AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2025.37
Data decisione, Autorità: 10.02.2026, TCA
Titolo: Richiesta di restituzione di indennità giornaliere per malattia a causa di reticenza (LCA). Tempestività della lettera di disdetta e di restituzione. Nesso causale. Interessi. Nessuna violazione della legge sulla protezione dei dati
Raccomandata
Incarto n. 36.2025.37
cs
Lugano 10 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 15 luglio 2025 di
AT1,
rappr. da: avv. RA1, ______
contro
CV1, ______ rappr. da: avv. RA2, ______
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. CV1, nato nel 1980, direttore, dipendente di ______, l’8 luglio 2020, nell’ambito della stipulazione di un’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno in caso di malattia con AT1 (in seguito AT1), ha compilato il questionario medico semplificato sul suo stato di salute, negando in particolare di avere avuto, nel corso degli ultimi 5 anni, disturbi alla salute o di essere stato sottoposto ad un trattamento o un esame da parte di un medico, uno psichiatra o uno psicologo. Il contratto ha avuto inizio, con effetto retroattivo, il 1° luglio 2020.
1.2. Dal 7 giugno 2023 CV1 è stato dichiarato inabile al lavoro a causa di malattia, nella misura del 100% fino al 31 dicembre 2023, del 50% dal 1° gennaio 2024 al 12 febbraio 2024 e del 100% dal 13 febbraio 2024 al 31 marzo 2024. Scaduto il periodo di attesa di 30 giorni, l’assicuratore ha versato indennità giornaliere di fr. 297.70 al giorno, per complessivi fr. 63'263.40.
1.3. Dopo aver effettuato alcuni accertamenti, con scritto del 21 maggio 2024 trasmesso a ______ e del 22 maggio 2024 trasmesso a CV1, l’assicuratore, sostenendo che quest’ultimo avrebbe commesso una reticenza, ha escluso il dipendente dal contratto collettivo d’assicurazione con effetto dal 23 maggio 2024 (doc. N e O). Il 30 maggio 2024 AT1 ha chiesto a CV1 il rimborso delle prestazioni già versate, pari a fr. 63'263.40 (doc. P).
1.4. Il 15 luglio 2025 l’assicuratore, rappresentato dall’avv. RA1, ha inoltrato una petizione nei confronti di ______ e di CV1. Riassunta la fattispecie, invocati in particolare gli art. 4, 6 e 10 cpv. 2 LCA, l’attrice ha chiesto:
" (…)
Pertanto, la spettabile ______, e il signor CV1, sono condannati a pagare in solido alla spettabile AT1, ______, la somma di Fr. 63'263.40, oltre interessi del 5% dal 30 maggio 2024.
1.5. Con osservazioni del 27 agosto 2025 CV1 e ______, entrambi rappresentati dall’avv. RA2, hanno chiesto in via preliminare che la società sia “dimessa dalla lite” e nel merito la reiezione della petizione (doc. III).
1.6. Il 9 settembre 2025 AT1 ha inoltrato una replica, confermando le sue richieste (doc. VI).
1.7. Tramite duplica del 30 settembre 2025 CV1 e ______ hanno ribadito la loro posizione (doc. X).
1.8. Il 22 ottobre 2025 le parti sono state sentite nell’ambito dell’udienza preliminare, nel corso della quale hanno affermato:
" (…) Parte attrice si riconferma nelle proprie conclusioni di causa e produce in questa sede la lista con le richieste probatorie che il Giudice legge ad alta voce.
Per le parti convenute il patrocinatore ribadisce che è il momento della notifica della disdetta contrattuale ossia 22.5.2024 che i fatti debbano essere noti alle parti per cui non rileva la necessità dell’acquisizione di tutte le prove offerte dalla controparte e meglio dell’edizione postulate e di tutti i testi.
Si oppone a tutte queste prove ivi compresa la perizia. Si tratta di una ricerca indiscriminata di prove e ribadisce che l’estensione temporale di queste richieste è ingiustificata e non ammissibile.
Parte convenuta (la società) chiede sin d’ora che sia esaminato e deciso in limine litis l’eccezione di carenza di legittimazione passiva invocata dal datore di lavoro ossia ________.
In ottica dell’eccezione sollevata le parti danno atto che non sono necessarie acquisizioni probatorie preliminari oltre alla documentazione già acquisita agli atti e che il Tribunale possa giudicare questo aspetto.
Parte convenuta, a complemento della sua opposizione alle prove offerte, con riferimento all’audizione di ______ evidenzia come l’aspetto dell’eventuale conclusione del contratto d’assicurazione da parte di AT1 qualora la stessa fosse stata a conoscenza dello stato di salute del sig. CV1 è una questione di diritto e non dev’essere quindi provata ma giudicata.
Parte convenuta, a livello probatorio, alla luce dell’incongruenza della documentazione prodotta da controparte così come sollevata dagli allegati, ritiene necessaria l’acquisizione da parte di AT1 dell’intero incarto relativo al sinistro di cui si tratta. Chiede inoltre che l’intero incarto relativo alla conclusione della polizza sia acquisito agli atti, trattandosi verosimilmente di un dossier separato in seno alla ______
queste prove AT1 si oppone perché non debitamente preannunciate nelle memorie introduttive (osservazioni e duplica), avendo peraltro essa già prodotto tutti i documenti rilevanti. Una maggiore richiesta di edizione ha carattere esplorativo e non probatorio. La questione della data di ricezione dei documenti rilevanti verrà inoltre affrontata con la testimonianza di ______.
Parte convenuta evidenzia la natura della procedura applicabile ossia la procedura semplificata ed in base all’art. 247 cpv. 1 CPC il Giudice con pertinenti domande fa in modo che le parti completino le loro allegazioni e indichino i loro mezzi di prova all’udienza. Per tale ragione la sede dove chiedere l’edizione degli atti del contratto e quelli del sinistro è quella preposta.
Parte attrice mantiene le sue richieste probatorie integralmente siccome giustificate e necessarie a comprovare il sussistere di una patologia precedentemente la conclusione del contratto, in particolare negli ultimi 5 anni che hanno preceduto la stessa.” (doc. XII)
1.9. Il 28 ottobre 2025 è giunto al TCA lo svincolo dal segreto professionale sottoscritto dal convenuto (doc. XIV).
1.10. Con STCA 36.2025.36 del 30 ottobre 2025, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale da una parte ha disgiunto la petizione nei confronti di ______ (36.2025.36) dalla petizione nei confronti di CV1 (36.2025.37) e dall’altra ha respinto la petizione inoltrata da AT1 contro la società.
1.11. Con scritto del 7 novembre 2025 il TCA ha informato le parti di ritenere necessario acquisire gli incarti del dr. med. ______ e del dr. med. ______, ai quali sarebbero state poste alcune domande, nonché l’intero incarto dell’assicuratore in relazione al sinistro in esame. All’attrice è stato concesso un termine di 10 giorni per produrre l’incarto completo dalla sottoscrizione del questionario medico semplificato dell’8 luglio 2020 e ad entrambe le parti è stato assegnato il medesimo termine per indicare eventuali domande da sottoporre ai medici (doc. XV).
1.12. La convenuta ha trasmesso le sue domande il 18 novembre 2025 (doc. XVI), l’attrice il 19 novembre 2025, unitamente all’intero incarto tramite chiavetta USB (doc. XVII).
1.13. Il 24 novembre 2025 il TCA ha interpellato il dr. med. ______ (doc. XVIII), che ha risposto il 28 novembre 2025 (doc. XXI) ed il dr. med. ______ (doc. XIX), che ha preso posizione il 25 novembre 2025 (doc. XX).
1.14. Dopo aver chiesto ulteriori precisazioni in merito alle cartelle cliniche, non prodotte dagli specialisti (doc. da XXII a XXVII), con scritto del 15 dicembre 2025 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per produrre le loro osservazioni (doc. XXVIII).
1.15. Con scritto del 23 dicembre 2025, trasmesso al convenuto per conoscenza il 24 dicembre 2025 (doc. XXX), l’attrice ha preso atto che contrariamente alla richiesta di escutere quali testimoni i dr. med. ______ e ______ il tribunale li ha invitati ad esprimersi per iscritto ex art. 190 CPC, ciò che secondo l’assicuratore priva le risposte della necessaria valenza e forza probatoria. L’attrice chiede di conseguenza l’allestimento di una perizia giudiziaria volta a stabilire se il disturbo schizoaffettivo di tipo misto con insonnia non organica del 2024 rappresenta l’evoluzione normale e conosciuta del disturbo schizotipico diagnosticato nel maggio 2015 anche per quanto riguarda l’incapacità lavorativa del convenuto. Il tutto previa audizione della dr.ssa med. _____ (doc. XXIX).
1.16. Con osservazioni del 7 gennaio 2026 il convenuto ha ribadito le sue richieste (doc. XXXI). L’interessato evidenzia in particolare che nel periodo rilevante è stato visto solo due volte dal dr. med. ______ e che nulla è dato a sapere circa le visite presso la psicologa ______, che CV1 contesta di avere mai effettuato. Egli rileva inoltre alcune incongruenze circa la cronologia della documentazione prodotta dall’assicuratore e sostiene che spetta a quest’ultimo comprovare che il rapporto del 5 maggio 2015 sarebbe stato ricevuto il 26 aprile 2024. Secondo il convenuto esso sarebbe stato ricevuto in epoca posteriore.
1.17. Il 29 gennaio 2026 le parti sono state sentite nell’ambito delle arringhe finali, dove hanno prodotto i loro allegati conclusivi “impegnandosi a dare una lettura veloce l’uno dell’allegato dell’altro ed eventualmente già in questa sede replicare e duplicare rinunciando a termini più lunghi previsti dalla giurisprudenza federale” (doc. XXXVII).
considerato in diritto
2.1. In concreto, oggetto del contendere è la questione di sapere se CV1 ha commesso una reticenza, rispettivamente se il contratto è nullo in applicazione dell’invocato art. 10 cpv. 2 LCA (doc. I, pag. 8; recte: art. 9 LCA [cfr. consid. 2.3]), e se il convenuto deve restituire all’assicuratore le indennità ricevute pari a fr. 63'263.40.
2.2. Le prestazioni richieste si fondano su un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia che rientra nella nozione di assicurazione complementare alla LAMal (DTF 142 V 448, consid. 4.1; STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 1.1).
Queste assicurazioni complementari sono rette dalla LCA, conformemente all’art. 2 cpv. 2 LVAMal (STF 4A_593/2024 del 4 marzo 2025, consid. 1.1; Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 52, n. 142 e seguenti).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a decidere nel merito di tali vertenze (art. 7 CPC e art. 75 LCAMal).
La procedura applicabile è quella prevista dagli art. 243 e seguenti CPC (STF 4A_539/2024 del 7 gennaio 2025, consid. 3.1).
2.3. Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore delle modifiche della LCA. Secondo l’art. 103a LCA, ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni del nuovo diritto: a. le prescrizioni di forma; b. il diritto di recesso secondo gli articoli 35a e 35b.
In concreto, il contratto di assicurazione è stato concluso nel corso del mese di luglio 2020 ed è entrato in vigore retroattivamente il 1° luglio 2020 (doc. C).
Ne segue che, tranne per quanto concerne le eccezioni previste all’art. 103a lett. a e b LCA, si applicano le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.4. Per quanto concerne l’indennità contro la perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (Lucile Bonaz, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 114, n. 344 e seguenti; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 109-131, in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda anche Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.5. L’art. 4 LCA dispone:
" (…)
1 Il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.
2 Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a conchiudere il contratto o a conchiuderlo alle condizioni convenute.
3 Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche."
Il mancato rispetto di questo obbligo da parte del proponente, vale a dire “di dichiarare per iscritto all’assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto” comporta, o può comportare a determinate condizioni, una reticenza.
Infatti, l'art. 6 LCA stabilisce:
" (…)
1 Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto, l’assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.
2Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.
3 Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull’insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l’assicuratore ha diritto a restituzione.
4 In caso di recesso da un contratto d’assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l’assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.”
Secondo la giurisprudenza federale l’esistenza di un nesso causale fra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il sinistro intervenuto (condizione prevista dal cpv. 3) influisce unicamente sull’obbligo di fornire la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall’art. 6 cpv. 1 e 2 LCA (DTF 138 III 416).
In altre parole: con la rescissione del contratto per reticenza ai sensi del cpv. 1 si estingue l'obbligo di prestazione non solo
Anche il Messaggio del Consiglio Federale sulla modifica dell’art. 6 LCA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2021, rileva in proposito che se il contratto è sciolto a seguito di un caso di reticenza (cpv. 1) l'assicuratore è libero dall'obbligo di prestazioni solo per i sinistri (già intervenuti) la cui insorgenza o l'estensione siano connessi alla reticenza (cpv. 3), mentre il suo obbligo di fornire la prestazione rimane intatto - nonostante la rescissione del contratto - se la reticenza non ha influito sull'insorgenza del sinistro o l'estensione della prestazione da fornire (cfr. FF 2003 3298 n. 2.2.2 ad art. 6 e 8).
I due aspetti (diritto di recesso da un lato e necessità di un nesso causale dall'altro) vanno dunque chiaramente distinti. Entrambi configurano dei presupposti necessari affinché l'assicuratore possa eccezionalmente essere esonerato dall'obbligo di fornire la propria prestazione in relazione a un evento già realizzatosi (art. 6 cpv. 3 LCA). L'esistenza del nesso causale non può però in alcun modo condizionare anche la validità della disdetta in quanto tale (DTF 138 III 416 consid. 6.4).
La validità in quanto tale della disdetta di un assicuratore - disciplinata dai cpv. 1 e 2 dell'art. 6 LCA – non può quindi essere vincolata anche alla condizione - posta dall'art. 6 cpv. 3 LCA - che il fatto oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere o la portata del sinistro. Tale condizione può tutt'al più incidere sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione per gli eventi assicurati già realizzatisi.
2.6. Siccome, come esposto al considerando precedente, l'esistenza di un nesso causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute intervenuto influisce unicamente sull'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione a seguito di reticenza (art. 6 cpv. 3 LCA), ma non anche sulla validità della disdetta del contratto in quanto tale, disciplinata dall'art. 6 cpv. 1 e 2 LCA, occorre nel caso concreto in primo luogo verificare se siano dati i presupposti per riconoscere l'esistenza di un caso di reticenza, valida per disdire il contratto d’assicurazione.
Occorre poi esaminare, in caso di confermata rescissione del contratto per reticenza, se vi è un nesso causale tra il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ed il danno alla salute che ha causato l’incapacità lavorativa. Solo in caso positivo l’assicurazione può chiedere la restituzione delle prestazioni già versate.
2.7. Nel caso concreto il 10 luglio 2023 la dr.ssa med. , capoclinica presso l’, ha attestato una completa incapacità lavorativa del convenuto dal 7 giugno 2023 al 7 luglio 2023 compreso (doc. XVII/2, doc. 2).
In seguito è subentrato il dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha certificato una completa incapacità lavorativa dal 13 luglio 2023 (cfr. doc. XVII/2, doc. 3), a causa di un episodio depressivo grave (ICD 10: F32.2; doc. XX). Lo specialista ha avuto in cura CV1 fino al 7 novembre 2023.
Il convenuto è poi stato seguito da altri medici, segnatamente il dr. med. ______, FMH medicina interna ed il servizio ______ di ______, che hanno attestato un’incapacità lavorativa del 100% fino al 31 dicembre 2023, del 50% dal 1° gennaio 2024 al 12 febbraio 2024 e del 100% dal 13 febbraio 2024, quando l’assicurato ha iniziato una degenza presso la ______ (cfr. doc. XVII/2, doc. 58).
Il 26 marzo 2024 il Servizio ______ di ______ ha allestito un referto per il medico fiduciario, dr. med. ______ (doc. XVII/2, doc. 61), mentre il 28 marzo 2024 l’assicuratore ha chiesto alcune delucidazioni alla ______ (doc. XVII/2, doc. 65), la quale lo stesso giorno ha confermato la degenza dell’interessato dal 13 febbraio 2024 e la completa incapacità lavorativa (cfr. doc. XVII/2, doc. 67).
Il 31 marzo 2024 l’attrice ha trasmesso a ______ il conteggio delle indennità giornaliere fino al 31 marzo 2024 (doc. XVII/2, doc. 69).
Il 16 aprile 2024 la ______ ha confermato la completa incapacità lavorativa del convenuto perlomeno fino al 6 maggio 2024 (doc. XVII/2, doc. 70), mentre il 17 aprile 2024, documento ricevuto il medesimo giorno, ha fatto pervenire all’assicurazione un referto più dettagliato (doc. XVII/2, doc. 71), dove viene indicato che l’interessato è “noto per precedenti ricoveri in ambito psichiatrico” e che:
" (…) L'onset psicopatologico viene fatto risalire ad inizio 2015 dove il paziente avrebbe cominciato a presentare spunti deliranti di fallimento e rovina dopo una presunta delusione in ambito lavorativo e relazionale, tali aspetti sono poi esitati in un ricovero.
Gli ultimi anni vengono descritti come un periodo difficoltoso dal punto di vista psichiatrico caratterizzato da variazioni farmacologiche frequenti e spesso modulate da familiari del paziente che avrebbero consigliato di scalare progressivamente la terapia. Il paziente avrebbe inoltre sofferto molto l'interruzione di zolpidem ipnoinducente del quale faceva uso fino a metà 2023. Da tale momento riferisce un importante insonnia che durerebbe da più di 6 mesi e per la quale avrebbe effettuato delle visite nella clinica del sonno dell'ospedale ______ di ______, dove sarebbe stato inserito in terapia escitalopram e altri farmaci ad effetto ipnoinducente. Il paziente nell'ultimo periodo si è riferito a vari specialisti solo per un breve periodo, fra cui il Dr. Med. ______, il Dr. Med. ______ e infine sarebbe approdato presso il ______ e avrebbe trovato il Dr. Med. ______ con cui ha effettuato una sola visita e viste le condizioni cliniche rilevate dal collega, lo stesso aveva predisposto un ricovero presso la nostra Clinica.”
La ______ ha affermato che il convenuto è degente a causa di un disturbo schizoaffettivo, tipo misto (F25.2) e di insonnia non organica (F51.0). Egli è stato dichiarato incapace al lavoro al 100% fino alla rivalutazione psichiatrica prevista per il 6 maggio 2024.
Il 26 aprile 2024 (data contestata dal convenuto, cfr. su questo aspetto il consid. 2.14) l’assicuratore ha ricevuto il referto del 5 maggio 2015 della ______, relativo al precedente ricovero (dal 2 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015) e che era stato indirizzato al dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, che l’attrice ha interpellato il 1° maggio 2024 (doc. XVII/2, doc. 74) ed il 14 maggio 2024 (doc. XVII/2, doc. 76).
Il 30 aprile 2024 l’attrice ha contattato l’assicuratore LAMal dell’interessato, ______ (doc. XVII/2, doc. 75), che ha trasmesso il 13 maggio 2024 la lista delle prestazioni da lui fruite e rimborsate dal 2017 (doc. S e doc. XVII/2, doc. 75).
Dalle medesime emergono numerose prestazioni mediche per cure ambulatoriali e di varie farmacie rimborsate dall’assicuratore LAMal negli anni 2017 – 2020.
Su questa base l’assicuratore il 22 maggio 2024 ha scritto al convenuto affermando che “secondo le informazioni in nostro possesso, abbiamo accertato che lei non ha risposto in modo veritiero, in particolare alle domande 2 e 3 della dichiarazione sullo stato di salute che ha firmato il l’8 luglio 2020, documento sulla base del quale è stato stipulato il contratto d’assicurazione malattia individuale in caso d’incapacità lavorativa” (doc. O).
L’attrice ha aggiunto:
“(…) Queste domande sono state formulate nel modo seguente:
“Soffre o ha sofferto nel corso degli ultimi cinque anni di dolori particolari, di disturbi della salute, di conseguenze di una malattia o di un infortunio, di anomalie, di infermità, di affezioni congenite?” (domanda 2);
“Si sottopone o si è sottoposto nel corso degli ultimi cinque anni a: un trattamento, un controllo o una consulenza di un medico, uno psichiatra, uno psicologo o un’altra persona che dispone di una formazione medica?” (domanda 3);
In effetti, lei ha risposto negativamente a queste due domande quando, secondo le informazioni mediche in nostro possesso, lei è stato seguito da numerosi medici ed ha beneficiato di diversi trattamenti medici nei cinque anni precedenti la dichiarazione di salute sopracitata.” (doc. O)
AT1, dopo aver citato gli art. 6 e 7 LCA, ha informato CV1 che “siamo costretti ad escluderla dal contratto collettivo precitato, con effetto dal 23 maggio 2024”. L’assicuratore ha inoltre affermato, con riferimento all’art. 6 cpv. 3 LCA, che “l’istruzione del sinistro in oggetto è ancora in corso e secondo le informazioni mediche che otterremo, ci determineremo prossimamente a questo proposito”.
Dopo aver ricevuto un certificato del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, del 26 maggio 2024, secondo cui CV1 è stato seguito presso il suo studio dal 2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016, in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta ______, il 30 maggio 2024 l’attrice ha nuovamente scritto al convenuto, affermando:
" (…) Con il nostro scritto del 22 maggio 2024, l’abbiamo informata che abbiamo potuto accertare che lei non ha risposto in modo veritiero, in particolare alle domande 2 e 3 della dichiarazione sullo stato di salute che ha firmato il l’8 luglio 2020, documento sulla base del quale è stato stipulato il contratto d’assicurazione malattia collettiva in caso d’incapacità lavorativa.
Secondo gli ultimi documenti ottenuti, lei è stato seguito dalla psicologa e psicoterapeuta ______, presso lo studio del Dr. med. ______, nel periodo compreso fra il 2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016 e quindi nei cinque anni che precedono la firma della dichiarazione di salute dell’8 luglio 2020. Per questo motivo, lei era tenuto a fornire tale informazione essenziale.
Ne consegue che, nella misura in cui la condizione medica oggetto della reticenza è la stessa che ha causato l’incapacità lavorativa verificatasi il 7 giugno 2023, dobbiamo informarla che neghiamo il diritto alle prestazioni per l’evento in oggetto, ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), che ci conferisce il diritto di richiedere il rimborso delle prestazioni già fornite.
Alla luce di quanto precede, non riprenderemo il versamento delle prestazioni assicurative per questo caso e richiediamo il rimborso delle prestazioni da lei ricevute indebitamente fra l’11 agosto 2023 ed il 31 marzo 2024, per un totale di CHF 63'263.40.” (doc. P)
Con la risposta, il convenuto contesta la validità della lettera di recesso dell’assicuratore, sostiene di non aver violato gli obblighi stabiliti dall’art. 4 LCA e conseguentemente di non avere commesso una reticenza secondo l’art. 6 cpv. 1 LCA, afferma che, in ogni caso, il termine di 4 settimane per esercitare il diritto di recesso non è stato rispettato (art. 6 cpv. 2 LCA), rileva che non esiste un nesso causale tra il fatto taciuto o dichiarato in modo inesatto e il danno insorto successivamente (art. 6 cpv. 3 LCA), evidenzia che l’art. 10 cpv. 2 LCA (recte: 9 [cfr. consid. 2.3]) non è applicabile e si chiede se l’attrice ha ottenuto la documentazione medica in violazione della LPD.
2.8. Preliminarmente occorre stabilire se, come sostiene il convenuto, l’attrice ha ottenuto le informazioni mediche in violazione della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
CV1 afferma che in applicazione dell’art. 5 lett. c LPD i dati riguardanti la salute sono da qualificarsi come dati personali degni di particolare protezione e che per trattare questi dati è necessario l’espresso consenso della persona coinvolta (art. 6 cpv. 7 LPD). La procura deve di conseguenza fare riferimento al caso concreto e limitarsi alle informazioni necessarie. Una procura globale volta a giustificare qualsiasi trasmissione di dati all’assicuratore non sarebbe valida.
Il convenuto evidenzia di aver firmato un’autorizzazione il 27 settembre 2023, secondo la quale l’assicuratore poteva prendere contatto con qualsiasi dottore, qualsiasi assicuratore, qualsiasi fornitore di prestazione, con l’Ufficio AI e con il datore di lavoro. L’autorizzazione permetteva di richiedere qualsiasi informazione pertinente relativa all’incapacità lavorativa del 7 giugno 2023.
Secondo l’assicurato, tale autorizzazione non sarebbe limitata e va qualificata quale procura globale. Di conseguenza le informazioni mediche sarebbero state ottenute illegalmente dall’assicuratore e non potrebbero motivare un recesso dal contratto assicurativo.
A torto.
Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LPD i dati personali devono essere trattati in modo lecito.
Secondo l’art. 6 cpv. 2 LPD il trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.
Per l’art. 6 cpv. 3 LPD i dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo.
L’art. 6 cpv. 6 lett. a LPD prevede che è necessario l’espresso consenso per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, tra i quali figurano i dati concernenti la salute (art. 5 lett. c cifra 2 LPD).
Nel Messaggio concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati del 15 settembre 2017 (FF 2017, pag. 5939 e seguenti), l’Esecutivo federale, in relazione al cpv. 6 dell’art. 5 (poi diventato 6) del progetto, ha affermato (pag. 6018):
" (…) Il capoverso 6 stabilisce che, quando il trattamento di dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, il consenso è valido soltanto se, dopo debita informazione, è espresso liberamente e in modo inequivocabile in riferimento a uno o più trattamenti specifici. In tal modo la persona interessata dà il suo consenso a una violazione della personalità in seguito a un trattamento di dati. Il tenore leggermente modificato permette un adeguamento terminologico al P-STE 108 (art. 5 par. 2) al fine di rispettarne i requisiti. Non ne consegue tuttavia una modifica sostanziale della normativa attuale. Come secondo il diritto vigente, affinché il consenso sia valido il trattamento, in particolare la sua portata e lo scopo, deve essere sufficientemente definito. Il consenso può essere espresso anche per più trattamenti simili o differenti. È inoltre ipotizzabile che lo scopo perseguito esiga diversi trattamenti. La cura presso un medico può ad esempio rendere necessario lo scambio di dati con gli specialisti e i servizi che hanno curato il paziente prima o che lo cureranno dopo. Lo stesso dicasi per la fatturazione e gli accertamenti con le assicurazioni. Il consenso deve riguardare lo scopo del trattamento, per il quale funge da motivo giustificativo. Se i dati sono trattati per altri scopi, per i quali la persona interessata non ha dato il suo consenso, tale trattamento deve essere giustificato da altri motivi. Inoltre, il consenso deve essere dato in modo inequivocabile, per cui dalla dichiarazione della persona si deve evincere chiaramente, a seconda delle circostanze di ogni singolo caso, la sua volontà. Quanto più sensibili sono i dati personali in questione, tanto più inequivocabile deve essere il suo consenso. Anche secondo il D-LPD il consenso non sottostà a particolari regole formali e non è pertanto necessaria una dichiarazione scritta. Il consenso inequivocabile ai sensi del capoverso 6 può essere dato anche per mezzo di una manifestazione tacita della volontà (cfr. art. 1 CO). Si è in presenza di una tale manifestazione quando la volontà non si evince da una dichiarazione, bensì da un comportamento che, in base al contesto, può essere interpretato come espressione inequivocabile. Ciò si verifica nel caso di un cosiddetto comportamento concludente, in cui la persona interessata esprime la sua volontà attraverso un determinato atto, ad esempio adempiendo gli obblighi contrattuali. Deve comunque essere espressa una volontà, per cui il silenzio o l’inattività non possono essere considerati un consenso valido per una violazione della personalità. È fatto salvo l’articolo 6 CO, se le parti hanno concordato l’accettazione tacita. In virtù del secondo periodo del capoverso 6, nel caso di dati personali degni di particolare protezione o di profilazione è necessario l’espresso consenso. Anche il consenso per la profilazione è soggetto ai requisiti più severi già previsti dal diritto vigente per il trattamento di profili della personalità. L’«espresso» consenso è un requisito più severo rispetto al consenso inequivocabile secondo il primo periodo di questa disposizione. La sua portata è controversa già nel diritto vigente. Riteniamo tuttavia che non vi sia motivo di modificare la situazione giuridica attuale. Nelle versioni francese e italiana del testo, i termini «explicite» ed «esplicito» sono sostituiti da «exprès» ed «espresso», in modo da adeguare la terminologia all’articolo 1 CO. Il testo tedesco non subisce invece alcuna modifica La manifestazione di volontà è espressa se risulta direttamente da una dichiarazione scritta o orale oppure da appositi segni. Il modo in cui avviene tale manifestazione deve rendere di per sé chiara la volontà della persona in questione. Questo è possibile in particolare apponendo una croce in un’apposita casella, optando per determinati parametri tecnici nel caso di servizi di imprese che trattano informazioni oppure ricorrendo a un altro tipo di dichiarazione. Lo stesso vale per una manifestazione non verbale per mezzo di un segno o un movimento chiaramente interpretabile nel contesto concreto, il che si verifica in particolare nell’ambito di un rapporto di cura medica. A titolo di esempio si possono menzionare il fatto di annuire o di aprire la bocca per il prelievo di uno striscio della mucosa orale, dopo debita informazione. Laddove è richiesto l’espresso consenso, quest’ultimo non può essere manifestato tacitamente.”
Nel caso di specie, l’8 luglio 2023 CV1, nel compilare il questionario medico semplificato (doc. B, pag. 3), ha autorizzato l’attrice al trattamento dei dati necessari all’esame della proposta e all’esecuzione del contratto. AT1 è stata autorizzata in particolare a procurarsi qualsiasi informazione utile presso i fornitori di prestazioni mediche (medici, chiropratici, psicologi, persone che forniscono cure su prescrizione o mandato, laboratori, ospedali, istituti di cura semi-ospedalieri o ambulatoriali, case anziani).
Il 27 settembre 2023 lo stesso convenuto ha autorizzato l’assicuratore, in relazione al dossier n. ____/__, all’incapacità lavorativa del 7 giugno 2023 e alla polizza ___________, a procurarsi i documenti necessari presso altri assicuratori, medici e altri fornitori di prestazioni (doc. 5).
L’interessato, il 27 settembre 2023, ha di conseguenza espressamente consentito all’assicuratore, nell’ambito della procedura aperta in seguito alla notifica della sua incapacità lavorativa del 7 giugno 2023, di acquisire specifica documentazione presso determinati enti o persone.
L’assicuratore ha fatto uso dell’autorizzazione fornitagli dal convenuto richiamando puntualmente la documentazione medica necessaria atta a stabilire il diritto o meno delle indennità giornaliere nel caso in esame.
Il trattamento dei dati è avvenuto conformemente al principio della buona fede e della proporzionalità, nella misura in cui l’assicuratore ha limitato le sue richieste al preciso caso di specie, chiedendo l’allestimento di referti medici ai curanti che hanno visitato l’assicurato nel periodo in cui è stata attestata l’incapacità lavorativa. Dopo aver rilevato la possibile commissione di una reticenza, l’attrice ha chiesto all’assicuratore LAMal del convenuto la lista delle prestazioni da questi beneficiate nei cinque anni precedenti la compilazione del questionario medico sulla salute e al dr. med. ______ un certificato atto a stabilire il periodo in cui il convenuto è stato da lui curato (cfr. consid. 2.7).
I dati personali sono pertanto stati raccolti per uno scopo determinato e riconoscibile (ossia per stabilire il diritto alle indennità giornaliere, dapprima accertando l’incapacità lavorativa dell’assicurato ed in seguito, rilevata una possibile reticenza, per stabilire se essa era effettivamente stata commessa) e sulla base di una precisa e circostanziata procura sottoscritta dal convenuto il 27 novembre 2023.
La raccolta dati è di conseguenza avvenuta senza alcuna violazione della LPD.
2.9. Secondo il Tribunale federale, per potere giudicare se il proponente è incorso in una reticenza, non sono da considerare né dei criteri puramente soggettivi né dei criteri puramente oggettivi. La legge non ritiene sufficiente che il proponente si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti, indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 136 III 337 consid. 2.3 con riferimento a DTF 118 II 333 consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 96 II 204; per un caso in cui è stata negata una reticenza: cfr. STF 4A_81/2011 del 28 aprile 2011, trattasi di lombalgie croniche). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione la situazione personale dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; DTF 109 II 60 consid. 2b) e della situazione del proponente, ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo. In altri termini, ciò che conta non è l'esattezza oggettiva, ma la correttezza soggettiva della dichiarazione che il proponente è in grado di rendere ritenuta la sua situazione personale.
L'Alta Corte (STF 4D_80/2008, consid. 2.1.3; DTF 134 III 511, consid. 3.3.4) ha stabilito che l'art. 4 cpv. 3 LCA istituisce la presunzione che i fatti a proposito dei quali l'assicuratore ha posto per iscritto delle domande precise, non equivoche, sono dei fatti importanti per l'apprezzamento del rischio ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e 2 LCA, ossia dei fatti idonei ad influire sulla decisione dell'assicuratore di concludere il contratto o di concluderlo alle condizioni concordate. Questa presunzione tende a facilitare la prova dell'importanza di un fatto per la conclusione del contratto alle condizioni previste, rovesciando l'onere della prova (DTF 118 II 333 consid. 2a e riferimenti).
Rimane comunque possibile, per il proponente, provare che l'assicuratore avrebbe concluso il contratto alle condizioni concordate anche se fosse stato a conoscenza del fatto che il proponente ha omesso di dichiarare o ha dichiarato in modo inesatto (DTF 92 II 342 consid. 5).
Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza federale, colui che omette di segnalare delle indisposizioni sporadiche che può ragionevolmente ed in buona fede considerare come senza importanza e passeggere, senza doverle ritener causa di ricadute o dei sintomi di una imminente malattia algica, non viola il suo obbligo di informazione (STF 9C_768/2016 del 15 marzo 2017 consid. 6.2; DTF 136 III 334 consid. 2.4; DTF 134 III 511 consid. 3.3.4; DTF 116 II 338 consid. 1b).
Infine va detto che l'onere della prova che si è verificata una violazione dell'obbligo di informazione, a seguito della quale è stata emessa una disdetta legalmente valida entro il termine, spetta alla compagnia di assicurazione (DTF 118 II 333 consid. 3 citato in BSK VVG, Zedtwitz/Maisano, 2023, art. 6 n. 43).
2.10. Ritornando al caso di specie, dalla documentazione acquisita dall’attrice emerge che il 13 maggio 2024 l’assicuratore LAMal del convenuto ha trasmesso a AT1 la lista delle prestazioni fruite da quest’ultimo dal 2017 (doc. S), che consistono nel rimborso di numerose spese mediche e farmaceutiche negli anni dal 2017 al 2020.
Su questa base l’assicuratore ha disdetto il contratto per reticenza con scritto del 22 maggio 2024 al convenuto (doc. O).
Dopo aver ricevuto un certificato del dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, secondo cui CV1 è stato seguito presso il suo studio medico dal 2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016 in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta ______, l’assicuratore il 30 maggio 2024, oltre a rescindere il contratto, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate.
Dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale e dagli ulteriori documenti prodotti dall’attrice è emerso che il convenuto è stato degente presso la ______ dal 2 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015 a causa di un disturbo schizotipico (ICD-10 GM: F22).
In seguito è stato seguito dal dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia dal 2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016, per la medesima patologia, in collaborazione con la psicologa e psicoterapeuta ______ (doc. H e XXI).
In quel periodo ha assunto Valdoxan 25 mg (0-0-0-1), Trittico 50 mg (0-0-0-1) e Stilnox 10 mg (1 cp riserva/notte). Nel corso della presa a carico il convenuto ha assunto anche una terapia neurolettica con Zyprexa 20 mg/la notte, che nel corso del tempo è progressivamente diminuita fino alla sua sospensione (doc. XXI).
Il dr. med. ______ ha attestato una inabilità lavorativa del 30% dal 23 aprile 2015 al 30 aprile 2015, in seguito il convenuto è stato abile al lavoro al 100%. L’evoluzione e la prognosi sono stati favorevoli ed il 25 agosto 2016 lo specialista ha certificato l’esenzione dal corso di ripetizione per il servizio militare, quale autista (doc. XXI). I colloqui individuali hanno avuto inizio il 22 febbraio 2015 e si sono poi tenuti il 22 aprile 2015, il 30 novembre 2015 ed il 25 agosto 2016, mentre la segnalazione alla psicologa e psicoterapeuta FSP ______ ha avuto luogo il 2 febbraio 2015 (doc. XXV). L’intervento si è reso necessario per garantire supporto medico psichiatrico dopo il ricovero coatto avvenuto presso la ______ di ______ (doc. XXI/1).
2.11. Il convenuto, che ha firmato la dichiarazione riguardante lo stato di salute l’8 luglio 2020, sostiene che poteva in buona fede rispondere negativamente alle due seguenti domande:
" (…)
“Soffre o ha sofferto nel corso degli ultimi cinque anni di dolori particolari, di disturbi della salute, di conseguenze di una malattia o di un infortunio, di anomalie, di infermità, di affezioni congenite?” (domanda 2);
“Si sottopone o si è sottoposto nel corso degli ultimi cinque anni a: un trattamento, un controllo o una consulenza di un medico, uno psichiatra, uno psicologo o un’altra persona che dispone di una formazione medica?” (domanda 3)
La tesi dell’assicurato non trova conferma nelle tavole processuali.
Con lo scritto del 22 maggio 2024 l’attrice ha disdetto il contratto assicurativo poiché, dagli accertamenti effettuati presso l’assicuratore LAMal dell’epoca (______) era emerso che CV1 nei cinque anni precedenti la sottoscrizione del formulario era stato seguito da “numerosi medici ed ha beneficiato di diversi trattamenti”.
Sulla base delle tavole processuali la reticenza appare palese.
Negli allegati al doc. S, prodotti da ______, vengono elencati una serie di trattamenti ambulatoriali e di esami cui il convenuto è stato sottoposto dal 2017 al 2020, con particolare intensità negli ultimi mesi del 2019.
Tra i numerosi trattamenti, figura una cura ambulatoriale dell’11 dicembre 2019 presso il ______, un esame dell’istituto ______ di patologia del 12 dicembre 2019, una cura ambulatoriale del 21 novembre 2019 presso la dr. ssa med. ______, una cura del 28 novembre 2019 presso il dr. med. ______, una cura del 4 dicembre 2019 presso il dr. med. ______, una cura del 5 novembre 2019 presso la dr.ssa med. ______, una cura del 14 agosto 2019 e del 18 ottobre 2019 presso il dr. med. ______, una cura del 18 luglio 2019 del dr. med. ______.
Negando di essersi sottoposto nel corso degli ultimi cinque anni a un trattamento, un controllo o una consulenza da parte di un medico, l’assicurato ha commesso una reticenza. Vista l’intensità ed il numero cospicuo delle cure ambulatoriali e dei controlli effettuati, peraltro pochi mesi prima della compilazione del formulario sullo stato di salute, l’interessato non poteva ritenere che tali fatti fossero di relativa importanza (cfr. anche DTF 110 II 499, consid. 4c, secondo paragrafo: “Ces considérations ne sont cependant pas décisives pour juger si T. a contrevenu à l'art. 4 LCA, en répondant non à la question 5 lettre b, alors qu'il avait en réalité consulté à plusieurs reprises des médecins du Centre psycho-social, savoir le Dr Y. en 1971, le Dr Z. en 1973, et le Dr V. en 1976. Quand bien même T. ne se considérait pas comme un malade ayant besoin de soins psychiatriques spécialisés, il ne devait ni ne pouvait se croire autorisé à ne pas indiquer ses consultations auprès desdits médecins. Il était tenu de les mentionner, puisqu'il lui était expressément demandé s'il avait consulté d'autres médecins que son médecin habituel, qu'il avait désigné en réponse à la question 5 lettre a (art. 4 LCA)”).
Egli del resto non contesta di essere stato in cura presso numerosi medici pochi mesi prima di aver compilato il formulario sullo stato di salute. La reticenza fatta valere dall’assicuratore con lo scritto del 22 maggio 2024 è di conseguenza accertata.
Con il secondo scritto del 30 maggio 2024, l’assicuratore non ha (più) receduto dal contratto, ma, alla luce di una nuova reticenza, emersa in seguito allo scritto del 26 maggio 2024 del dr. med. ______, ha chiesto la restituzione delle prestazioni, agendo conformemente alla giurisprudenza.
L’assicuratore infatti non è tenuto a ripetere la disdetta se constata ulteriormente altre violazioni del dovere di dichiarare tutti i fatti rilevanti, quando la prima disdetta è stata data validamente (cfr. Corinne Monnard Séchaud, in: Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart, Frésard-Fellay, Subilia, Basilea 2022, n. 154 ad art. 6, pag. 170).
Tuttavia esso deve far valere entro 4 settimane dalla sua conoscenza, l’ulteriore reticenza se intende chiedere la restituzione delle prestazioni già versate in applicazione dell’art. 6 cpv. 3 LCA.
A questo proposito, nella STF 4A.261/2008 del 1° ottobre 2008 il Tribunale federale al consid. 3.4.1. ha rammentato che sebbene l’assicuratore che ha rescisso il contratto a causa di una reticenza, nel termine di 4 settimane dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, non è tenuto a ripetere la sua dichiarazione di recesso dal contratto, se fatti costitutivi di un’altra reticenza pervengono ulteriormente alla sua conoscenza, deve comunque far valere i mezzi derivanti da questi fatti distinti entro 4 settimane (“Si l'assureur qui s'est départi du contrat en raison d'une réticence, dans le délai de quatre semaines à compter du moment où il l'a connue, n'a pas à répéter sa déclaration de résolution si des faits constitutifs d'une autre réticence parviennent ultérieurement à sa connaissance, il n'en doit pas moins faire valoir les moyens ressortissant à ces faits distincts dans le délai de quatre semaines imparti par l'art. 6 aLCA (HANS ROELLI/MAX KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, Band I, 2e éd. 1968, p. 129 s.; arrêt du 19 novembre 1982 de la Cour de justice civile du canton de Genève, in RBA XV n° 10 p. 51)”).
Ciò è il caso in concreto, ritenuto come l’attrice, il 30 maggio 2024 ha fatto valere una nuova reticenza ed ha chiesto la restituzione delle prestazioni perché sulla base del certificato del 26 maggio 2024 del dr. med. ______ era venuta nel frattempo a conoscenza che dal 2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016 il convenuto è stato in cura presso di lui e la psicologa e psicoterapeuta ______. La nuova reticenza consiste nell’avere risposto negativamente alle domande 2 e 3 del formulario sullo stato di salute e segnatamente se negli ultimi 5 anni ha sofferto di disturbi della salute, di conseguenze di una malattia o se si è sottoposto a un controllo o una consulenza di uno psichiatra o di uno psicologo.
L’assicurato non può essere seguito laddove ritiene applicabile al caso concreto la giurisprudenza da lui citata e pubblicata in SJ 1998 431 no. 78, secondo la quale non commette reticenza l’assicurato che non segnala di essere stato affetto 8 anni prima da dolori dorsali che hanno comportato l’esecuzione di radiografie e di fisioterapia nella misura in cui questi dolori sono seguiti a un lungo periodo di pausa.
In concreto, infatti, il convenuto, pur avendo avuto solo dei colloqui sporadici con il proprio psichiatra, nel periodo in esame è stato in cura da uno specialista in psichiatria e da una psicologa e psicoterapeuta ________ (“in questo periodo è stato seguito anche in psicoterapia dalla collega psicologa e psicoterapeuta”, doc. XXI), la cui presa a carico non può pertanto essere messa in dubbio in quanto confermata dal dr. med. ______ il quale ha “potuto verificare un graduale e lento miglioramento del quadro psicopatologico” (doc. XXI/1, sottolineatura del redattore), ha assunto una terapia medicamentosa (cfr. doc. XXI/1: Valdoxan 25 mg 0-0-0-1 [colloquio del 22.04.2015]; Trittico 50 mg e Stilnox 10 mg per la notte [colloquio del 30.11.2015]) e il 25 agosto 2016 ha ottenuto un certificato di esenzione da un corso di ripetizione per il servizio militare in ragione della patologia di cui era affetto (doc. XXI/1).
Non vi è pertanto dubbio alcuno che il convenuto negando di aver sofferto negli ultimi 5 anni di disturbi alla salute e di conseguenze di una malattia, nonché rispondendo negativamente alla questione di sapere se si era sottoposto a un trattamento, un controllo o una consulenza di uno psichiatra o di uno psicologo, ha risposto inesattamente alle questioni poste, commettendo una ulteriore reticenza.
L’importanza di questi fatti non poteva sfuggirgli visto il tempo trascorso tra la fine della cura, che oltretutto faceva seguito ad un ricovero coatto, e la sottoscrizione del formulario (meno di 4 anni) ed il lungo periodo durante il quale è stato preso a carico dal dr. med. ______ (oltre un anno).
Non poteva nemmeno ritenere che disturbi alla salute e le sue conseguenze fossero di poco conto, sia alla luce della terapia farmacologica assunta, prescrittagli da uno specialista in psichiatria, sia perché ha ottenuto un certificato medico per non svolgere un corso di ripetizione del servizio militare.
Il convenuto sostiene che l’assicuratore non sarebbe riuscito a trovare alcun documento medico riguardo a possibili affezioni psichiatriche ad eccezione dell’annotazione del 26 maggio 2024 del dr. med. ______ che attesta il periodo durante il quale è stato seguito dallo specialista e questa comunicazione sarebbe nulla poiché l’attrice ne avrebbe avuto conoscenza dopo l’avvenuta comunicazione di recesso del contratto del 22 maggio 2024.
Tuttavia, come visto in precedenza e come si vedrà ancora in seguito, l’assicuratore ha disdetto il contratto per reticenza il 22 maggio 2024 perché nei cinque anni precedenti la sottoscrizione del formulario era stato seguito da “numerosi medici ed ha beneficiato di diversi trattamenti”, ciò che era emerso dalla lista delle prestazioni rimborsate da ______, pervenuta prima della lettera di disdetta.
In un secondo tempo, con lo scritto del 30 maggio 2024, non ha più disdetto il contratto, ormai già sciolto dal 23 maggio 2024, ma ha chiesto la restituzione delle prestazioni percepite dal 7 giugno 2023 al 31 marzo 2024, poiché, secondo l’attrice, in relazione con la patologia alla base della cura effettuata presso il dr. med. ______ e la ______.
Tale modo di agire è conforme alla giurisprudenza (cfr. la già citata STF 4A.261/2008 del 1° ottobre 2008 consid. 3.4.1.).
Il convenuto afferma inoltre che nella STF 4A_94/2019 del 17 giugno 2019, al consid. 4 il Tribunale federale avrebbe stabilito che una domanda simile a quelle a cui ha dovuto rispondere nel formulario sottoscritto l’8 luglio 2020 sarebbe contraria all’art. 4 cpv. 3 LCA (cfr. anche STF 4A_555/2019 del 28 agosto 2020) poiché troppo vaga e generica e quindi insufficiente ad ammettere l’esistenza di una reticenza.
Va qui tuttavia rilevato che nella medesima sentenza l’Alta Corte ha stabilito che la persona assicurata, in buona fede, non poteva comunque rispondere negativamente al quesito posto (consid. 4: “En l'espèce, la Cour de justice retient à tort que la question n° 2 soumise à la demanderesse était précise et non équivoque; cette question était au contraire floue et évasive (arrêt 4A_134/2013 du 11 septembre 2013, consid. 4.2.2, concernant une question semblable). Néanmoins, la demanderesse ne pouvait pas de bonne foi répondre « non ». Précisément à l'époque où elle répondait, soit au mois de février 2016, elle consultait un médecin spécialiste en gastroentérologie par suite de symptômes qui avaient débuté au mois de juillet précédent et qui avaient persisté. Par le fait même que ces symptômes déterminaient la demanderesse à consulter un spécialiste, ils étaient indéniablement une « atteinte à la santé » ou un « trouble » visé par la question, et la demanderesse devait s'en rendre compte à l'instar de toute personne normalement capable de discernement. Il est à cet égard sans importance que les investigations du spécialiste n'aient finalement mis en évidence aucune « maladie » selon le texte de la question. Il n'est pas non plus contestable que la survenance de symptômes pareillement alarmants et persistants fût, aux termes de l'art. 4 al. 1 LCA, un fait important pour l'appréciation du risque à assurer.” ; cfr. anche il consid. 3.2 della citata STF 4A_555/2019 del 28 agosto 2020: ”Certes, le Tribunal fédéral a déjà reconnu qu'une question semblable à celle ici en cause était floue et évasive (arrêt 4A_94/2019 du 17 juin 2019 consid. 4; cf. arrêt 4A_134/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.2 sur le caractère très large et imprécis de la notion de trouble ou d'atteinte à la santé). Cela étant, force est d'admettre, avec la cour cantonale, que la proposante ne pouvait pas, de bonne foi, occulter l'existence des fibromes utérins qui l'affectaient) […]”).
Neppure nel caso di specie il convenuto poteva, in buona fede, rispondere negativamente alle domande poste, considerati i numerosi esami e visite medici proprio pochi mesi prima di sottoscrivere la proposta e la presa a carico, anche tramite terapia farmacologica da parte del dr. med. ______ e dalla psicoterapeuta ______.
Alla luce di quanto sopra esposto, rilevato che del resto il convenuto – in ragione dell'inversione dell'onere della prova creata dalla presunzione di cui all'art. 4 cpv. 3 LCA – non ha provato che l’attrice avrebbe ugualmente concluso il contratto alle condizioni pattuite se avesse saputo della omessa o inesatta dichiarazione (STF 9C_1092/2009 del 29 aprile 2011 consid. 4.2 con riferimenti, pubblicata in SVR BVG 2011 nr. 38), occorre concludere che di principio le condizioni per ritenere una reticenza sono assolte e l’assicuratore poteva disdire per reticenza il contratto d’assicurazione in discussione.
2.12. Il convenuto sostiene che la lettera di disdetta del contratto di assicurazione non è valida, poiché non sufficientemente circostanziata.
Secondo la giurisprudenza, la dichiarazione di recesso deve indicare in modo dettagliato il fatto rilevante taciuto o dichiarato inesattamente. Essa deve menzionare la domanda che è stata oggetto di una risposta inesatta (DTF 129 III 713; STF 9C_589/2024 del 12 novembre 2025, consid. 7.3.2 con rinvii). Una dichiarazione che non menziona la domanda precisa alla quale non è stato risposto correttamente non è sufficientemente dettagliata (DTF 110 II 499 consid. 4c; STF 9C_35/2022 del 19 dicembre 2022, consid. 3; STF 4A_289/2013 del 10 settembre 2013, consid. 4.1; cfr. anche STF 9C_13/2017 del 31 agosto 2017, consid. 6).
Occorre mostrarsi rigorosi quando si procede all’esame della validità della dichiarazione di recesso del contratto d’assicurazione alla luce delle conseguenze importanti che comporta per l’assicurato la reticenza (STF 9C_35/2022 del 19 dicembre 2022, consid. 3). Se la legge impone di dichiarare per iscritto tutti i fatti che sono importanti per l’apprezzamento del rischio, è corretto attendersi dall’assicuratore che invoca la reticenza dell’assicurato, che indichi in maniera precisa a quale domanda non ha risposto o ha risposto in maniera inesatta (STF 9C_35/2022 del 19 dicembre 2022, consid. 3 con rinvio alla STF 4A_289/2013 del 10 settembre 2013, consid. 4.2).
La motivazione deve essere esaminata senza cadere nel formalismo eccessivo e le espressioni utilizzate dall’assicuratore non devono essere considerate in maniera troppo formale (Corinne Monnard Séchaud, in: Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart, Frésard-Fellay, Subilia, Basilea 2022, n. 150 e seguenti ad art. 6, pag. 170).
Nel caso di specie nello scritto del 22 maggio 2024 l’assicuratore, conformemente a quanto richiede la giurisprudenza (DTF 129 III 713) ha indicato espressamente le due domande alle quali l’interessato ha risposto negativamente, commettendo una reticenza (cfr. consid. 2.11: “Soffre o ha sofferto nel corso degli ultimi cinque anni di dolori particolari, di disturbi della salute, di conseguenze di una malattia o di un infortunio, di anomalie, di infermità, di affezioni congenite?” (domanda 2); “Si sottopone o si è sottoposto nel corso degli ultimi cinque anni a: un trattamento, un controllo o una consulenza di un medico, uno psichiatra, uno psicologo o un’altra persona che dispone di una formazione medica?” (domanda 3)”).
L’attrice ha poi aggiunto che “secondo le informazioni mediche in nostro possesso, lei è stato seguito da numerosi medici ed ha beneficiato di diversi trattamenti medici nei cinque anni precedenti la dichiarazione di salute sopracitata” (doc. O).
CV1 ritiene che l’assicuratore non sia stato sufficientemente preciso e cita la STF 5C_106/2005 del 6 settembre 2005 (cfr. anche Corinne Monnard Séchaud, in: Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart, Frésard-Fellay, Subilia, Basilea 2022, n. 155 ad art. 6, pag. 170).
In quel caso, l’assicuratore aveva accertato che la persona assicurata era stata visitata più volte dal medesimo specialista in malattie e chirurgia degli occhi (dr. med. B.), ma aveva risposto negativamente alla questione di sapere se attualmente presentava una malattia o se aveva già sofferto di una delle malattie menzionate, tra cui una patologia agli occhi.
L’assicuratore ha disdetto il contratto affermando:
" (…) Nous nous référons aux documents de l'AI que nous avons reçus le 20.01.2000. Sur la base de ces documents, nous prenons position comme suit:
En signant la proposition d'assurance le 8.04.1994, aucune maladie ou autre affection n'a été déclarée. L'assurance a dès lors été conclue normalement.
Sur la base des informations en notre possession, vous avez omis de déclarer un fait important que vous connaissiez ou deviez connaître, et ceci bien que votre attention ait été attirée dans le formulaire de proposition d'assurance sur les conséquences d'une réticence.
Au vu de ce qui précède, vous avez commis une réticence au sens de l'art. 6 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 et nous nous voyons, par conséquent, dans l'obligation de nous départir du contrat d'assurance.”
Nell’ambito della procedura cantonale è stata allestita una perizia medica oftalmologica dalla quale era emerso che la patologia agli occhi era sorta solo dopo la compilazione del formulario sullo stato di salute e che le precedenti visite oftalmologiche non avevano dato risultati che potevano far concludere per la presenza di una malattia:
" (…) Désigné en qualité d'expert, le Dr T., spécialiste FMH en ophtalmologie, a déposé son rapport le 22 avril 2003, qu'il a complété le 9 juillet 2003 à la requête du demandeur. Il ressort en substance de ces rapports que, le 15 mars 1994, le demandeur avait consulté le Dr B. en raison d'une migraine ophtalmique et non d'une baisse de l'acuité visuelle; les troubles de sa vision n'étaient alors pas suffisamment importants pour qu'il en eût conscience; il n'avait alors aucune notion subjective de diminution de l'acuité visuelle; il conduisait ainsi son véhicule, sans difficulté, tôt le matin et la nuit; les traitements antérieurs à l'opération de la cataracte s'étaient révélés symptomatiques et sans complication; le demandeur ne se plaignait pas d'une baisse de l'acuité visuelle; partant il ne pouvait pas avoir conscience de l'existence d'une cataracte congénitale et celle-ci n'avait pas un caractère progressif au moins jusqu'au 24 août 2003, une cataracte juvénile pouvant en effet rester stable et non évolutive durant de nombreuses années; il n'était pas exclu qu'une progression pût être observée, mais en principe sur plusieurs années; on pouvait légitimement se demander si les valeurs d'acuité visuelle communiquées à l'assurance invalidité n'avaient pas été forcées vers le bas pour justifier l'intervention, ce qui tendait à donner raison au demandeur qui affirmait ne pas ressentir de gêne et qu'il aurait très bien pu continuer sa vie sans être opéré; au demeurant, le diagnostic de cataracte n'avait été évoqué de vive voix que le 18 avril 1994; le 18 mars précédent, seul le diagnostic de troubles visuels faisant suite à un épisode de migraines ophtalmiques avait été posé.”
L’autorità cantonale ha ritenuto che rispondendo negativamente alle domande poste dall’assicuratore, l’interessato non aveva violato il suo obbligo di informare e l’assicuratore non poteva prevalersi dell’art. 6 LCA. Inoltre, la reticenza non era stata fatta valere validamente nel termine di 4 settimane.
Al consid. 2 il Tribunale federale ha affermato che:
" (…)
2.1 Ainsi que le retient le jugement attaqué (consid. 4h, p. 18), la défenderesse a été orientée sur tous les points touchant la réticence le 20 janvier 2000, à réception du dossier de l'assurance invalidité. La déclaration de résolution qu'elle a signifiée au demandeur le 28 janvier 2000, certes dans le délai de 4 semaines prévu par l'art. 6 LCA, ne faisait toutefois pas état des rapports du Dr B.________, ni n'indiquait la ou les question(s) qui avai(en)t fait l'objet d'une réponse inexacte. Les expressions qu'elle a utilisées, savoir: "aucune maladie ou autre affection n'a été déclarée" et "sur la base des informations en notre possession, vous avez omis de déclarer un fait important que vous connaissiez ou deviez connaître", n'étaient à l'évidence pas suffisamment précises. La déclaration de résolution en question ne répondait donc pas aux exigences posées par la jurisprudence. La cour cantonale relève d'ailleurs avec raison que comme le questionnaire sur la santé signé par le demandeur ne portait pas sur la seule affection des yeux et que l'accident de karting était sans rapport avec l'affection oculaire qui avait fait l'objet d'une opération couronnée de succès près de 6 ans auparavant, le demandeur ne pouvait saisir la portée du courrier du 28 janvier 2000”.
(…)
2.2 La déclaration de résolution du 17 mars 2000 était, quant à elle, plus précise, dès lors qu'elle exposait que le demandeur "souffrait depuis quelques années d'une affection importante aux yeux" et qu'il avait omis de l'annoncer. Elle ne mentionnait toutefois pas la ou les question(s) ayant fait l'objet d'une réponse inexacte. Quoi qu'il en soit, elle a été signifiée postérieurement au délai de péremption de 4 semaines, de sorte qu'elle ne pouvait pas être prise en considération.”
In concreto la situazione è diversa.
Innanzitutto l’assicuratore ha citato per esteso le due domande alle quali l’assicurato ha risposto, inesattamente, in maniera negativa (su questo aspetto cfr. DTF 129 III 713).
In secondo luogo, a differenza della STF 5C_106/2005 del 6 settembre 2005, la reticenza non consiste nel non aver indicato la presenza di una (possibile) patologia ben determinata e circostanziata agli occhi, curata e trattata da un (solo) medico specialista proprio in quel settore, ma nell’avere risposto negativamente a due domande che portavano, oltre che sulla presenza, negli ultimi 5 anni, di disturbi alla salute o di conseguenze della malattia, anche sui controlli, trattamenti e consulenze mediche effettuati in quel periodo.
Nel caso qui in esame il fatto che l’assicuratore non ha citato per esteso il nome dei medici e le date delle visite effettuate negli ultimi cinque anni alla base della reticenza, ma che ha affermato che dagli accertamenti è emerso che l’interessato “è stato seguito da numerosi medici ed ha beneficiato di diversi trattamenti medici nei cinque anni precedenti la dichiarazione di salute sopracitata”, non può inficiare la validità della lettera di recesso dal contratto assicurativo. In concreto i medici consultati, così come le visite ed i controlli, sono stati numerosi (cfr. consid. 2.11 e doc. S).
Anche se non ha indicato i nomi degli specialisti e le date delle cure mediche, l’assicuratore ha circostanziato il fatto rilevante dichiarato inesattamente, ossia l’essersi sottoposto ad un trattamento, un controllo o una consulenza di un medico negli ultimi cinque anni rispondendo però negativamente alla domanda che gli chiedeva se ciò fosse avvenuto.
La disdetta del contratto assicurativo va pertanto considerata valida.
2.13. Altra condizione affinché l'assicuratore possa validamente disdire un contratto quando si è in presenza di una reticenza, è il rispetto del termine di quattro settimane impartito dall'art. 6 cpv. 2 LCA per esercitare il diritto di recedere dal contratto.
Nella STF 4A_104/2018 del 12 giugno 2018 (pubblicata in SVR 2019 KV Nr. 2), l’Alta Corte ha ribadito che il diritto di disdetta si estingue quattro settimane dopo che l’assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza (art. 6 cpv. 2 LCA) e che quello di quattro settimane è un termine di perenzione: la prova della sua osservanza incombe all’assicuratore. Il Tribunale federale ha confermato che il termine inizia a decorrere soltanto quando l’assicuratore ha conoscenza di circostanze attendibili, sicure e inequivocabili, che gli consentono di concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligo di annunciare. Semplici presunzioni non sono atte a fare decorrere il termine. Per il TF, una persona giuridica dispone di sufficienti conoscenze di una fattispecie, se il sapere in questione è disponibile all’interno della propria organizzazione (cfr. consid. 2.1).
Il termine di cui all'art. 6 cpv. 2 LCA è un termine perentorio e non può essere né sospeso né interrotto. Data la natura relativamente obbligatoria dell'art. 6 LCA, il termine non può essere validamente prorogato nemmeno su base contrattuale. Se la compagnia di assicurazione non comunica formalmente la disdetta entro il termine, non ha alcuna possibilità di ripetere la disdetta o di ripristinare il termine. In questo caso, il contratto di assicurazione rimane invariato. In base alla chiara formulazione della legge, l'applicazione dell'art. 45 cpv. 3 LCA (secondo cui “quando il contratto o la presente legge vincoli l’esistenza di un diritto derivante dall’assicurazione all’osservanza di un termine lo stipulante o l’avente diritto può compiere l’atto omesso senza colpa non appena l’impedimento sia tolto”) non è possibile. Tuttavia, se la compagnia di assicurazione è venuta a conoscenza in modo attendibile di diverse violazioni, con la conoscenza di ciascuna violazione inizia a decorrere un nuovo termine indipendentemente dal fatto che i termini siano già scaduti o meno (BSK ad. art. 6 VVG n. 16).
Infine, l'assicuratore ha l'onere di dimostrare che il termine di prescrizione previsto dall'art. 6 cpv. 2 LCA è stato rispettato (STF 4A_288/2022 del 20 agosto 2020 consid. 4.1 con riferimenti).
2.14. In concreto, come visto (consid. 2.7), l’assicuratore è venuto a conoscenza della possibilità di una reticenza quando il 17 aprile 2024 ha ricevuto lo scritto di medesima data della ______, con l’indicazione che il convenuto era “noto per precedenti ricoveri in ambito psichiatrico” e che “l’onset psicopatologico viene fatto risalire ad inizio 2015” (doc. XVII/2, doc. 71).
Non essendo tuttavia presente alcun elemento in merito alle date dei precedenti ricoveri ed in relazione al momento preciso in cui ha avuto origine la patologia psichica, e dunque non potendo ancora stabilire se era stata commessa una reticenza, giacché le domande del questionario sullo stato di salute, sottoscritto l’8 luglio 2020, portavano sugli ultimi 5 anni, ossia fino all’8 luglio 2015, l’assicuratore ha effettuato ulteriori accertamenti.
Il 26 aprile 2024 l’attrice ha ricevuto il referto del 5 maggio 2015 della ______, relativo al precedente ricovero dal 2 gennaio 2015 al 2 febbraio 2015 e dunque antecedente al periodo determinante per valutare una eventuale reticenza.
Ritenuto che il referto all’epoca era stato indirizzato al dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, l’attrice lo ha interpellato il 1° maggio 2024 (doc. XVII/2, doc. 74) ed il 14 maggio 2024 (doc. XVII/2, doc. 76). In questo senso i dubbi del convenuto in merito alla data di ricezione del referto del 5 maggio 2015, che secondo la sua tesi, sarebbe stato ricevuto in epoca posteriore, sono infondati. Essi, per i motivi che seguono, sono del resto ininfluenti.
Nel frattempo, il 30 aprile 2024 AT1 ha contattato la ______, assicuratore LAMal dell’interessato nel periodo rilevante (doc. XVII/2, doc. 75), che ha trasmesso il 13 maggio 2024 la lista delle prestazioni fruite dal convenuto dal 2017 (doc. S e doc. XVII/2, doc. 75).
Dalle medesime è emerso che CV1 è stato sottoposto a numerosi controlli e visite mediche per cure ambulatoriali rimborsate dall’assicuratore LAMal negli anni 2017 – 2020 e che sono state alla base della lettera di recesso del 22 maggio 2024.
È pertanto solo dal 13 maggio 2024 che l’assicuratore ha avuto contezza della reticenza.
Va a questo proposito ricordato che il termine di quattro settimane inizia a decorrere soltanto quando l’assicuratore ha conoscenza di circostanze attendibili, sicure e inequivocabili, che gli consentono di concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligo di annunciare, ritenuto che semplici presunzioni non sono atte a fare decorrere il termine (STF 4A_104/2018 del 12 giugno 2018 pubblicata in SVR 2019 KV Nr. 2 in consid. 2.10).
La determinazione del momento da cui decorre il termine di perenzione si verifica quando è data una condizione puramente oggettiva e non dipende in alcun modo dalla questione se, prestando la consueta attenzione, l'assicuratore avrebbe dovuto conoscere prima il fatto su cui l'assicurato ha taciuto. In altre parole, il termine decorre solo dal momento in cui l'assicuratore ha avuto conoscenza oggettiva della reticenza, e non dal momento in cui l'assicuratore avrebbe potuto venirne a conoscenza se avesse esercitato l'ordinaria diligenza. Il punto di partenza del termine dipende da un elemento strettamente oggettivo (la conoscenza della reticenza) e non da un elemento soggettivo (il dovere di esercitare la dovuta diligenza) (Brulhart/Frésard-Fellay/Subilia, op.cit., n. 170 pag. 175/6).
In concreto, la lettera di recesso del 22 maggio 2024 è pertanto tempestiva, giacché solo il 13 maggio 2024 l’assicuratore ha ottenuto la lista delle cure rimborsate dall’assicuratore LAMal nei 5 anni precedenti la sottoscrizione del formulario sullo stato di salute e che sono alla base della reticenza commessa dall’assicurato.
Anche il successivo scritto del 30 maggio 2024, con il quale l’assicuratore ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate in seguito all’incapacità lavorativa iniziata il 7 giugno 2023, è stato notificato entro il termine di 4 settimane.
Infatti è solo dopo aver ricevuto il certificato del 26 maggio 2024 del dr. med. ______ che l’attrice è venuta a conoscenza del periodo esatto durante il quale l’attore è stato in cura dallo psichiatra (cfr. su questo aspetto il consid. 2.11).
Il recesso del contratto per reticenza del 22 maggio 2024 e la richiesta di restituzione delle prestazioni percepite del 30 maggio 2024 sono state tempestive.
2.15. Il convenuto sostiene che non esiste un nesso causale tra il fatto taciuto o dichiarato in modo inesatto e il danno insorto successivamente (art. 6 cpv. 3 LCA).
L’art. 6 LCA in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2021, regola il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto con effetto ex nunc, ossia senza effetto retroattivo, con la possibilità di liberarsi dall’obbligo di fornire la sua prestazione a condizione che l'insorgenza o l'estensione di questi ultimi (e nient'altro) siano connessi alla reticenza (DTF 138 III 416 consid. 6; Corinne Monnard Séchaud, in: Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart, Frésard-Fellay, Subilia, Basilea 2022, n. 185 e seguenti ad art. 6, pag. 179).
La dottrina rammenta che il nesso causale previsto dalla legge non deve essere assimilato ad una causalità reale. Il fatto sottaciuto non ha bisogno di essere causale, nel senso che il danno non sarebbe sopraggiunto o sarebbe stato minore. Deve invece aver avuto un’influenza sul danno (Corinne Monnard Séchaud, in: Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart, Frésard-Fellay, Subilia, Basilea 2022, n. 187 e seguenti ad art. 6, pag. 179).
Ad esempio, se l’assicurato omette di indicare una patologia cardiaca e viene colpito da un infarto, l’assicuratore può rifiutare di coprire il sinistro perché il nesso causale è dato (Corinne Monnard Séchaud, in: Commentaire Romand, Loi sur le contrat d’assurance, ed. Brulhart, Frésard-Fellay, Subilia, Basilea 2022, n. 188 e seguenti ad art. 6, pag. 179).
Nel Messaggio concernente la legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]) e la modifica della legge federale sul contratto d’assicurazione del 9 maggio 2003 (FF 2003, pag. 3233), a pag. 3298 e seguenti figura che se il contratto è sciolto a seguito di un caso di reticenza, l’assicuratore è libero dall’obbligo di prestazioni solo per i sinistri la cui insorgenza o l’estensione siano connessi alla reticenza. Di conseguenza, l’obbligo dell’assicuratore di fornire la prestazione rimane intatto se la reticenza non ha influito sull’insorgenza del sinistro o l’estensione della prestazione da fornire. Nei rimanenti casi, tale obbligo viene meno. Se ha già fornito prestazioni, l’assicuratore ha diritto al rimborso (nesso causale [cpv. 3]).
In una STF 4A_150/2015 del 29 ottobre 2015 il Tribunale federale, dopo aver esaminato i lavori preparatori ed aver riassunto la dottrina, ha affermato che la nozione di causalità deve essere interpretata estensivamente:
" 7.5.
(…)
Selon le type d'assurance en cause, le risque est évalué au moyen de faits qui pourront être la cause même du potentiel sinistre, et/ou au moyen d'indices qui ne pourront pas être la cause de l'éventuel sinistre. Typiquement, une affection préexistante de la santé est un facteur de risque qui peut être la cause même du sinistre (incapacité de travail; décès). Dans certaines assurances, l'évaluation du risque dépendra essentiellement d'indices. Ainsi, en matière d'assurance RC et casco liée à un véhicule automobile, le risque d'accident peut se mesurer en fonction de statistiques générales tenant compte notamment de l'âge et du sexe du conducteur, mais aussi en fonction de ses antécédents en matière de circulation routière. Des condamnations ou accidents dus à des excès de vitesse, à l'inattention ou à la conduite sous l'influence de l'alcool peuvent renseigner sur le risque d'accident; ce ne sont pas en soi ces antécédents qui seront la cause du nouvel accident, mais un mauvais comportement, une inaptitude à conduire correctement qui s'est déjà manifestée par le passé. Les cas où un fait pertinent pour l'appréciation du risque peut lui-même avoir un rapport de cause à effet avec un accident de voiture semblent peu fréquents; l'on peut envisager une affection de l'état de santé, sur lequel l'assureur ne pose pas nécessairement des questions.
Si l'on s'en tient strictement à la lettre de l'art. 6 al. 3 LCA, l'on en arrive à la conséquence suivante: lorsque l'assurance contractée couvre un risque (par ex. l'incapacité de travail, le décès) constitué par des facteurs pouvant être la cause directe du sinistre (maladie), l'assureur peut refuser sa prestation si l'assuré a répondu de façon erronée aux questions portant sur ces facteurs. En revanche, lorsque le risque couvert (par ex. accident de la circulation) s'évalue essentiellement au moyen d'indices qui ne peuvent être directement la cause du sinistre (antécédents concernant de précédents accidents, retraits de permis, sanctions pour conduite en état d'ébriété), l'assureur doit servir sa prestation en cas de nouvel accident fondé sur un même type de comportement du conducteur. Or, dans un cas comme dans l'autre, le problème est identique, à savoir que l'assureur a été mal renseigné par l'assuré pour l'appréciation d'un risque qui s'est réalisé, la réticence présentant un rapport avec le sinistre. Il apparaît inéquitable de libérer l'assureur dans le premier cas et de l'obliger à fournir sa prestation dans le second, au motif que l'appréciation du risque dépend dans un cas de facteurs qui sont directement la cause du sinistre, alors que dans l'autre, elle doit se fonder principalement sur des facteurs indirects. La formulation légale, typique des cas où une maladie est la cause d'un sinistre (cf. ATF 47 II 476 consid. 2b p. 482), n'est pas adaptée à toutes les situations. Devant le parlement, il a été souligné qu'il n'est pas équitable de faire supporter à l'assureur, et partant aux autres assurés payeurs de primes, les conséquences d'un sinistre dont l'assureur n'a pas pu évaluer correctement la probabilité en raison de renseignements inexacts du preneur d'assurance (cf. intervention du Conseiller fédéral VILLIGER in BOCE 2003 1238; dans ce sens aussi BRULHART, op. cit., p. 227 note 524 in fine). Cet argument fait sens dans le cas présent. (…)”
In una successiva STF 9C_18/2016 del 7 ottobre 2016 il Tribunale federale al consid. 6.2.2, con riferimento alla STF 4A_150/2015 del 29 ottobre 2015, ha affermato che secondo la giurisprudenza relativa all’art. 6 cpv. 3 LCA, la nozione di causalità deve essere intesa in senso lato (“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Kausalitätsbegriff, wie er in Art. 6 Abs. 3 VVG stipuliert wird, jedoch weit zu verstehen (vgl. Urteil 4A_150/2015 vom 29. Oktober 2015 E. 7, insbesondere E. 7.4 f.)”).
Nel caso allora giudicato l’Alta Corte ha stabilito che, considerato come il forte sovrappeso costituisce un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari e che nel caso di specie esso si è realizzato, sussiste un sufficiente nesso causale (“Angesichts des unangefochten gebliebenen Umstands, dass massives Übergewicht einen Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen bildet und sich hier eine solche realisiert hat, ist eine hinreichende Kausalität gegeben (vgl. Urteil 4A_303/2010 vom 11. August 2010 E. 2.4)”).
Il Tribunale federale ha precisato che, in altre parole, non vi è una separazione completa tra l’ischemia verificatasi il 15 novembre 2013, che ha causato il danno, e l’indicazione erronea del fattore di rischio rilevante (“Anders gesagt fehlt es an einer völligen Losgelöstheit der am 15. November 2013 aufgetretenen und zum Schadensfall führenden Ischämie von der unrichtig angegebenen erheblichen Gefahrstatsache (vgl. dazu E. 4.2.5 in fine)”).
Tornando al caso di specie, al convenuto, nello scritto del 30 maggio 2024, è stato rimproverato di aver risposto negativamente alle domande 2 e 3, ed in particolare se negli ultimi 5 anni ha sofferto di disturbi della salute, di conseguenze di una malattia o si è sottoposto a un trattamento, un controllo o una consulenza di uno psichiatra o uno psicologo, allorché dal 2 febbraio 2015 al 25 agosto 2016 egli è stato in cura dal dr. med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia e dalla psicologa ______.
Il convenuto afferma che non vi sarebbe un nesso causale tra la patologia che ha portato dapprima al ricovero presso la ______ ed in seguito al trattamento presso lo psichiatra e la psicologa e l’incapacità lavorativa iniziata il 7 giugno 2023, poiché all’epoca era stato assistito per un disturbo schizotipico (ICD 10: F22), mentre l’incapacità lavorativa deriva (cfr. doc. XX, risposta del dr. med. ______ e doc. I, referto della ______) da un episodio di depressione grave (ICD 10: F32.2) e da una dipendenza da ipnoinducenti / sedativi (ICD 10: F13), rispettivamente da disturbo schizoaffettivo, tipo misto (ICD 10: F 25.2) e da insonnia non organica (ICD 10: F51.0).
Alla luce della citata giurisprudenza, la censura del convenuto va respinta già solo per il fatto che in entrambi i casi l’interessato è stato in cura a causa di una patologia psichiatrica (cfr. STF 9C_18/2016 del 7 ottobre 2016, consid. 6.2.2). Il nesso causale in senso lato è pertanto manifestamente adempiuto (STF 4A_150/2015 del 29 ottobre 2015 e STF 9C_18/2016 del 7 ottobre 2016).
Nella fattispecie non vi è una separazione netta tra le patologie psichiche che hanno causato l’incapacità al lavoro dal 7 giugno 2023 e l’indicazione erronea del fattore di rischio rilevante consistente nelle risposte negative alle domande 2 e 3 del formulario sullo stato di salute.
Del resto, nel referto del 17 aprile 2024 gli specialisti della ______ hanno posto la diagnosi ICD-10 di disturbo schizoaffettivo, tipo misto (F52.2) e di insonnia non organica (F51.0), affermando che il convenuto è “noto per precedenti ricoveri in ambito psichiatrico” e che “l’onset (ossia l’origine) psicopatologico viene fatto risalire ad inizio 2015 dove il paziente avrebbe cominciato a presentare spunti deliranti di fallimento e rovina dopo una presunta delusione in ambito lavorativo e relazionale (…)”.
Le patologie psichiche sono conseguentemente sorte nel periodo in cui il convenuto è stato dapprima ricoverato presso la ______ ed in seguito in cura presso il dr. med. ______ e la psicologa ______.
Inoltre lo status psichico all’ammissione nel 2015, che ha poi portato alle cure intraprese dai due specialisti, e nel 2024 non è molto differente (2015: “il paziente giunge alla nostra attenzione estremamente sonnolente, scarsamente contattabile, oppositivo (…) L’umore appare deflesso, l’affettività orientata al polo negativo” (…) “all’ingresso ci siamo confrontati con un paziente oppositivo, angosciato, poco collaborante con l’equipe curante”; 2024: “Il paziente giunge alla nostra osservazione in data 13.02.2024 per sintomatologia affettiva afferente allo spettro psicotico ed una grave insonnia concomitante di tipo non organico”; “durante la degenza il paziente ha mostrato un quadro psicopatologico molto complesso e caratterizzato da disforia, crisi di rabbia, poi criticate che elicitavano nel paziente un senso di colpa secondario, insonnia pressoché totale”).
Non va poi dimenticato che anche il dr. med. ______ ha rilevato la presenza, oltre che dell’umore deflesso, dell’insonnia (doc. G: “umore deflesso, ruminazione del pensiero, insonnia tenace, stati ansiosi, difficoltà di memoria e concentrazione”).
Le varie patologie psichiche di cui è (stato) affetto il convenuto non possono essere completamente separate e pertanto il nesso causale è manifestamente dato. Il fatto che è stato oggetto della reticenza (disturbo alla salute di natura psichica [disturbo schizotipico (ICD 10: F22)] sorta nel 2015 ed oggetto di trattamento, esame, controllo o consulenza presso il dr. med. ______ e la psicologa ______ fino al 25 agosto 2016) ha influito sull’insorgere o la portata del danno (incapacità lavorativa indennizzata dall’assicuratore).
Le affermazioni del 25 novembre 2025 del curante, dr. med. ______, interpellato dal TCA, non modificano l’esito della procedura (circa la prudenza con cui deve essere considerato l’avviso dei medici curanti, cfr. la STF 9C_406/2025 del 28 ottobre 2025, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 125 V 351, consid. 3b/cc).
Lo specialista ha affermato di non essere in grado di esprimersi “rispetto alle possibili correlazioni con il precedente ricovero presso la ______” ed ha asserito che “dalla lettura degli atti sembrerebbe trattarsi di due entità diagnostiche e cliniche differenti.” Tuttavia, come visto, è sufficiente una causalità in senso lato, non essendo necessario che vi sia una stretta correlazione, o meglio che la patologia alla base della reticenza sia la medesima che ha poi comportato il realizzarsi del rischio assicurato.
Alla luce di quanto sopra esposto occorre concludere che anche la condizione del nesso causale è adempiuta e che il convenuto è di conseguenza tenuto al rimborso di tutte le prestazioni ottenute dal 7 giugno 2023, per complessivi fr. 63'263.40.
Ne segue che non è necessario stabilire se anche l’art. 10 LCA (assicurazione con effetto retroattivo nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022; recte: 9 LCA [nullità del contratto di assicurazione in vigore fino al 31 dicembre 2021 [cfr. consid. 2.3 della presente sentenza]) è stato violato.
2.16. L’assicuratore chiede il pagamento degli interessi di mora del 5% dal 30 maggio 2024, data in cui è stato chiesto il rimborso delle prestazioni erogate (doc. P).
In concreto il 30 maggio 2024 l’attrice ha chiesto al convenuto, che ha commesso una reticenza, il rimborso delle prestazioni ricevute indebitamente dall’11 agosto 2023 al 31 marzo 2024 per un totale di CHF 63'263.40 (doc. P), concludendo: “per questa ragione, la preghiamo, entro il 30 giugno 2024, di inviarci una proposta riguardo alle modalità di rimborso della somma sopracitata”. Il 24 ottobre 2024 è stato spiccato un precetto esecutivo con cui è stato chiesto all’assicurato il pagamento dell’importo di fr. 63'263.40 oltre interessi del 5% dal 29 giugno 2024 (doc. Q).
Il convenuto sostiene che la lettera del 30 maggio 2024 costituisce una prima formale richiesta di rimborso delle prestazioni e non rappresenta l’interpellazione prevista dall’art. 102 CO.
Ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l’interpellazione del creditore.
Quando il giorno dell’adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno (art. 102 cpv. 2 CO).
In caso di prestazione pecuniaria, l’importo richiesto deve essere di norma indicato precisamente (DTF 129 III 535). L’interesse moratorio annuale del 5% è di principio dovuto dal giorno seguente quello in cui il debitore ha ricevuto l’interpellazione (DTF 103 II 102 consid. 1a; DTF 150 III 63, consid. 8.3.2.2) o, in caso di inoltro di una petizione, dal giorno successivo a quello in cui la domanda è stata notificata. La notifica di un precetto esecutivo vale interpellazione (DTF 143 II 37, consid. 5.2.2; Göksu Tarkan, in: Gauch Peter/Stöckli Hubert (editori), Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts (1875-2023), 11a edizione, Ginevra, Zurigo, Basilea 2025, art. 102 n. 1).
La dottrina rammenta che se l’interpellazione fissa un termine o una scadenza, il debitore è in ritardo unicamente al suo scadere (Tercier Pierre/Pichonnaz Pascal, Le droit des obligations, 7a edizione, Ginevra, Zurigo, Basilea 2024, pag. 340). L’invio di una semplice fattura non è sufficiente. È necessario che il testo esprima chiaramente un invito a pagare (Tercier Pierre/Pichonnaz Pascal, op. cit., pag. 339-340 con rinvio a DTF 129 III 535).
Tuttavia, in alcuni casi il creditore è dispensato dall’interpellazione, segnatamente se il debitore deve restituire un oggetto che si è appropriato in seguito ad un atto illecito; in tal caso, dovendo restituirlo immediatamente, si trova in mora senza necessita di interpellarlo, secondo l’adagio “fur sempre in mora” (Tercier Pierre/Pichonnaz Pascal, op. cit., pag. 340).
In concreto, poiché l’attore ha commesso una reticenza, e dunque un atto illecito, gli interessi di mora decorrono senza interpellazione e possono essere richiesti, come domandato dall’attrice, dal 30 maggio 2024.
2.17. Alla luce di quanto sopra esposto, la petizione va accolta.
CV1 è condannato a pagare a AT1, ______, la somma di fr. 63'263.40 oltre interessi del 5% dal 30 maggio 2024.
L’attrice chiede anche il rigetto dell’opposizione al PE n. _______ del 24 ottobre 2024 dell’UE di ______ di fr. 63'263.40 oltre interessi del 5% dal 29 giugno 2024 (come indicato nel precetto esecutivo) e fr. 65 di “Bearbeitungskosten”.
L’assicuratore non ha tuttavia giustificato in alcun modo la richiesta di pagamento dei fr. 65.
Ne segue che l’opposizione al PE n. _______ del 24 ottobre 2024 dell’UE di ______ è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di CHF 63'263.40 oltre interessi del 5% dal 29 giugno 2024.
2.18. In sede di udienza l’attrice ha prodotto una lista di prove da assumere e contro cui la convenuta si è opposta (doc. XII). Il 23 dicembre 2025 ha domandato l’allestimento di una perizia giudiziaria volta a stabilire se il disturbo schizoaffettivo di tipo misto con insonnia non organica del 2024 rappresenta l’evoluzione normale e conosciuta del disturbo schizotipico diagnosticato nel maggio 2015 anche per quanto riguarda l’incapacità lavorativa del convenuto ed ha ribadito la richiesta di audizione della dr.ssa med. _____ (doc. XXIX).
Il TCA ha interpellato per iscritto i dr. med. ______ e ______ ed ha richiamato, come chiesto dall’assicurato, l’intero incarto dell’attrice relativo al sinistro in esame.
Alla luce dell’esito della procedura, le (altre) prove richieste dall’attrice, vincente in causa ed a cui la convenuta si è opposta, non devono essere assunte.
Quanto alla richiesta del convenuto di acquisire, oltre all’incarto relativo al sinistro in esame, anche l’incarto relativo alla conclusione della polizza, “alla luce dell’incongruenza della documentazione prodotta da controparte così come sollevata dagli allegati” (doc. XII), ritenuto che dagli atti prodotti, per i motivi esposti al consid. 2.14, la tempestività della lettera di recesso del 22 maggio 2024 e della lettera di richiesta di rimborso delle prestazioni del 30 maggio 2024 è palese, questo TCA vi rinuncia poiché non modificherebbe l’esito della procedura.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. sentenza 4A_106/2025 del 4 agosto 2025, consid. 3 e 5.4; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.19. Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All’assicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2025.28 del 23 luglio 2025, STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701), che sono di principio calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).
In concreto il valore di causa è di fr. 63'263.40.
Secondo il citato regolamento per le cause aventi un valore oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile tra l’8% ed il 15%.
Il convenuto è di conseguenza condannato a versare fr. 6’000 di ripetibili (IVA inclusa) all’attrice.
2.20. Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo del convenuto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ CV1 è condannato a pagare a AT1, ______, la somma di fr. 63'263.40 oltre interessi del 5% dal 30 maggio 2024.
§§ L’opposizione al PE n. _______ del 24 ottobre 2024 dell’UE di ______ è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di CHF 63'263.40 oltre interessi del 5% dal 29 giugno 2024.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV1 verserà a AT1 CHF 6'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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