AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2026.6
Data decisione, Autorità: 24.03.2026, TCA
Titolo: Accertata una denegata giustizia. Ripetibili a favore del ricorrente rappresentato da un avvocato
Raccomandata
Incarto n. 36.2026.6
cs
Lugano 24 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
con redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2026 di
RI1, ______ rappr. da: RA1 ______
contro
CO1,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI1, nato nel 1999, è affiliato presso CO1 (in seguito: CO1) per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 3).
B. Il 12 febbraio 2024 CO1 ha ricevuto una fattura del 30 gennaio 2024 emessa dal dr. med. dent. ______ di fr. 933.10 per prestazioni effettuate il 29 gennaio 2024 relative ad un consulto iniziale, all’anamnesi, ad esami e test, ad una relazione intermascellare, ad un accertamento per contatti prematuri, ad una palpazione e auscultazione ATM, alla ricerca del bruxismo e ad un rapporto particolareggiato (doc. 4), poi corretta il 15 febbraio 2024 (doc. 5 e III; cfr. anche doc. B e C).
C. Il 14 marzo 2024 CO1 ha informato il dr. med. dent. ______ che dopo valutazione del caso “siamo del parere che il trattamento iniziato è una prestazione obbligatoria ai sensi dell’art. 25 della LAMal. Assumeremo tramite l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) le prestazioni eseguite il 29.01.2024” (allegato doc. C e doc. 7).
D. Il 22 marzo 2024 il dr. med. dent. ______ ha emesso una fattura per le cure dentarie prestate a RI1 il 3 febbraio 2024 (elettromiografia, ctr. gnatologico e visita gnatologica) per complessivi fr. 3'106.20, calcolata sulla base di una tariffa privata (doc. D), che CO1 ha rifiutato con conteggio del 5 aprile 2024 (doc. E).
E. In data 23 maggio 2024 l’avv. RA1, quale rappresentante di RI1, ha contestato il rifiuto di erogare prestazioni, rilevando la presenza di una “disfunzione articolare temporo-mandibolare” ai sensi dell’art. 17 OPre (doc. F).
F. Il 27 maggio 2024 CO1 ha chiesto all’interessato di pazientare in attesa degli accertamenti messi in atto (doc. G) ed il 18 giugno 2024 ha informato il dr. med. dent. ______ che per valutare il caso e definire se le cure rientrano nella casistica prevista dall’OPre l’assicuratore necessita di una fattura dettagliata con il tariffario e il valore del punto come quella emessa il 15 febbraio 2024. Senza la nota d’onorario dettagliata non è possibile entrare nel merito di una valutazione (doc. I).
G. Il 26 giugno 2024 l’avv. RA1 ha chiesto a CO1 un riscontro della chiesta copertura entro metà del mese di luglio (doc. H).
H. Il 29 agosto 2024 l’avv. RA1 ha interpellato il dr. med. dent. ______, chiedendogli se aveva risposto allo scritto del 18 giugno 2024 di CO1 ed in tal caso di produrre la sua presa di posizione, altrimenti di rispondere all’assicuratore (doc. J).
I. Il 12 settembre 2024 l’avv. RA1 si è rivolto nuovamente a CO1 sostenendo che la fattura prodotta è sufficiente per decidere nel merito della richiesta ed ha allegato un ulteriore rapporto del dentista curante (doc. K).
L. Il 17 settembre 2024 l’avv. RA1 ha contattato via email il dr. med. dent. ______, spiegandogli di aver telefonato ad un funzionario di CO1 che gli ha spiegato che il problema relativo alla fattura del 22 marzo 2024 consiste nel codice della tariffa che non è riconosciuto dalla LAMal, contrariamente a quanto avvenuto con la fattura del 15 febbraio 2024 e gli ha chiesto di riallestire la nota d’onorario con i codici validi (doc. L).
M. Il 14 gennaio 2025 l’avv. RA1 ha contattato CO1, informandola che per le cure dispensate al proprio cliente non esiste ancora un codice di prestazione riconosciuto ed evidenziando come esse siano comunque da far risalire ad una patologia di cui all’art. 17 OPre ed ha allegato un rapporto del 27 novembre 2024 dell’______ di ______. L’avv. RA1 ha assegnato un termine scadente il 31 gennaio 2025 per procedere al pagamento della fattura (doc. M).
N. Il 13 maggio 2025 l’avv. RA1 ha trasmesso a CO1 nuova documentazione medica (referto RMN massiccio facciale del 27 novembre 2024; relazione del 3 marzo 2025 del dr. med. ______; relazione del 31 marzo 2025 del dr. med. ______) e 9 note d’onorario per complessivi fr. 9'047.40 per cure dal mese di febbraio 2024 al mese di aprile 2025, assegnando un termine scadente il 31 maggio 2025 per rimborsare l’intero importo (doc. N), ciò che l’assicuratore ha rifiutato (doc. R).
O. Il 24 luglio 2025 l’avv. RA1 ha chiesto a CO1 l’emissione di una decisione formale in merito alle fatture emesse dal dr. med. dent. ______ (cfr. doc. P). A tal fine l’assicuratore ha chiesto telefonicamente (cfr. doc. III, punto 3.10 e doc. V, punto 3.10) a RI1 di completare la richiesta, corredandola della necessaria documentazione e della fattura secondo la tariffa SSO. Il 19 agosto 2025 (doc. S), il 22 settembre 2025 (cfr. doc. S) ed il 13 novembre 2025 (doc. T) l’assicurato ha sollecitato l’emissione della decisione formale.
P. L’11 dicembre 2025 l’avv. RA1 si è rivolto all’Ufficio di mediazione dell’CO1 (doc. U), che il 19 dicembre 2025 ha invitato CO1 ad emanare la chiesta decisione (doc. U).
Q. Con atto del 4 febbraio 2026 RI1, sempre rappresentato dall’avv. RA1, ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia, chiedendo in via principale che sia accertato il diritto alle prestazioni e che CO1 sia condannata al pagamento di un importo di fr. 9'047.40 a titolo di rimborso di prestazioni già pagate dall’assicurato, in via subordinata ha chiesto che venga accertata la denegata giustizia da parte di CO1 e che sia fatto ordine all’assicuratore di emettere senza indugio una decisione formale soggetta ad opposizione (doc. I).
R. Dopo aver interpellato nuovamente il dr. med. ______ e l’assicurato (cfr. doc. 10), il 27 febbraio 2026 CO1 ha emesso una decisione formale tramite la quale ha stabilito che, in assenza di nuovi elementi e rilevata la mancata collaborazione dell’assicurato, le fatture emesse dal dentista curante non possono essere rimborsate dalla LAMal.
S. Con risposta del 5 marzo 2026 l’assicuratore chiede in via principale che la procedura sia dichiarata priva di oggetto ed in via subordinata che le domande del ricorrente siano respinte (doc. III).
T. Con scritto dell’11 marzo 2026 il ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta di causa, chiedendo di stralciare il ricorso dai ruoli e di condannare l’assicuratore al versamento di spese, tasse di giustizia e congrue ripetibili (doc. V). A CO1 è stata data facoltà di prendere posizione entro il 20 marzo 2026 (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
nel merito
Secondo l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (cpv. 1). Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione (cpv. 2). Il diritto di ricorso ai sensi dell'art. 56 cpv. 2 LPGA serve a tutelare il divieto di diniego formale di giustizia, riconosciuto a livello costituzionale quale parte integrante dell'art. 29 cpv. 1 Cost., divieto che un'autorità viola segnatamente quando rimane del tutto inattiva in violazione dei propri doveri (STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 con rinvio alla DTF 133 V 188 consid. 3.2; Fleischanderl/Lendfers, in: Basler Kommentar, ATSG, 2025, n. 46 ad art. 56 LPGA; Jean Métral, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n. 48 ad art. 56 LPGA).
L'oggetto di un tale ricorso non si estende agli aspetti materiali della controversia, in particolare le prestazioni assicurative, ma concerne unicamente la questione della denegata o ritardata giustizia (STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 con rinvio alle STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2, in SVR 2023 UV n. 6 pag. 18; 9C_366/2016 dell'11 agosto 2016 consid. 3). Quale presupposto per invocare l'art. 56 cpv. 2 LPGA, la persona assicurata deve aver preventivamente richiesto, almeno implicitamente, l'emissione di una decisione impugnabile (STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 con rinvio alla STF 8C_336/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3, non pubblicato in DTF 138 V 318 ma in SVR 2013 UV n. 2 pag. 3).
In virtù dell'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (sulla nozione di decisione e il richiamo all'art. 5 cpv. 1 PA, STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 con rinvio alla DTF 133 V 50 consid. 4.1.2 e 4.1.3 e in merito alla ragguardevole entità, alla DTF 132 V 412 consid. 1.2). In un procedimento giurisdizionale amministrativo possono essere esaminati e giudicati, in linea di principio, soltanto i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa competente si è pronunciata in precedenza, in modo per essa vincolante sotto forma di decisione. In questa misura, la decisione determina l'oggetto della contestazione che può essere deferita al giudice mediante ricorso. Per contro, nella misura in cui non è stata emessa alcuna decisione, la controversia è priva di oggetto e non può essere pronunciata una sentenza nel merito (STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 con rinvio alla DTF 134 V 413 consid. 5.2.1).
Per determinare se vi è un diniego di giustizia, rispettivamente se la durata del procedimento sia compatibile con il diritto dei cittadini a una tutela giuridica entro un termine ragionevole, occorre operare una valutazione delle circostanze oggettive nel singolo caso concreto (STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata a pubblicazione, consid. 3.1 con rinvio alla DTF 103 V 195, consid. 3c in fine) dopo aver eseguito un apprezzamento globale (STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata a pubblicazione, consid. 3.1 con rinvio alla DTF 124 I 139): sono decisivi in particolare il tipo di procedimento, la complessità della materia e il comportamento delle parti coinvolte (STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata a pubblicazione, consid. 3.1 con rinvio alla STF 9C_74/2021 dell’11 marzo 2021 consid. 1 con riferimenti). Va altresì precisato che l’interesse giuridicamente protetto è quello di ottenere una decisione che possa essere portata davanti a un’autorità giudiziaria di ricorso, indipendentemente dal fatto che, nel merito, la ricorrente ottenga o meno ragione (STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata a pubblicazione, consid. 3.1 con rinvio alla DTF 125 V 118 consid. 2b).
Spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente.
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’avere ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1; STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).
Giova qui pure ricordare che a norma dell'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Una procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale, quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione, tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (STF 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1).
Va ancora rammentato che in DTF 129 V 411 (cfr. anche STF 8C_541/2021 del 18 maggio 2022, consid. 2.2; STF 9C_768/2018 del 21 febbraio 2019, consid. 1.2.2), il Tribunale federale ha stabilito che l'accertamento di ritardata giustizia configura una forma di riparazione per chi ne è stato vittima. In considerazione della portata concreta ed effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'ammessa violazione può essere constatata nel dispositivo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni.
La giurisprudenza sviluppata in materia penale che permette, a determinate condizioni, di accordare degli effetti di diritto materiale all'accertamento di un ritardo ingiustificato, non può essere invocata allorché la riparazione richiesta consiste nell'assegnazione di una prestazione (positiva) dello Stato, sotto forma di una prestazione assicurativa sociale, in ragione di una durata eccessiva della procedura.
Nella DTF 125 V 188, il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In seguito, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011), oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
In una sentenza 9C_448/2014 del 4 settembre 2014 l'Alta Corte ha negato che l'Ufficio AI abbia compiuto un diniego di giustizia, ritenendo che l’amministrazione, come del resto richiesto anche dall’assicurata, abbia attivamente svolto tutti gli atti istruttori necessari al fine di disporre di un incarto completo, verificando in particolare, in maniera approfondita, quale fosse lo stato di salute globale dell’interessata. Il TF ha affermato che:
" (…) 7. L'attitude de la recourante est contradictoire. Elle se plaint du fait que l'intimé aurait retardé sa prise de décision en instruisant inutilement le volet oncologique, alors qu'elle lui avait elle-même demandé, le 6 mars 2012, qu'il fût procédé à une nouvelle appréciation globale de son état de santé, à teneur du jugement du 18 avril 2011, en réactualisant ses données médicales de façon à ce que les atteintes à la santé psychique et somatique fussent prises en considération.
Par ailleurs, il sied de rappeler que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Si l'assuré peut certes refuser de se soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou qui ne peuvent raisonnablement être exigés (art. 43 al. 2 LPGA), il ne saurait en revanche dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas, c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou ceux dont elle doit s'abstenir.
Dans le cas d'espèce, les investigations mises en oeuvre par l'intimé n'apparaissaient pas superflues au point de constituer un déni de justice, d'autant que l'intimé a finalement pu rendre une décision en toute connaissance de cause. De plus, l'intimé a activement mené son instruction, ainsi que cela ressort des rapports médicaux régulièrement versés au dossier jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice. Le grief de retard injustifié est infondé."
In una sentenza C-1653/2014 del 23 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se lo stato di salute dell’assicurata fosse effettivamente migliorato tanto da sopprimerle il diritto ad una rendita intera della quale beneficiava, oppure no
In una sentenza C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non poteva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i 7 mesi trascorsi dalla data in cui il mandato per la perizia pluridisciplinare fosse stato registrato nella piattaforma “SuisseMED@P” e i 12 mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF, puntualizzando, al consid. 3.6, quanto segue:
" (…) In virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che interessano tre o più discipline mediche, devono essere eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una convenzione. Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e professionale di cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P" (art. 72bis cpv. 2 OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile 2016, in merito ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P". In particolare, il Tribunale federale ha stabilito che, durante la fase di svolgimento delle perizie pluridisciplinari tendenti a valutare l'invalidità di un assicurato, il funzionamento della menzionata piattaforma elettronica rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57 lett. f LAI). Non compete dunque ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal profilo del diniego di giustizia, sulle difficoltà ed i ritardi che si sono verificati nell'ambito dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato, essendo piuttosto compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare l'adempimento da parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed impartire a quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi (art. 64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto che l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo nell'esecuzione di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel contesto dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso, l'assenza di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di giustizia (sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). (…)”
In una sentenza C-2665/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo federale nell’ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, ha ritenuto che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non fosse imputabile un ritardo ingiustificato, considerato che erano trascorsi 9 mesi tra la sentenza di rinvio del 4 luglio 2018 (passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14 aprile 2019 (data della perizia reumatologica) rispettivamente altri 13 mesi tra il 14 aprile 2019 e il 20 maggio 2020 (data di deposito del ricorso per denegata giustizia), nel non essere stata in grado di organizzare la discussione plenaria tra i periti. Nella medesima occasione il TAF ha pure rilevato che “Dalla primavera 2020 la procedura è infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata dal virus Covid 19” (cfr. consid. 7.2.2.2 in fine della STAF in questione).
In una sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, il Tribunale federale ha affermato:
"
Nel caso giudicato dall’Alta Corte, il Tribunale cantonale dopo la sentenza federale di rinvio del 3 febbraio 2021, ha allestito una perizia giudiziaria, redatta il 27 giugno 2022, su cui le parti hanno potuto prendere posizione, ciò che il ricorrente ha fatto il 13 ottobre 2022. Il 14 novembre 2022 il Tribunale cantonale non è entrato nel merito di una domanda di ricusa (consid. 2.1). Da allora, e malgrado gli scritti del 5 dicembre 2024 e del 10 gennaio 2025, il Tribunale cantonale non aveva più compiuto alcun passo (consid. 2.2).
Al consid. 2.3 il Tribunale federale ha evidenziato che la procedura era pendente dal 3 febbraio 2021, dopo la sentenza federale di rinvio, ossia da circa 4 anni al momento dell’inoltro del ricorso per denegata giustizia. Considerato che si trattava della continuazione di una procedura avviata con un ricorso inoltrato nel mese di novembre 2018, l’istanza cantonale avrebbe dovuto agire in maniera rapida, indipendentemente dalla questione di sapere se la fattispecie, alla luce della perizia del 27 giugno 2022, era pronta per il giudizio (“spruchreif”) e se era necessario procedere con ulteriori accertamenti. Anche se il ricorrente ha inizialmente contribuito al prolungamento della procedura, dal 13 ottobre 2022, con l’inoltro delle osservazioni, non può poteva essere ritenuto come corresponsabile della procrastinazione della causa. Solo il tribunale cantonale è responsabile della sua inattività negli ultimi due anni in cui è rimasto fermo senza compiere ulteriori passi procedurali.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per ritardata giustizia e ha ingiunto all’istanza cantonale di riprendere immediatamente in mano la procedura e meglio emettere la sentenza se la causa è pronta per il giudizio oppure effettuare subito gli accertamenti ancora necessari. La richiesta di fissazione di un termine specifico non poteva essere accolta per motivi di parità di trattamento dinanzi alla legge (“[…] Die Ansetzung einer konkreten Behandlungsfrist, wie vom Beschwerdeführer gefordert, kann aus Gründen der Rechtsgleichheit grundsätzlich nicht angeordnet werden (Urteil 2C_119/2024 vom 1. März 2024 E. 5; UHLMANN, a.a.O., N. 8 zu Art. 94 BGG).”).
Il Tribunale federale ha condannato il Canton Zurigo a pagare fr. 1'500 al ricorrente, rappresentato da un avvocato.
In una STF 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, dove ha fatto riferimento all’appena citata STF 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, il Tribunale federale, in un caso dove il Tribunale cantonale delle assicurazioni di Soletta dopo il ricorso del 4 ottobre 2022 fino all’emissione della decisione del 3 aprile 2024, a parte la richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo (“inhaltlich komplett untätig geblieben”), e dove il ricorrente ha fatto valere una violazione del principio di celerità e della ragionevole durata del procedimento (art. 61 lett. a LPGA, art. 6 CEDU e art. 29 cpv. 1 Cost. fed.), ha affermato che la durata complessiva del processo, pari a un anno e mezzo innanzi all’autorità cantonale, non supera palesemente i limiti usuali anche per i procedimenti di media complessità (“Die Gesamtdauer des kantonalen Beschwerdeverfahrens von etwa anderthalb Jahren sprengt indessen den Rahmen des Üblichen selbst bei einem durchschnittlich aufwendigen Verfahren offenkundig nicht, so dass sich auch eine Betrachtung einzelner Prozessabschnitte unter dem Aspekt des Beschleunigungsgebots erübrigt (zu den einschlägigen Kriterien [namentlich Art des Verfahrens, Schwierigkeit der Materie und Verhalten der Beteiligten] vgl. Urteil 9C_91/2025 vom 7. März 2025 E. 1).”).
Non va poi dimenticato che in una STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, al consid. 5.4, il Tribunale federale ha affermato che “[…] S'agissant de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple "temps mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -, au vu de sa brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni de justice […]” (sottolineatura del redattore).
In una STF 1C_551/2025 del 1° dicembre 2025, il Tribunale federale ha rammentato i principi alla base di una denegata/ ritardata giustizia:
" (…)
2.3. Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché a essere giudicato entro un termine ragionevole. L'art. 29 cpv. 1 Cost. è di massima applicabile alla procedura di pianificazione, segnatamente di adozione dei piani regolatori (DTF 144 I 318 consid. 7.3 e rinvii). Questa disposizione sancisce in particolare il principio della celerità e impone alle autorità amministrative e ai tribunali di portare a termine i procedimenti pendenti in tempi possibilmente brevi (DTF 151 I 194 consid. 5.6); vieta in altre parole ritardi ingiustificati nel pronunciarsi. L'autorità viola questa garanzia costituzionale quando non emette la decisione che le compete entro il termine prescritto dalla legge o, in assenza di un termine legale, entro un termine che la natura del caso e tutte le altre circostanze rendono ragionevole (DTF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 144 I 318 consid. 7.1; 142 II 154 consid. 4.2). Parte integrante di questa disposizione è il divieto di diniego formale di giustizia e di ritardi ingiustificati. Si ha diniego formale di giustizia quando un'autorità non entra nel merito di una questione che le è stata sottoposta in modo conforme ai termini e alle forme, sebbene sia tenuta a decidere in merito (DTF 144 II 184 consid. 3.1; 135 I 6 consid. 2.1). L'adeguatezza della durata di un procedimento si valuta in base alla natura del procedimento e all'insieme delle circostanze concrete della causa, di regola sulla base di una valutazione globale (come la portata e la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, l'importanza del procedimento per le parti coinvolte, il loro comportamento nella procedura, ecc.; 144 I 318 consid. 7.1; 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; cfr. sulla differenza tra il diniego di giustizia formale e l'obbligo di motivare le sentenze, DTF 142 II 154 consid. 4.2).
2.4. Occorre tenere conto inoltre della portata e della complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, del comportamento delle parti e delle autorità nonché dell'importanza dell'esito del procedimento per le persone interessate (sentenza 1C_624/2022 del 21 aprile 2023 consid. 4.5 e riferimenti, non pubblicato in DTF 149 IV 376). Il diritto a ricevere una decisione entro tempi ragionevoli si riferisce sia alle singole fasi del procedimento che alla durata complessiva dello stesso. Una durata complessiva del procedimento oggettivamente inadeguata può violare il diritto a un esame entro un termine ragionevole, anche se, soggettivamente, alle autorità non possono essere imputate un'inerzia prolungata o altre negligenze (DTF 151 II 475 consid. 1.2.2; 151 I 257 consid. 10.4.1; 135 I 265 consid. 4.4; sentenza 1C_398/2022 del 15 settembre 2023 consid. 5.1; JACQUES DUBEY/JEAN--BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2aed. 2025, n. 2583-2585). Il Tribunale federale esamina liberamente se in tal senso sia stato violato l'art. 29 cpv. 1 Cost. (sentenze 1C_575/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 6.1 e 1C_732/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 2.1 e 2.2).
2.5. I ricorrenti fanno valere a ragione che la Corte cantonale, non pronunciandosi da oltre cinque anni sui loro ricorsi nell'ambito di una pianificazione iniziata vent'anni fa, è incorsa in un ritardo ingiustificato. Ciò vale a maggior ragione poiché essa nelle sue osservazioni non contesta la loro affermazione secondo cui lo scambio degli scritti è terminato da 3 anni e 7 mesi. Adduce anzi che, dopo cinque anni dall'inoltro dei ricorsi, essa non potrebbe escludere la necessità di effettuare atti istruttori supplementari, ciò ch'essa ha poi effettivamente fatto procrastinando ulteriormente in maniera manifestamente tardiva l'emanazione delle sentenze. D'altra parte ai ricorrenti non parrebbe essere imputabile alcuna manovra dilatoria e gli accenni della Corte cantonale nelle sue osservazioni non dimostrano che si sarebbe in presenza di cause oltremodo complesse. Il criticato ritardo è quindi, oggettivamente, ingiustificato.”
Con STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale al consid. 3.3.1 ha affermato che la giurisprudenza federale non prevede termini assoluti ma richiede un apprezzamento globale di ogni situazione concreta e dunque esclude una qualsivoglia generalizzazione automatica.
L’Alta Corte ha confermato la sentenza cantonale nella misura in cui ha negato la presenza di un diniego/ritardo di giustizia, “considerata la complessità del caso, in cui vi sono due sentenze cantonali di rinvio per accertamenti sia di natura valetudinaria che economica, per i quali l'amministrazione si è sempre premurata di considerare le obiezioni e le richieste della ricorrente. (…) Anche se può sembrare eccessivo il tempo dall'inizio della prima domanda di prestazioni nel febbraio 2014, l'amministrazione non è rimasta inattiva nel senso ritenuto idoneo a giustificare un eventuale diniego/ritardo di giustizia (cfr. l'esposizione dei fatti A.c). Non si realizza diniego o ritardo di giustizia solo per il fatto che la ricorrente non abbia ottenuto quanto voluto nei termini da lei auspicati”.
Il TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17 febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022), rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il 14 aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.
Inoltre in una sentenza 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dell’Ufficio AI al quale è stato negato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dall’inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all’emanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza pubblica del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.
Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corte ha, del resto, ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.
Cfr. pure STCA 35.2025.28 del 16 giugno 2025 (esclusa una denegata/ritardata giustizia in relazione a un caso in cui, da una parte, il periodo trascorso tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia corrispondeva a circa sei mesi, dall’altra, all’assicuratore, il quale si era attivamente impegnato, rivolgendosi in modo sistematico a molti medici, per fare avanzare la procedura, e ciò nel pieno rispetto del principio di celerità, non poteva essere imputata la circostanza che tutti gli specialisti interpellati non avessero accettato l’incarico peritale).
Il Tribunale federale, per contro, in un giudizio 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia in relazione a pretese nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, avendo la Corte cantonale emanato la relativa sentenza ha deciso, nel contesto dell’esame del diritto a ripetibili, che alla luce dell’insieme delle circostanze la durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una situazione limite.
L’Alta Corte, con sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 44 pag. 164, ha, poi, ammesso l’esistenza di una ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, sempre nel settore dell’assicurazione per l’invalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dall’Alta Corte nel febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.
Una ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto l’assicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dall’assicurata settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui era stata interposta l’opposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire l’oggetto della lite e non si era determinato in merito alla vertenza.
In secondo luogo questo Tribunale costata, come rilevato nei fatti, che l’assicuratore, pendente causa, il 27 febbraio 2026, ha emanato una decisione formale relativa alla richiesta di rimborso di fr. 9'047.40 per le cure prestate al ricorrente dal dr. med. dent. ______ (cfr. consid. R e doc. 2).
La causa riguardante il ricorso per denegata giustizia va pertanto stralciata dai ruoli (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STCA 35.2021.6 dell’8 marzo 2021).
Con il ricorso, l’avv. RA1 ha tuttavia postulato l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (doc. I, pag. 9).
Ora, per decidere in merito al diritto alle ripetibili, si deve rispondere alla questione di sapere se erano dati i presupposti per ammettere l’esistenza di una denegata giustizia (cfr. ordinanza TF succitata).
Si tratta di un periodo decisamente lungo se si tiene conto del fatto che dagli atti non emerge che l’assicuratore abbia proceduto ad accertamenti medici particolari e ritenuto che il fulcro della motivazione alla base della decisione formale negativa poi emessa il 27 febbraio 2026, ossia l’impossibilità per l’assicuratore di determinarsi in merito al rimborso delle fatture del dr. med. dent. ______, poiché non conformi a quanto previsto dalla LAMal e alla procedura usualmente applicata quando è richiesto un rimborso di prestazioni da parte di un dentista, era stata menzionata fin dall’inizio, già in data 18 giugno 2024 (cfr. doc. I).
Dalle carte processuali prodotte dalle parti emerge che per rispondere alla questione di sapere se le prestazioni fornite dal dr. med. dent. ______ sono a carico della LAMal, l’assicuratore si è limitato a chiedere al ricorrente, rispettivamente al suo dentista curante, in alcune occasioni, di redigere un piano di cura “effettuato e previsto” conformemente alla tariffa SSO, con un valore del punto 3.10 (cfr. doc. I), ma non ha eseguito alcun accertamento medico, a parte sottoporre in due occasioni la fattispecie al dentista fiduciario, il quale si è limitato a sostenere di non poter riconoscere le prestazioni poiché non presentate conformemente a quanto prevede la LAMal.
CO1 non ha pertanto messo in atto indagini (mediche) approfondite ma ha unicamente chiesto all’insorgente (e al suo curante) la produzione di documentazione conforme alla LAMal.
Il ricorrente ha da parte sua più volte affermato che secondo lui le cure sono a carico della LAMal in applicazione dell’art. 17 OPre, ha prodotto documentazione medica a sostegno della sua tesi ed il 13 maggio 2025 ha quantificato definitivamente l’importo da rimborsare (doc. N).
Egli inoltre ha fissato in 2 circostanze un termine per il versamento dell’importo da rimborsare (doc. M e N), ha chiesto in 4 occasioni (24 luglio 2025, 19 agosto 2025, 22 settembre 2025 e 13 novembre 2025; cfr. doc. P, S e T) l’emissione di una decisione formale ed ha coinvolto l’Ufficio di mediazione dell’CO1 (doc. V) che il 19 dicembre 2025 ha invitato CO1 ad emanare una decisione (doc. V), che l’assicuratore ha emesso solo il 27 febbraio 2026, dopo aver nuovamente interpellato il dentista curante (doc. 10).
In concreto, il TCA non può esimersi dal rilevare come una gestione più razionale degli accertamenti, e meglio un’ingiunzione immediata ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA come quella posta in atto solo il 9 febbraio 2026 (doc. 10), avrebbe consentito tempi di evasione ben più brevi. Non risulta comprensibile il motivo per il quale, malgrado le continue richieste dell’assicurato di voler rimborsare le prestazioni effettuate dal dr. med. dent. ______ ed in particolare l’insistenza con cui RI1 ha posto in evidenza che, secondo lui, le prestazioni andavano rimborsate sulla base dell’art. 17 OPre indipendentemente dal tariffario presentato, l’assicuratore non abbia emanato la decisione formale dopo che le richieste precedenti (cfr. doc. 10) non avevano portato all’allestimento di una fatturazione conforme alla tariffa SSO come invece auspicato da CO1. Ciò a maggior ragione dopo le 4 richieste inoltrate dal ricorrente affinché l’assicuratore emanasse una decisione formale.
In queste condizioni, ritenuto che l’assicuratore aveva gli elementi per emanare la decisione formale ben prima del 27 febbraio 2026, il ricorso per denegata giustizia è fondato e l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. sul tema cfr. anche KIESER, ATSG Kommentar 2024, 5a edizione, n. 41 e seguenti ad art. 56, pag. 1085 e seguenti e STCA 36.2025.17 del 20 giugno 2025, consid. 2.4).
In concreto oggetto della lite è un ricorso per denegata giustizia. Come recentemente stabilito dal Tribunale federale non si tratta di una controversia relativa a una prestazione secondo la LPGA (STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 destinata a pubblicazione, consid. 4.3.2).
Nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1 il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ È accertata una denegata giustizia da parte di CO1.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO1 verserà a RI1 fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster