AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2025.15
Data decisione, Autorità: 13.02.2026, TCA
Titolo: Possibilità di estendere il pagamento degli arretrati dell'AGI a più di 12 mesi prima dal deposito della domanda tardiva se i fatti costitutivi del diritto erano oggettivamente riconoscibili dall'ass o se essa, nonostante ne fosse a conoscenza, a causa della malattia è stata impedita di depositarla
Raccomandata
Incarto n. 30.2025.15
TB
Lugano 13 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2025 di
RI1, ______ rappr. da: RA1, ______
contro
la decisione su opposizione del 23 giugno 2025 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di assegno per grandi invalidi dell'AVS
ritenuto in fatto
1.1. Sofferente da due decenni di una sindrome depressiva cronica, di un disturbo di personalità di tipo misto con tratti paranoidi e più recentemente di un disturbo neurocognitivo (doc. 4), il 26 marzo 2025 (doc. 14) RI1, nata nel 1947, ha inoltrato una richiesta per un assegno per grandi invalidi AVS (doc. 19), lamentando di non essere in grado, dal gennaio 2021, di mangiare, lavarsi, fare autuonomamente i propri bisogni, spostarsi e di necessitare di sorveglianza personale continua.
1.2. Con decisione dell'8 maggio 2025 (doc. A3) la Cassa CO1 ha accordato alla richiedente un assegno per grandi invalidi di grado medio dell'AVS dal 1° marzo 2024 giusta l'art. 46 cpv. 2 LAVS, poiché, benché la grande invalidità fosse presente dal 1° gennaio 2021, e quindi il diritto all'AGI sorgesse dopo un anno di attesa, la domanda del marzo 2025 era tardiva.
1.3. Il 3 giugno 2025 (doc. A2) RI1, rappresentata dal figlio, si è opposta al riconoscimento dell'assegno per grandi invalidi dal 1° marzo 2024, chiedendo che le sia concesso il diritto già dal 1° gennaio 2022, lamentando che se il marito fosse stato ancora in salute l'avrebbe sicuramente richiesto a tempo debito. L'opponente ha rilevato che il coniuge si occupava di lei assistendola a tempo pieno per qualsiasi bisogno, ma che, nell'estate 2023, è stato colpito da una malattia neurologica, che è peggiorata sempre di più e che non gli ha permesso di inoltrare tempestivamente una domanda per l’ottenimento dell'assegno per grandi invalidi.
1.4. Con decisione su opposizione del 23 giugno 2025 (doc. A1) la Cassa CO1 ha respinto l'opposizione.
Esposte le norme legali e la giurisprudenza sul diritto all'assegno per grandi invalidi, l'amministrazione ha evidenziato che dall'incarto del marito risulta che egli presenta effettivamente una diagnosi di ordine neurologico dal dicembre 2023, ma che i suoi bisogni di aiuto sono iniziati dal gennaio 2025. Pertanto il marito dell'opponente non ha presentato in maniera durevole un'incapacità di agire prima di gennaio 2025 e, di riflesso, la domanda di prestazioni per la moglie poteva essere introdotta tempestivamente. Del resto, la giurisprudenza ammette solo in modo molto restrittivo che uno stato di fatto oggettivamente giustificante il diritto alla prestazione non sia stato riconoscibile o che la persona assicurata, rispettivamente il suo rappresentante legale, malgrado relativa conoscenza, sia stata impedita a causa di malattia di annunciarsi o di incaricare qualcuno di provvedere all'inoltro della domanda (DTF 139 V 289 consid. 4.2, 5 e 6).
1.5. Il 20 agosto 2025 (doc. I) RI1, sempre rappresentata dal figlio RA1, ha chiesto al Tribunale di accordarle l'assegno per grandi invalidi retroattivamente dal 1° gennaio 2022, siccome da molti anni non più autosufficiente e dipendente interamente dal marito. Il grave stato psichico in cui versava le ha impedito di rendersi conto della possibilità di chiedere l'assegno per grandi invalidi (doc. A5), tanto che è stato il figlio a farlo al suo posto.
La ricorrente evidenzia che in assenza dei disturbi cognitivi del marito, a partire dall’estate 2023 a seguito di una malattia neurologico-degenerativa che non gli ha più permesso di occuparsi di lei tanto che entrambi sono degenti in casa per anziani dal 1° aprile 2025, il coniuge avrebbe inoltrato tempestivamente la domanda di AGI. Da quando i coniugi ______ sono ricoverati, è il figlio che ha iniziato ad occuparsi delle loro questioni amministrative e che si è reso conto delle difficoltà di gestione del papà che non era in grado di realizzare la necessità di richiedere l'assegno per grandi invalidi nemmeno per sé.
1.6. Con atto del 12 settembre 2025 (doc. III) la Cassa CO1 propone di respingere il ricorso. L'amministrazione ha riconosciuto, come è emerso nel 2005 in occasione dell'inchiesta domiciliare per persone che si occupano dell'economia domestica (doc. 11), che l'assicurata presentava un'importante dipendenza dal marito e presentava ridotte capacità organizzative, a tal punto che, con l'aggravarsi delle condizioni di salute di quest'ultimo, ella non poteva vivere da sola e il 1° aprile 2025 è entrata in casa per anziani insieme al coniuge. Ciò ha condotto alla decorrenza dell’anno di attesa e a non constatare il fatto che l'interessata non era in grado, a causa della malattia, di presentare tempestivamente la domanda di AGI. Tuttavia, per la Cassa, questa circostanza non consente di applicare l'art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS siccome, la ricorrente è sempre stata rappresentata dal marito, come riconosciuto nell'opposizione dal figlio, il quale ha affermato che il papà ha gestito, finché ha potuto, le questioni assicurative ed economiche legate alla salute della mamma. La Cassa ha dunque evidenziato che per ammettere eccezionalmente una retroattività superiore all'anno nel versamento dell'assegno per grandi invalidi fa stato anche la conoscenza del rappresentante legale (STF 9C_336/2012, consid. 6) e ha riportato quanto indicato al punto 10 della decisione impugnata.
Inoltre la Cassa evidenzia che al marito della ricorrente è stato riconosciuto un assegno per grandi invalidi di grado medio dal mese di gennaio 2025, con versamento della prestazione dal 1° luglio 2025 secondo il nuovo termine di attesa di sei mesi giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS (doc. 37). Pertanto, se il coniuge avesse manifestato uno stato di salute a tal punto compromesso da non rendere riconoscibile le condizioni di salute della moglie, esistenti dal 2021, egli avrebbe verosimilmente adempiuto i presupposti per vedersi riconoscere un AGI prima dell'effettiva data di assegnazione.
Questa circostanza avrebbe giustificato la richiesta di retroattività dell'AGI anche per sé, che però non è stata postulata, forse perché inizialmente l'assicurato ben rispondeva ai farmaci e sembrava avere recuperato parte delle sue capacità cognitive.
Infine, l'amministrazione ha rilevato di non contestare la diagnosi neurologica di ______ già dal giugno 2023, ma il fatto che questa abbia avuto ripercussioni sulle sue conoscenze già al momento dei primi visibili sintomi. Nel rapporto del 25 luglio 2025 (doc. D) del medico curante non sono state spiegate le ragioni che l'hanno spinto a dichiarare che il marito non era in grado di inoltrare per tempo per conto della moglie la domanda di AGI. Occorre quindi valutare solo se medicalmente egli era in grado di riconoscere la gravità dello stato di salute della moglie, mentre non è tutelato l'impedimento derivato dall'inconsapevolezza giuridica dell'esistenza di tale diritto, come sembra essere il caso, visto che entrambe le domande di AGI sono state presentate immediatamente prima dell'entrata in casa anziani.
1.7. Il 22 ottobre 2025 (doc. VII) la ricorrente ha prodotto tre nuovi referti medici relativi alle condizioni di salute del marito (docc. VII/1-3) a comprova del suo precario stato emerso nell'estate 2023 con un declino cognitivo di cui il figlio si è reso conto nella primavera 2024 (recte: 2025), quando si è occupato per la prima volta della loro amministrazione fino a quel momento curata dal coniuge, trovando una gran confusione. La richiesta di AGI per entrambi è stata depositata dal figlio solo a quel momento non per inconsapevolezza giuridica, bensì per uno stato di salute del marito già da tempo alterato anche a livello cognitivo, che non gli avrebbe mai permesso di realizzare la necessità di richiedere l'assegno per grandi invalidi per sé e la moglie. L'assicurata ha quindi chiesto di accordarle la massima retroattività riconosciuta dall'art. 46 cpv. 2 LAVS e dalla giurisprudenza in materia.
1.8. La Cassa ha osservato il 29 ottobre 2025 (doc. IX) che anche allineandosi alle risultanze dei referti medici prodotti, l'art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS non sarebbe applicabile, poiché dagli atti risulta che dal gennaio 2021 al giugno 2023 ______ non era impossibilitato a presentare la domanda di prestazioni per conto della ricorrente. L'amministrazione ha perciò ribadito la richiesta di respingere il ricorso.
1.9. Il 10 novembre 2025 (doc. XI) la ricorrente ha contestato che il coniuge era in grado di inoltrare la sua domanda di AGI fino a giugno 2023, perché non si è tenuto conto della natura dei disturbi neurologici evidenziati dai tre medici interpellati.
L'assicurata ha osservato che al marito è stata diagnosticata la demenza corpi di Lewy, associata ad un parkinsonismo, a 82 anni, quando però già da anni viveva una situazione permanente di difficoltà e quindi non è corretto fissare l'inizio dei suoi effetti solo con la diagnosi. Il declino delle capacità organizzative e di iniziativa del coniuge, che agiva come suo rappresentante legale, era già presente dall'autunno 2023 e il fatto che il suo decesso sia avvenuto già nel settembre 2025, ovvero nell'anno successivo alla diagnosi, conferma che la malattia aveva esplicato i propri effetti da ben più di due anni. Pertanto, non v'era un motivo oggettivamente riscontrabile per cui il marito, se non fosse stato impossibilitato, non avrebbe presentato la domanda di prestazioni per suo conto già dall'inizio del 2021.
Per l'insorgente, la Cassa non ha dunque applicato il principio di proporzionalità e della buona fede (art. 5 cpv. 2 e 3 Cost. fed.) e ha deciso con arbitrio (art. 9 Cost. fed.).
1.10. Il 26 novembre 2025 (doc. XIII) l'amministrazione ha ribadito che non sono stati documentati dei concreti episodi e, di riflesso, apportati degli indizi che rendano altamente verosimile che già dal 2021 il marito dell'assicurata fosse affetto da un'alterazione mentale permanente di un'entità tale da non consentirgli di riconoscere l'aggravamento delle sue necessità di aiuto. La Cassa ha altresì precisato che l'inoltro di una domanda di prestazioni non è ritenuto un atto complesso, che non è tutelata la semplice non conoscenza dell'esistenza di un diritto e che l'allegato al suo scritto (doc. XI/1) non è determinante ai fini della causa, siccome non concerne delle refertazioni mediche relative al marito, ma riporta degli spunti tratti da internet.
1.11. L'interessata non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se, a giusta ragione, la Cassa CO1 ha accordato all'assicurata il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° marzo 2024.
2.2. Giusta l'art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; DTF 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303 consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2020 della Circolare sulla grande invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2025):
– vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo
ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia);
– alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
cambiare posizione;
– mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca,
ridurlo in purè, alimentazione tramite sonda);
– igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la
doccia);
– espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la
pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
– spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).
2.3. Per l'art. 43bis cpv. 1 LAVS nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2023, hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di Servizio rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, anch'esso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero (dal 1° gennaio 2024: per sei mesi), senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5.
Secondo l'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.
2.4. L'art. 66bis OAVS dispone che l'art. 37 cpv. 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d OAI è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.
L'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole.
2.5. In merito al ricupero di Servizio rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi, l'art. 46 cpv. 1 LAVS prevede che il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'art. 24 cpv. 1 LPGA.
Per l'art. 46 cpv. 2 LAVS, se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA.
Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.
2.6. Nella domanda del 25 marzo 2025 (doc. 19) volta all'ottenimento di un assegno per grandi invalidi AVS, pervenuta all'Ufficio assicurazione invalidità il giorno successivo (doc. 14), l'interessata ha dichiarato di soffrire dal 2003 di disturbo neuro-cognitivo, di sindrome depressiva cronica e di disturbo della personalità di tipo misto con tratto paranoide e che dal gennaio 2021 necessitava di un aiuto per mangiare ("aiuto per tagliare il cibo"), per la cura del corpo ("aiuto per igiene completa e stimolata per igiene quotidiana"), per fare i propri bisogni ("stimolata ad effettuare cure igieniche e del proprio corpo"), per spostarsi/ mantenimento dei contatti sociali ("sostegno quotidiano, non è in grado di uscire in autonomia"), di cure infermieristiche tutto il giorno e di sorveglianza personale ("mancanza di sicurezza personale, incapacità di provvedere in autonomia ai propri bisogni").
Il medico curante, dr. med. ______, FMH medicina generale, ha confermato la correttezza di questi dati lo stesso giorno sul medesimo formulario di richiesta di prestazioni e pure il 1° aprile 2025 (doc. 20), quando è stato direttamente interpellato dall'Ufficio assicurazione invalidità.
Il 6 maggio 2025 (doc. 25) il medico SMR ha ritenuto data la dipendenza da terzi per quattro atti ordinari e la sorveglianza continua, precisando, però, che dal 12 marzo 2025 l'assicurata era degente in casa per anziani.
Dal 12 marzo al 1° aprile 2025 l'assicurata è infatti stata degente presso l'Ospedale ______ per ricondizionamento fisico (doc. 26) e successivamente è stata trasferita, insieme al marito, presso una casa per anziani.
Con decisione dell'8 maggio 2025 (doc. 27) la Cassa CO1 ha ritenuto che "dal 01.01.2021 lei presenta una grande invalidità di grado medio. Di conseguenza avrebbe diritto ad un assegno di questo grado dal 01.01.2022 (dopo un anno di attesa). Considerato però che la domanda è stata presentata il 27.03.2025, conformemente all'articolo 46 cpv. 2 LAVS (retroattività massima di un anno), il pagamento dell'assegno decorre unicamente dal 01.03.2024.".
È pacifico che la grande invalidità di grado medio dell'assicurata, stante la dipendenza da terzi per svolgere quattro atti ordinari della vita, è presente dal 1° gennaio 2021 e che quindi, in virtù dell'art. 43bis cpv. 2 nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 - per la disamina del diritto a una prestazione eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329), quindi, in specie, le norme in essere nel mese di gennaio 2021 - il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui l'assicurata è stata grande invalida per un anno intero.
Ciò significa che la richiedente, come correttamente ha indicato la Cassa di compensazione nella motivazione allegata alla decisione dell'8 maggio 2025, avrebbe avuto diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio un anno dopo l'insorgenza dell'invalidità e quindi dal 1° gennaio 2022.
Tuttavia, poiché l'assicurata ha presentato la domanda di prestazioni il 27 marzo 2025, in applicazione dell'art. 46 cpv. 2 prima frase LAVS la Cassa le ha pagato l'assegno soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, quindi dal 1° marzo 2024, retroattività che la ricorrente ha contestato in forza della seconda frase della predetta norma, sulla cui base ha invece postulato il pagamento dell'AGI già dal 1° gennaio 2022.
Occorre dunque verificare se siano dati i presupposti per una retroattività più lunga di cui all'art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS.
2.7. Secondo la giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), confermata nella DTF 139 V 289 al considerando 4.2, per "fatti determinanti il suo diritto" di cui all'art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS, in conformità agli artt. 4 e 5 LAI e 8 e 9 LPGA si intende il danno alla salute fisica, mentale o psichica che comporta un bisogno di assistenza o di sorveglianza presumibilmente permanente negli atti ordinari della vita. Per conoscenza dei fatti determinanti il diritto alle prestazioni non si intende la capacità di comprensione soggettiva dell'assicurato di rendersi conto del proprio stato di salute, ma piuttosto, come previsto dall'art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS, si tratta di stabilire se i fatti che determinano il diritto alle prestazioni siano oggettivamente riconoscibili o meno.
La circostanza che un fatto oggettivamente dato determinante per il diritto alla prestazione non sia stato riconoscibile o che la persona assicurata, nonostante ne sia stata a conoscenza, sia stata impedita a causa della malattia di presentare la domanda o di incaricare qualcuno di farlo, è ammesso dalla giurisprudenza solo con molta cautela, in particolare nel caso della schizofrenia (STFA I 125/02 del 6 agosto 2002 pubblicata in RDAT I-2003 N. 71 pag. 277; DTF 108 V 226 consid. 4 pag. 228; STFA I 824/05 del 20 febbraio 2006 consid. 4 e I 705/02 del 17 novembre 2003 consid. 4), nel caso di un grave disturbo narcisistico depressivo della personalità nel senso di uno stato borderline al limite della psicosi schizofrenica (STFA I 418/96 del 12 novembre 1997 consid. 3b), nel caso di un grave disturbo della personalità (STFA I 205/96 del 21 ottobre 1996 consid. 3c), nel caso di incapacità di discernimento a causa di una (imprecisata) grave patologia psichiatrica (STFA I 71/00 del 29 marzo 2001 consid. 3a) ed eventualmente anche nei casi di grave depressione (DTF 102 V 112 consid. 3 pag. 118) o di disturbi della personalità con alcoolismo cronico secondario (STFA I 149/99 del 16 marzo 2000 consid. 3b).
Il caso giudicato con DTF 139 V 289, pubblicata in SVR 2013 AHV Nr. 12, concerne il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi dell'AVS chiesto nell'aprile 2009 dal figlio dell'assicurata, che la Cassa di compensazione prima e il Tribunale cantonale poi, benché fosse incontestato che da alcuni anni la richiedente fosse grande invalida di grado grave, hanno accordato solo per i 12 mesi precedenti la richiesta stante la tardività della domanda.
L'Alta Corte ha esaminato gli atti medici e ha concluso che il Tribunale cantonale li ha valutati arbitrariamente ritenendo che non v'era la prova di una grande invalidità verificatasi prima dell'aprile 2008 (dodici mesi prima della presentazione della richiesta), dovendo invece presumere che questa condizione, di grado grave, fosse presente al più tardi dal 2004 (cfr. consid. 5).
L’Alta Corte ha poi esaminato se alla ricorrente potesse essere versato a titolo retroattivo oltre l'aprile del 2008 l’AGI (art. 43bis cpv. 2 LAVS) che le spettava dall'inizio del 2005 (art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS). La Cassa di compensazione ha negato qualsiasi pagamento retroattivo esteso, poiché il figlio dell'assicurata era a conoscenza delle sue precarie condizioni di salute e avrebbe quindi potuto richiederlo per sua mamma già in precedenza (cfr. consid. 6).
Il TF, in base alla giurisprudenza (DTF 108 V 226 consid. 3 e 102 V 112 consid. 2c), ha ritenuto che per il pagamento retroattivo relativo a un periodo che si estende oltre i dodici mesi precedenti la presentazione della domanda fa stato la conoscenza dei fatti determinanti il diritto alla prestazione da parte della persona assicurata o del suo rappresentante legale. Il diritto al pagamento retroattivo per un periodo superiore ai dodici mesi precedenti la richiesta non è ostacolato dal fatto che i terzi di cui all'art. 66 OAI e all'art. 67 OAVS autorizzati a far valere il diritto potrebbero già essere stati a conoscenza in un momento precedente dei fatti determinanti il diritto alla prestazione (cfr. consid. 6.1). L’Alta Corte ha poi considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione, la sua giurisprudenza non era superata.
Nel caso esaminato, ai fini della richiesta di pagamento retroattivo a partire dal 1° gennaio 2005, il TF ha ritenuto irrilevante il fatto che il figlio della ricorrente fosse indubbiamente a conoscenza dello stato di salute che aveva causato la grave grande invalidità e che avrebbe potuto richiedere l'assegno per la mamma già molto prima (solo la sua ignoranza del diritto glielo ha impedito). Dovendo invece essere approfondita la questione a sapere per quanto tempo la ricorrente stessa sia stata (ancora) in grado di riconoscere i fatti che giustificavano il diritto nonostante i suoi deficit cognitivi. È anche ipotizzabile che l'assicurata (inizialmente), nonostante disponesse (ancora) di conoscenze oggettive, sia stata impedita a causa della malattia di presentare la domanda per un assegno per grandi invalidi o di affidare a qualcuno tale compito. Le dichiarazioni del medico sull'atteggiamento negativo della ricorrente a far capo ai servizi di assistenza Spitex vanno in questa direzione: la relativa malcompliance sarebbe stata da ricondurre alla demenza.
Gli atti sono stati quindi rinviati al Tribunale cantonale per ulteriori accertamenti - presso il medico di famiglia avrebbe trovato più facilmente le risposte alle domande ancora aperte - e per una nuova decisione sul pagamento retroattivo dell'assegno per grandi invalidi ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS (cfr. consid. 6.3).
Nella STFA H 22/02 dell'8 luglio 2002 l'Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale, secondo cui non erano soddisfatti i requisiti per un ulteriore pagamento retroattivo dell'assegno per grandi invalidi ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS, ovvero oltre a quello ordinario per un anno antecedente alla presentazione della domanda di prestazione (22 febbraio 2000) giusta la prima frase dell'art. 46 cpv. 2 LAVS, poiché il marito, che rappresentava la ricorrente come curatore, conosceva i fatti determinanti il diritto alla prestazione e non sussistevano motivi che gli avrebbero impedito di inoltrare tempestivamente la domanda di assegno per grandi invalidi per la moglie (cfr. consid. 2a).
Laddove si sostiene che il marito era in grado di valutare la necessità di assistenza e di cura di base della moglie solo nella misura in cui si è preoccupato di collocarla in una casa di cura, senza mai riflettere sul concetto (giuridico) di grande invalidità, per il TFA si sono trascurati due aspetti.
Da un lato, la conoscenza dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione non si riferisce alla capacità di comprensione soggettiva dell'assicurata o del suo rappresentante legale, bensì, secondo il testo dell'art. 46 cpv. 2 seconda frase AVS, si tratta piuttosto di stabilire se i fatti determinanti il diritto alla prestazione siano oggettivamente riconoscibili o meno. Che la grande invalidità dell'assicurata fosse oggettivamente riconoscibile molto prima dell'inoltro della domanda per un assegno per grandi invalidi (22 febbraio 2000) deve essere chiaramente confermata in ragione del suo ricovero in casa di cura il 19 aprile 1995 e anche il fatto che il marito abbia dovuto essere nominato suo curatore il 26 luglio 1995 può essere considerato un indizio della sua grande invalidità. Inoltre, non è corretto quanto sostenuto dalla ricorrente, secondo cui la grande invalidità debba sempre essere accertata in primo luogo da un medico o dal personale infermieristico.
Dall'altro lato, ciò che conta è soltanto la conoscenza dei fatti che fondano il diritto, vale a dire la conoscenza dello stato di salute corrispondente e non il fatto che da essi si possa dedurre un diritto a un assegno per grandi invalidi (DTF 102 V 113).
Il TFA ha confermato che la misconoscenza degli aspetti giuridici non è protetta dalla norma (art. 46 cpv. 2 2a frase LAVS).
Nella STF 8C_32/2024 del 4 novembre 2024 il TF ha ricordato la giurisprudenza secondo cui l'art. 48 cpv. 2 lett. a LAI - analogo all'art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS - si applica quando l'assicurato non conosceva o non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni o quando, pur conoscendoli, è stato impedito a causa di malattia di presentare una domanda o di incaricare qualcuno a presentarla. Per l'Alta Corte, una simile circostanza è ammessa in modo molto restrittivo dalla giurisprudenza (la STF riporta i casi in cui è stata riconosciuta).
Nelle considerazioni del punto 6.3.2. l’Alta Corte rileva che quando la persona assicurata non è in grado di conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni, si impone di imputarle ciò che sapeva e doveva sapere un terzo che l'assiste regolarmente o che ne ha durevole cura soltanto se tale persona è ufficialmente il suo rappresentante legale e poteva a sua volta conoscere i fatti che fondano il suo diritto alle prestazioni.
Nelle considerazioni successive la sentenza espone le norme relative all’istituto della curatela (cfr. consid. 7.1) e sull'autorità di protezione dell'adulto (cfr. consid. 7.2), precisando che il curatore nominato diventa il rappresentante legale dell'interessato per quanto riguarda i compiti che gli sono affidati e vincola validamente l'interessato con i suoi atti od omissioni (cfr. consid. 7.3). Il giudizio espone poi il concetto della capacità di discernimento di cui all'art. 16 CC (cfr. consid. 7.4) ed al
considerando 7.5 il Tribunale federale esamina il caso concreto dell'assicurato, autistico dalla nascita, che è diventato maggiorenne nel 2014. I suoi genitori sono stati nominati suoi curatori soltanto dal 25 agosto 2022 (curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC), perciò dai 18 anni fino a quel momento l'assicurato non disponeva di alcun rappresentante legale. Quando il padre ha inoltrato una prima domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità nel luglio 2021, non era ancora il suo curatore e l'autorità di protezione del minore e dell'adulto ha implicitamente ammesso che i genitori potevano aiutarlo in questa procedura per domandare le prestazioni dall'assicurazione invalidità in qualità di terzi che l'assistono regolarmente o si prendono cura di lui in maniera durevole, senza che fosse necessario nominargli un rappresentante legale. Al momento del deposito della domanda di assegno per grandi invalidi il 25 marzo 2022, il padre è quindi intervenuto in qualità di terzo ai sensi dell'art. 66 OAI e non di rappresentante legale di suo figlio (art. 304 cpv. 1 CC a contrario). La situazione è cambiata quando i genitori dell'assicurato sono stati nominati co-curatori con poteri di rappresentanza, in particolare per le questioni sociali e giuridiche. È soltanto a partire dall'istituzione di questa misura di curatela di rappresentanza che i genitori dell'interessato sono diventati suoi rappresentanti legali, vincolandolo validamente con le loro azioni od omissioni. In tali circostanze, senza arbitrio il Tribunale cantonale ha considerato che l'assicurato non poteva essere ritenuto responsabile dell'ignoranza della legge da parte dei suoi genitori prima della decisione del 25 agosto 2022 e che, di conseguenza, egli poteva - purché fossero soddisfatte le altre condizioni per il diritto alla prestazione - beneficiare delle prestazioni arretrate per un periodo massimo di cinque anni (art. 24 cpv. 1 LPGA) a partire dal deposito della domanda di prestazioni, vale a dire dal 1° marzo 2017.
2.8. Nel caso concreto, per potere applicare l'art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS invocato dalla ricorrente, occorre verificare se i fatti determinanti il diritto all'assegno per grandi invalidi siano stati oggettivamente riconoscibili dall'assicurata.
Va ricordato che la giurisprudenza ammette solo in modo molto restrittivo che uno stato di fatto oggettivamente giustificante il diritto alla prestazione non sia stato riconoscibile o che la persona assicurata, malgrado relativa conoscenza, sia stata impedita a causa di malattia di annunciarsi o di incaricare qualcuno di provvedere all'inoltro della domanda. Determinante per il ricupero relativo a un periodo anteriore a quello di dodici mesi dalla presentazione della domanda è dunque la conoscenza dei fatti motivanti il diritto alla prestazione da parte della persona assicurata o del suo rappresentante legale. A un tale diritto al ricupero non si oppone la circostanza che le terze persone menzionate agli artt. 66 OAI e 67 OAVS, autorizzate a far valere il diritto alla prestazione, abbiano eventualmente avuto conoscenza dello stato di fatto che dà diritto alla prestazione già in epoca anteriore (DTF 139 V 289 consid. 6.1 e 6.2).
Agli atti della Cassa è presente un solo referto medico relativo allo stato di salute della ricorrente, che è stato rilasciato il 29 aprile 2025 (doc. 26) dal dr. med. ______, FMH medicina generale in medicina generale, su invito del Servizio Medico Regionale (doc. 22), e che riporta una parte delle diagnosi poste dall'Ospedale ______ nel rapporto di cura finale dell'8 aprile 2025 susseguente alla degenza dal 12 marzo al 1° aprile 2025.
In particolare il medico, che ha riferito di averla in cura dal 2003, ha affermato che oltre alla sindrome depressiva cronica, che l'ha portata ad essere ricoverata presso cliniche specialistiche e ad essere seguita ambulatorialmente da più psichiatri, le è stato riscontrato un disturbo della personalità di tipo misto con tratti paranoidi, quindi le è stato diagnosticato un disturbo cognitivo maggiore nonché un uso inadeguato cronico di etile. L'ultimo ricovero in ospedale è stato dal 12 marzo al 1° aprile 2025, data in cui è stata poi trasferita definitivamente in casa per anziani.
Il certificato del 25 luglio 2025 (doc. A5) del medico curante, prodotto con il ricorso, indica soltanto che l'assicurata presentava un elevato grado di dipendenza dal personale infermieristico dal gennaio 2021 e che a causa del suo stato psichico non era in grado di inoltrare la richiesta di un assegno per grandi invalidi negli ultimi due anni.
Sennonché da questo certificato, così come dall'incarto prodotto dalla Cassa, non emerge chiaramente quale fosse lo stato di salute dell'interessata nel periodo antecedente la richiesta dell'assegno per grandi invalidi del 25 marzo 2025, e meglio dal gennaio 2021, data in cui è stata fatta risalire la grande invalidità.
Inoltre, non essendole stata istituita una curatela (il formulario di richiesta per l'assegno per grandi invalidi AVS risponde negativamente alla specifica domanda n. 1.3 sull'esistenza di una curatela, doc. A4), e quindi non essendo il marito - e nemmeno il figlio, che dal 21 marzo 2025 è munito di una semplice procura generale (doc. A6) - suo rappresentante legale, ma avendo, come il figlio, qualità di persona terza ai sensi dell'art. 67 OAVS (DTF 139 V 289 consid. 6.1), è irrilevante che questi fosse(ro) o meno a conoscenza dei fatti che danno diritto alle prestazioni (DTF 139 V 289 consid. 6.3). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, la determinazione dello stato di salute del marito della ricorrente non è ininfluente per il giudizio.
È per contro decisivo accertare da quando (dopo l’insorgere della patologia) e per quanto tempo la ricorrente stessa fosse in grado di riconoscere, successivamente al gennaio 2021, i fatti che le davano diritto a richiedere l'assegno per grandi invalidi nonostante la sindrome depressiva cronica e, se a quel tempo già presenti, il disturbo della personalità di tipo misto con tratti paranoidi, il disturbo neurocognitivo e se del caso altri disturbi cognitivi.
La Cassa di compensazione, a cui gli atti vanno rinviati per ulteriori accertamenti e per successiva nuova decisione sul pagamento esteso degli arretrati ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 seconda frase LAVS, verificherà se i fatti costitutivi del diritto all'AGI erano oggettivamente riconoscibili dall'assicurata o se questa, nonostante ne fosse a conoscenza, proprio a causa della sua malattia sia stata impedita di depositare la relativa domanda o di incaricare qualcuno di provvedervi.
2.9. Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa CO1 per l'emanazione di una nuova decisione.
Benché vincente in causa, non essendo patrocinata da un legale, la parte ricorrente non ha diritto a un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
L'art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto la procedura non è soggetta a spese, poiché la LAVS non le prevede.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. La decisione impugnata è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati alla Cassa CO1, affinché proceda conformemente alle considerazioni esposte.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 04.06.2026
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