AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.307
Data decisione, Autorità: 27.09.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00307 DP 93/95 cm
Lugano 27 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 marzo 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 15 marzo 1995 (n. 1494) con cui il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso degli insorgenti avverso la licenza edilizia rilasciata in loro favore da parte del municipio di __________ il 4 novembre 1994 per la riattazione dell'edificio al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
7 aprile 1995 del Consiglio di Stato;
14 aprile 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ e __________ sono proprietari del mapp. __________ di __________. Sul fondo, assegnato dal PR alla zona Nv (nucleo di villaggio), insiste un edificio di tre piani fuori terra, eretto nel 1948. Nello stesso sono ubicati un bar (pianterreno) e due appartamenti (primo e secondo piano).
b) Il 31 agosto 1994 __________ e __________ hanno presentato una domanda di costruzione per la riattazione dell'edificio anzidetto. La relazione tecnica annessa alla domanda, ulteriormente completata in seguito, indicava che sarebbe stato installato un nuovo impianto di riscaldamento centrale, venivano inoltre rifatti totalmente gli impianti sanitario ed elettrico, gli intonaci interni e le facciate, i pavimenti e due cucine, sostituite le porte e le finestre, isolato il tetto. Sarebbero state eventualmente rinforzate anche le solette. Il tutto per una spesa indicata dagli istanti in fr. 350'000.--.
B. Raccolto l'avviso cantonale, in data 4 novembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a favore di __________ e __________ la licenza edilizia, concedendo agli stessi una deroga (non sollecitata) volta a liberarli dall'obbligo di formare i posteggi sancito all'art. 52 NAPR ed assoggettandoli in pari tempo al pagamento - da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori - del relativo contributo sostitutivo previsto dalla stessa disposizione, di fr. 18'000.---, calcolato in ragione di 12 posteggi mancanti a fr. 1'500.-- cadauno.
C. Con ricorso 23 novembre 1994 __________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione municipale predetta nella misura in cui poneva a loro carico il cennato contributo sostitutivo per posteggi non realizzati. Essi hanno affermato che i lavori al mapp. __________ non potevano essere qualificati di "riattazione di una certa importanza", tale da implicare l'obbligo ad eseguire dei posteggi in ossequio all'art. 52 NAPR rispettivamente l'assoggettamento al pagamento di un contributo sostitutivo per la loro non realizzazione giusta la medesima norma. Essi hanno inoltre censurato, in via subordinata, le modalità di calcolo dei posteggi necessari per soddisfare i bisogni del pianterreno, occupato - come detto - da un esercizio pubblico. A loro giudizio doveva essere conteggiata la sola superficie (utile lorda) del bar destinata al pubblico, di mq 48, ed esclusione dei locali annessi come cucina, servizi igienici, deposito, corridoi ecc.. Il numero dei posteggi per i quali, semmai, poteva essere sollecitato il pagamento del controverso contributo veniva con ciò ridotto ad 8 unità: 6 per il bar (in ragione di uno ogni 8 mq di SUL, come disposto dall'art. 52 NAPR) ed uno per ciascun appartamento, per totali fr. 12'000.--. Gli insorgenti hanno infine censurato la subordinazione dell'inizio dei lavori al pagamento preventivo del contributo in rassegna.
D. Previa istruttoria, con risoluzione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame. Esso ha in primo luogo considerato che l'intervento edilizio prospettato dagli insorgenti costituiva senz'altro una riattazione di una certa importanza, che comportava pertanto l'obbligo per gli stessi di realizzare i posteggi. Il Governo ha indi calcolato la SUL del pianterreno: sommando la superficie del bar aperta al pubblico a quella di cucina, deposito, servizi igienici e del corridoio per accedervi e tenendo inoltre conto delle superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale questa assommava a quasi 100 mq. Donde l'obbligo, per soddisfare quanto dispone l'art. 52 NAPR, di realizzare già 12 posteggi per il solo esercizio pubblico. A quella cifra andava poi sommato un posteggio per ciascun appartamento ubicato ai piani superiori - quello al primo piano presentando una SUL di 113,5 mq, quello al secondo una SUL di 124,5 mq - per complessivi 14 posteggi. Il Consiglio di Stato non ha tuttavia operato una reformatio in peius, aumentando conseguentemente di fr. 3'000.-- il contributo dovuto dagli insorgenti al comune. Esso ha invece accolto la loro censura riferita alla subordinazione della validità della licenza edilizia al pagamento del tributo in discussione, riportando la esigibilità dello stesso alla data di concessione del permesso di abitabilità.
E. __________ e __________ hanno impugnato la risoluzione governativa in rassegna con gravame 31 marzo 1995 a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla insieme all'assoggettamento al pagamento del contributo sostitutivo per posteggi non realizzati stabilito dal municipio di __________ in sede di rilascio di licenza edilizia 4 novembre 1994. In via subordinata essi sollecitano la riduzione di detto tributo al corrispettivo di 6 posti auto (4 per il pianterreno, calcolati secondo un metodo di non facile intelligenza, e uno per ciascun appartamento), dal quale dovrebbero poi essere dedotti ulteriori tre posti auto a dipendenza dell'utilizzazione del piazzale antistante l'edificio quale posteggio per altrettanti veicoli. Gli insorgenti, che chiedono a quest'ultimo riguardo l'esperimento di un sopralluogo, riprendono e sviluppano le motivazioni già sostenute innanzi al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti é certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso é dunque ricevibile in ordine.
I ricorrenti chiedono in primo luogo l'esperimento di un sopralluogo volto ad accertare la possibilità per essi di utilizzare il piazzale al sub. e del mapp. __________ come posteggio per tre veicoli. Ora, tuttavia, il sopralluogo esperito da parte del giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha permesso di accertare che la costruzione al mapp. __________ non beneficiava di posteggi (cfr. al relativo verbale): i ricorrenti hanno quindi manifestato in quella sede, per la prima volta, l'intenzione di formare due posteggi sul piazzale in discussione (che i rappresentanti del municipio hanno oltretutto subito contestato, poiché a loro giudizio in urto con le disposizioni di PR regolamentanti le costruzioni nella zona del nucleo). La realizzazione di posteggi al mapp. __________ dipende pertanto dal preventivo rilascio a favore dei ricorrenti di una licenza edilizia (secondo la procedura semplificata della notifica: cfr. art. 4 lett. c, 5 e 6 cpv. 1 lett. a cifra 6 RLE). Il sollecitato sopralluogo non appare dunque necessario per poter decidere il gravame in discussione: la creazione dei posteggi sul piazzale al mapp. __________ non può infatti essere oggetto di esame nel presente procedimento. Rimane comunque sempre riservato il diritto dei ricorrenti di postulare in un secondo tempo la restituzione del contributo pagato proporzionalmente ai posteggi realizzati sul piazzale in discussione (cfr. RDAT II-1992 N. 38), semmai essi dovessero spuntare una licenza edilizia in tal senso.
3.1. I ricorrenti contestano in primo luogo che l'intervento edilizio che gli stessi hanno eseguito costituisca una "riattazione di una certa importanza" tale da implicare l'obbligo ad eseguire dei posteggi in ossequio all'art. 52 NAPR rispettivamente l'assoggettamento al pagamento di un contributo sostitutivo per la loro non realizzazione.
3.2. Giusta l'art. 52 NAPR di __________:
"Per ogni costruzione, per riattazione o ampliamenti di una certa importanza, per cambiamenti di destinazione é obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse dimensionate secondo le norme VSS.
Nel caso di un ampliamento di una certa entità per il calcolo dei posteggi, fa stato l'intera superficie utile lorda della costruzione (parte esistente + aggiunta).
In particolare si richiedono:
1 posto auto per ogni appartamento, ritenuto un minimo di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL) o frazione superiore a 50 mq di SUL.
1 posto auto per ogni 30 mq di superficie utile lorda di negozi e 40 mq di superficie utile lorda per uffici.
per aziende artigianali, industrie, laboratori, il numero dovrà essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato nell'azienda.
Di regola vale la norma di un posto auto per ogni addetto.
1 posto auto per ogni mq di superficie utile lorda di esercizi pubblici quali ristoranti e bar.
1 posto auto per ogni 2,5, letti d'albergo
1 posto auto per ogni 5 posti a sedere per sale ad uso spettacoli, teatri, cinema o di riunione.
nel caso di esercizi pubblici misti, che comprendono le categorie di cui sopra, il computo del numero di posteggi e autorimesse, deve essere fatto in senso cumulativo.
Nel caso di costruzioni non esplicitamente indicate nel presente articolo, il municipio imporrà la formazione dei posteggi conformemente a quanto previsto dalle norme VSS.
Deroghe alle norme sopramenzionate possono essere concesse dal municipio qualora la formazione dei posteggi o autorimesse sia tecnicamente impossibile.
In tal caso il municipio impone un contributo pari al 25 % del costo reale del posteggio (terreno + costo di costruzione) che dev'essere utilizzato per la creazione di posteggi pubblici in vicinanza."
Contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato, l'art. 52 NAPR assoggetta alla formazione di posteggi la semplice riattazione di un edificio: non é invece necessario che debba trattarsi, in più, di una riattazione "di una certa importanza". Questa restrizione all'applicabilità della norma concerne infatti unicamente gli ampliamenti di edifici esistenti. Nella fattispecie i lavori eseguiti al mapp. __________, descritti al consid. A b), devono senz'altro essere qualificati di riattazione (oltretutto importante): donde l'obbligo per i ricorrenti di eseguire i posteggi nel numero previsto dall'art. 52 NAPR rispettivamente di pagare un contributo sostitutivo per la loro non realizzazione giusta quanto dispone la medesima norma.
3.3. Rifacendosi alla sentenza di questo Tribunale in re comune di __________ del 23 febbraio 1991 (pubbl. in RDAT II-1992 N. 37), i ricorrenti sostengono che la semplice riattazione di un edificio non possa comportare, per il proprietario, i predetti obblighi. A torto, tuttavia. In effetti in quella sede il Tribunale aveva sollevato il proprietario che intendeva riattare il suo stabile dal pagamento dei contributi sostitutivi per il semplice motivo che le NAPR del citato comune non prevedevano l'obbligo di creare dei posteggi nel caso di semplice riattazione: quella restrizione difettava dunque della necessaria base legale. Nemmeno la garanzia delle situazioni acquisite, ancorata a livello cantonale all'art. 33 RLE 1974 (ora art. 39 RLE 1992), di cui vi é accenno (abbondanziale) nel predetto giudicato e giusta la quale edifici od impianti esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti, permette di mutare quella conclusione. In effetti quell'istituto non esclude l'applicazione di nuove disposizioni restrittive ad edifici esistenti, purché sia giustificata da un interesse pubblico importante e venga inoltre ossequiato il principio della proporzionalità (DTF 117 Ib 247, consid. 3c; 113 Ia 122, consid. 2a). E' il caso dell'obbligo di realizzazione di posteggi per stabili esistenti e che ne sono sprovvisti (cfr. E. Zimmerlin, Zur Problem der zeitlichen Geltung im Baupolizei- und Bauplanungsrecht, pubbl. in ZSR 1969, pag. 429 segg., 439; Scolari, Commentario della legge edilizia, ad art. 8 N. 15 e rinvii). Addirittura nella sentenza pubblicata in DTF 97 I 792 segg. (800 seg., consid. 5a) il Tribunale federale si é chinato sul problema - risolto poi negativamente - a sapere se non fosse contrario al precetto di uguaglianza ed al divieto di arbitrio di assoggettare ad una nuova normativa imponente la costruzione di parcheggi i soli stabili nuovi o trasformati in modo sostanziale, ad eccezione pertanto degli stabili esistenti. Nel solco di questi principi taluni Cantoni hanno pertanto istituito la possibilità di obbligare i proprietari di edifici esistenti al momento dell'entrata in vigore della normativa sull'obbligo di creare i posteggi a realizzare i parcheggi mancanti anche indipendentemente dal fatto che essi manifestino l'intenzione di eseguire un qualche intervento edilizio sul fondo tramite la presentazione di una domanda di costruzione (cfr. art. 16 cpv. 2 BAuG/BE; inoltre § 243 cpv. 2 PBG/ZH). L'obbligo di creare dei posteggi nel caso di riattazione di un edificio sancito all'art. 52 NAPR di __________ é pertanto compatibile sia con la garanzia della proprietà sia con la tutela delle situazioni acquisite. La circostanza, sostenuta dai ricorrenti, secondo cui la riattazione non provocherà un incremento di necessità di posteggi non ha, alla luce delle considerazioni che precedono, alcuna pertinenza. Del pari é irrilevante ai fini del presente giudizio il fatto, sempre messo in evidenza dagli insorgenti, che per la riattazione in discussione essi sono stati esentati dall'obbligo sia di formare il rifugio di protezione civile, sia di versare un contributo sostitutivo in applicazione della legislazione sull'edilizia di protezione civile.
I ricorrenti contestano, in via subordinata, il calcolo della SUL effettuato dal Consiglio di Stato per determinare i posteggi necessari a dipendenza dell'esistenza del bar ubicato al pianterreno. Essi ribadiscono che la sola superficie computabile si esaurisce nel locale aperto al pubblico, di mq 48. A torto, tuttavia. Come ha rettamente argomentato il Consiglio di Stato, anche i servizi igienici, la cucina, il piccolo locale adibito a deposito (sempre ubicato al pianterreno) oltre al corridoio per accedervi devono essere conteggiati ai sensi dell'art. 38 LE (cfr. inoltre art. 40 RLE), dovendo parimenti essere considerati alla stregua di superfici utilizzate per il lavoro, poiché integrati nel processo lavorativo legato all'esercizio del bar (cfr. alle diffuse considerazioni svolte da questo Tribunale in RDAT 1988 N. 41 consid. 4.5. ed inoltre in RDAT 1984 N. 45 relativamente all'or abrogato art. 11 LE 1973; inoltre STA inedite 1.4.1993 in re F. e DC, consid. 2; 10.6.1994 in re L. e K. SA, consid. 5.1.1.). Anche questa censura deve pertanto essere disattesa.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere integralmente respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), i quali sono altresì condannati a rifondere delle adeguate ripetibili al comune di __________ (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE, 4 RLE, 18, 28, 31 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono altresì condannati a rifondere identico importo per ripetibili al comune di __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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