AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 38.2025.66
Data decisione, Autorità: 09.03.2026, TCA
Ricorso: TF, 8C_247/2026, 18.05.2026
Titolo: A ragione chiesta la restituzione delle IDI ad assic. tenendo in considerazione, da una parte, quello che sarebbe stato il GI per i giorni di att. lavorativa non annunciata svolti e, d'altra parte, per ammortizzare la sanzione inflittale di 5 gg di sospensione dal diritto alle IDI
Raccomandata
Incarto n. 38.2025.66
CL/gm
Lugano 9 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 24 ottobre 2025 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 28 maggio 2024 la Cassa disoccupazione CO1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 13 dicembre 2023 e chiesto a RI1 la restituzione delle indennità di disoccupazione erogatele per i periodi di controllo di ottobre e novembre 2023 (per totali fr. 2'611.-; cfr. STCA 38.2024.31 del 26 agosto 2024).
1.2. Con decisione del 24 giugno 2024, la Cassa ha, inoltre, ordinato a RI1 la restituzione di complessivi fr. 1'210.80, d’un lato, poiché la medesima aveva percepito indebitamente parte delle indennità di disoccupazione per il periodo da giugno a luglio 2023 e, d’altro lato, ammortizzando retroattivamente la sospensione di cinque giorni dalle prestazioni LADI inflitta all’assicurata per “aver omesso di comunicare l’attività svolta presso l’azienda ______ (______)” (cfr. doc. 13).
1.3. Contro la decisione su opposizione del maggio 2024 (cfr. supra consid. 1.1.), RI1 ha presentato ricorso davanti al TCA. Una parte delle motivazioni esposte in quell’occasione esulava, però, rispetto all’oggetto di quella vertenza e concerneva, invece, quanto stabilito dalla Cassa nella decisione del 24 giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).
1.4. Per quanto attiene alle contestazioni ricorsuali esulanti rispetto all’oggetto della vertenza di cui alla STCA 38.2024.31 del 26 agosto 2024, questa Corte ha, quindi, ritrasmesso gli atti alla Cassa “affinché valuti se quanto fatto valere dalla ricorrente in questa sede può costituire un’opposizione contro l’ordine di restituzione emesso nei suoi riguardi” (cfr. STCA 38.2024.31 del 26 agosto 2024, consid. 2.1.).
1.5. L’amministrazione ha ritenuto che quanto fatto valere dall’assicurata con ricorso contro la decisione su opposizione del 28 maggio 2024 costituiva (anche) una valida opposizione alla decisione del 24 giugno 2024 ed in tal senso l’ha, quindi, esaminata nel merito.
1.6. Con una prima decisione su opposizione del 5 marzo 2025, la Cassa ha confermato la propria decisione del 24 giugno 2024 per quanto attiene alle prestazioni indebitamente percepite da RI1 nei mesi di giugno e luglio 2023, per un totale che l’amministrazione ha, però, indicato in fr. 2'611.- (invece di quanto inizialmente indicato nella decisione del 24 giugno 2024; cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA 38.2025.18).
1.7. Con tempestivo ricorso, RI1 ha impugnato la decisione su opposizione del 5 marzo 2025 innanzi al TCA (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2025.18).
1.8. Con un’altra decisione su opposizione, di data 7 marzo 2025, la Cassa ha confermato la decisione del 24 giugno 2024 anche in merito alla sanzione inflitta all’assicurata, pari a cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, per i quali, “considerato il fatto che la sospensione è stata ammortizzata retroattivamente” è stata chiesta la restituzione dell’importo di CHF 565.10 (corrispondente a 5 giorni per il periodo di controllo di gennaio 2024; cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA 38.2025.17)
1.9. Con tempestivo ricorso, RI1 ha impugnato anche la decisione su opposizione del 7 marzo 2025, chiedendone l’annullamento (cfr. doc. I, inc. TCA 38.2025.17).
1.10. Con STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025, questa Corte ha congiunto le due vertenze ed ha stabilito che sia la richiesta di restituzione delle prestazioni LADI indebitamente percepite da RI1 tra giugno e luglio 2023, in ragione dell’attività svolta presso la ______, al ______, senza darne informazione alla Cassa (cfr. STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025, consid. 2.14.), sia quella inerente la sospensione dell’assicurata dal diritto alle prestazioni LADI per cinque giorni, in conseguenza della sua violazione dell’obbligo di informare (cfr. STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto, consid. 2.15.), si rivelavano, nel principio, corrette.
Questa Corte, però, a proposito dell’importo da restituire, ha annullato le due decisioni su opposizione (del 5, rispettivamente, del 7 marzo 2025) e rinviato gli atti alla Cassa, affinché emettesse una nuova decisione, e meglio come segue:
" 2.17.
A proposito, invece, dell’importo da restituire e della sua correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa, con decisione su opposizione del 5 marzo 2025, ha chiesto alla ricorrente il rimborso di fr. “2'611.-” per quanto attiene alle prestazioni indebitamente percepite, e con decisione su opposizione del 7 marzo 2025, di fr. 565.10 in relazione alla sospensione inflittale, allorquando, in prima battuta, con decisione del 24 giugno 2024, aveva ordinato a RI1 la restituzione di complessivi fr. 1'210.80.
Avuto riguardo al primo importo pari a fr. 2'611.-, questa Corte rileva che esso non è di tutta evidenza corretto ed è molto verosimilmente frutto di un errato copia e incolla da parte della stessa Cassa dalla decisione su opposizione resa nei confronti della medesima ricorrente il 28 maggio 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).
Ciò premesso, il TCA rileva che, in ogni caso, dalla decisione su opposizione del 5 marzo 2025 non emerge a quanto dovrebbe ammontare quanto chiesto in restituzione dalla Cassa a titolo di prestazioni indebitamente ricevute da RI1 per i mesi di giugno e luglio 2023.
Gli unici dati reperibili nella contestata decisione su opposizione riguardano, infatti, i guadagni intermedi imputati alla ricorrente per i giorni di presenza presso il ______, ove peraltro sono erroneamente indicate 5 ore di lavoro quotidiano a fronte di un GI poi calcolato sulla base di 8.4 ore lavorative, pari ad un lavoro quotidiano a tempo pieno sulla base delle 42 ore settimanali lavorative. Guadagni intermedi che, pure, indicano erroneamente, per il mese di giugno 2023, l’ammontare di fr. 3'258.-, anziché di fr. 358.-.
I conteggi in atti, sostituitivi di quelli elaborati nel 2023, d’altra parte, sono peraltro successivi alla decisione del 24 giugno 2024 (cfr. supra consid. 2.13.).
Gli atti devono, pertanto, essere ritrasmessi alla Cassa affinché emetta una nuova decisione a proposito dell’importo chiesto in restituzione in relazione a quanto percepito indebitamente da RI1 per i mesi di giugno e luglio 2023.
Per quanto attiene al secondo importo chiesto in restituzione, la Cassa ha indicato che “tale restituzione è stata ammortizzata retroattivamente ed ha generato una decisione di restituzione l’importo di CHF 565.10, corrispondente a 5 giorni per il periodo di controllo di gennaio 2024.” (cfr. supra consid. 1.8).
In concreto, dal conteggio in atti, datato 14 febbraio 2024 e riferito al mese di gennaio 2024, risulta che 5 giorni di sospensione siano già stati ammortati/imputati e le prestazioni per quel mese conseguentemente ridotte, avendo la Cassa tenuto conto di soli 15.7 giorni indennizzabili (cfr. doc. 71.8).
Dal conteggio poi elaborato dalla Cassa il 25 giugno 2024, risulta, poi, che l’amministrazione è computato altri 5 giorni di sospensione, tenendo in considerazione per l’erogazione delle prestazioni 10.7 giorni indennizzabili per gennaio 2024 (cfr. doc. 71.8).
Non è, quindi, chiaro se della sospensione di 5 giorni inflitta alla ricorrente l’amministrazione aveva già tenuto conto nella diminuita erogazione delle prestazioni LADI per gennaio 2024.
Anche su questo punto, gli atti sono ritornati alla Cassa affinché emetta una nuova decisione.”.
1.11. Con decisione su opposizione del 24 settembre 2025, la Cassa ha confermato la propria decisione del 24 giugno 2024, rivendendo l’importo complessivo chiesto in restituzione in fr. 1'208.75 (anziché fr. 1'210.80; cfr. supra consid. 1.1.).
In particolare, l’amministrazione, ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…)
Ricapitolando brevemente l’intera fattispecie, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha sostanzialmente confermato la correttezza delle motivazioni relative alla restituzione e ai giorni di sospensione.
Sono tuttavia emersi alcuni dati riportati in modo errato nelle precedenti decisioni su opposizione del 05.03.2025 e del 07.03.2025, che verranno approfonditi nei punti successivi.
Per quanto concerne il guadagno intermedio non dichiarato, la Cassa ha erroneamente indicato (…) un totale di 5 ore [ndr: giornaliere] anziché 8.4. Inoltre, al punto successivo, ha riportato il guadagno intermedio di CHF 3258.00 anziché CHF 358.00 per il mese di giugno 2023.
La restituzione per il guadagno intermedio non dichiarato per i mesi di giugno e luglio 2023 ammonta complessivamente a CHF 645.70.
Con riferimento ai 5 giorni di sospensione, la Cassa rileva che l’assicurata ha percepito i seguenti pagamenti per il mese di gennaio 2024:
· 12.02.2024: CHF 972.50;
· 14.02.2024: CHF 881.25;
· 25.06.2024: restituzione CHF 565.10
Da una verifica dettagliata dei conteggi, risulta che i 5 giorni di sospensione sono stati ammortizzati unicamente con il conteggio del 25.06.2024.
Alla luce di tutta la fattispecie, l’importo da restituire ammonta a CHF 1'208.75. La differenza rispetto all’importo preliminare da restituire di CHF 1'210.80 è dovuto agli arrotondamenti degli oneri sociali, mentre nella decisione su opposizione del 05.03.2025 è stato indicato erroneamente l’importo di CHF 2'611.00. L’importo corretto da restituire risulta così composto:
· Giugno 2023: CHF 257.65, a causa del guadagno intermedio non dichiarato;
· Luglio 2023: CHF 388.05, a causa del guadagno intermedio non dichiarato;
· Gennaio 2024: CHF 565.10, per l’ammortamento dei 5 giorni di sospensione.
1.12. Contro la decisione su opposizione resa dalla Cassa il 24 settembre 2025, l’assicurata ha presentato tempestivo ricorso. Chiedendone l’annullamento, RI1 ha, in particolare, fatto valere le seguenti argomentazioni:
" (…) Ritengo la decisione ingiustificata e infondata, in quanto la Cassa CO1 basa le proprie conclusioni su supposizioni e interpretazioni errata riguardo un presunto impiego presso il ______.
Tali conclusioni non trovano alcun riscontro nelle dichiarazioni del datore di lavoro né in documenti oggettivi.
Non ho svolto alcuna attività lavorativa non dichiarata o incompatibile con il mio stato di disoccupazione.
Durante il mio periodo di disoccupazione ho sempre collaborato pienamente con l’URC e con la Cassa, rispettando tutti gli obblighi richiesti e fornendo ogni informazione necessaria. Nonostante ciò, mi trovo oggi di fronte a una serie di sanzioni e richieste di restituzione che on trovano fondamento nei fatti. (…)” (cfr. doc. I).
1.13. Nella propria risposta del 17 novembre 2025, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, rimandando alla propria decisione su opposizione e rilevando che “la ricorrente ripropone le stesse motivazioni già esaminate e respinta in precedenza, confermando così la correttezza dell’operato della Cassa” (cfr. doc. III).
1.14. In sede di replica, l’assicurata ha ribadito “di non aver svolto attività lavorativa”, osservando, inoltre, che dalla “documentazione della ditta” non risulta che “vi è stato un rapporto di lavoro nei giorni contestati”.
Lamentando di essere “da tempo sotto una pressione costante da parte dell’URC e della Cassa CO1, che sembrano voler sistematicamente mettere in dubbio la mia buona fede e penalizzarmi, nonostante io abbia sempre collaborato e rispettato le richieste degli uffici”, RI1 ha comunicato di essere intenzionata a “presentare una denuncia formale nei confronti della signora ______ e delle Cassa CO1 per gli atti che ritengo lesivi della mia persona, del mio diritto e della mia reputazione” (cfr. doc. V).
1.15. Con scritto dell’11 dicembre 2025 – trasmesso per conoscenza alla ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. VIII) – la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Ai sensi della giurisprudenza federale, allorché una decisione su opposizione (o su reclamo) viene annullata e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento d’istruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su opposizione (o su reclamo), bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con l’emissione di una nuova decisione formale.
Al riguardo in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 l’Alta Corte ha stabilito che:
"(…) En s’opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.”
In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2021.98 del 7 marzo 2022 consid. 2.1.; STCA 38.2019.28 del 22 gennaio 2020 consid. 2.2.; STCA 38.2015.35 del 15 giugno 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.2.; STCA 38.2012.34 dell’8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.9. in fine.
Nel caso di specie, come visto, il TCA con sentenza 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025, pur confermando le richieste di restituzione nel principio, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché, da una parte, ricalcolasse quanto dovuto in restituzione in rapporto alle prestazioni percepite indebitamente nei mesi di giugno e luglio 2023 e, d’altra parte, verificasse che la parte dell’importo chiesto in restituzione relativo ai cinque giorni di sanzione inflitti all’assicurata non fosse già stata computata in precedenza, posto che dalla documentazione allora in possesso di questa Corte tale elemento non risultava con certezza.
In concreto, con decisione su opposizione del 24 settembre 2025, la Cassa ha confermato la decisione del 24 giugno 2024 (cfr. supra consid. 1.11.).
Come si evince dalla giurisprudenza federale e cantonale appena citata, l’amministrazione, a seguito della STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025, avrebbe, invece, dovuto emanare una nuova decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione, e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA.
Comunque, nel caso concreto, tutto ben considerato, ritenuto anche che il rinvio pronunciato nella STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025 era finalizzato, da una parte, ad una correzione dei calcoli operati dalla Cassa, e, d’altra parte, ad una verifica di quanto effettivamente precedentemente erogato alla ricorrente, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), ritenuto, in particolare, il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), questo Tribunale rinuncia a rinviare gli atti alla Cassa per emettere una decisione su opposizione, in quanto - alla luce dell’intero iter procedurale e, non da ultimo, delle contestazioni della ricorrente – “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.6.).
Di conseguenza questa Corte entra nel merito del ricorso.
2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In concreto, oggetto della decisione su opposizione impugnata innanzi a questa Corte è unicamente la somma chiesta in restituzione dalla Cassa, ritenuto che con sentenza STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha già confermato la bontà, nel principio, della richiesta di restituzione delle prestazioni percepite indebitamente per i mesi di giugno e luglio 2023, rispettivamente, della sanzione inflitta alla ricorrente.
Ogni altra questione risulta dunque irricevibile.
Segnatamente, le contestazioni della ricorrente relative al principio della restituzione per quanto percepito indebitamente tra giugno e luglio 2023, rispettivamente, attinenti alla sanzione inflittale (cfr. in particolare, “Non ho svolto alcuna attività lavorativa non dichiarata o incompatibile con il mio stato di disoccupazione. Durante il mio periodo di disoccupazione ho sempre collaborato pienamente con l’URC e con la Cassa, rispettando tutti gli obblighi richiesti e fornendo ogni informazione necessaria”; supra consid. 1.11. e v. anche consid. 1.13.), su cui questa Corte ha già statuito con STCA 38.2015.17-18 del 12 agosto 2025, cresciuta incontestata in giudicato, non potrebbero, in ogni caso, essere oggetto di nuovi giudizi in virtù del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata.
In proposito è utile rilevare che, in effetti, a seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022 consid. 3.4.; STF 8C_661/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 4.2.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca, più precisamente qualora siano effettivamente date nuove circostanze fattuali o nuovi mezzi di prova.
Una vertenza che ha acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_527/2016 del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025; 42.2021.9 del 3 maggio 2021 consid. 2.4., confermata dalla STF 8C_427/2021 del 7 settembre 2021.
2.3. Con riferimento, infine, a quanto fatto valere in sede di replica dalla ricorrente circa la propria buona fede (cfr. supra consid. 1.14.), questa Corte rileva che la buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i presupposti del condono.
Ora, per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Le relative censure sono, pertanto, irricevibili e saranno esaminate nell’eventuale procedura successiva relativa al condono.
nel merito
2.4. Oggetto della presente vertenza è la correttezza, o meno, dell’importo di complessivi fr. 1'208.75, chiesto in restituzione a RI1 a titolo, da una parte, di prestazioni indebitamente percepite per i mesi di giugno e luglio 2023, e, d’altra parte, ammortizzando retroattivamente la sospensione di cinque dal diritto alle indennità di disoccupazione inflittale (art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
2.5. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa il presupposto della riconsiderazione relativo all'importanza particolare che deve rivestire la rettifica si veda in particolare STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.6. In concreto, con la STCA 38.2015.17-18 del 12 agosto 2025, come risulta al consid. 1.10., questa Corte ha già stabilito, da una parte il buon fondamento della richiesta di restituzione delle prestazioni LADI percepite indebitamente da RI1 nei mesi di giugno e luglio 2023, d’altra parte, la correttezza della sanzione di cinque giorni inflittale per aver violato gli obblighi che le incombevano ai sensi dell’art. 31 LPGA.
Relativamente alla completa esposizione dei fatti, il TCA rinvia alla STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025, consid. 2.13, mentre nel contesto della presente vertenza, questa Corte si limita a ricordare che RI1 si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 100% dal 1° giugno 2023 dopo avere lavorato dal 1° luglio 2022 sino al 31 maggio 2023 in qualità di cameriera / “ausiliaria di sala” a tempo parziale (al 40%, pari a 16 ore settimanali), indeterminato, presso ______, nell’esercizio pubblico (in seguito: EP) ______, ______ (cfr. doc. 1, 2 e 5 ). Lo stipendio corrispondeva, secondo il contratto di lavoro in atti, a fr. 3'500.- al mese (per dodici mensilità; cfr. doc. 5).
Nell’ “attestato del datore di lavoro” è, invece, indicato che RI1 era impiegata presso il ______ a tempo pieno, nella misura di 42 ore settimanali (cfr. doc. 3).
Dagli atti emerge che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società è giunto al termine in conseguenza della disdetta intimata il 30 aprile 2023 dalla ______ per la fine del mese successivo (cfr. doc. 4), per una “riorganizzazione personale”.
Nel modulo “indicazioni della persona assicurata” (IPA) per il mese di giugno 2023, la ricorrente ha affermato di non avere lavorato per nessun datore di lavoro (cfr. doc. 24).
Analogamente ha provveduto per il mese di luglio 2023 (cfr. doc. 25).
Come indicato da questa Corte nella STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025, consid. 2.13., ______, allora collocatrice della ricorrente presso URC, in data 12 luglio 2023 ha comunicato all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro di avere visto RI1 lavorare presso l’EP ______ in quattro occasioni, e meglio come segue:
" (…)
Prima volta, domenica 25.06.2023 ore 11:30 – stava uscendo dal ristorante e con vassoio in mano e si recava nella terrazza (vestita di giallo). Segnalazione fatta alla Cassa CO1.
Ovviamente dopo averla vista la prima volta, ogni volta che passavo in bici davanti al ristorante, prestavo maggior attenzione.
Lunedi 26.06.2023 ca. alla stessa ora – stava sistemando lavagna menu del ristorante
Domenica 03.07.2023 ore 10:30: l’assicurata era all’interno del ristorante dietro al bancone
Ieri ore 20:00 – usciva dal ristorante e si recava sulla terrazza (vestita di bianco) (…)”.
Dal Rapporto dell’Ufficio ispettorato del lavoro del 18 dicembre 2023 risulta che il 12 luglio precedente erano stati avviati degli accertamenti nei confronti della ricorrente, la cui presenza presso il ristorante è stata, in aggiunta a quanto precede, rilevata anche il 20 luglio 2023, mentre la medesima era intenta a fare le “pulizie” (cfr. doc. 10).
Per quanto concerne l’importo chiesto in restituzione all’assicurata, il TCA rileva che con decisione del 24 giugno 2024, la Cassa ha chiesto alla ricorrente la restituzione delle prestazioni LADI percepite per i giorni in cui è stata vista operativa presso il ______ dalla propria collocatrice, rispettivamente, dall’Ispettorato, tenendo conto:
· Per giugno 2023, di un guadagno intermedio di fr. 358.- ([fr. 21.31 x (1/5 di 42 ore settimanali pari a 8.4) x 2 giorni]);
· Per luglio 2023, di un guadagno intermedio di fr. 537.- ([fr. 21.31 x (1/5 di 42 ore settimanali pari a 8.4) x 3 giorni]),
per un totale sui due mesi di fr. 895.- (cfr. doc. 13).
Dai conteggi mensili rielaborati dalla Cassa sulla base di quanto precede risulta che, a fronte dei guadagni intermedi suindicati, è stata chiesta la restituzione di fr. 257.65 per il mese di giugno 2023 e di fr. 388.05 per luglio 2023 (cfr. all. a doc. 21 ed all. a doc. 22), per totali fr. 645.70.
A quanto precede, l’amministrazione ha aggiunto la richiesta di restituzione di ulteriori fr. 565.10, ritenuto che l’assicurata è stata sospesa per 5 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ma che, siccome dal 29 febbraio 2024 RI1 si era disiscritta dal sistema COLSTA, “la sospensione non può essere ammortizzata e deve pertanto essere richiesta la restituzione delle indennità equivalenti” (cfr. doc. 23).
Le successive decisioni su opposizione del 5 e del 7 marzo 2025, per i motivi già indicati (segnatamente indicando importi diversi rispetto a quanto oggetto del provvedimento del 24 giugno 2024), sono state annullate da questa Corte con STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025 e gli atti rinviati alla Cassa unicamente per quanto attiene al quantum della restituzione. I due provvedimenti erano, invece, stati ritenuti corretti nel principio sia per quanto attiene la richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite da RI1 in giugno e luglio 2023, sia per la sanzione inflittale (cfr. supra consid. 1.10.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi, a proposito dell’importo da restituire, questo Tribunale rileva, innanzitutto, che la ricorrente non ha esposto alcuna specifica contestazione sulle voci di calcolo che hanno portato alla richiesta di restituzione.
Per quanto concerne la parte delle prestazioni LADI percepite a torto da RI1 tra giugno e luglio 2023, questa Corte ricorda che nella STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025 ha stabilito che:
" (…) è a ragione che la Cassa ha ritenuto che, quantomeno, nei giorni in cui la sua presenza è stata riscontrata presso il ______, dalla precedente collocatrice URC e/o dall’Ispettorato, ella abbia a tutti gli effetti prestato l’attività lavorativa. Attività lavorativa presso quel medesimo EP in cui, del resto, RI1 aveva prestato il proprio operato sino a maggio 2023 per poi riesservi attiva a tutti gli effetti da agosto 2023. (…)
anche nell’eventualità in cui l’attività svolta da RI1 tra giugno e luglio 2023 fosse stata prestata a titolo gratuito (rammentato che quando ciò non era il caso ed ella si trovava a tutti gli effetti alle dipendenze della società ella veniva salariata in contanti), considerato che la medesima è stata vista servire ai tavoli, stare alla cassa, scrivere il menu sulla lavagna, fare le pulizie e quindi svolgere mansioni per le quale nel ramo della ristorazione viene normalmente versato un salario, essa è comunque paragonabile a un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 10 LADI (cfr. supra consid. 2.8. ed in particolare la STF C 107/05 del 18 luglio 2006, consid. 4.1. “(…) d'une part, il importe de savoir s'il y a un contrat impliquant des droits et obligations réciproques et, d'autre part, si, au regard de l'ensemble des circonstances ou des usages professionnels locaux, un salaire ou une rémunération sont dus”).
E questo che sussista, o meno, un contratto di lavoro cartaceo.
In concreto, infatti, quanto svolto dalla ricorrente presso l’EP non può essere considerata come una mera attività svolta a titolo benevolo.
Ne consegue, quindi, che l’attività svolta da RI1 presso il ______ tra giugno e luglio 2023 doveva essere considerata nell’ambito del guadagno intermedio ai sensi dell’art. 24 LADI, secondo il guadagno conforme agli usi professionali e locali la professione esercitata dall’assicurata (cfr. STF C 107/05 del 18 luglio 2006 citata al consid. 2.8.).
(…)
A proposito della determinazione del tempo di lavoro, il TCA rileva che a giusta ragione la Cassa, dopo aver a più riprese vanamente tentato di ottenere il dettaglio delle ore di lavoro effettivamente svolte RI1 nel periodo oggetto della presente vertenza, rivolgendosi sia alla medesima, che alla ______, ha tenuto conto di un’occupazione svolta a tempo pieno quantomeno per i giorni nei quali la sua presenza presso l’EP è stata osservata tanto dalla collocatrice quanto dall’Ispettorato (cfr. in tal senso supra consid. 2.9).” (cfr. STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025, consid. 2.14.).
In concreto, dunque, la ricorrente è stata vista lavorare in cinque diversi giorni presso il ______; due nel mese di giugno e tre nel mese di luglio, per i quali la prestazione lavorativa prestata dall’assicurata, in ragione di quanto già stabilito da questa Corte nel giudizio appena citato, deve essere considerata a tempo pieno.
Il relativo guadagno intermedio, quindi, è correttamente stato computato tenendo conto di 8.4 ore giornaliere (cfr. all. A a doc. I, pag. 4) per cinque giorni; due per il mese di giugno e tre per il mese di luglio 2023.
I guadagni intermedi così calcolati sono, poi, rettamente stati presi in considerazione, a titolo di guadagno intermedio, ai fini della determinazione delle prestazioni che sarebbero effettivamente spettate alla ricorrente. Ne è scaturita una differenza, a favore della Cassa di fr. 257.65 per il mese di giugno e di fr. 388.05 per il mese di luglio 2023 (per complessivi fr. 645.70; cfr. supra consid. 2.13.).
Per quanto attiene alla sanzione di cinque giorni, correttamente inflitta a RI1 (cfr., al riguardo, il consid. 2.15. della STCA 38.2025.17-18 del 12 agosto 2025), in ragione della quale alla ricorrente è stata chiesta la restituzione di fr. 565.10, preso atto che “una verifica dettagliata dei conteggi” ha permesso alla Cassa di stabilire che “i 5 giorni di sospensione sono stati ammortizzati unicamente con il conteggio del 25.06.2024”, il TCA rileva che, anche da questo profilo, l’operato dell’amministrazione si rivela, quindi, essere corretto.
Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 24 settembre 2025 è, quindi, confermata e la somma chiesta in restituzione ammonta, in ragione degli “arrotondamenti degli oneri sociali” (cfr. supra consid. 1.11.), a fr. 1'208.75 contestualmente stabiliti dalla Cassa.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.31 del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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