AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.285
Data decisione, Autorità: 15.12.2025, TRAM
Titolo: Sanzione disciplinare
Incarto n. 52.2023.285
Lugano 15 dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2023 dell'
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 6 luglio 2023 (n. 20.2021.18) con cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr. 15'000.- e una sospensione di 10 anni dall'esercizio del notariato, a titolo di sanzione disciplinare;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 19 dicembre 2019 il notaio RI 1 ha rogato l'atto con il quale T__________ ha venduto a K__________ e C__________ la part. __________ di __________, __________, gravata in 1. grado da una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 1'500'000.-. Il prezzo era stato stabilito in fr. 1'700'000.-, da corrispondere in tre tranches: un primo acconto, di fr. 300'000.-, già versato direttamente alla venditrice; un secondo acconto, di fr. 600'000.-, da versare sul conto clienti del notaio rogante valuta 20 dicembre 2019 e da liberare immediatamente alla venditrice; il saldo, di fr. 800'000.-, da versare sul conto clienti del notaio rogante entro il 30 giugno 2020 (cfr. punto n. 2). Era inoltre previsto che la compravendita sarebbe stata iscritta a registro fondiario non appena accertato l'accredito del saldo del prezzo (in deroga al termine previsto dall'art. 4 cpv. 2 della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 [LRF; RL 216.100]; cfr. punto n. 3). Secondo il punto n. 4 del rogito, il notaio era tra l'altro irrevocabilmente incaricato dalle parti - ad avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà - di estinguere il debito ipotecario effettivo garantito dal suddetto pegno immobiliare contro consegna dello stesso a titolo fiduciario per i relativi aggiornamenti e la trasmissione alla banca finanziatrice degli acquirenti. Con scritto di medesima data, il notaio ha quindi confermato quest'ultimo suo impegno irrevocabile a . Sempre il 19 dicembre 2019 G, compagno di vita della venditrice e collega di studio del notaio RI 1, ha sottoscritto un'attestazione nei confronti di __________ in cui dichiarava e confermava, sotto la sua responsabilità personale, che la cartella ipotecaria era detenuta da un cliente del suo studio legale che l'avrebbe messa a libera disposizione della venditrice al pagamento di fr. 600'000.- (da dedurre dal saldo finale di fr. 800'000.-) e, in caso di mancato perfezionamento del trapasso immobiliare non dipendente dagli acquirenti, avrebbe restituito loro personalmente i due acconti versati.
b. Sulla base dei suddetti impegni, __________ ha concesso agli acquirenti un credito ipotecario di fr. 1'400'000.-, versati, secondo le modalità previste nel rogito, a saldo del prezzo di vendita. Il 1° luglio 2020 il notaio ha chiesto l'iscrizione a registro fondiario del trapasso di proprietà (avvenuto il 28/29 luglio 2020, con iscrizione retroattiva al 3 luglio 2020). Nonostante i suoi solleciti, non ha invece liberato la cartella ipotecaria gravante il fondo compravenduto a favore di __________ (o fornito una garanzia bancaria sostitutiva).
B. a. Con scritto del 21 aprile 2021 __________ ha quindi segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) il comportamento di RI 1 e di G__________. A entrambi la banca finanziatrice ha rimproverato di avere disatteso il dovere di salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le parti, svolgere la propria funzione con la massima diligenza e custodire in modo separato dal proprio patrimonio i valori affidati. Ha inoltre evocato criticità dal profilo di un loro potenziale conflitto d'interessi.
b. Preso atto di tale segnalazione, il 4 maggio 2021 la Commissione ha aperto nei confronti di RI 1 e G__________ due procedimenti disciplinari. Per quanto qui interessa, chiamato a pronunciarsi in meritoRI 1 ha respinto ogni addebito.
c. Il 28 dicembre 2021 il notaio RI 1 ha rinunciato volontariamente all'esercizio del notariato. Alla Commissione ha poi specificato che tale rinuncia era da intendere con riserva di chiedere in futuro la riammissione (cfr. scritto del 7 giugno 2022).
d. A fine luglio 2022 RI 1 si è separato professionalmente da G__________, aprendo (insieme a una collega avvocato) uno studio legale in proprio.
C. Con decreto d'accusa del 22 agosto 2022, cresciuto in giudicato, RI 1 è stato ritenuto colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali e condannato alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna (per complessivi fr. 17'500.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
D. Nel corso del 2023, preso atto che sulla carta intestata dello studio e sui motori di ricerca (local.ch e search.ch) RI 1 continuava a presentarsi al pubblico come notaio, dopo avere offerto all'interessato la facoltà di esprimersi in merito a un'eventuale esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 103 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100), la Commissione ha segnalato la fattispecie al Ministero pubblico. Con scritto del 20 giugno 2023, RI 1 ha comunicato di avere modificato la sua carta intestata, eliminando ogni riferimento all'attività notarile (sua e del suo studio).
E. Con decisione dell'8 luglio 2023, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr. 15'000.- e una sospensione di 10 anni dall'esercizio del notariato.
Negata la decadenza della procedura disciplinare a fronte della rinuncia solo provvisoria all'esercizio dell'attività notarile, la precedente istanza ha anzitutto ritenuto che, rogando l'atto in questione, il notaio fosse venuto meno al suo dovere di imparzialità, ritenuto che il suo collega di studio era sia il compagno della venditrice, sia il mandatario del cliente che all'epoca deteneva la cartella ipotecaria. Ha poi considerato che avesse disatteso anche il suo dovere di diligenza, istrumentando un atto di compravendita che non prevedeva una trattenuta sufficiente per liberare la cartella ipotecaria e iscrivendo il passaggio di proprietà senza ottenere lo sblocco della cartella ipotecaria che, nell'atto, si era impegnato a trasmettere alla banca finanziatrice. Non agisce con la massima diligenza, ha aggiunto la Commissione, il notaio che roga un simile atto senza neppure aver fatto accertamenti circa il debito effettivo da rimborsare o l'identità del creditore. Ha inoltre riconosciuto l'inosservanza totale e consapevole di regole basilari della procedura d'istrumentazione (art. 5, 6 e 34 LN), a seguito della quale anche molte indicazioni contenute nell'atto sono risultate contrarie alla realtà (tant'è che ha perfezionato nel contempo anche il reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali giusta l'art. 317 n. 1 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0], per il quale è comunque già stato sanzionato a livello penale). Ha quindi ancora sottolineato l'estrema gravità dell'agire del notaio (anche sul piano soggettivo). Ha infine rilevato come pure fosse stato vanificato lo scopo di far transitare il prezzo di vendita sul conto di una persona imparziale, dal momento che l'importo avrebbe dovuto essere versato su un conto
F. Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento limitatamente alla sospensione di 10 anni dall'esercizio del notariato. L'insorgente - che non si oppone alla multa inflittagli - contesta la congruità della durata della sospensione, che ritiene lesiva dei principi di proporzionalità, equità e parità di trattamento, nonché della libertà economica e dei disposti della LN. Ridimensiona l'intensità dolosa del suo agire sottolineando la piena fiducia riposta nel collega G__________, che lo avrebbe sempre rassicurato e che sin dall'inizio sarebbe comunque stato in grado di recuperare la cartella ipotecaria mediante beni nella sua disponibilità (come per finire accaduto). Ricorda poi come gli acquirenti siano stati integralmente risarciti e non abbiano messo in discussione la validità del rogito, che nega di non aver letto ed esaminato. Contesta di essere stato al corrente della situazione debitoria di G__________ al momento della rogazione (rilevando come in tal caso l'esito del procedimento penale a suo carico sarebbe stato diverso). Quanto al conflitto d'interessi, spiega di aver creduto che, condividendo con il collega soltanto la cancelleria, i relativi presupposti fossero mitigati. Evidenzia la collaborazione spontaneamente fornita nel procedimento disciplinare, a torto negata dalla Commissione. Reputa che una sospensione di oltre 10 anni (in quanto decorrente a far tempo dalla crescita in giudicato della decisione impugnata) - che vista la sua età equivarrebbe di fatto a un divieto definitivo (in ogni caso sproporzionato) - non permetta di garantire che in futuro il notaio eserciti la sua funzione in maniera ineccepibile. Ritiene invece che, tenuto conto della sua spontanea rinuncia al notariato (che si protrae dal 28 dicembre 2021) e di tutte le relative conseguenze a livello professionale, la pesante multa inflittagli sia sufficiente al raggiungimento dello scopo dissuasivo perseguito dalla sanzione disciplinare.
G. In sede di risposta la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni, riconfermandosi nel provvedimento impugnato.
H. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per quanto qui interessa, i fatti salienti emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, già integrate dagli atti del procedimento penale riguardante la posizione del ricorrente, sfociato nel decreto d'accusa del 22 agosto 2022 (cfr. suo scritto del 25 agosto 2022 alla Commissione). Per tale ragione, come già comunicato alle parti (cfr. scritto del Tribunale del 23 settembre 2025), non occorre richiamare l'incarto penale (INC.2021.10525) integrato dagli atti concernenti la posizione dell'avv. G__________, non parte al presente procedimento. Identica conclusione vale per il richiamo del relativo incarto disciplinare. Ancorché l'agire dei due notai s'iscriva nella medesima fattispecie, per ognuno di loro è infatti stato aperto un procedimento disciplinare indipendente, riferito alla sua singola posizione. La posizione del ricorrente va quindi valutata in modo distinto; anche nella misura in cui è genericamente motivata con la volontà di valutare il rispetto del principio della parità di trattamento, la prova non si giustifica. Il richiamo dei predetti incarti (penale e/o disciplinare), al pari delle altre prove sommariamente richieste dall'insorgente (testi), non appare inoltre neppure necessario per dimostrare tesi quali l'asserita possibilità dell'avv. G__________ di riscattare in ogni tempo la cartella ipotecaria, la propria mancata conoscenza della situazione debitoria del collega o il completo risarcimento degli acquirenti, ritenuto che tali aspetti, anche dandoli per assodati, non muterebbero l'esito del presente giudizio, come si vedrà in seguito.
2.2. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. Corollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
2.3. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi, 52.2019.525 del 10 marzo 2021 consid. 2.2 e rif.).
A livello cantonale tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il quale il notaio deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le parti, nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico.
Il notaio - che è tenuto a esercitare la propria funzione in modo indipendente, sotto la vigilanza del Cantone (cfr. art. 1 cpv. 3 LN) - deve esercitare il proprio ministero in modo autonomo e sotto la propria responsabilità (cfr. art. 3 del codice professionale), senza quindi essere assoggettato a istruzioni, senza essere influenzato da interessi estranei o di parte e senza subire interferenze esterne (cfr. STA 52.2020.242 del 5 agosto 2021 consid. 4; cfr. Stephan Wolf/Aron Pfammatter, in Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, op. cit., n. 3 ad art. 3). Egli non può quindi rogare un atto nel quale intervengono in qualità di parti persone che lo metterebbero in una situazione di dipendenza, in particolare persone con le quali intrattiene delle relazioni strette. Ciò può essere segnatamente il caso quando ha con loro un legame familiare o affettivo (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. a LN, che menziona espressamente anche il convivente; cfr. pure Mooser, op. cit., n. 252 segg.), quando sussiste uno stretto legame professionale (cfr. Mooser, op. cit., n. 254; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 1645) o quando il notaio (o uno dei suoi associati o collaboratori) ha precedentemente assunto un mandato d'avvocato per una delle parti, concernente un aspetto che riguarda direttamente l'oggetto dell'atto (cfr. STA 52.2019.525 del 10 marzo 2021 consid. 3 e 4.1 con rimandi).
3.2. L'art. 12 LN impone inoltre al notaio di usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni. Il dovere di diligenza deriva dall'obbligo del notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA 52.2022.6 del 23 dicembre 2022 consid. 2.4 e rif.). Secondo il codice professionale, il notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1). La sottoscrizione dell'atto non mette fine all'attività del notaio, che è tenuto ad adempiere al suo obbligo di esecuzione, vigilando sul traffico dei pagamenti previsto nel rogito e su quello dei titoli ipotecari, ripartendo il prezzo di vendita tra i creditori ipotecari e il venditore nonché dando seguito al suo impegno di inviare i titoli ipotecari ai creditori degli acquirenti (cfr. Etienne Jeandin, La profession de notaire, Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 190 seg.; Mooser, op. cit., n. 469 e 1081; Brückner, op. cit., n. 495c). Anche in questa fase successiva (Nachverfahren), il notaio è tenuto al suo obbligo di diligenza (cfr. STA 52.2022.6 citata consid. 2.4 e rif.).
3.3. In relazione alla procedura d'istrumentazione in quanto tale, l'art. 5 LN dispone che le dichiarazioni e le pattuizioni ricevute nella forma autentica devono essere rese alla presenza del notaio; i fatti devono essere da lui constatati personalmente (cpv. 1), ritenuto che egli deve vegliare affinché nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto (cpv. 2). L'art. 6 cpv. 1 LN stabilisce inoltre che il notaio informa le parti sulla natura, sul contenuto e sulla portata giuridica dell'atto e fornisce le necessarie spiegazioni. L'art. 34 LN precisa che gli atti pubblici devono essere pubblicati alla contemporanea presenza del notaio, delle parti e, dove la legge lo richieda, dei testimoni e dell'interprete (cpv. 1). La pubblicazione concerne l'intero testo dell'atto e degli inserti e avviene mediante lettura a chiara e alta voce da parte del notaio o mediante lettura personale delle parti; se le parti comparenti non comprendono la lingua italiana, la pubblicazione si limita alla lingua conosciuta (cpv. 2). Il genere di pubblicazione dev'essere menzionato nell'atto (cpv. 3).
4.2. Incontestato è inoltre che il ricorrente è gravemente venuto meno anche al proprio obbligo di diligenza, non accertandosi della fattibilità dell'operazione cui stava prestando il suo concorso. Come rilevato nella decisione impugnata, egli ha infatti omesso ogni accertamento riguardo all'entità del debito effettivo da rimborsare per ottenere la liberazione della cartella ipotecaria al portatore gravante l'immobile oggetto del contratto e all'identità del creditore. Ha così rogato un atto di compravendita che prevedeva una trattenuta insufficiente (rispetto al debito effettivo ma anche al valore nominale del titolo) per riscattare la cartella ipotecaria, e ciò pur sapendo che la stessa si trovava nelle mani di un terzo cliente di G__________ e che il suo collega aveva peraltro, se non già dei debiti (come gli aveva confidato in passato), quantomeno urgenza di concludere l'operazione perché aveva bisogno di soldi (cfr. verbale del 16 dicembre 2021 del ricorrente, pag. 3; cfr. pure pag. 9). Poco conta comunque che egli non avesse un'effettiva conoscenza della sua situazione finanziaria, come preteso (cfr. ricorso, pag. 3 e 9). A ciò aggiungasi, come rilevato dalla Commissione, che egli ha inopinatamente anche permesso che l'iscrizione del passaggio di proprietà avvenisse prima di ottenere la liberazione della cartella ipotecaria che si era impegnato a trasmettere alla banca finanziatrice. Ne discende che con il suo comportamento ha effettivamente violato i propri doveri elementari di notaio, disattendendo l'art. 12 LN.
4.3. Dagli atti risulta inoltre che l'insorgente si è essenzialmente limitato a ricevere l'atto da rogare dal collega G__________ e che lo ha firmato quando era già stato sottoscritto dalle parti, con le quali non ha avuto alcun contatto. Come rilevato dalla Commissione, è assodato che egli non ha in particolare letto l'atto alle parti, non si è accertato che le stesse avessero compreso i contenuti del contratto e delle norme applicabili rispettivamente che il medesimo corrispondesse alla loro volontà, non ha presenziato alla loro firma, non ne ha verificato l'identità e ha a sua volta firmato il rogito solo in un secondo momento. Ciò che non solo disattende i suoi obblighi, ma neppure corrisponde a quanto espressamente indicato nel pubblico istrumento, che risulta così contenere diverse indicazioni contrarie alla realtà, in contrasto con l'obbligo di verità pure sancito dall'art. 5 cpv. 1 LN (oltre che dall'art. 5 cpv. 2 del codice professionale; cfr. pure STF 2C_240/2022 del 17 ottobre 2022 consid. 4.3, che conferma la STA 52.2021.367 del 10 febbraio 2022 consid. 3; STA 52.2019.309 dell'8 febbraio 2022 consid. 4, 52.2020.242 del 5 agosto 2021 consid. 6.1).
La Commissione ha rimproverato al ricorrente di non aver neppure personalmente letto ed esaminato il rogito (cfr. decisione impugnata, consid. 15 e 16). Ciò che egli contesta, affermando di essersi ad esempio accorto prima della sua firma che il valore nominale della cartella ipotecaria era superiore al saldo del prezzo di vendita (venendo tuttavia rassicurato dal collega G__________ che tale importo sarebbe bastato per il riscatto del pegno e scoprendo solo in seguito che il debito ipotecario effettivo era invece superiore). Ora, pur volendo considerare che egli abbia visionato il rogito prima di sottoscriverlo, resta che egli non ha comunque sufficientemente analizzato le particolarità e stranezze dell'atto (cfr. citato verbale, pag. 4). Non ha in particolare verificato, mediante riscontri oggettivi, la disponibilità di fondi sufficienti per riscattare la cartella ipotecaria che egli stesso si era impegnato a trasmettere alla banca finanziatrice, appurando segnatamente l'ammontare del debito effettivo da rimborsare, ma si è accontentato delle rassicurazioni (cfr. supra, consid. Aa) del suo collega di studio, chiaramente coinvolto nell'operazione (eloquente in tal senso è peraltro pure la dichiarazione del ricorrente laddove, facendo riferimento ai debiti contratti da G__________ o dalla sua compagna, afferma che lui stesso li vedeva come un tutt'uno, cfr. citato verbale, pag. 3). La tesi addotta - che altro non fa che confermare la leggerezza con cui ha svolto la sua funzione (in violazione dell'art. 12 LN) - non apporta quindi all'insorgente alcun particolare giovamento.
A ciò aggiungasi che, non avendo mai avuto contatti con le parti, neppure il ricorrente ha potuto ossequiare l'obbligo di informazione discendente dall'art. 6 cpv. 1 LN, come pure rilevato nella decisione impugnata (cfr. consid. 15, pag. 8).
Ne discende che, limitandosi in pratica a firmare a posteriori un atto pubblico fatto allestire e sottoscrivere alle parti dal suo collega di studio implicato nella trattativa, senza neppure incontrare le parti, il ricorrente ha completamente disatteso le basilari norme cui soggiace la procedura d'istrumentazione notarile, che ha del tutto vanificato, come pure principi fondamentali dell'attività notarile. Il suo comportamento è oltremodo grave. Con la precedente istanza non si può quindi che concludere che "l'estrema gravità dell'agire del notaio (…) ha contraddetto lo scopo stesso dell'attività notarile, ossia di attestare la verità dei fatti in veste di rappresentante dello Stato" (cfr. decisione impugnata, consid. 16 in fine).
4.4. Incontestato è infine che il ricorrente non era titolare né, per sua stessa ammissione, aveva diritto di firma sul conto bancario su cui è transitato il prezzo di vendita (cfr. anche verbale citato, pag. 2 e doc. 15). Benché fosse indicato nel rogito quale conto clienti del notaio rogante, lo stesso era in realtà un conto riconducibile a G__________, a cui il ricorrente poteva solo far capo sulla base dell'accordo di collaborazione di cui al doc. 15.1. In tali circostanze, così come correttamente ritenuto dalla precedente istanza, lo scopo di far transitare il denaro sul conto del notaio, persona neutra e imparziale, è stato del tutto frustrato.
5.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:
l'avvertimento;
l'ammonimento;
la multa fino a fr. 20'000.-;
la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 citata consid. 5.1 e riferimenti).
5.2. In concreto, le violazioni commesse dal ricorrente sono di una gravità inaudita. Egli si è prestato a istrumentare un atto pubblico in violazione del suo dovere d'imparzialità, limitandosi di fatto a sottoscrivere il rogito fatto allestire dal suo collega, senza verificarne adeguatamente il contenuto rispettivamente senza accertarsi della fattibilità dell'operazione (assumendosi così il rischio che non fosse data), e ciò benché pure le circostanze in cui stava operando (particolarità e stranezza dell'atto, urgenza e/o ristrettezze finanziarie di G__________) gli avrebbero imposto una particolare prudenza. Ha quindi fatto iscrivere il trapasso di proprietà prima di aver ottenuto lo sbocco della cartella ipotecaria gravante l'oggetto del contratto, malgrado la trattenuta insufficiente all'uopo prevista nel rogito, facendo così correre agli acquirenti rispettivamente alla loro banca finanziatrice il rischio di un ingente danno economico. Violando gravemente i suoi doveri d'imparzialità e di diligenza l'insorgente è venuto meno a regole professionali fondamentali, che derivano dalla mansione di particolare fiducia che il notaio è chiamato a svolgere quale detentore di una parte del potere pubblico e che sono di capitale importanza per il corretto adempimento del suo ruolo istituzionale. A ciò aggiungasi che egli ha consapevolmente rogato l'atto in questione in completa violazione dei più basilari principi che reggono l'attività notarile, vanificando lo scopo stesso di far capo per la stipulazione di atti dalle conseguenze giuridiche particolarmente importanti a un pubblico ufficiale, tenuto segnatamente all'obbligo di verità e d'informazione. Al momento della sua firma non poteva infatti non sapere che stava conferendo forza probatoria accresciuta a un documento allestito in contrasto con norme imperative e contenente false attestazioni, ciò che ne metteva peraltro a rischio la validità (dato che è di principio nullo l'atto autentico pubblicato in violazione dell'art. 34 LN). Tant'è che tale agire ha nel contempo configurato anche il reato di cui all'art. 317 n. 1 CP (ciò di cui la Commissione non ha peraltro tenuto conto nella commisurazione della sanzione, cfr. consid. 20 della decisione impugnata). Acconsentendo al versamento del prezzo di vendita sul conto del collega di studio, ha inoltre del tutto vanificato lo scopo di far transitare tale importo sul conto di una persona neutra, rendendo ancora una volta del tutto inutile il ricorso a un pubblico ufficiale.
Quand'anche si volesse considerare che gli abbia agito poiché spinto dalla persona che a suo dire rappresentava il suo unico punto di riferimento professionale, che stimava molto e godeva della sua piena fiducia (cfr. ricorso, pag. 3), che lo aveva rassicurato e che sarebbe sempre stata in grado di garantire il corretto adempimento del contratto (recuperando la cartella ipotecaria con mezzi propri), nulla muterebbe alla gravità delle violazioni commesse, che restano per lo più inspiegabili. Basti pensare, ad esempio, come correttamente considerato dalla Commissione, che non vi era alcuna ragione per non incontrare almeno le parti e pubblicare correttamente l'atto. Non va peraltro nemmeno ignorato che il suo comportamento ha comportato che la banca finanziatrice si è trovata per svariati mesi priva di garanzie per l'importante credito (di fr. 1'400'000.-) concesso agli acquirenti, costretti a loro volta ad adire la Magistratura penale a tutela dei loro diritti. E questo anche se è ben vero che questi ultimi sono stati per finire interamente risarciti (da G__________) e che la cartella ipotecaria è stata per finire consegnata alla banca, di modo che nessuno ha in definitiva subito alcun danno economico.
Quanto alla collaborazione fornita dal ricorrente, non può essere seguita la Commissione quando pretende che egli abbia ammesso i fatti soltanto il 16 dicembre 2021, ad interrogatorio penale avanzato, allorquando è stato costretto a farlo dalle contingenze e dall'evidenza delle prove raccolte dalla PP rispettivamente unicamente allorquando è stato posto di fronte al rischio di un prolungamento dell'arresto (cfr. decisione impugnata, consid. 18 e 20). Dalla lettura del verbale reso davanti al Ministero pubblico emerge infatti che fin dall'inizio dell'interrogatorio egli ha illustrato a grandi linee i fatti. Se solo le contestazioni della PP lo hanno indotto a riconoscere di avere agito con leggerezza (cfr. doc. 9.2, pag. 6), egli ha invece spontaneamente spiegato che il rogito non era stato pubblicato da lui alla presenza delle parti, senza attendere una precisa contestazione del magistrato inquirente e senza che quest'ultimo avesse prospettato un possibile prolungamento dell'arresto, misura cui non parrebbe del resto essere mai stato sottoposto (cfr. ricorso, pag. 3 e 10). Ciò detto, se è ben vero che nelle osservazioni presentate nel procedimento disciplinare l'insorgente ha illustrato alcuni fatti, egli ne ha omessi altri, importanti (cfr. ad esempio la questione delle modalità di sottoscrizione e di pubblicazione del rogito, giungendo ad affermare di avere espletato le mie funzioni di notaio con la massima diligenza imposta dalle specifiche circostanze del caso in esame, cfr. pag. 3), di modo che non si può ritenere che la sua collaborazione incida davvero favorevolmente sulla commisurazione della sanzione. A favore del ricorrente depone invece l'assenza di precedenti disciplinari e il fatto che egli abbia volontariamente rinunciato (a titolo provvisorio) all'esercizio del notariato fin dal dicembre 2021.
Nella commisurazione della sanzione non viene infine tenuto conto della possibile violazione dell'art. 103 LN, non considerata dalla Commissione.
Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica quindi di confermare la sanzione pronunciata nei confronti del ricorrente. Per quanto in particolare la sospensione di 10 anni dall'esercizio del notariato possa apparire severa (alla luce delle innegabili importanti conseguenze che porta con sé a livello professionale ed economico), la stessa (che poteva essere cumulata alla multa di fr. 15'000.-, qui non contestata) rientra ancora nell'ampio margine di apprezzamento che va riconosciuto alla Commissione in questo ambito. Essa risulta opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità, riservata la precisazione di cui si dirà in appresso. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5.3. Contrariamente a quanto considerato dalla Commissione, v'è da ritenere che nella durata del provvedimento pronunciato nei confronti del ricorrente vada tuttavia computato il tempo in cui, a seguito della sua rinuncia volontaria a far tempo dal 28 dicembre 2021, egli non ha più esercitato il notariato. In queste circostanze, tenuto conto dell'età anagrafica dell'insorgente (classe 1971), il provvedimento risulta senz'altro maggiormente rispettoso del principio di proporzionalità, di modo che non è neppure possibile ritenere che la misura pronunciata in concreto equivalga a un divieto definitivo di esercitare la funzione di notaio, come eccepito dall'insorgente. Esclusa è in ogni caso una lesione della libertà economica, di cui un notaio, in considerazione della funzione di natura pubblica esercitata, non può prevalersi (cfr. STF 2C_131/2017 del 1° giugno 2017 consid. 5.1). Nella sanzione così precisata non è infine nemmeno ravvisabile una violazione del principio della parità di trattamento, ritenuto che i casi genericamente invocati dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 12) riguardano fattispecie chiaramente diverse.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm), ma è tenuto a rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili, nella misura in cui risulta vittorioso (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione del 6 luglio 2023 (n. 20.2021.18) della Commissione di disciplina notarile è parzialmente annullata e riformata, ma solo nel senso che la sospensione dall'esercizio dell'attività di notaio di 10 anni decorre a far tempo dal 28 dicembre 2021.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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