tests normés et reconnus, si bien que ce critère permet également d'assurer une égalité de traitement entre personnes assurées sans qu'il soit lié, a priori, à des difficultés importantes en matière de preuve. Enfin, quoi qu'en pense l'intimé, un diagnostic associé de ce type, même dans sa forme légère, est indicateur d'un état durable d'une certaine gravité - soit d'un fonctionnement intellectuel et d'un comportement adaptatif significativement inférieurs à la moyenne (environ deux à trois écarts-types en dessous de la moyenne selon la définition du trouble développement intellectuel léger donné par la CIM-11) -, éléments qui ont leur pertinence dans le domaine des assurances sociales, comme cela se voit en particulier pour l'application de l'art. 42 al. 3 LAI.
Sur ce point, le recours est bien fondé et la juridiction cantonale ne pouvait pas, en l'état de l'instruction, constater l'existence d'un trouble mental ouvrait droit aux prestations litigieuses.
9.5. En revanche, contrairement à ce que soutient le recourant, il est contesté que l'intimé ne présente aucun trouble du développement intellectuel associé au TSA. Ce point n'a pas fait l'objet d'une constatation par la cour cantonale. Bien qu'il ressorte du dossier que le TSA de l'intimé s'est manifesté de manière suffisamment distinctive et sévère dans son enfance pour que celui-ci ait été mis au bénéfice de mesures médicales ainsi que d'une allocation pour impotent dès l'âge de cinq ans jusqu'à l'accession de sa majorité, on ne saurait se prononcer à cet égard sans l'aide d'un expert. Il convient donc de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre une expertise médicale en vue de déterminer si l'intimé présente un trouble du développement intellectuel associé au TSA, auquel cas la condition restrictive de l'art. 42 al. 3 LAI ne lui est pas applicable.
Le recours doit être admis en ce sens. (…)”
La surriferita giurisprudenza è confluita anche nella CGI (cifra 2093.1 1/26 e seg. con esempi).
2.7.1.3. A mente di questa Corte, la tesi dell’insorgente secondo cui vi sarebbe una lacuna normativa (propriamente detta), in quanto il legislatore non avrebbe ipotizzato una fattispecie come quella in disamina – ossia il caso di una casalinga affetta esclusivamente da patologie psichiatriche ed il cui grado d’invalidità non pensionabile è riconducibile all’estensione della collaborazione esigibile dal marito, senza la quale presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile – e quindi che l’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI non debba in casu essere applicato, non può essere condivisa.
Già si è detto del tenore letterale del disposto che risulta chiaro, inequivoco e che rende fedelmente l’intenzione del legislatore. Per quanto concerne lo scopo del disposto, esso risulta duplice: contenere la spesa sociale e assoggettare gli assicurati affetti da patologie psichiatriche ad una valutazione medica approfondita che determini le ripercussioni medie nel quotidiano dell’affezione psichiatrica.
Inoltre, come qui sopra ricordato, né nei dibattiti parlamentari, né nel testo di legge in disamina è stato tematizzato un distinguo tra gli assicurati (affetti esclusivamente da patologie psichiatriche invalidanti) sulla base dello statuto (assicurati lavoratori, a statuto misto o casalinghi). Da queste circostanze non può automaticamente dedursi una lacuna normativa. Anzi, va qui evidenziato che l’art. 28 cpv. 2bis LAI, nel suo tenore al 1. gennaio 2004 – ossia quando è stato introdotto l’AGI per accompagnamento –, prevedeva già un metodo (cosiddetto metodo specifico; in tema vedasi SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136) di graduazione dell’invalidità dell’assicurato che non svolge un’attività lucrativa (“L’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa, è determinata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete”). Ciò permette di concludere che il legislatore ha voluto assoggettare la collettività degli assicurati alla condizione di cui all’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI, a prescindere dal loro statuto.
Tale conclusione è supportata anche dalla giurisprudenza illustrata al precedente considerando, la quale non distingue sulla base dello statuto degli assicurati nell’applicare l’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI. Invero, la nostra Massima Istanza, pur avendo in più occasioni illustrato lo scopo perseguito dal disposto in parola, ne ha sempre sancito l’applicazione senza riserve.
Il tema che ci occupa è peraltro noto e criticato in dottrina (cfr. Martina Filippo, Keine IV-Rente, keine Pensionskassen-Rente, keine EL, in: HAVE/REAS 2/2024, pagg. 165, 166 ed in particolare 168), che non ha tuttavia esercitato alcuna influenza sulla giurisprudenza del TF, rispettivamente in ambito legislativo.
Non si può quindi concludere che il legislatore non abbia previsto la fattispecie in disamina, ove a fronte di una patologia psichiatrica invalidante, il grado d’invalidità determinato nell’ambito della valutazione del diritto alla rendita (tenuto conto del dovere di collaborazione dei familiari) risulta non pensionabile, circostanza, questa, che ha per conseguenza il rifiuto dell’AGI per accompagnamento. In questo contesto, la richiesta dell’insorgente di estendere l’AGI per accompagnamento anche agli assicurati affetti esclusivamente da una patologia psichiatrica e che non hanno diritto ad una rendita costituirebbe un’illecita ingerenza dell’autorità giudiziaria nel processo legislativo.
2.7.1.4. La ricorrente censura la violazione dei suoi “diritti costituzionali” (presumibilmente riferendosi all’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. “Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.”), sostenendo che l’applicazione dell’art. 42 cpv. 3 seconda frase AI costituisce un’illecita discriminazione a causa del suo statuto di casalinga (I, p.to 2.3.1.2).
Censura altresì la violazione dei combinati artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (divieto di discriminazione) CEDU adducendo che “[i familiari curanti, n.d.r.] sarebbero costretti a considerare l’istituzionalizzazione [da intendersi quale trasferimento dell’assicurato in una struttura specializzata, n.d.r.] anche come unica soluzione per far fronte al carico importante” (I, p.to 2.3.1.2.), evidenziando come “l’obbligo di collaborazione preteso dal marito nelle mansioni domestiche […] è già stato ampiamente considerato. A causa della quantificazione di questa collaborazione, l’assicurata, non avendo diritto alla rendita, non ha diritto neppure all’AGI. Questo significa che il marito, pensionato, ha a carico sia le mansioni domestiche (la consorte vi partecipa per ca. il 20%) sia l’accompagnamento/accudimento della moglie, come se la collaborazione pretesa venisse conteggiata due volte, non lasciando più tempo al familiare curante per riposarsi, per dedicarsi ai propri interessi, per una propria vita privata. In altre parole, il rifiuto di AGI viola il diritto fondamentale ad una vita privata (art. 8 CEDU) (I. p.to 2.3.1.3.).
Per quanto concerne la censura dell’insorgente secondo cui l’applicazione dell’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI costituisce una discriminazione per via del suo statuto di casalinga, vale quanto segue.
L’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI prescrive che gli assicurati affetti esclusivamente da patologie psichiatriche invalidanti hanno diritto ad un AGI per accompagnamento solo se hanno anche “diritto a una rendita”. Il disposto non fa distinzione tra gli assicurati sulla base del loro statuto: determinante è il diritto alla rendita come tale. Il diritto alla rendita è dato se, tra l’altro, l’assicurato presenta un grado d’invalidità almeno al 40 per cento durante l’anno d’attesa (art. 28 LAI), a prescindere dallo statuto.
Lo statuto dell’assicurato è determinante esclusivamente per il metodo di calcolo dell’invalidità (cfr. art. 24septies OAI). Evidentemente, il metodo usuale di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) applicato, di principio, per calcolare il grado d’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa (cfr. art. 28a cpv. 1 LAI), non può essere applicato ad un assicurato – come nel caso che ci occupa – che non esercita(va) un’attività lucrativa ma svolge(va) le mansioni consuete (cfr. artt. 27 OAI e 28a cpv. 2 LAI), giacché in quest’ultima evenienza non vi sono redditi da confrontare e non può esserci una perdita di guadagno ai sensi dell’art. 7 LPGA. Ciò è peraltro desumibile già dalla diversa definizione di invalidità sancita dall’art. 8 cpv. 1 e 3 LPGA, a seconda che si tratti di incapacità al guadagno o impedimenti nel svolgere le mansioni consuete. In questo senso, il concetto di invalidità è funzionale: i diversi metodi di valutazione dell’invalidità sono volti ad accertare le ripercussioni del danno alla salute sull’attività abituale, sia che si tratti di un’attività lucrativa, sia che si tatti di mansioni consuete (in tema vedasi Traub, BSK-ATSG, n. 1, 4, 5, 14-17, 30 e 31 ad art. 8 LPGA con riferimenti).
Per la graduazione dell’invalidità degli assicurati che si occupano dell’economia domestica, di principio l’ufficio AI svolge delle inchieste presso il domicilio dell’assicurato tramite personale qualificato (art. 69 cpv. 2 OAI). Quest’ultimo, tenuto conto delle indicazioni mediche, deve accertare concretamente – ed in termini percentuali – in che misura il danno alla salute si ripercuote sullo svolgimento delle singole mansioni, allestendo un rapporto d’inchiesta in tal senso (tra le tante vedasi STF 9C_295/2018 del 26 luglio 2018 consid. 4.1. con riferimenti.). La valutazione deve considerare anche l’aiuto ragionevolmente esigibile dai familiari, conformemente all’obbligo di riduzione del danno (citata STF 9C_295/2018 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali). Ne consegue che gli impedimenti nello svolgere le mansioni domestiche possono essere (notevolmente) ridotti se viene accertato un (importante) dovere di collaborazione dei familiari che vivono con l’assicurato, circostanza, quest’ultima, che riduce il grado d’invalidità determinato in ultima analisi. Ed è, giova rammentarlo, il grado d’invalidità pensionabile, conferente il diritto alla rendita, che è da mettere in correlazione con l’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI, non lo statuto dell’assicurato come tale.
Già per questo motivo la censura cade nel vuoto.
A titolo abbondanziale, si rileva che l’art. 190 Cost. fed., disposto concernente il “Diritto determinante” (ted. Massgebendes Recht; fr. Droit applicable), prescrive che “Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto”. L’autorità giudiziaria è tenuta ad applicare sia le leggi federali che il diritto internazionale anche qualora ravvisi una violazione della Costituzione federale. Per ragioni di accresciuta legittimazione democratica, l’eventuale correzione della disposizione contraria alla Costituzione è riservata esclusivamente al legislativo, rendendo le leggi federali relativamente “immuni” dal controllo giudiziario. Questo aspetto si riflette, tra l’altro, nel fatto che l’interpretazione conforme alla Costituzione (ted. verfassungskonforme Auslegung) delle leggi federali trova il suo limite nel tenore letterale della legge (Biaggini, BV Kommentar, 2017, n. 2, 6-10 ad art. 190 Cost. fed.).
In casu, il tenore letterale dell’art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI risulta chiaro (cfr. supra consid. 2.7.1.1.), ragione per cui una – in questa sede sconfessata – violazione dell’art. 8 cpv. 2 Cost. fed. non avrebbe effetti sull’applicazione del disposto della LAI.
Circa l’asserita violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, vale quanto segue (sul tema cfr. la STF 9C_431/2024 del 3 luglio 2025 prevista per la pubblicazione e già pubblicata in SVR 2025 AHV n. 23).
L’art. 8 cifra 1 CEDU prescrive che “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.” (sottolineatura del redattore).
Per quanto concerne l’ambito di applicazione dell’art. 8 CEDU, si rileva innanzitutto che tale disposto pone i diritti socio-economici in secondo piano: esso è concepito primariamente come un diritto di difesa (ted. Abwehrrecht) strettamente legato alla libertà individuale, non come un diritto ad ottenere prestazioni finanziarie (ciò che è peraltro desumibile dalla cifra 2 del disposto secondo cui “Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.”). Sebbene l’art. 8 cifra 1 CEDU possa eccezionalmente concernere l’ambito delle prestazioni sociali (prevalentemente in combinato con l’art. 14 CEDU), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è tendenzialmente restia a derivare dal citato disposto un obbligo positivo dello Stato di fornire specifici sussidi finanziari per garantire un certo standard di vita o di cura, a meno che non vi sia una violazione della dignità umana talmente grave da rientrare quasi nell’art. 3 CEDU (von Rütte/Zimmermann, BSK EMRK, 2026, n. 12 e 160 ad art. 8 CEDU con riferimenti). Agli Stati viene concesso un margine d’apprezzamento che, quando si tratta di obblighi positivi dello Stato, è tendenzialmente più ampio. In particolare, in questioni concernenti persone con disabilità, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha lasciato ampio margine di apprezzamento agli Stati circa la concessione di sostegno finanziario (Besson/Kleber, Code annoté de droit des migrations – Volume I, Droits humains, in: Pratiques en droit des migrations, 2014, pag. 58; Kunz/Zimmermann, BSK-ATSG, n. 26 ad art. 14 CEDU; von Rütte/Zimmermann, op. cit., n. 28 e 54 ad art. 8 CEDU).
Per quanto concerne il “diritto al rispetto della […] vita privata” ex art. 8 cifra 1 in initio CEDU, si tratta della tutela dell’autonomia e dell’autodeterminazione del singolo: ogni persona deve poter orientare la propria vita secondo le proprie possibilità e ideali, manifestare la propria personalità, curare e costruire le relazioni con gli altri e con l’esterno. L’ambito d’applicazione della vita privata è limitato, tra l’altro, quando si tratta di valutare il rapporto tra persone con disabilità e istituzioni pubbliche (von Rütte/Zimmermann, op. cit., n. 30 ad art. 8 CEDU). In effetti, la CEDU non prevede dei diritti speciali per persone con disabilità per il fatto di essere disabili (von Rütte/Zimmermann, op. cit., n. 54 ad art. 8 CEDU).
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 cifra 1 CEDU non fonda un diritto diretto a prestazioni delle assicurazioni sociali, e meglio un obbligo di fornire prestazioni finanziarie o di garantire un determinato livello di vita. Esso implica semmai, a certe condizioni, il rispetto effettivo della vita privata o familiare (DTF 139 I 257, DTF 139 I 155). In base alla giurisprudenza della CEDU, dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto un obbligo per gli Stati membri di fornire determinate prestazioni assicurative sociali. L'art. 8 CEDU non fonda di conseguenza alcun diritto (diretto) all'ottenimento di prestazioni sociali (STF 9C_499/2017 del 30 agosto 2017, consid. 3.2.1.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 3: in quel caso, un diritto diretto del marito superstite a una rendita vedovile dell'AVS).
Tornando alla fattispecie in disamina, appare innanzitutto dubbia la legittimazione della ricorrente a far valere in nome e per conto del marito, che non è parte nella presente procedura, una violazione del diritto della vita privata a scapito di quest’ultimo (cfr. von Rütte/Zimmermann, op. cit., n. 29 e 154 ad art. 8 CEDU).
Ad ogni buon conto, come poc’anzi illustrato l’art. 8 cifra 1 CEDU non conferisce all’insorgente il diritto ad un AGI per accompagnamento e, più in generale, a prestazioni pecuniarie o a un determinato livello di assistenza sociale. Esso non obbliga neppure lo Stato a finanziare ogni forma di assistenza desiderata dai familiari. In questo contesto, la scelta di subordinare l’AGI per accompagnamento al diritto ad una rendita (art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI) rientra nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato nell’organizzazione del proprio sistema di sicurezza sociale.
Inoltre, mal si comprende come l’asserita violazione del diritto alla vita privata del marito ex art. 8 cifra 1 CEDU possa venire “sanata” dalla concessione di un AGI (di grado lieve) per accompagnamento all’insorgente. Infatti, l’AGI consiste in un indennizzo dei costi che si presume essere causati dal bisogno di aiuto di terzi negli atti di vita quotidiana o di assistenza nell’organizzazione della realtà quotidiana (cfr. supra consid. 2.7.1.1.), come peraltro rettamente osservato dalla ricorrente medesima (cfr. supra consid. 2.7.). Ciò non solleva il marito, convivente nella medesima economica domestica, pensionato ed in buona salute (cfr. doc. 100, pag. 479 incarto AI), né dal suo – senz’altro notevole – dovere di collaborazione nello svolgimento delle mansioni domestiche determinato nell’ambito della valutazione del diritto alla rendita, né dall’accompagnare la moglie nell’organizzazione della realtà quotidiana. In altre parole, il marito deve comunque continuare ad occuparsi di gran parte delle mansioni consuete anche se all’insorgente venisse riconosciuto il diritto ad un AGI (di grado lieve) per accompagnamento. A proposito di quest’ultimo aspetto, come si desume dall’inchiesta domiciliare AGI, il marito non è l’unico caregiver, essendo coadiuvato, seppure in misura minore, dal personale spitex per le visite domiciliari, dalla psichiatra, dal Centro ______, dal figlio e dalla sorella con frequenza regolare (doc. 99, pag. 474 incarto AI).
Ne consegue che in concreto non vi è spazio per ammettere una violazione dei combinati artt. 8 e 14 CEDU.
Visto quanto precede, per i motivi diffusamente illustrati in precedenza, la mancata concessione dell’AGI per accompagnamento da parte dell’Ufficio AI va confermata.
2.8. Come accennato (cfr. supra consid. 1.8. in fine), la ricorrente sostiene di avere in ogni caso diritto ad un AGI di grado lieve “per l’aiuto prestato in due/tre atti ordinari della vita che sono stati considerati nell’AGI accompagnamento poi rifiutato”, e meglio l’atto di spostarsi/mantenere i contatti sociali (cfr. infra consid. 2.8.1.), l’atto di provvedere all’igiene personale (cfr. infra consid. 2.8.2.) e l’atto di alzarsi/sedersi/coricarsi (cfr. infra consid. 2.8.3.) (I, p.ti 3.-3.4.).
2.8.1. Circa l’atto di “spostarsi/mantenere contatti sociali”, la ricorrente contesta la tesi dell’Ufficio AI secondo cui se l’atto è stato considerato nell’ambito dell’AGI per accompagnamento, esso non può essere considerato nuovamente come aiuto in due/tre atti ordinari della vita secondo la cifra 2056 CGI. Ella adduce che se non può esserle riconosciuto un AGI per accompagnamento, le funzioni parziali valutate in quell’ambito vanno riconosciute come aiuto in due/tre atti ordinari della vita.
Circa l’atto in sé, l’insorgente ritiene che la perizia _______ abbia accertato in modo chiaro la necessità di aiuto per prevenire l’isolamento permanente e pure la necessità di essere aiutata/accompagnata da terzi nell’atto di spostarsi per uscire fuori dal proprio appartamento, non riuscendo ad utilizzare i mezzi pubblici a causa dell’affezione psichiatrica. Soggiunge che il rapporto peritale ed il rapporto d’inchiesta domiciliare attestano la necessità di aiuto regolare e notevole per tale atto (I, p.ti 3. e 3.1).
Da parte sua, l’Ufficio AI adduce come la limitazione nello spostarsi/mantenere contatti sociali, già considerata nell’ambito della valutazione dell’AGI per accompagnamento, non può essere considerata una seconda volta nella valutazione dell’AGI per due/tre atti ordinari, prevalendosi della cifra 2056 CGI citata dall’ispettore consulente nella sua presa di posizione del 5 febbraio 2025 (IV, p.to 5.).
Nella STF 9C_839/2009 del 4 giugno 2010 (consid. 3.3 con riferimenti) il Tribunale federale ha sancito, da una parte che per ammettere la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari di vita è sufficiente ammettere la necessità di aiuto (diretto o indiretto) regolare da parte di terzi in una delle funzioni parziali dell’atto ordinario esaminato. D’altra parte, così l’Alta Corte, l’aiuto prestato da terzi e di cui l’assicurato necessita in più atti ordinari, di principio può essere considerato solo una volta. Per valutare se l’aiuto prestato da terzi va considerato in un atto ordinario di vita piuttosto che in un altro occorre applicare un approccio funzionale d’insieme (ted. funktional gesamtheitliche Betrachtungsweise).
Nella STF 9C_691/2014 dell’11 dicembre 2014 il TF è stato chiamato a giudicare il caso di un’assicurata a cui era stato già riconosciuto il diritto ad un AGI (di grado lieve) per accompagnamento e che necessitava di un aiuto notevole e regolare di terzi nell’atto ordinario del provvedere all’igiene personale (cura del corpo). Litigiosa era la questione a sapere se potesse avere diritto ad un AGI di grado medio a motivo di un’asserita necessità supplementare di un aiuto regolare da parte di terzi nell’atto ordinario di “alzarsi/sedersi/sdraiarsi”. Il TF doveva in particolare esaminare se lo stimolo mattutino ad alzarsi andava sussunto nell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (come sostenuto dall’istanza precedente) o se invece andasse considerato come aiuto regolare e notevole nell’atto ordinario di alzarsi/sedersi/sdraiarsi (come sostenuto dall’assicurata). In tale contesto, la nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni (sottolineature e grassetto del redattore):
" 4.1. Die Beschwerdeführerin betont zu Recht die Eigenständigkeit des Instituts der lebenspraktischen Begleitung und macht zutreffend geltend, dass diese weder die (direkte oder indirekte) Dritthilfe bei den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen noch die Pflege oder Überwachung beinhaltet (E. 2.2 hievor). Dies bedeutet indes nicht, dass jene Tätigkeiten, welche unter dem Gesichtspunkt der Hilfsbedürftigkeit bei den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen relevant sind, grundsätzlich nicht Regelungsgegenstand des Instituts der lebenspraktischen Begleitung sein können. Bereits der abstrakte Vergleich der Umschreibung der sechs alltäglichen Lebensverrichtungen mit den im KSIH genannten Anwendungsfällen lebenspraktischer Begleitung (Rz. 8050-8052 in der ab 1. Januar 2014 gültigen Fassung) erhellt, dass sich Überschneidungen bei den beiden Instituten nicht verhindern lassen (vgl. dazu auch Urteil 9C_135/2014 vom 14. Mai 2014 E. 4.3.1). Aufgrund dieser Überschneidungen wurden denn auch Instrumente zur Abgrenzung geschaffen. So darf die benötigte, bereits unter dem Gesichtspunkt der Hilfsbedürftigkeit bei den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen berücksichtigte Hilfe rechtsprechungsgemäss nicht zusätzlich einen Anspruch auf lebenspraktische Begleitung begründen (Urteil 9C_782/2010 vom 10. März 2011 E. 2.2 mit Hinweis auf BGE 133 V 450 E. 9 S. 466).
4.2. Rz. 8048 KSIH hält zudem Folgendes fest: Sofern zusätzlich zur lebenspraktischen Begleitung auch die Hilfe bei der Teilfunktion einer alltäglichen Lebensverrichtung benötigt wird (z.B. Hilfe bei der Pflege gesellschaftlicher Kontakte), so darf die gleiche Hilfeleistung nur einmal - d.h. entweder als Hilfe bei der Teilfunktion der alltäglichen Lebensverrichtung oder als lebenspraktische Begleitung - berücksichtigt werden. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Verwaltungsweisung. Solche richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 139 V 122 E. 3.3.4 S. 125; 138 V 346 E. 6.2 S. 362; 133 V 257 E. 3.2 S. 258, 587 E. 6.1 S. 591).
Rechtsprechungsgemäss können Hilfestellungen Dritter, derer eine versicherte Person bei mehreren Lebensverrichtungen bedarf, grundsätzlich nur einmal berücksichtigt werden. Bei der Zuordnung einer Hilfeleistung zu einer bestimmten Lebensverrichtung ha teine funktional gesamheitliche Betrachtungsweise Platz zu greifen. […] Es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb diese Regelung nicht auch institutsübergreifend gelten sollte, wenn eine Einschränkung zum einen den Anspruch auf lebenspraktische Begleitung auslösen, zum anderen aber auch bei der Beurteilung der Hilflosigkeit in den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen ins Gewicht fallen kann. Die in Rz. 8048 KSIH vorgenommene Abgrenzung ist folglich sachlich gerechtfertigt und damit gesetzes- und verordnungskonform.
Secondo la cifra 8048 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI, valida dal 1. gennaio 2014 ed in vigore fino al 1. gennaio 2021), citata nella STF 9C_691/2014 e riferita all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, “Se oltre all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario anche aiuto in una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. aiuto nell’intrattenere contatti sociali), la medesima prestazione d’aiuto può essere considerata una sola volta: o come aiuto nella funzione parziale di un atto ordinario della vita o come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (N. 8024).”.
Per la cifra 8024 CIGI, riferita all’atto ordinario “Spostarsi (in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, “la necessità dell’aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (in particolare per le persone psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto la voce “accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” (N. 8040 segg.), ma non nell’ambito della funzione parziale “intrattenere contatti sociali (N. 8048).”.
Per l’attuale cifra 2024 CGI “Se un assicurato necessita dell’aiuto di terzi per diversi atti ordinari della vita determinanti e/o nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, le funzioni parziali degli atti ordinari della vita vanno prese in considerazione una sola volta per il calcolo del grado della grande invalidità (sentenza del TF 9C_839/2009 del 4 giugno 2010).”.
La cifra 2056 CGI prescrive che “La necessità dell’aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (in particolare per le persone con una disabilità psichica) va considerata unicamente sotto la voce «accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana» (cap. 2.6.3.3.), ma non nell’ambito della funzione parziale «intrattenere contatti sociali».”. Essa va letta in relazione con la cifra 2091 CGI secondo cui “Se oltre all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario anche aiuto in una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. aiuto nell’intrattenere contatti sociali), la medesima prestazione di aiuto può essere considerata una sola volta: o come aiuto nella funzione parziale di un atto ordinario della vita o come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (sentenza TF 9C_691/2014 dell’11 dicembre 2014).”.
A mente di questa Corte, la cifra 2056 CGI, laddove dispone che la necessità dell’aiuto per intrattenere i contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente può essere considerata esclusivamente sotto la voce “accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ma non nell’ambito della funzione parziale “intrattenere contatti sociali”, non rende integralmente il senso e la portata di quanto sancito nella citata STF 9C_691/2014.
Infatti, in quel caso il TF aveva sancito che nella misura in cui la necessità di aiuto notevole e regolare di terzi nell’atto ordinario del provvedere all’igiene personale (cura del corpo) era già stata considerata nell’ambito della valutazione che ha poi portato al riconoscimento del diritto ad un AGI (di grado lieve) per accompagnamento, tale necessità di aiuto non poteva essere al contempo scorporata ed utilizzata nuovamente per fondare (anche) un diritto ad un AGI (di grado medio) per atti ordinari di vita. È in tale contesto che il TF ha usato la surriferita cifra 8048 CIGI secondo cui la medesima prestazione d’aiuto poteva essere conteggiata solo una volta.
Detto altrimenti, non è, di per sé, il fatto che la necessità di aiuto è stata valutata nell’ambito di un AGI per accompagnamento ad escludere la possibilità di considerarla anche nella valutazione di un AGI per atti ordinari di vita, ma piuttosto il fatto che tale necessità d’aiuto ha già condotto al riconoscimento del diritto ad un AGI per accompagnamento e quindi non può essere scorporata dalla valutazione dell’AGI per accompagnamento per fondare un ulteriore diritto ad un AGI per atti ordinari.
In casu, la necessità di aiuto nei contatti sociali allo scopo di prevenire l’isolamento permanente è stata considerata nella valutazione dell’AGI per accompagnamento e quest’ultimo è stato negato. Pertanto non vi è preclusione per esaminare tale necessità di aiuto nella valutazione dell’atto ordinario “spostarsi/mantenere i contatti sociali”, in quanto non vi è un “doppio conteggio” conferente un ulteriore diritto ad un AGI.
Inoltre, nella fattispecie in disamina l’Ufficio AI avrebbe addirittura potuto prescindere dal valutare il diritto all’AGI per accompagnamento, in quanto la condizione supplementare per il suo riconoscimento – ossia il diritto ad una rendita (art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI) – non è adempiuta. In altre parole, se l’AGI per accompagnamento non può in ogni caso essere riconosciuto a motivo della condizione formale posta dal citato disposto della LAI, ciò non impedisce che quella stessa necessità di aiuto possa essere considerata nella valutazione dell’AGI per atti ordinari.
Per i surriferiti motivi, la cifra 2056 CGI non consente un’interpretazione delle disposizioni di legge applicabili che sia adeguata e giusta per rapporto alla fattispecie in disamina, ragione per cui il TCA può discostarsene (cfr. STF 9C_691/2014 consid. 4.2.).
Occorre dunque verificare se l’atto “spostarsi/mantenere i contatti sociali” può essere ammesso.
Dagli atti contenuti nel rapporto peritale del 25 ottobre 2024 si evince che al più tardi dal 2017 l’insorgente aveva sviluppato – seppure ciclicamente in corrispondenza ai cambi di stagione – un isolamento sociale, diradando i rapporti con i familiari, inclusi quelli con i genitori nel frattempo deceduti e la sorella allora in vita (rapporto di dimissione dalla ______ del 17 luglio 2017 e del 7 giugno 2019; doc. 94, pagg. 419 e seg. incarto AI). Ciò è stato accertato anche nel rapporto del 24 maggio 2022 della dr.ssa ______ che attestata un “deficit [in, n.d.r.] relazione con gli altri” (doc. 94, pag. 425 incarto AI). Nel rapporto di dimissione dalla clinica ______ datato 12 luglio 2022 gli psichiatri hanno messo a verbale che “Da circa un paio di settimane presenterebbe una perseverazione ossessiva su ideazione suicidale e da alcuni giorni non sarebbe più uscita di casa. Dopo l’ultima dimissione si era organizzata una presa in carico domiciliare con infermieri, che avrebbe recentemente interrotto” (doc. 94, pag. 425 in fine incarto AI). Nel rapporto SMR del 16 dicembre 2022 il dr. ______ indicava come l’assicurata fosse “maggiormente limitata nelle mansioni che implicano l’interazione con gli altri” (doc. 94, pag. 427 incarto AI). Nel rapporto dell’inchiesta domestica 29 marzo 2023 svolta dalla consulente ______, quest’ultima ha messo a verbale che “[l’assicurata, n.d.r.] ammette di trascorrere gran parte della giornata a letto. Da diversi anni, e tuttora, dichiara l’intenzione di separarsi dal marito. Nel 2021 a questo proposito ha affittato un appartamento dove riceveva l’aiuto domiciliare per le pulizie, per un accompagnamento a fare la spesa e il supporto di infermieri psichiatrici due volte a settimana. Nonostante gli sforzi l’esperienza è durata poco e l’ha portata a un ricovero psichiatrico presso la ______. […] L’A.ta evita i negozi, quando si trova in presenza di altre persone soffre” (doc. 94, pag. 428 incarto AI). Nel rapporto del 16 maggio 2023 della dr.ssa ______ (doc. 33, pag. 137 incarto AI), la curante psichiatra aveva attestato come “Quello che si rileva nel corso degli ultimi 2 anni è una progressiva perdita di competenze e di risorse sia a livello cognitivo che a livello funzionale e relazionale”, sottolineando l’accresciuta fobia sociale (doc. 94, pagg. 429 e seg. incarto AI). Il ritiro sociale è stato accertato anche nel rapporto di dimissioni della Clinica ______ del 7 giugno 2023, essendo altresì stato messo a verbale che “[l’assicurata afferma, n.d.r.] di passare ore sdraiata a letto, senza uscire di casa” e che “anche all’inizio del ricovero permaneva piuttosto passiva e adattata all’ambiente di reparto, risultando difficile muoverla verso attività ricreative” (doc. 94, pag. 430 e seg. incarto AI). Nel rapporto di dimissione della ______ del 19 febbraio 2024 gli psichiatri hanno evidenziato “la tendenza a delegare a terzi (principalmente a familiari e al coniuge) la quasi totalità delle decisioni riguardanti l’ambito personale, lavorativo e sociale” (doc. 94, pag. 435 incarto AI).
Nella visita peritale con il dr. ______, l’assicurata ha dichiarato di non avere “neanche particolari relazioni amicali al di fuori”, che “la sua tendenza all’isolamento si è incrementata” e che pure nelle attività protette presso la ______ “ultimamente ha avuto crisi di ansia, di agitazione, con rigidità, tremori, fatica a parlare per cui l’educatore le era stato molto vicino” (doc. 94, pag. 439 e seg. incarto AI). Nella descrizione della giornata, l’assicurata ha dichiarato al perito di aver demandato al marito pressoché tutta la gestione del quotidiano, andando “Solo qualche volta a […] a fare la spesa con lui, anche se è lei che solitamente prepara la lista delle cose da comprare” e che “Qualche volta esce insieme a lui per fare qualche commissione, ma di fatto è passiva. Non è mai lei a proporre qualcosa da fare insieme e addirittura quando il figlio va a trovarli lei si agita perché si sentirebbe in dovere di preparare qualcosa da mangiare e questo per lei è un problema” (doc. 94, pag. 442 e seg. incarto AI). Dall’esame clinico secondo il AMDP-System emerge che “l’assicurata mantiene la sua difficoltà a rapportarsi con gli altri, presente da molti anni […]” (doc. 94, pag. 445 incarto AI). Il perito ha accertato come “Non si sono rilevate incoerenze tra quanto presente agli atti, quanto soggettivamente riferito e quanto oggettivabile”, evidenziando un’importante regressione a far tempo dal primo ricovero alla ______ del 2021 (doc. 446 incarto AI).
Nella discussione diagnostica il dr. ______ ha sottolineato come “Prima era […] funzionante al domicilio […] pur con frequenti passaggi e shift soprattutto nei cambi di stagione, tra fasi depressive e ipomani, mentre dal 2021 si osserva un quadro più stabilmente di tipo residuale, con una perdita di funzionamento, di critica, di giudizio, di capacità di finalizzare e organizzare i propri compiti che si estrinseca non solo a livello lavorativo […], ma anche a livello domiciliare dove è stata progressivamente sostituita dal marito e attualmente riceve visite quotidiane da parte di infermieri che cercano (con poco successo) di stimolarla. Ci si trova di fronte ad una persona che ha una povertà ideica, una distanza emotiva e affettiva, un impoverimento e perdita delle funzioni metacognitive che ricordano i quadri psicotici residuali” (doc. 94, pag. 450 incarto AI). Quo alla sintesi della storia dell’assicurata, il perito ha evidenziato come “da tempo l’assicurata beneficia di infermieri del domicilio ed anche nei periodi intercorrenti i ricoveri l’assicurata non presenta un recupero interepisodico”, ragione per cui “Il quadro [clinico, n.d.r.] è […] cronico residuale […]” (doc. 94, pag. 451 incarto AI).
Nella descrizione di risorse e deficit secondo lo schema Mini ICF-APP, il perito ha rilevato, per l’aspetto “Contatto con gli altri” un grado di disabilità moderato, evidenziando l’interazione normale con gli altri “difficile, anche se non impossibile” (doc. 94, pag. 453 incarto AI). Quo alla “Integrazione nel gruppo”, il dr. ______ ha accertato un grado di disabilità grave, giacché “l’assicurata tende ad appoggiarsi passivamente alle altre persone, ha presenti quali possono essere le cose che ci sono da fare ma non è in grado di darvi corso per la componente apatica, abulica e la perdita di auto intenzionalità”. Per quanto concerne le “relazioni intime” è stato accertato un grado di disabilità moderato in quanto “l’assicurata presenta una perdita di emozioni sia positive che negative, questo traspare anche nei rapporti interpersonali per cui le persone che pure le stanno attorno e che le danno una mano non sempre vengono viste come positive o capaci, sebbene l’assicurata al di fuori di fasi miste che non si presentano ormai da anni, non assume atteggiamenti negativi, quanto piuttosto passivi nei loro confronti” (doc. 94, pag. 453 incarto AI). In punto alla “mobilità”, il dr. ______ ha accertato un grado di disabilità moderato, rilevando come l’assicurata, priva di patente, per via dell’apatia “tende a non muoversi e se lo fa ha difficoltà in ambienti affollati in cui in qualche modo emerge ancora la vecchia componente fobico sociale. È comunque sempre accompagnata o dagli infermieri o dal marito all’esterno del domicilio” (doc. 94, pag. 453 e seg. incarto AI).
Rispondendo ai quesiti peritali, il dr. ______ ha – tra l’altro – evidenziato “la difficoltà a rapportarsi con il mondo esterno se non attraverso la mediazione di terzi” (doc. 94, pagg. 454 e 456 incarto AI).
Nell’ambito dell’inchiesta domiciliare per l’esame della richiesta AGI, svoltasi il 2 dicembre 2024, il consulente ispettore ha anch’egli rilevato che l’assicurata, per quanto concerne l’atto di “Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti sociali”, non presenta limitazioni fisico-funzionali, mettendo a verbale l’asserzione dell’assicurata secondo cui “non si sposta mai da sola all’esterno a causa degli stati ansiosi molto intensi che vive da anni e che le arrecano un eccessivo disagio in ambienti caotici. Da diversi anni si sposta al di fuori del proprio appartamento unicamente se accompagnata da qualcuno di sua fiducia, in particolare dal marito o dagli infermieri del servizio spitex, per recarsi a fare qualche veloce acquisto o per essere accompagnata al centro ______. Precisa di non riuscire ad utilizzare i mezzi pubblici, ma eventualmente di poter utilizzare un taxi, così da evitare situazioni di affollamento. In passato sono capitati due o tre episodi nei quali l’assicurata ha avuto forte ansia e senso di disorientamento. A titolo d’esempio viene citato un fatto accaduto circa un anno fa, nel quale trovandosi in difficoltà alla stazione di ______ ha richiesto al marito di andare a prenderla per condurla a casa. I contatti sociali sono regolari col consorte, gli infermieri domiciliari, il figlio che ogni tanto incontra a casa, gli utenti e il personale del contro ______ e la sorella con cui ha contatti telefonici”. Conclude l’analisi di tale atto asserendo che “Le limitazioni esposte sono da condurre ad aspetti psichici per i quali l’assicurata è fortemente limitata nell’attivarsi negli spostamenti e pertanto si rimanda l’analisi di tali aspetti al punto 3.2 [ossia alla valutazione dell’AGI per accompagnamento, n.d.r.], in ossequio al marginale 2091 della CGI. L’atto non viene pertanto conteggiato.” (doc. 99, pag. 473 e seg. incarto AI).
Nella valutazione dell’AGI accompagnamento il consulente ispettore ha messo a verbale che “In assenza di un’adeguata rete di figure di riferimento ed in particolare del marito, principale caregiver, l’assicurata cadrebbe in uno stato di degrado ed isolamento sociale che la costringerebbe all’istituzionalizzazione. La signora RI1 necessita dunque in modo regolare e notevole di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”, descrivendo la situazione dell’assicurata “tale da febbraio 2021” (doc. 99, pag. 477 incarto AI).
In ragione di quanto detto circa la cifra 2056 CGI e della documentazione medico-assicurativa diffusamente esposta sopra, il TCA ritiene assodato che l’assicurata necessita di un aiuto notevole di terzi per l’atto di “spostarsi, mantenere contatti sociali”, onde evitare il completo isolamento permanente.
L’atto in parola può dunque essere computato. Tale circostanza, come s’illustrerà nel prosieguo, nulla muta tuttavia ai fini del giudizio (cfr. infra consid. 2.8.2. e seg.).
2.8.2. La ricorrente censura la mancata computazione dell’atto “Igiene personale”, sostenendo che le fasi di forte disagio durante le quali il marito deve aiutarla a lavarsi i capelli e tagliarsi le unghie sono molto più lunghe rispetto a quanto accertato dal consulente ispettore in sede d’inchiesta AGI e che pertanto l’aiuto prestato dal marito sia notevole e regolare.
Motiva la contestazione nei seguenti termini:
“Nell’anamnesi psicopatologia pregressa […] (rapporto _______ punto 3.1) vengono elencati i mesi di ricovero in Clinica ______ e quelli alla ______: 4 mesi nel 2021, 7 mesi nel 2022, 8 mesi nel 2023, 4 mesi nel 2024, attualmente la signora è pure ricoverata. […] il perito ha accertato che nei periodi intercorrenti tra un ricovero e l’altro non si è osservato un significativo miglioramento né parziale remissione del quadro valetudinario (rapporto _______ punto 8.1). Nella descrizione della giornata (perizia _______ punto 3.2) il perito riporta “Quando il perito le chiede come farebbe se il marito non fosse presente l’assicurata dice che probabilmente si lascerebbe andare. Il marito, infatti, le ricorderebbe anche che si deve lavare, cosa che l’assicurata dimentica e che non è interessata a fare”. Nella valutazione delle risorse, infatti, il perito conferma che l’assicurata presenta un grado di disabilità moderato nella cura di sé: “l’assicurata dimostra l’età anagrafica ma appare trascurata. Riferisce di essere sollecitata dal marito per lavarsi, se non sollecitata tenderebbe probabilmente a trascurare anche l’igiene”.
Ne discende che le fasi di forte disagio sono verosimilmente molto più lunghe, anzi non vi è un significativo miglioramento tra un ricovero e l’altro, in altre parole il forte disagio che vive l’assicurata è quotidiano. Ciò lo si deduce pure chiaramente dal rapporto di indagine a domicilio per le persone che si occupano dell’economia domestica, dal quale emerge chiaramente che l’assicurata ha dimissionato dal suo ruolo di casalinga (ricordo che gli impedimenti sono quasi dell’80%) ed è il marito ad occuparsi di tutte le mansioni. Quindi non si comprende bene dove la signora vada a prendere le risorse per attivarsi a lavare i capelli, tagliare le unghie dei piedi, rispettivamente a non trascurarsi nella vita di tutti i giorni senza il sollecito costante del marito. Il quadro che emerge dalla perizia avvalora invece una dipendenza da un aiuto regolare, nel senso di quotidiano, e notevole, senza il quale non si laverebbe i capelli e non si taglierebbe le unghie dei piedi, rispettivamente si trascurerebbe.” (I, 3.2).
Per quanto concerne l’atto “igiene personale”, va qui ricordato che l’assicurato è considerato grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia), da cui sono esclusi l’acconciare i capelli o pitturarsi le unghie. Non può neppure essere considerato l’aiuto per atti non quotidiani, quali ad esempio il taglio delle unghie. Il semplice fatto di aver bisogno di aiuto per lavarsi le mani non basta a riconoscere l’atto, siccome questo aiuto non è considerato notevole (cfr. supra consid. 2.4.).
Pacifico che in concreto l’aiuto prestato dal marito nel lavare i capelli (e tagliare le unghie) è un aiuto indiretto, in quanto RI1 è in grado sul piano funzionale, di compiere le funzioni parziali in sé, ma non le eseguirebbe, o le eseguirebbe solo parzialmente se fosse lasciata sola (cfr. cifra 2016 CGI).
Secondo la cifra 2013 1/25 CGI, l’aiuto è considerato notevole, tra l’altro, quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte dell’«igiene personale» [DTF 107 V 136]) non può più essere compiuta dall’assicurato oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico.
In casu, la tesi della ricorrente secondo cui necessita di aiuto quotidiano da parte del marito per tagliare le unghie cade nel vuoto, già per il fatto che tale atto non è giornaliero. Dalle tavole processuali non emerge neppure la necessità per la ricorrente di lavare i capelli ogni giorno.
Già per questi motivi l’atto non può essere computato.
A titolo abbondanziale si rileva quanto segue.
Nell’ambito dell’inchiesta AGI, il consulente ispettore ha messo a verbale, contestualmente alla valutazione dell’atto “igiene personale”, quanto segue (doc. 99 incarto AI, pag. 473 incarto AI; sottolineature del redattore): Funzionalmente l’assicurata è in grado di provvedere ad una corretta igiene del viso, delle mani e del cavo orale ed è in grado di preparare i prodotti necessari alla cura del corpo. Si lava da sola in doccia, così come dal punto di vista cognitivo è in grado di comprendere i vari passaggi (insaponarsi, risciacquarsi, asciugarsi e radersi). Riferisce che occasionalmente il consorte la aiuta a lavare i capelli e a tagliare le unghie. Presenta invece delle limitazioni a livello psichico per cui nelle fasi di forte disagio tende a trascurarsi. Si tratta di episodi di durata indeterminata che avvengono più volte nel corso dell’anno, ma non sono regolari e notevoli così come inteso dalla legge. In queste situazioni il marito la sollecita verbalmente e la invita a compiere l’atto, che l’assicurata comprende e svolge di conseguenza senza che le debba essere ripetuto continuamente o che occorra un continuo controllo e/o un intervento diretto. Questo genere di aiuti indiretti proferiti da terzi sono dunque considerati nel capitolo dell’accompagnamento nella realtà quotidiana, in quanto i deficit presentati, in questo caso psichici, non giustificano di per sé l’incapacità nel lavarsi. L’atto non viene pertanto conteggiato.”.
In sintesi, è l’insorgente stessa che ha riferito che solo occasionalmente necessita dell’aiuto del marito per lavare i capelli e tagliare le unghie, e meglio durante puntuali episodi di forte disagio psichico che la portano a trascurarsi. A questo proposito si rileva che nelle osservazioni con le quali l’assicurata ha contestato il preavviso di rifiuto dell’AGI, ella – già allora patrocinata dalla RA1 – non aveva contestato la valutazione del consulente ispettore dell’atto “igiene personale” (cfr. doc. 107, pag. 503 incarto AI). È solo in questa sede, che la (patrocinatrice della) ricorrente ha addotto, in estrema sintesi, che ad ogni ricovero in clinica corrisponde la necessità di aiuto nel lavarsi i capelli e tagliarsi le unghie.
Ad ogni buon conto, la tesi della (patrocinatrice della) ricorrente secondo cui in concomitanza di ogni singolo ricovero psichiatrico alla avrebbe avuto necessità di aiuto di terzi nel lavare i capelli e tagliare le unghie, che tale necessità è perdurata durante tutta la fase di degenza e che non vi sia stato alcun miglioramento dopo le dimissioni non può essere seguita.
In primis perché contestualmente alle degenze avvenute dal 2021 al 2024, solo sporadicamente i medici hanno notato una trascuratezza o scarsa igiene, mentre nella stragrande maggioranza dei casi, tali aspetti non sono stai menzionati o addirittura l’assicurata era stata ritenuta curata nell’igiene e nell’aspetto. A questo proposito, il fatto che l’assicurata abbia riferito al perito psichiatra che senza il marito “probabilmente si lascerebbe andare” (doc. 94, pag. 443 incarto AI) non può essere inteso come un’oggettiva necessità di aiuto di terzi per lavarsi i capelli e tagliarsi le unghie.
In secondo luogo perché dai vari rapporti di dimissione allestiti dai medici delle cliniche psichiatriche emerge come nella stragrande maggioranza dei casi vi è stato un miglioramento durante la degenza. Per questi due aspetti si rinvia integralmente ai rapporti di dimissione (doc. 94, pagg. 421-427 incarto AI).
Inoltre, nella misura in cui l’insorgente si prevale dell’asserzione del perito psichiatra secondo cui nei periodi intercorsi tra i ricoveri psichiatrici “non si è osservato un significativo miglioramento né parziale remissione del quadro clinico valetudinario”, si rileva che tale affermazione era stata resa nell’ambito della valutazione del diritto alla rendita AI, contesto nel quale il medico doveva accertare la capacità lavorativa residua dell’assicurata casalinga (doc. 94, pag. 454 incarto AI).
Visto quanto precede, l’atto “igiene personale” non può essere computato.
2.8.3. La (patrocinatrice della) ricorrente contesta anche la mancata computazione dell’atto “alzarsi/sedersi/coricarsi” nei seguenti termini: “L’assicurata riferisce in sede di inchiesta di essere autonoma nell’alzarsi al mattino. Il rapporto dell’esame dell’atto alzarsi, sedersi e coricarsi del 03.12.2024 (pagina 2) lo confermerebbe rimarcando tale autonomia. Tuttavia, quanto riportato si scosta con quanto evidenziato dal consulente nell’esame dell’aiuto per strutturare la giornata (pagina 5) in cui si evidenzia chiaramente che “Il marito struttura la giornata, sollecita e accompagna la moglie per ogni attività. La signora RI1 alla mattina si alza su sollecito del marito …”. Nell’esame clinico (perizia _______ punto .4.3.1) il perito ha evidenziato che l’assicurata fa le cose perché le vengono dette dagli altri. Al punto 7.4 del rapporto _______ il perito annota che “trascorre gran parte della mattinata a letto”; nel capitolo descrizione della giornata (rapporto _______ punto 3.2), infatti, l’assicurata si alza alle 07:00 di mattina, fa colazione “poi torna a sdraiarsi nel letto poiché si sente molto stanca. Ogni tanto si alza… ma di fatto al mattino non fa praticamente nulla”. Nel rapporto dell’esame della richiesta AGI non vi è l’indicazione che l’assicurata viene svegliata o chiamata al mattino da marito, ma si riferisce chiaramente che viene sollecitata dal marito ad alzarsi. Sollecitare significa fare pressione, insistere presso altri perché facciano al più presto quanto avevano promesso o si erano impegnati a fare, o quanto si era loro richiesto (https://treccani.it). Ciò significa che verosimilmente il marito la invita più volte durante la mattinata ad uscire dal letto e ciò a maggior ragione visto che la signora tende a passare la mattina a letto. Si tratta quindi di un aiuto regolare e notevole che se non considerato nell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana va considerato nell’atto alzarsi (SZS 2015 262 = 9C_691/2014 consid. 5.).” (I, p.to 3.3).
In merito, il TCA può fare integralmente propria la presa di posizione del consulente ispettore del 5 febbraio 2025 (doc. 110, pag. 518 incarto AI; sottolineature del redattore): “In merito alla non computabilità dell’atto “alzarsi, sedersi, coricarsi” […] Ricordo che l’assicurata conserva un ritmo sonno-sveglia ordinario e non presenta alcun ritardo cognitivo che le impedisca di distinguere le ore e/o le fasi del giorno e della notte. In riferimento al sollecito da parte del consorte per l’alzarsi alla mattina, come riportato nella valutazione dell’accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma (punto 1 a) dove ho appurato tra le varie informazioni che “La signora RI1 alla mattina si alza su sollecito del marito…”, tale aiuto proferito dal marito non è da intendersi come notevole, in quanto come precisato alla cifra marginale 2013 CGI: “L’aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita… non può essere compiuta dall’assicurato nemmeno con l’aiuto di terzi, perché per lui è priva di senso (per es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto (DTF 117 V 146)”. Inoltre, alla cifra marginale 2014 CGI viene specificato che “Non sono considerati notevoli i solleciti e le indicazioni verbali affinché l’assicurato compia da solo l’atto ordinario della vita. Questi non soddisfano la condizione dell’essere di un aiuto indiretto”.
In effetti, quanto addotto dalla (patrocinatrice della) ricorrente non è suffragato da riscontri oggettivi, ritenuto che l’asserita accresciuta necessità di aiuto effettivamente necessario per l’atto ordinario di “alzarsi, sedersi, coricarsi” è in contrasto con quanto accertato e confermato dal consulente ispettore, quest’ultimo persona qualificata e la cui valutazione in casu adempie a quanto esige la giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.5.). In tale contesto, va rimarcato che nell’ambito della valutazione dell’AGI le indicazioni fornite dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente (cifra 8009 CGI).
Neppure l’atto di “alzarsi, sedersi, coricarsi” può essere computato.
Pertanto, in casu non vi è necessità di aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita (cfr. art. 37 cpv. 3 lett. a OAI), ragione per cui non può essere riconosciuto un AGI per atti ordinari di grado lieve.
2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 69 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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