AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2025.147
Data decisione, Autorità: 22.07.2025, CDT
Titolo: Deduzioni: spese di manutenzione immobili, rifacimento terrazza, infiltrazioni nell’abitazione
Incarto n. 80.2025.147
Lugano 22 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 giugno 2025 contro la decisione del 28 maggio 2025 in materia di IC 2024.
Fatti
i coniugi RI 1 e RI 2, domiciliati a Zurigo, sono assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza economica, quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;
nella dichiarazione d’imposta 2024, hanno attribuito al loro immobile un valore locativo di fr. 21'000.– e hanno fatto valere in deduzione spese di manutenzione per complessivi fr. 16'232.–;
con decisione del 7 maggio 2025, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC 2024, commisurando il reddito imponibile in fr. 14'000.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 373'400.–;
rispetto alla dichiarazione presentata, il fisco ha ammesso in deduzione spese di manutenzione per fr. 4'200.–, non essendo stati documentati i costi effettivi;
con reclamo dell’8 maggio 2025, i contribuenti hanno prodotto i giustificativi delle spese fatte valere;
con decisione del 28 maggio 2025, l’autorità di tassazione ha accolto parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 10'400.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 369'600.–;
sono state considerate spese di gestione, non deducibili, la tassa comunale per i rifiuti e per l’acqua, le spese per lo spazzacamino e quelle per il taglio dell’erba, mentre sono state qualificate spese di miglioria quelle per la nuova recinzione e, parzialmente, quelle per il rifacimento della terrazza;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono che siano ammesse in deduzione tutte le spese per il rifacimento della terrazza (fr. 10'556.–) e quelle per la teleferica (fr. 200.–);
prendendo posizione sul ricorso, nelle sue osservazioni del 23 giugno 2025, l’autorità fiscale ha precisato di aver ammesso “in via valutativa nella misura di 2/3” i costi per il rifacimento della terrazza, aggiungendo che, “in considerazione delle spiegazioni supplementari fornite con il ricorso… può anche condividere le richieste dei contribuenti”, riservata “un’eventuale partecipazione assicurativa”;
con scritto del 25 giugno 2025, i ricorrenti hanno confermato che l’assicurazione non ha partecipato all’intervento in questione.
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
secondo l’art. 31 cpv. 2 LT il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi;
per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività;
le spese di manutenzione vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:
· le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687);
· le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit.);
· le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t);
Rimozione vecchie piode
Rimozione beton e betoncino
Chiudere buchi con geolite più lisciatura pavimento e zoccolo
Applicazione 2 mani di fondo catrame liquido
Impermeabilizzazione con carta catrame 2 strati
Mettere beton e betoncino più posa piode a mosaico esistenti e nuove
Preparazione scavo per tubo e griglie
Lavoro lattoniere
Lavoro sotto tetto:
Rimozione vecchia malta (gesso)
Mettere nuova malta più lisciatura sotto travi circa 30 cm;
nel ricorso, i contribuenti contestano che vi sia una componente di miglioria, in quanto l’intervento si è reso necessario a causa delle infiltrazioni d’acqua in casa;
alla luce delle spiegazioni fornite, la stessa autorità di tassazione ha riconosciuto trattarsi di lavori di manutenzione;
ne consegue che le spese per i lavori sulla terrazza sono ammesse integralmente in deduzione (fr. 10'556.–);
rimane litigiosa la deduzione della “tassa per esercizio fili a sbalzo” di fr. 200.–, pagata alla Sezione forestale del Canton Ticino;
secondo l’art. 2 cpv. 2 della Legge del 17 dicembre 2009sulle funi metalliche (LFM; RL 770.100) sono considerati impianti a fune metallica i fili a sbalzo e le teleferiche fisse e temporanee dotati di una stazione di partenza e di una d’arrivo;
l’art. 5 cpv. 1 LFM subordina l’esercizio di un impianto a fune metallica al rilascio di un’autorizzazione del Consiglio di Stato;
per l’art. 10 cpv. 1 LFM per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio il proprietario dell’impianto è tenuto a pagare una tassa;
la tassa per l’esercizio di un impianto a fune non rientra fra le spese di manutenzione, ma tutt’al più fra quelle di gestione, come peraltro riconoscono gli stessi insorgenti, laddove affermano che “questi costi sono paragonabili come i costi per l’acqua, per i rifiuti”;
ai fini della determinazione del reddito imponibile, nel caso di immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio (abitazione primaria o secondaria), dalle spese di manutenzione ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LT devono essere distinte le spese di gestione, considerate delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 33 lett. e LT) e pertanto non deducibili;
in altre parole, dal valore locativo non possono essere dedotti i cosiddetti costi di gestione come per esempio le spese per l’acqua potabile e industriale, spese per le revisioni periodiche di impianti, spese per la disinfezione e disinfestazione, spese di fognatura, ritiro spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione corrente del giardino, costi di riscaldamento, servizio di portineria e custodia, sgombero neve, spese d’elettricità, spese d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di pulizia filtri e vasca delle piscine, ecc. (v. Circolare della Divisione delle contribuzioni 7/2024, n. 3.3., p. 5 s.; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 76 e n. 102 ad art. 32 LIFD, p. 608 s. e p. 612);
ne consegue che, nella misura in cui ha negato la deduzione della tassa per l’esercizio di un impianto a fune metallica, la decisione impugnata deve essere confermata;
visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in misura proporzionale alla loro soccombenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 maggio 2025 è riformata nel senso che le spese per i lavori di rifacimento della terrazza sono ammesse integralmente in deduzione (fr. 10'556.–).
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di un quinto (fr. 100.–).
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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