AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 38.2025.46
Data decisione, Autorità: 10.02.2026, TCA
Titolo: Ricorso c/ una dec.su opp.di una Cassa disocc.irricev.per incompetenza ratione loci del TCA.Quando è stata emanata dec.su opp.,ass.non più domiciliata in Ticino.Trasm.atti al Tribunale compet.del Cantone dove allora risiedeva.Trasfer.in un altro Cantone avvenuto con prob.prepond.dopo emiss.decisione
Raccomandata
Incarto n. 38.2025.46
rs
Lugano 10 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 27 giugno 2025 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 9 dicembre 2024 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha respinto la richiesta di RI1 (..____) del 1° dicembre 2024 tendente all’ottenimento di indennità di disoccupazione, in quanto la medesima, nel periodo quadro dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2024, non ha potuto comprovare un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi (bensì soltanto di 7 mesi dall’aprile all’ottobre 2024 esercitando un’attività salariata per ______ di ______), né può essere esonerata dallo stesso (cfr. doc. B).
1.2. L’interessata, tramite ______, il 14 gennaio 2025, ha interposto opposizione, facendo valere, oltre ai 7 mesi di lavoro presso , il conseguimento, il 5 marzo 2024, del diploma “”, come pure lo svolgimento a tempo pieno, da ottobre 2023 a marzo 2024, del lavoro di Master (cfr. doc. 70 = C; 66-68 = D; D1; D2).
1.3. Il 27 giugno 2025 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il proprio provvedimento del 9 dicembre 2024, rilevando:
" (…) la stessa è stata attiva presso ______ dal 1. Aprile 2024 al 31 ottobre 2024, per un totale di sette mesi di contribuzione, inferiori ai dodici mesi di cui all'art.13 cpv. 1 LADI. Lo stesso dicasi per il periodo di esonero al termine del quale la stessa ha ottenuto il diploma di Master. Senza entrare nel merito della questione a sapere se tale percorso formativo rientri nella nozione di formazione a norma dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, occorre ad ogni modo sottolineare come la durata di tale percorso non sia neanch'esso sufficiente rispetto alle esigenze poste dall'art. 14 cpv. 1 LADI, considerato che lo stesso è durato solamente 6 mesi.
Considerato come non è possibile cumulare i due periodi, entrambi insufficienti alla luce delle esigenze poste dagli art. 13 cpv. 1 e 14 cpv. 1 lett. a LADI, occorre concludere come l'opponente non adempia i requisiti necessari per poter essere posta al beneficio delle indennità di disoccupazione (…)" (Doc. A)
Quale rimedio giuridico è stato indicato:
" Contro la presente decisione è data facoltà di presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere motivato e presentato in forma scritta. Esso va indirizzato al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Camera della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d’appello) a Lugano. (…)” (Doc. A pag. 4)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 27 giugno 2025 RI1, indicando un indirizzo di ______ e spedendo il plico postale da “______”, il 28 agosto 2025 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’erogazione delle prestazioni di legge (cfr. doc. I e busta allegata).
A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha addotto:
" (…) allego l’attestato (doc. E E1 e E2) di "", "", dal quale risulta che dal 21 marzo 2023 al 5 marzo 2024 ho frequentato e superato il Master a moduli "______".
In considerazione di quanto sopra, il periodo di contribuzione di 12 mesi nel termine quadro summenzionato è stato raggiunto perché il Master a moduli è durato oltre 12 mesi e si tratta di una formazione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI, ossia "qualsiasi preparazione sistematica basata su un curriculum formativo (usuale) regolare, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto, per l'esercizio di un'attività lucrativa. Inoltre, la formazione, la riqualificazione o il perfezionamento deve essere sufficientemente controllabile" (Direttiva LADI ID, B187, pag. 89 (doc. F))." (Doc. I)
1.5. In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando:
" (…) nel caso che qui ci occupa, la ricorrente produceva per la prima volta, unitamente al proprio memoriale, un documento (cfr. doc. E) attestante la frequenza, da parte della stessa, di un Master a moduli a tempo parziale, dal 21 marzo 2023 al 5 marzo 2024. Il calendario orario afferente a tale formazioni allegato sub doc. E1, conferma come tale formazione fosse a tempo parziale ritenuto che nel 2023, e meglio dal 21 marzo al 26 giugno, erano previste solamente tre giornate di formazione, mentre che nel 2024, dall'8 gennaio al 5 marzo, le giornate di formazione erano quattro.
In siffatte circostanze, ritenuto il modesto numero di giornate in cui la ricorrente era tenuta a seguire la formazione ______ (complessivamente sette), è ben evidente come questa non rientra nella nozione di formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 litt. a LADI, posto come la ricorrente non era di fatto impedita ad esercitare un'attività lucrativa, anche solo a tempo parziale e parallelamente a suddetta formazione. Già solo per questi motivi, pertanto, non è dato nel caso di specie un periodo di esenzione per cui la signora RI1 avrebbe diritto a beneficiare delle indennità giornaliere di disoccupazione.
Nel caso che qui ci occupa, la signora RI1 ha frequentato il "______" per undici mesi e tredici giorni, per cui neppure da questo punto di vista sono adempiuti i presupposti di cui all'art. 14 cpv. 1 LADI.
L'esistenza di un periodo di esenzione va, pertanto, in ogni caso negato.
1.6. Il 10 settembre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse sono rimaste silenti.
1.7. Pendente causa questo Tribunale, dopo aver menzionato i disposti della LPGA e della LADI pertinenti, ha chiesto alla Cassa per quali motivi nel caso di RI1, domiciliata a ______ dal 31 marzo 2025 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino; cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) dove al 3 marzo 2025 aveva iniziato a lavorare per “______” (cfr. doc. 62), nella decisione su opposizione del 27 giugno 2025 aveva indicato che la stessa poteva essere impugnata presso il “Tribunale cantonale delle assicurazioni (Camera della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello) a Lugano” (doc. V).
Il 19 dicembre 2025 la parte resistente ha risposto:
" (…) Prendiamo atto del trasferimento di domicilio che la ricorrente non ha mai espressamente comunicato né personalmente né tramite la propria rappresentante nell'ambito della procedura amministrativa (e peraltro nemmeno in quella ricorsuale); da qui l'indicazione nei rimedi di diritto di questo Tribunale.
Considerata la competenza del Tribunale del domicilio al momento dell'emissione della decisione su opposizione, resta da chiarire se del Canton Zugo (cfr. destinazione in MOVPOP al momento della partenza registrata al 31 marzo 2025) oppure del Canton ______ secondo l'indirizzo indicato dall'insorgente sul ricorso (______, ______).” (Doc. VI)
1.8. I doc. V e VI sono stati trasmessi tramite raccomandata alla ricorrente per osservazioni, invitandola a precisare “da quando si è trasferita a ______ (cfr. indirizzo del ricorso) comprovando con il relativo certificato di domicilio” (cfr. doc. VII).
La raccomandata del 22 dicembre 2025 è stata ritornata al TCA, non essendo stata ritirata (cfr. busta d’intimazione).
Il plico è stato rispedito all’assicurata il 9 gennaio 2026 per posta A (cfr. busta d’intimazione).
Nonostante il sollecito del 19 gennaio 2026 (cfr. doc. VIII), l’insorgente non ha dato seguito a quanto richiestole.
considerato in diritto
2.1. Questa Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci in relazione al ricorso inoltrato il 28 agosto 2025 contro la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 27 giugno 2025 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).
La competenza territoriale (così come quella materiale) è in effetti un presupposto processuale che deve essere verificato d’ufficio (cfr. STFA U 427/00 del 26 febbraio 2002 consid. 3.b).
2.2. Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA).
L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv. 1).
Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
Nel caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza, trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).
Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF 8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF 8C_466/2011, 8C_565/2011, 8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).
Va comunque tenuto conto di eventuali deroghe contemplate nelle disposizioni speciali di certi ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_183/2025 del 12 giugno 2025 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 22 pag. 74; STF 9C_738/2020 del 7 giugno 2021 consid. 2.2.; DTF 136 V 106 consid. 3.2.3.).
2.3. L’art. 100 cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.
Il Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà, emanando l’art. 128 cpv. 1 OADI, secondo il quale la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con gli art. 77 e 119.
Il cpv. 2 dell’art. 128 OADI prevede che il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un servizio dello stesso Cantone.
L’art. 119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:
" 1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:
a. secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione (art. 18);
b. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;
c. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per intemperie;
d. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;
(dal 1° gennaio 2026: secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di formazione continua o per i programmi di occupazione temporanea;)
e. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.
2 Determinante è il momento in cui è presa la decisione.
3 Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.
4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente."
Se al momento nel quale viene emessa la decisione (cfr. art. 119 cpv. 2 OADI), l’assicurato non si sottopone più all’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione, il Tribunale competente sarà quello del luogo del suo domicilio (cfr. art. 119 cpv. 1 lett. a; e OADI; STF 8C_183/2025 del 12 giugno 2025 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 22 pag. 74;).
2.4. Nel caso in esame l’assicurata si è annunciata per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di ______ (URC) il 31 ottobre 2024 con effetto dal 1° novembre 2024 (cfr. doc. 112).
L’11 febbraio 2025 l’URC ha annullato il nominativo della ricorrente quale persona in cerca d’impiego dalla banca dati COLSTA a decorrere dal 28 febbraio 2025, in quanto la medesima aveva reperito una nuova occupazione a ______ presso il ______ in qualità di specialista in risorse umane con inizio il 3 marzo 2025 (cfr. doc. 62).
Dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP emerge, del resto, che l’insorgente, residente a ______ dal 1° novembre 2024 proveniente da ______ (in realtà il 4 ottobre 2023 l’Ufficio controllo abitanti di ______ aveva già rilasciato alla ricorrente, allora domiciliata a ______, un’autorizzazione di soggiorno per il periodo 1° ottobre 2023 – 19 settembre 2024; cfr. doc. 111), il 31 marzo 2025 è partita per ______ (cfr. consid. 1.7.).
Nel ricorso del 28 agosto 2025 dell’assicurata, scritto al computer, risulta, poi, un indirizzo di ______ () aggiunto a mano dopo aver cancellato con il bianchetto il seguente indirizzo stampato: “”, frazione del Comune di ______ (cfr. https://www.______).
2.5. Per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle assicurazioni, in concreto, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.3.), è, dunque, determinante il luogo di domicilio dell’insorgente al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 27 giugno 2025 impugnata (cfr. consid. 1.3.).
Evidente è che il 27 giugno 2025 l’assicurata non era più domiciliata in Ticino, ritenuto che la medesima è partita per ______ il 31 marzo 2025, dove lavorava dal 3 marzo 2025 (cfr. consid. 2.4.).
Il TCA non è, pertanto, competente a trattare la causa (cfr. art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 OADI; consid. 2.3.).
Il ricorso del 28 agosto 2025 si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci (cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020; STCA 38.2015.78 del 3 marzo 2016; STCA 38.2013.68 del 20 febbraio 2014; STCA 38.2010.71 del 8 aprile 2011).
2.6. Come visto, il tribunale delle assicurazioni sociali, nel caso in cui constati la propria incompetenza, trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.).
Nella presente evenienza dagli elementi fattuali di cui alle carte processuali emerge, in applicazione dell’abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il 27 giugno 2025, data dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, la ricorrente era domiciliata a ______.
In effetti, da un lato, nel sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP quale luogo di destinazione dell’assicurata, dopo la partenza da ______ del 31 marzo 2025, risulta ______ (cfr. consid. 1.7.; 2.4.).
Dall’altro, il ricorso, allestito logicamente e forzatamente successivamente all’emissione della decisione su opposizione del 27 giugno 2025, riporta quale primo indirizzo ______ b. ______. Soltanto in un secondo tempo esso è stato corretto a mano e sostituito con un indirizzo di ______ (cfr. doc. I; consid. 2.4.).
Ne discende che con probabilità preponderante il trasferimento da ______ a ______ è avvenuto dopo l’emanazione della decisione su opposizione impugnata.
Si ribadisce, peraltro, che la ricorrente, nonostante la richiesta da parte di questo Tribunale di precisare “da quando si è trasferita a ______ (cfr. indirizzo del ricorso) comprovando con il relativo certificato di domicilio”, inviata per raccomandata il 22 dicembre 2025 e rispeditale per posta A il 9 gennaio 2025, nonché il relativo sollecito del 19 gennaio 2025 (cfr. consid. 1.8.), non ha risposto alcunché.
Gli atti vanno, conseguentemente, trasmessi al ______, per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.).
Il termine di ricorso è, in ogni caso, salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2 LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso, che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014 del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 27 giugno 2025 riguardante il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; 1.3.) si è rivelato irricevibile per incompetenza del TCA ratione loci.
Nella concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.41 del 30 settembre 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al ______.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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