AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2025.51
Data decisione, Autorità: 10.02.2026, TCA
Titolo: Indennità giornaliera per malattia (LAMal). Assicuratore ha interrotto a torto il versamento delle prestazioni, anche se l'assicurato non poteva più svolgere la sua precedente attività. Assicuratore non ha assegnato termine per cambiare attività, né effettuato raffronto dei redditi
Raccomandata
Incarto n. 36.2025.51
cs/sc
Lugano 10 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2025 di
RI1, ______ rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione su opposizione del 15 settembre 2025 emanata da
CO1,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 1983, dal 1° maggio 2018 conducente di mezzi ______ presso la ______ (in seguito: ______), è assicurato collettivamente per la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO1 (in seguito: CO1).
1.2. Il 26 novembre 2024 la ______ ha disdetto il rapporto di lavoro con RI1 con effetto al 28 febbraio 2025 (doc. 2).
1.3. In data 4 febbraio 2025 il datore di lavoro ha notificato all’assicuratore una completa incapacità lavorativa dell’interessato a causa di una malattia dal 27 novembre 2024 (doc. 3; cfr. tuttavia doc. 7, 8 e 11 da cui emerge che l’incapacità lavorativa è iniziata il 26 novembre 2024, cfr. anche doc. 19). L’assicuratore ha inizialmente versato le indennità giornaliere pattuite.
1.4. Dopo aver sottoposto RI1 ad una visita presso il medico di fiducia, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, con decisione formale del 19 giugno 2025, confermata dalla decisione su opposizione del 15 settembre 2025, CO1 ha stabilito che le prestazioni sarebbero state versate fino al 14 giugno 2025, poiché dal 15 giugno 2025 l’assicurato è completamente abile al lavoro nell’attività da lui abitualmente svolta.
1.5. RI1, rappresentato dall’avv. RA1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’insorgente chiede che la decisione su opposizione sia riformata nel senso che gli sia riconosciuta l’incapacità a condurre mezzi ______, che le prestazioni assicurative siano riconosciute nella misura del 100% anche dopo il 14 giugno 2025 e che il caso di malattia resti aperto.
Il ricorrente afferma di essere conducente di mezzi ______ e che la sua attività consiste nel condurre ______ della ______, ______ delle ______ e della ______. Egli rileva che alla guida di ______ della ______ può arrivare a trasportare fino a 100 persone e come ______ della ______ anche più di 400. Per la grande responsabilità che ne deriva, sono richieste condizioni di salute ottimali e grande attenzione, quindi capacità di concentrazione.
Nel merito l’assicurato, sulla base delle valutazioni della sua curante, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, e della dr.ssa del traffico, ______, contesta le conclusioni della dr.ssa med. ______ circa il ripristino della sua capacità lavorativa sin dal mese di giugno 2025. Secondo l’insorgente CO1 non si è confrontata con il tema della capacità di condurre mezzi ______ tenuto conto della terapia farmacologica a cui è sottoposto.
L’insorgente chiede che il tema della sua capacità di condurre mezzi di trasporto ______ sia sottoposto al parere di un medico del traffico.
1.6. Il 16 ottobre 2025 il ricorrente ha prodotto uno scambio di email con il medico del traffico, dr.ssa med. ______ (doc. III).
1.7. Con risposta del 30 ottobre 2025 CO1 propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.8. Il 4 novembre 2025 il TCA ha trasmesso al ricorrente lo svincolo dal segreto professionale (doc. VII), sottoscritto dall’assicurato il 7 novembre 2025 (doc. X), mentre il 6 novembre 2025 l’interessato ha reiterato la richiesta di sottoporre il caso a un medico del traffico ed ha ribadito che la dr.ssa med. ______ non si è minimamente confrontata con le affermazioni della dr.ssa med. ______ in relazione all’inidoneità a condurre mezzi ______ a titolo professionale, quindi con un numero elevato di ______, tenuto conto dell’assunzione combinata di Trittico e Sequase (doc. VIII). Il 13 novembre 2025 l’assicurato ha trasmesso un certificato del 12 novembre 2025 della dr.ssa med. ______, che attesta una completa incapacità lavorativa fino al 22 novembre 2025 e dell’80% dal 23 novembre 2025 al 14 dicembre 2025, data della nuova rivalutazione (doc. XI).
1.9. Il 14 novembre 2025 il TCA ha interpellato la dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. XII), che ha risposto il 25 novembre 2025 (doc. XIII), mentre il 1° dicembre 2025 il Giudice delegato del TCA ha posto alcune domande alla dr.ssa med. ______, medico del traffico (doc. XIV), che si è espressa il 10 dicembre 2025 (doc. XV).
1.10. Chiamato ad esprimersi in merito il ricorrente ha affermato di non avere osservazioni (doc. XVIII), mentre il 18 dicembre 2025 ha trasmesso un certificato medico del 15 dicembre 2025 della dr.ssa med. ______, che attesta un’inabilità lavorativa all’80% fino al 15 gennaio 2026 (doc. XX).
1.11. Il 22 dicembre 2025 l’assicuratore ha chiesto una proroga (doc. XXII), concessa (doc. XXIII), per permettere alla dr.ssa med. ______ di determinarsi in merito alla documentazione medica acquisita dal TCA.
1.12. Il 9 gennaio 2026 il ricorrente ha prodotto un certificato medico dell’8 gennaio 2026 della dr.ssa med. ______ che attesta un’inabilità lavorativa del 100% fino al 16 febbraio 2026 con un 20% di capacità lavorativa in attività adeguata (doc. XXIV).
1.13. Il 13 gennaio 2026 l’assicuratore ha prodotto la presa di posizione dell’8 gennaio 2026 della dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, e si è riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. XXVI).
1.14. Chiamato ad esprimersi in merito, il ricorrente con scritto del 15 gennaio 2026 (doc. XXVIII), trasmesso per conoscenza ad CO1 il 16 gennaio 2026 (doc. XXIX), ha contestato il contenuto del referto del medico fiduciario, sostenendo che gran parte del rapporto è costituito dalla ripresa per esteso dei certificati della curante e della dr.ssa med. ______, mentre poche righe sono dedicate alle valutazioni ed alle conclusioni, con tono dogmatico, senza dimostrazione e senza prove a sostegno.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente ha diritto ad indennità giornaliere per malattia dal 15 giugno 2025.
2.2. Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Ai sensi dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
2.3. Per quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:
" 1Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3L'assicurazione d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i propri dipendenti;
b. associazioni di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri membri."
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.
L’art. 72 cpv. 1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
2.4. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività.
2.5. Nell’ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (cfr. sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3; sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009; DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung nach KVG und nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, pag. 83 e seguenti). Non è quindi dato alcun diritto ad una prestazione se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a).
In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito dell'attività abituale (art. 6 cpv. 2 seconda frase LPGA), in ossequio all'obbligo di ridurre il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato è tenuto a cambiare professione (DTF 141 V 625, consid. 4.1).
In altre parole, l'indennità per perdita di guadagno nella professione abituale interviene laddove vi è un'incapacità di lavoro temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente attività non è più possibile, questa funzione "ponte" della prestazione viene meno e occorre esaminare se la persona assicurata possa esercitare, eventualmente in quale misura, un'altra attività confacente al suo stato di salute. In tal caso, la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (Bonaz Lucile, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse, 2024 [doi.13907/archive-ouverte/unige:179341], pag. 176, n. 502; DTF 141 V 625, consid. 4.1, STF 8C_489/2021 dell’8 febbraio 2022, consid. 5, STF 4A_384/2019 del 9 dicembre 2019, consid. 5.3, STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3; STF K 224/05 del 29 marzo 2007).
Il periodo di adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento [citata anche nella sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3]), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente incapacità lavorativa (cfr. Bonaz Lucile, op. cit., pag. 177 n. 503 con rinvio alla STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3).
Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. Bonaz Lucile, op. cit., pag. 177, n. 503 con rinvio alla STF 9C_595/2008 del 5 novembre 2008, consid. 4.1; cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).
Al termine del periodo di adattamento il grado d’incapacità di guadagno dipende dalla differenza tra il reddito che l’interessato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute (malattia) e il reddito esigibile in un’attività adeguata (cfr. sentenza 8C_889/2014 del 23 febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281).
2.6. Come visto al considerando precedente, nella misura in cui la persona assicurata è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività e la sua situazione valetudinaria è stabile, le incombe l’obbligo di ridurre il danno e di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in un’attività adatta e confacente al suo stato di salute (cfr. anche sentenza 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019).
L’art. 6 cpv. 2 seconda frase LPGA prevede infatti che in caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Il cambiamento d’attività deve essere esigibile e l’assicuratore deve indicare i profili professionali o le attività esigibili per l’assicurato (sentenza 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019, consid. 3.3, con riferimenti alla sentenza 8C_714/2018, consid. 4.4.4 e alla sentenza U 301/02 consid. 1.4 con rinvio alla DTF 124 V 181 consid. 1a).
A questo proposito la dottrina rammenta che un’incapacità di lavoro di lunga durata, di regola, va ritenuta se supera i 6 mesi (Bonaz Lucile, op. cit., pag. 174, n. 496; Kieser, Kradolfer, Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 78 ad art. 6; cfr. in ambito di LCA: Häberli/Husmann, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, n. 519, pag. 166-167).
Nella valutazione dell’esigibilità del cambiamento della professione occorre valutare se il cambiamento è oggettivamente (ossia ragionevolmente: “vernünftigerweise”; cfr. Kieser, Kradolfer, Lendfers op. cit., n. 78 ad art. 6 con rinvio alla DTF 114 V 298 dove il cambiamento di attività ordinato dalla Cassa dopo 6 mesi non è stato messo in discussione) possibile. Ciò significa che dal punto di vista medico-teorico l’attività indicata deve poter essere svolta, che questa attività nel mercato del lavoro concreto deve essere offerta in maniera sufficiente. Importante è soprattutto che l’attività possa effettivamente essere esercitata nel luogo di lavoro della persona assicurata (cfr. DTF 134 V 23); differentemente dall’assicurazione per l’invalidità non va preso in considerazione il mercato di lavoro equilibrato teorico, poiché l’esigibilità deve sempre tener conto del caso concreto (Bonaz Lucile, op. cit., pag. 175, n. 499; cfr. anche Kieser, Kradolfer, Lendfers op. cit., n. 83 e seguenti ad art. 6). Occorre anche esaminare se la nuova attività può essere svolta senza misure di reintegrazione (cfr. sentenza 9C_141/2009, consid. 2.1.1 in: SVR 2010 IV Nr. 9).
2.7. In concreto, mentre nella notifica del datore di lavoro figura il 27 novembre 2024 quale data d’inizio dell’incapacità lavorativa (doc. 3), il curante, dr. med. ______, ha attestato l’incapacità lavorativa già dal 26 novembre 2024, giorno del licenziamento (doc. 7 e 8).
Dalle tavole processuali emerge infatti che l’interessato il 26 novembre 2024 si era recato al lavoro pur non sentendosi bene ed ha cessato la sua attività dopo alcune ore. Il pomeriggio è poi stato licenziato (cfr. doc. 11 [“il giorno in cui è iniziata la mia incapacità lavorativa coincide con il giorno in cui mi è stata intimata la disdetta del rapporto di lavoro. Quel giorno ho lavorato al mattino fino alle 09.58 […] Il responsabile […] mi invitava a prendere una pastiglia perché al pomeriggio alle 14.00 avevo un appuntamento con la direzione […] Durante questo mi è stata intimata la disdetta del rapporto di lavoro […]” e doc. 19, pag. 3).
Le parti nel caso di specie non divergono del resto in merito all’ammontare delle indennità giornaliere (sul tema cfr. 9C_24/2013 del 25 marzo 2013 e DTF 147 III 73), che non è di conseguenza oggetto del contendere. Tema di discussione è invece la questione di sapere se l’incapacità lavorativa del ricorrente è continuata anche dopo il 14 giugno 2025.
Nello specifico, dopo aver ricevuto la notifica di malattia del datore di lavoro (doc. 3) ed aver acquisito ulteriore documentazione medica (cfr. doc. 4-18), l’assicuratore ha convocato l’insorgente per una visita specialistica presso la dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha visitato l’insorgente il 25 marzo 2025.
Nel referto del 30 marzo 2025, la psichiatra, dopo aver riassunto la situazione attuale, l’anamnesi familiare, fisiologica, somatica e psichiatrica, i disturbi soggettivi attuali, la descrizione della giornata, ha descritto l’esame clinico secondo AMDP System ed ha posto la diagnosi di episodio depressivo di media gravità reattivo a problemi correlati alla distruzione della famiglia per separazione o divorzio ICD 10 Z63.5 e a problemi correlati a difficoltà nella gestione della propria vita ICD 10 Z73.3.
La psichiatra ha affermato:
" (…) L’assicurato, dotato di buone risorse e capacità, senza antecedenti psichiatrici, confrontato da ottobre 2021 con una condizione di stress famigliare prolungato reattivo alla separazione dal coniuge e all’affidamento dei figli, che avrebbe progressivamente ridotto la sua resilienza allo stress sviluppò sintomi ansiosi e da inizio 2024 sintomi depressivi con ripercussioni anche sul suo funzionamento lavorativo quale ______.
Da ottobre 2024 riferito peggioramento dei sintomi lamentati.
Il 26.11.2024 recatosi al lavoro per lo stato febbrile, l’ipofonia e la faringodinia terminò anticipatamente il lavoro alle 09.58.
Il MC certificò un’IL al 100% e per il peggioramento dei sintomi ansioso depressivi con riferite preoccupazioni per il futuro lo segnalò alla psichiatra Dr.ssa ______.
Dalla certificata IL al momento della mia valutazione l’assicurato riferisce miglioramento parziale dell’insonnia e dell’umore. Non segnalato miglioramento degli altri sintomi.
Soggettivamente attualmente lamenta facile esauribilità, ansia persistente, facile irritabilità, sensazione di testa confusa, riduzione dell’attenzione, della concentrazione e della memoria a breve termine, tono dell’umore deflesso, anedonia, insonnia intermedia.
Oggettivamente (esame clinico secondo AMDP System) si rilevano segni di ansia e depressione al colloquio. Il tono dell’umore è deflesso. Non rilevati disturbi psicotici ne deficit cognitivi.
A livello diagnostico categoriale secondo l’ICD-10 il disturbo psichico presentato è inquadrabile come un episodio depressivo, attualmente di media gravità F32.1, essendo soddisfatto il criterio A (durata di almeno 2 settimane, assenza di antecedenti episodi ipomaniacali, maniacali, episodio non attribuibile a uso di sostanze psicoattive o a malattia mentale organica) presenta 3 sintomi del criterio B e 3 sintomi del criterio C, reattivo a problemi correlati alla distruzione della famiglia per separazione o divorzio Z63.5 e a problemi e difficoltà nella gestione della propria vita Z73.3.
Al di là della diagnosi categoriale l’assicurato non presenta alcun deficit delle funzioni dell’Io esecutive, percettive, decisionali, previsionali e consequenziali.
Secondo il MINI ICF-APP non presenta alcun deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, della persistenza, della flessibilità, della relazione con gli altri e della mobilità.
Presenta un deficit dell’assertività e della flessibilità.
Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa certificata al 100% è ancora giustificata sulla base dei deficit psichici e funzionali rilevabili al MINI ICF-APP che incidono sulla sua funzionalità in ambito lavorativo.
L’assicurato beneficia di una psicoterapia e di una psicofarmacoterapia non sufficiente a controllare i sintomi ansiosi e l’insonnia.
Si ritiene che con la continuazione della psicoterapia e l’adeguamento della psicofarmacoterapia, visto il miglioramento già in corso dopo il distacco dal posto di lavoro vissuto come ulteriore fattore stressante (aveva, a suo dire, richiesto ad aprile o maggio 2023 la riduzione della percentuale lavorativa perché stressato per la cura dei figli: richiesta negata) che si sommava allo stress legato alle conseguenze del fallimento del progetto famigliare sia possibile assistere ad un miglioramento ulteriore dei sintomi e dei deficit psichici e funzionali presentati nel corso delle prossime 8-10 settimane con ripresa quindi del ruolo lavorativo al 100% del 15.06.2025.
Ho comunicato le mie conclusioni all’assicurato che le ha condivise e alla psichiatra curante al fine di un procedere comune.
(…)
D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività professionale?
R1. No. Dal lato medico psichiatrico sulla base dei deficit psichici e funzionali rilevati al Mini ICF-APP l’assicurato è da considerare inabile al 100% nell’attività svolta ed in qualunque altra attività lavorativa ed ambiente di lavoro sino al 14.06.2025.
L’assicurato beneficia di una psicoterapia e di una psicofarmacoterapia non sufficiente a controllare i sintomi ansiosi e l’insonnia. Si ritiene che la continuazione della psicoterapia e l’adeguamento della psicofarmacoterapia, visto il miglioramento già in corso dopo il distacco del posto di lavoro vissuto come ulteriore fattore stressante (aveva, a suo dire, richiesto ad aprile o maggio 2023 la riduzione della percentuale lavorativa perché stressato per la cura dei figli: richiesta negata) che si sommava allo stress legato alle conseguenze del fallimento del progetto famigliare sia possibile assistere ad un miglioramento ulteriore dei sintomi e dei deficit psichici e funzionali presentati nel corso delle prossime 8-10 settimane con ripresa quindi del ruolo lavorativo al 100% dal 15.06.2025 (…)” (doc. 19)
Con scritto del 31 marzo 2025 l’assicuratore si è rivolto all’insorgente, citando la risposta alla domanda uno ed aggiungendo che “il nostro medico ritiene indicato un potenziamento della terapia farmacologica. Abbiamo trasmesso una copia del rapporto in data odierna al suo medico specialista, voglia pertanto discuterne il contenuto con lo stesso ed intraprendere il percorso curativo indicato. Le chiediamo, entro il 16.04.2025, di informarci tramite un rapporto medico dettagliato, circa le cure intraprese e qualora non fosse previsto alcun adeguamento alla terapia chiediamo al suo medico che ci legge in copia le dovute motivazioni” (doc. 20).
Il 18 aprile 2025, interpellata dall’assicuratore, la curante, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:
" (…) La terapia biologica in corso è stata potenziata, in quanto alla data della visita dalla Dr.ssa med. ______ era ancora in fase di titolazione. Ad ogni seduta la terapia psichiatrica viene rivalutata e adeguata allo stato psichico del momento come da buona pratica clinica dello specialista FMH.
Si richiede di evitare di richiedere al paziente rapporti medici e rapporti medici con una data di scadenza per evitare il peggioramento dello stato ansioso.
Come da sempre, trenta anni, la scrivente rimane a disposizione per la compilazione di eventuali rapporti medici che mi richiederete direttamente.” (doc. 24)
Il 6 maggio 2025 la curante ha compilato, per l’assicuratore, il rapporto psichiatrico, indicando una prognosi per la durata dell’inabilità lavorativa di 4-6 mesi e descrivendo la terapia farmacologica assunta (doc. 25).
L’11 giugno 2025 la dr.ssa med. ______, posta la diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F31.1) e distruzione della famiglia per separazione o divorzio (ICD 10 Z63.5), ha descritto la terapia farmacologica assunta dall’interessato (Brintellix 20 mg, Trittico ret. 150 mg, Sequase XR 50 mg, Redormin 500 mg, Melatonina ret 2 mg, Symfona 240 mg), indicando che il “quadro psicopatologico sta progressivamente migliorando. Il tono dell’umore è in risalita, è più tranquillo, ridotte le rimuginazioni persistenti rispetto i conflitti con la ex moglie. Il sonno si è regolarizzato nell’induzione ed è migliorato nel mantenimento, con remissione degli incubi notturni. Migliorate la spinta volitiva, l’energia, ma non ancora tornate ai livelli antecedenti lo scompenso. Persiste riduzione della concentrazione, della attenzione e della memoria a breve termine. Dal mese di gennaio u.s. fino alla metà di maggio u.s. non è riuscito a guidare l’automobile poi ha guidato una volta e da inizio giugno ha iniziato a guidare l’auto per brevi tragitti, sentendosi più sicuro. Allo stato attuale non è però ancora in grado di riprendere l’attività di conducente di ______, di ______, conduttore della ______ oppure conduttore dei mezzi pesanti, attività che richiedono una buona concentrazione, elevata responsabilità verso terzi. Inoltre il trattamento farmacologico in corso, che sta portando a graduali progressivi miglioramenti del funzionamento psicosociale, non è compatibile con la guida di mezzi ______” (doc. 26). La curante ha attestato una completa incapacità lavorativa fino almeno al 14 luglio 2025, poi prolungata fino al 14 agosto 2025 (doc. 28).
Il 19 giugno 2025 la dr.ssa med. ______ ha preso posizione in merito al certificato dell’11 giugno 2025 della dr.ssa med. ______ (doc. 29).
La specialista ha affermato:
" (…) Nel rapporto medico la collega pone diagnosi di Episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F31.1). – Distruzione della famiglia per separazione o divorzio (ICD-10: Z63.5): diagnosi già note.
Riguardo la gravità dell’episodio depressivo non sono specificati i criteri per cui lo definisca ancora di media gravità visto che poi da quanto scrive “Il quadro psicopatologico sta progressivamente migliorando. Il tono dell’umore è in risalita, è più tranquillo, ridotte le rimuginazioni persistenti rispetto i conflitti con la ex moglie. Il sonno si è regolarizzato nell’induzione ed è migliorato nel mantenimento, con remissione degli incubi notturni. Migliorate la spinta volitiva, l’energia, ma non ancora tornate ai livelli antecedenti lo scompenso. Persiste riduzione della concentrazione, della attenzione e della memoria a breve termine” tale gravità appare fortemente dubbia e più compatibile con un episodio di grado lieve F32.0.
Nel suo rapporto solo i sintomi soggettivi riferiti dall’assicurato.
Non riporta l’esame clinico cioè lo stato psichico secondo l’AMDP -System.
Non riporta i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP.
Ricordo alla collega che la certificazione di una inabilità lavorativa e del suo grado non è funzione della diagnosi alfa numerica categoriale del disturbo psichico di cui il soggetto è affetto secondo l’ICD 10 ma si basa sull’accertamento e quantificazione dei deficit psichici e funzionali rilevanti secondo il Mini ICF-APP.
L’assenza della descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP -System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP non permette di validare alcuna IL.
Quanto alla terapia attualmente riferita come attualmente assunta dall’assicurato faccio notare che rispetto a quella riferita come assunta il 25.03.2025 il dosaggio del Brintellix 20 mg (1-0-0-0) è invariato così come quello del Redormin 500mg 0-0-0-1 e della Melatonina ret 2 mg 0-0-0-1. Il dosaggio del Trittico ret. é stato aumentato (da 50 a 150 mg/notte) e sono stati introdotti Sequase XR 50 mg (0-0-0-1) e Symfona 240 mg (1-0-0-0).
Tale terapia non controindica la guida dei veicoli a motore visto che la collega scrive: “ha iniziato a guidare l’auto per brevi tragitti, sentendosi più sicuro”.
L’affermazione pertanto secondo cui “Allo stato attuale non è però ancora in grado di riprendere l’attività di conducente di ______, di ______, conduttore della ______ oppure conduttore dei mezzi pesanti, attività che richiedono una buona concentrazione, elevata responsabilità verso terzi. Inoltre il trattamento farmacologico in corso, che sta portando a graduali progressivi miglioramenti del funzionamento psicosociale, non è compatibile con la guida di mezzi ______” non è condivisibile perché anche alla guida dell’auto sono richieste buona concentrazione e responsabilità verso terzi.
In conclusione sulla base di tale rapporto medico non vi sono elementi atti a modificare la mia valutazione del 25.03.2025 (vedi mio rapporto del 30.03.2025) rispetto alla capacità lavorativa dell’assicurato dal lato medico-psichiatrico e a giustificare un’IL al 100% dal 14.06.2025 al 14.07.2025.
L’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100% dal 15.06.2025.” (doc. 29)
Con decisione formale del 19 giugno 2025 l’assicuratore ha confermato la cessazione del versamento delle indennità giornaliere dal 15 giugno 2025 (doc. 30).
Il 24 giugno 2025 la dr.ssa med. ______ ha rilevato di aver potenziato il trattamento psicofarmacologico come richiesto dalla dr.ssa med. ______ con l’introduzione del Trittico ret 150 mg 0-0-0-1 e Sequase Xr 50 mg 0-0-0-1 (doc. 33) e che il potenziamento della terapia sta portando a graduali progressivi miglioramenti del funzionamento psicosociale e l’interruzione di Trittico Sequase e Sequase rischia di causare un ulteriore peggioramento del quadro clinico. La psichiatra conferma che con il trattamento psicofarmacologico in corso non è possibile certificare una abilità alla guida professionale (doc. 33).
Il 25 giugno 2025 la dr.ssa med. ______ ha affermato:
" (…) Nel suo rapporto la collega non riporta l’esame clinico cioè lo stato psichico secondo l’AMDP System.
Non riporta i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP.
Ricordo nuovamente alla collega che la certificazione di una inabilità lavorativa e del suo grado non è funzione della diagnosi alfa numerica categoriale del disturbo di cui il soggetto è affetto secondo l’ICD 10 ma si basa sull’accertamento e quantificazione dei deficit psichici e funzionali rilevati secondo il Mini ICF-APP.
L’assenza della descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP non permette di validare alcuna IL.
Quanto alla terapia riferita come assunta dall’assicurato “Trittico Retard 150 mg/notte e Sequase XR 50 mg 0-0-0-1 la stessa non controindica la guida di veicoli a motore visto (compreso guida professionale) che la collega stessa nel suo precedente rapporto scriveva: “ha iniziato a guidare l’auto per brevi tragitti, sentendosi più sicuro”.
In conclusione sulla base di tale rapporto medico non vi sono elementi atti a modificare la mia valutazione 25.03.2025 (vedi il mio rapporto del 30.03.2025) rispetto alla capacità lavorativa dell’assicurato dal lato medico-psichiatrico e a giustificare un’IL al 100% addirittura di 3 mesi.
L’assicurato è da considerare abile al 100% dal 15.06.2025.” (doc. 37)
In sede ricorsuale l’assicurato ha prodotto un referto dell’8 ottobre 2025 della dr.ssa med. ______:
" (…) Il rapporto medico del 11/06 u.s. riprendeva la diagnosi, la terapia, il decorso clinico del summenzionato.
Non riportava la descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP in quanto il rapporto medico era una segnalazione al perito di CO1 e non una perizia per CO1.
La valutazione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP sono comunque delle valutazioni soggettive del medico e pertanto contestabili dal perito della assicurazione. La collega psichiatra, tenuto conto della delicatezza del caso, valutazione dell’idoneità psichiatrica alla guida professionale, avrebbe dovuto chiedere a CO1 di poter rivalutare dopo 2 mesi e mezzo il summenzionato e rifare lei la valutazione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei deficit funzionali secondo il MINI ACF-APP.
Ma soprattutto il mio rapporto del 11 giugno u.s. segnalava la terapia farmacologica in corso e nella opposizione del 24 giugno u.s. veniva risegnalata la terapia farmacologica in corso come incompatibile con la guida professionale.
Il perito di CO1 concludeva che l’associazione Trittico retard 150 mg/notte e Sequase XR 50 mg “non controindica la guida di veicoli a motore”, nonostante che la scrivente la avesse avvisata che dopo un periodo di totale astinenza alla guida, il summenzionato aveva ripreso l’auto ma solo per brevi tragitti, non riuscendo a guidare di più.
In data 7 ottobre la scrivente ha contattato la dott.ssa med. ______, medico del traffico SSML per un parere sulla idoneità alla guida di veicoli a motore in un paziente in terapia con l’associazione Trittico retard 150 mg e Sequase XR 50 mg. La dott.ssa med. ______ ha risposto che secondo l’ICADTS Drug list il farmaco Trittico è in categoria III e pertanto non compatibile con la guida sicura del I° e II° gruppo.
Il farmaco Sequase è in categoria II e non compatibile con la guida sicura del I° e del II° gruppo se il paziente accusa un rallentamento cognitivo, effetto secondario del farmaco. Inoltre ha ribadito che l’associazione dei due farmaci psicotropi a livello centrale produce un effetto che si potenzia mutualmente, un effetto esponenziale, per cui ritiene assolutamente controindicata la guida di veicoli a motore sia del gruppo I e II con questa associazione farmacologica.” (doc. A3)
Il 20 ottobre 2025 la dr.ssa med. ______ ha preso posizione sul referto dell’8 ottobre 2025 della dr.ssa med. ______ e sull’attestato, generico, di incapacità lavorativa redatto dalla medesima per il periodo dal 16 ottobre 2025 al 14 novembre 2025:
" (…) Preciso che alla psichiatra curante che a lei non fosse stato richiesto alcun rapporto peritale.
La collega dovrebbe sapere che un rapporto relativo alla certificazione di una IL e del suo grado, secondo le linee guida della SIM (Società Svizzera di Medicina Assicurativa) deve riportare i deficit psichici e funzionali secondo il Mini ICF-APP del soggetto esaminato e non limitarsi a riportare la diagnosi di un disturbo psichico codificato secondo l’ICD 10 o il DSM V o a scrivere per es. “il/la Signor o la Signora è inabile al…%”.
La valutazione dello stato psichico secondo l’AMDP System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP sono gli strumenti utilizzati nella valutazione della capacità lavorativa del soggetto esaminato.
Tengo a precisare comunque che nel suo rapporto medico dell’11 giugno 2025 la stessa psichiatra curante scriveva “Il quadro psicopatologico sta progressivamente migliorando. Il tono dell’umore è in risalita, è più tranquillo, ridotte le rimuginazioni persistenti rispetto i conflitti con la ex moglie. Il sonno si è regolarizzato nell’induzione ed è migliorato nel mantenimento, con remissione degli incubi notturni. Migliorate la spinta volitiva, l’energia, ma non ancora tornate ai livelli antecedenti lo scompenso. Persiste riduzione della concentrazione, della attenzione e della memoria a breve termine”.
Nel suo rapporto la psichiatra curante riportava solo i sintomi soggettivi riferiti dall’assicurato.
Non riportava l’esame clinico cioè lo stato psichico secondo l’AMDP System.
Non riportava i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP.
Certificava un’IL al 100% continua dal 14.06.2025 al 14.07.2025 senza specificare se la stessa valesse in ogni attività lavorativa o solo nell’attività esercitata dall’assicurato al momento della certificata IL.
Preciso che rispetto alla abilità lavorativa dell’assicurato alla guida di veicoli a motore la stessa psichiatra curante Dr.ssa ______ nel suo rapporto del 11.06.2025 scriveva: “… da inizio giugno ha iniziato a guidare l’auto per brevi tragitti, sentendosi più sicuro” con la terapia da lei prescritta e riferita come assunta dall’assicurato “Brintellix 20 mg cp 1-0-0-1, Trittico ret. 150 0-0-0-1, Sequase XR 50 mg 0-0-0-1, Redormin 500 mg 0-0-0-1, Meltonina ret 2 mg 0-0-0-1, Symfona 240 mg 1-0-0-0”.
Lo riteneva pertanto abile alla guida di veicoli a motore.
La psichiatra curante Dr.ssa ______ nel suo ultimo rapporto del 08.10.2025 scrive: “In data 7 ottobre la scrivente ha contattato la dott.ssa med. ______, medico del traffico SSML per un parere sulla idoneità alla guida di veicoli a motore in un paziente in terapia con l’associazione Trittico retard 150 mg e Sequase XR 50 mg. La dott.ssa med. ______ ha risposto che secondo l’ICADTS Drug list il farmaco Trittico è in categoria III e pertanto non compatibile con la guida sicura del I° e II° gruppo. Il farmaco Sequase è in categoria II e non compatibile con la guida sicura del I° e del II° gruppo se il paziente accusa un rallentamento cognitivo, effetto secondario del farmaco. Inoltre ha ribadito che l’associazione dei due farmaci psicotropi a livello centrale produce un effetto che si potenzia mutualmente, un effetto esponenziale, per cui ritiene assolutamente controindicata la guida di veicoli a motore sia del gruppo I e II con questa associazione farmacologica.“.
La collega non specifica se si sia attivata per segnalare all’Ufficio della Circolazione di Camorino che per l’assicurato è controindicata la guida di veicoli a motore sia del gruppo I e II.
La psichiatra curante nel suo rapporto medico del 08.10.2025 non certifica alcuna IL.
Non riporta alcuna diagnosi di disturbo psichico secondo l’ICD 10. Non riporta l’esame clinico cioè lo stato psichico secondo l’AMDP System e non se ne capisce il motivo.
Non riporta i deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP e non se ne capisce il motivo.
(…)
Conclusione
Sulla base del contenuto del rapporto medico del 08.09.2025 e del certificato medico del 09.10.2025 redatti dalla psichiatra Dr.ssa ______ non vi sono motivi atti ad invalidare la mia valutazione del 30.03.2025.
L’assenza della descrizione dello stato psichico secondo l’AMDP -System e dei deficit funzionali secondo il MINI ICF-APP non permette di validare alcuna IL dopo i termini da me già fissati.” (doc. 40)
Pendente causa il ricorrente ha prodotto un’email della dr.ssa med. ______, medico del traffico, confermando “che quanto indicato a pagina 2 del rapporto” dell’8 ottobre 2025 della dr.ssa med. ______ “corrisponde a verità” (doc. A7), mentre il 13 novembre 2025 ha trasmesso un certificato del 12 novembre 2025 della dr.ssa med. ______ che attesta un’inabilità lavorativa del 100% dal 15 novembre 2025 al 22 novembre 2025 e dell’80% dal 23 novembre 2025 fino al 14 dicembre 2025 (doc. B6).
Il 14 novembre 2025 il TCA ha interpellato la dr.ssa med. ______, chiedendo:
" (…)
Diagnosi psichiatrica nel corso del tempo dal 27 novembre 2024 ad oggi.
Voglia descrivere in maniera precisa la terapia farmacologica assunta da RI1 dall’11 giugno 2025 (già in nostro possesso in base al suo referto dell’11 giugno 2025) fino ad oggi, indicando le ragioni di un’eventuale modifica nel corso del tempo.
In un suo scritto dell’11 giugno 2025 all’attenzione del medico fiduciario di CO1, aveva indicato che il quadro psicopatologico stava progressivamente migliorando. Qual è stata l’evoluzione dello stato di salute di RI1 dall’11 giugno 2025; vi è stato un miglioramento? In caso di risposta positiva, per quale motivo il miglioramento dello stato di salute non ha inciso sulla capacità lavorativa di RI1 fino al 23 novembre 2025?
Nel suo ultimo certificato medico ha attestato una incapacità lavorativa dell’80% dal 23 novembre 2025. A cosa è dovuto il miglioramento? È possibile prevedere (in quale lasso di tempo) un ulteriore miglioramento della capacità lavorativa? Se sì, in che misura?
Eventuali osservazioni.” (doc. XII)
Il 25 novembre 2025 la psichiatra ha risposto:
" (…) Il paziente è in mia cura dal 31.12.2024, trattamento psichiatrico integrato a colloqui psicologici di sostegno, con frequenza una volta al mese. È stato inoltre segnalato allo psicoterapeuta ______.
Episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1).
Distruzione della famiglia per divorzio (ICD-10: Z63.5)
Terapia assunta al 11.06.2025:
Brintellix 20 mg 1 – 0 – 0 – 0
Trittico ret 150 mg 0 – 0 – 0 – 1
Sequase XR 50 mg 0 – 0 – 0 – 1
Redormin 500 mg 0 – 0 – 0 – 1
Melatonina ret 2 mg 0 – 0 – 0 – 1
Alla seduta del 11.06.2025 il sonno si era regolarizzato con la terapia serale prescritta e il tono dell’umore era migliorato. Nelle sedute seguenti alla seduta del 11 giugno u.s., si è tentato di scalare gradualmente la terapia serale, a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase, incompatibile con la guida, per agevolare il paziente alla ripresa lavorativa dal momento che il perito di CO1, nel rapporto del 19 giugno u.s., riconfermava una abilità al 100% nella attività abituale dal 15.06.2025.
In data 24.06.2025 la scrivente faceva opposizione alla decisione formale di CO1 del 19.06.2025 e chiedeva il riconoscimento di un ulteriore periodo di 3 mesi di malattia per stabilizzare il quadro psicopatologico e scalare a zero l’associazione Trittico Sequase e Trittico Sequase.
Alla successiva seduta del 10.07.2025, il quadro psicopatologico rimaneva stazionario rispetto l’11.6, pertanto si iniziava a ridurre Trittico ret 150 mg 0-0-0-2/3 per 1 settimana, poi 0-0-0-1/3 e si riduceva Sequase XR 50 mg a 1/2 la sera, invariato il resto della terapia.
Alle successive sedute del 11.08.2025 e del 12.09.2025, il tono dell’umore era in equilibrio con riduzione dello stato di tensione interna diurna, ma il sonno tornava ad essere disturbato nella induzione (si addormentava alla 1:30 del mattino) e da più risvegli. Si manteneva invariato il trattamento psicofarmacologico, tenuto conto l’obiettivo di scalare gradualmente a zero la terapia serale, soprattutto il Trittico Sequase in vista di una futura ripresa lavorativa, ma si anticipava l’orario della presa serale del Trittico Sequase e Trittico Sequase, per migliorare l’induzione del sonno e conseguentemente evitare il peggioramento dello stato psichico.
Alla seduta del 9 ottobre u.s. il paziente, dopo consulto telefonico del 7.10 e 8.10 con la scrivente, aveva ripreso la terapia serale a base di Trittico ret 150 mg 0-0-0-1 e Quetiapine XR 50 mg 0-0-0-1, per migliorare l'induzione e il mantenimento del sonno e ridurre lo stato di tensione interna soprattutto serale, dovuto alle preoccupazioni per la propria salute, finanziarie e per il lavoro (chiusura delle indennità di perdita di guadagno al 15.6 u.s., la consapevolezza di non riuscire al momento a riprendere l'attività abituale, dopo 14 anni di servizio).
Lo stato di tensione, preoccupazione non più contenuto dopo la riduzione della terapia serale a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase, tornava a disturbare il mantenimento del sonno e rischiava di peggiorare lo stato psichico.
La terapia serale a base di Trittico Sequase ha contribuito e tuttora contribuisce a stabilizzare il tono dell'umore, al mantenimento del sonno, a ridurre lo stato ansioso. La terapia a base di Trittico Sequase ha ridotto e tuttora riduce le rimuginazioni persistenti sulle problematiche familiari, di salute e finanziarie e migliora il mantenimento del sonno.
A tutt'oggi la terapia psicofarmacologica è la stessa indicata nel rapporto del 1.06 u.s.
Qual è stata l'evoluzione dello stato di salute di RI1 dall'11 giugno 2025; vi è stato un miglioramento? In caso dì risposta positiva, per quale motivo il miglioramento dello stato di salute non ha inciso sulla capacità lavorativa di RI1 fino al 23 novembre 2025?
Per quanto concerne l'evoluzione dello stato di salute psichica dal 11.06.2025, come indicato al punto 2, fino alla seduta del 10.7.2025, il quadro psicopatologico è rimasto stazionario.
Nelle sedute successive al 10.07, seduta del 11.08 u.s. e del 12.09 u.s., dopo la modifica della terapia eseguita il 10.07 (riduzione graduale della terapia serale a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase), il tono dell'umore rimaneva in equilibrio, con mantenimento della riduzione dello stato di tensione interna diurna, ma il sonno tornava ad essere disturbato nella induzione e nel mantenimento per un peggioramento della tensione interna e delle preoccupazioni la sera.
Alla seduta del 9 ottobre u.s., il tono dell'umore rimaneva in equilibrio, buona spinta volitiva, ma soprattutto alla sera persistevano le preoccupazioni per la salute, per il futuro lavorativo e finanziario. Il sonno, disturbato nella induzione e nel mantenimento, rischiava di destabilizzare lo stato psichico. Di qui l'incremento di posologia di Trittico Sequase e Trittico Sequase, descritto al punto 2, effettuato nei giorni precedenti la seduta del 09.10.
Alla seduta del 12.11.2025 si apprezzava ancora più intenso e presente durante il giorno, non solo la sera, il disagio emozionale (tensione, preoccupazione, demoralizzazione) reattivo alle preoccupazioni per la propria salute psichica, preoccupazioni finanziarie e per il futuro lavorativo, in quanto si rendeva conto di non essere ancora pronto per riprendere l'attività lavorativa abituale. Il sonno era disturbato nel mantenimento, nonostante l'associazione Trittico Sequase e Trittico Sequase.
Dallo scorso 11 giugno a tutt'oggi, l'attenzione e la concentrazione non sono tornate ai livelli antecedenti lo scompenso.
Il miglioramento dello stato di salute, segnalato dalla scrivente in data 11 giugno u.s., non ha inciso favorevolmente sulla capacità lavorativa fino al 22 novembre, in quanto il miglioramento è stato ottenuto con la terapia segnalata sul rapporto medico del 11 giugno u.s. Successivamente, dopo la decisione di CO1 del 19.06 u.s., non è stato possibile scalare a zero la terapia serale a base di Trittico Sequase in associazione a Trittico Sequase, a causa del peggioramento del disturbo del sonno.
Dopo la decisione di CO1 del 19.06.2025, il quadro psicopatologico ha risentito sfavorevolmente della precarietà della situazione psicosociale che veniva a determinarsi.
Nell'ultimo certificato medico del 12.11.2025 ho attestato una capacità lavorativa del 20% dal 23.11.2025 non nella attività abituale, ma in attività adeguata, lavoro semplice, leggero, in ambiente tranquillo, ossia un lavoro a scarso contenuto di responsabilità e di stress, a titolo occupazionale del tempo, per stimolare le capacità residue, che tenga conto dei limiti funzionali attuali: ridotta caricabilità, ridotta persistenza, riduzione della attenzione e concentrazione.
Nelle sedute precedenti alla seduta del 12.11 si è lavorato con il paziente con l'obiettivo congiunto di favorire una ripresa lavorativa graduale per l'attività abituale, ma le preoccupazioni ingravescenti per la situazione socio-lavorativa-finanziaria, familiare (è padre di due figli minori) non hanno favorito un miglioramento del quadro psicopatologico tale da poter fare sperare a breve, medio termine, una ripresa lavorativa nella attività abituale. Pertanto il paziente ha preso una migliore consapevolezza sul suo stato di salute attuale, ha abbandonato temporaneamente l'obiettivo della ripresa lavorativa nella attività abituale (dopo 14 anni di attività), che gli avrebbe garantito una sicurezza economica. Si è così motivato alla ricerca di un posto di lavoro in attività adeguata a tempo parziale, iniziando con ricerche al 20%, perché tra ottobre e novembre la caricabilità è peggiorata rispetto i mesi precedenti, a seguito della situazione di stress psicosociale.
Per quanto concerne la possibilità di prevedere un miglioramento dello stato di salute psichica e di miglioramento della capacità lavorativa allo stato attuale la prognosi è incerta.
In data 09.12.2025. sarà rivalutata la capacità lavorativa.
Tenuto conto della valutazione della collega ______ del 25.03.2025 di abilità al 100% alla guida professionale dal 15.06.2025, riconfermata nel rapporto del 19.06, senza aver rivisto il paziente, visitato a marzo, il paziente avrebbe dovuto iscriversi in disoccupazione e la scrivente avrebbe dovuto stilare un certificato di abilità al 100% per la disoccupazione.
Pertanto in data 7 ottobre la scrivente, per un confronto, ha contattato la Dr.ssa med. ______, medico del traffico SSML per un parere sulla idoneità alla guida di veicoli a motore in un paziente in terapia con l'associazione Trittico retard 150 mg e Sequase XR 50 mg. La dott.ssa med. ______ ha risposto che secondo l'ICADTS Drug list il farmaco Trittico è in categoria III e pertanto non compatibile con la guida sicura del I° e II° gruppo.
Il farmaco Sequase è in categoria II e non compatibile con la guida sicura del I° e II° gruppo se il paziente accusa un rallentamento cognitivo, effetto secondario del farmaco. Inoltre ha ribadito che l'associazione dei due farmaci psicotropi a livello centrale produce un effetto che si potenzia mutualmente, un effetto esponenziale, per cui ritiene assolutamente controindicata la guida di veicoli a motore sia del gruppo l e II con questa associazione farmacologica.
Tenuto conto di quanto sopra, in data 12.11.2025 la scrivente ha mantenuto la valutazione di inabilità lavorativa totale fino al 22.11.2025 incluso e dal 23.11.2025 ha certificato una abilità lavorativa al 20% in attività adeguata (lavoro leggero, in ambiente tranquillo), al fine di permettergli di stimolare le capacità residue, poter usufruire delle indennità di disoccupazione e ridurre la situazione di stress psicosociale in atto.” (doc. XIII)
Il 1° dicembre 2025 il giudice delegato del TCA ha interpellato la dr.ssa med. ______, chiedendo:
" (…)
Conferma di essere stata contattata dalla dr.ssa med. ______ in relazione alla terapia farmacologica assunta da RI1 a partire dall’11 giugno 2025?
In caso di risposta affermativa, conferma quanto indicato dalla dr.ssa med. ______ nello scritto del 25 novembre 2025 alla risposta n. 5?
Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25 novembre 2025 dalla dr.ssa med. ______ (doc. XIII, risposta 2), dal punto di vista della medicina del traffico, RI1 può guidare ______? In caso di risposta negativa, per quale motivo una ripresa della guida di autoveicoli (pesanti) non è possibile?
Eventuali osservazioni.” (doc. XIV)
Il 10 dicembre 2025 la dr.ssa med. ______ ha risposto:
" (…)
1.Conferma di essere stata contattata dalla dr.ssa ______ in relazione alla terapia farmacologica assunta da RI1 a partire dall'11 giugno 2025?
Sì, confermo di essere stata contattata via mail dalla dr.ssa med. ______ in data 7 ottobre 2025 (vedi allegato); la collega mi chiedeva un parere specialistico sulla compatibilità con la guida professionale della terapia farmacologica assunta dal sig. RI1, costituita da: Brintellix 20 mg 1-0- 0, Trittico retard 150 mg 0-0-1, Sequase XR 50 mg 0-0-0-1.
Sì, confermo integralmente quanto riportato dalla dr.ssa med. ______ nello scritto del 25 novembre 2025 alla risposta n.5.
Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25 novembre 2025 dalla dr.ssa med. ______ (doc. XIII, risposta 2) il signor RI1 non può guidare ______ (veicoli a motore del 2 gruppo) poiché tale terapia comprende:
Trittico retard 150 mg (trazodone), classificato ICADTS categoria III secondo quanto riportato sul Compendium svizzero dei medicamenti: "Effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Come con altre sostanze attive sul SNC, i pazienti devono essere informati che la trazodone può compromettere l'attenzione e le capacità psicomotorie necessarie per guidare un veicolo, svolgere lavori pericolosi o utilizzare macchinari complessi".
Brintellix 20 mg, classificato ICADTS categoria II secondo quanto riportato sul Compendium svizzero dei medicamenti: "in una batteria di test neuropsicologici, non è stata osservata alcuna significativa compromissione della capacità di guida, delle funzioni cognitive o di altre capacità psicomotorie in volontari sani dopo somministrazioni singole e ripetute di vortioxetina 10 mg/die rispetto al placebo. Tuttavia, si consiglia cautela durante la guida o l'uso di macchinari pericolosi, soprattutto all'inizio del trattamento o in caso di modifica del dosaggio".
Sequase XR 50 mg (quetiapina), classificato ICADTS categoria II, secondo quanto riportato sul Compendium svizzero dei medicamenti: "Effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Sequase XR ha un effetto moderato sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. A causa dei suoi effetti sul sistema nervoso centrale, Sequase XR può compromettere le attività che richiedono attenzione mentale. Pertanto, i pazienti non devono guidare veicoli o utilizzare macchinari fino a quando non sia stata valutata la loro sensibilità individuale".
Redormin (medicina erboristica, Redormin 500 mg contiene estratti secchi di radice di valeriana e coni di luppolo (Ze 91019). Redormin 500 mg è un medicinale a base di erbe standardizzato. La standardizzazione garantisce una qualità costante da lotto a lotto. Le due piante medicinali comprovate, valeriana e luppolo, si completano a vicenda. Hanno un effetto soporifero e, attraverso una leggera sedazione, favoriscono un sonno ristoratore.
Melatonina retard 2 mg, secondo quanto riportato sul Compendium svizzero dei medicamenti: "Melatonin ha un effetto moderato sulla capacità di guidare veicoli o sulla capacità di utilizzare macchine. Melatonin può causare sonnolenza, pertanto il medicamento deve essere utilizzato con cautela qualora gli effetti della sonnolenza possano costituire un pericolo per la sicurezza".
Secondo il sistema ufficiale ICADTS1 (International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety):
· Categoria II: farmaci "likely to produce minor or moderate adverse effects", con effetti sul livello di performance equivalenti a BAG 0.5-0.8 g/L - guida possibile solo dopo valutazione clinica individuale e in assenza di fattori aggravanti.
· Categoria III: farmaci "likely to produce severe effects", con impairment equivalente a BAC > 0.8 g/L - guida controindicata.
In conclusione confermo che l'assunzione di un farmaco classificato in categoria III ICADTS controindica quindi la guida per entrambi i gruppi di veicoli a motore (per uso privato gruppo 1 e per uso professionale gruppo 2); per quanto riguarda invece i farmaci classificati in categoria II spetta al paziente astenersi dalla guida nel caso in cui risenta degli effetti secondari (ad esempio stanchezza, sonnolenza, ridotta capacità attentiva, rallentamento, ecc.). Si precisa inoltre che l'associazione di più farmaci psicotropi (un farmaco di categoria III con farmaci di categoria II) comporta una azione depressiva a livello del sistema nervoso centrale che si potenzializza mutualmente e aggrava le conseguenze sfavorevoli sulla guida in sicurezza dei veicoli a motore.
Nel caso in questione, sono inoltre documentati:
Disturbi del sonno
Episodio depressivo di media gravità (ICD-10: F32.1)
Distruzione della famiglia per divorzio (ICD-10: Z63.5)
Tali elementi costituiscono ulteriori fattori aggravanti per la guida in sicurezza dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo. Per una valutazione completa della idoneità alla guida dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo, come previsto dall'OAC, ritengo necessario che il signor RI1 sia sottoposto ad una perizia di livello 4 in medicina del traffico al fine di valutare nella integralità la sua idoneità alla guida e le relative misure da attuare per una eventuale riammissione alla guida dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo.” (doc. XV)
Il 18 dicembre 2025 il ricorrente ha prodotto un certificato della dr.ssa med. ______ che ha attestato un’inabilità al lavoro all’80% dal 15 dicembre 2025 al 15 gennaio 2025 (doc. B7), mentre il 9 gennaio 2026 ha trasmesso un certificato della medesima curante che ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 16 gennaio 2026 al 16 febbraio 2026 nella precedente attività e un’incapacità lavorativa dell’80% in attività adeguata alla patologia del 16 gennaio 2026 (doc. B8).
Il 13 gennaio 2026 l’assicuratore ha allegato una presa di posizione dell’8 gennaio 2026 della dr.ssa med. ______ che ha affermato:
" (…)
Mia valutazione e conclusione
Anzitutto riconfermo i miei precedenti rapporti a voi già noti che non riporto.
Il certificato medico datato 12.11.2025 redatto dalla Dr.ssa ______ di ______ è una semplice certificazione di un'IL al 100% senza giustificazione del perché: manca l'esame psichico secondo l'AMDP-System e non sono riportati i deficit funzionali secondo il Mini ICF-APP.
Nel rapporto medico datato 25.11.2025 redatto dalla Dr.ssa ______ di ______ indirizzato al cancelliere del TCA e del Tribunale d'Appello si legge: "... Si certifica che il paziente a margine, in mia cura, continua l'inabilità.
Rilevo che la collega scrive: "II paziente è in mia cura dal 31.12.2024, trattamento psichiatrico integrato a colloqui psicologici di sostegno, con frequenza una volta al mese": ciò depone già per una non gravità del caso altrimenti la presa a carico ambulatoriale sarebbe stata più intensiva.
al punto 1, la stessa pone sempre la stessa diagnosi psichiatrica di "episodio depressivo di media gravità, distruzione della famiglia per divorzio" dal 27.11.2024 al momento della compilazione del suo rapporto cosa che stride con quanto successivamente da lei scritto al punto 2, dove segnala un miglioramento dello stato psicopatologico del paziente in particolare del tono dell'umore.
Al punto 2, riporta la terapia prescritta l'11.06.2025 ed attesta che nelle sedute seguenti aveva tentato di scalare gradualmente la terapia serale a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase.
Chiedeva poi il 19.06.2025 un riconoscimento ulteriore del periodo di malattia di 3 mesi per "stabilizzare il quadro psicopatologico", che non descrive (manca la descrizione dell'esame psichico secondo l'AMDP-System), e scalare a 0 l'associazione Trittico Sequase, non descrivendone le modalità.
Alla successiva seduta del 10.07.2025 scrive che il quadro psicopatologico rimaneva “stazionario rispetto all'11.06" senza descrivere lo stato (manca la descrizione dell'esame psichico secondo l'AMDP-System).
Riporta poi che nelle sedute successive dell'11.08 e del 12.08, il tono dell'umore era "in equilibrio" con "riduzione dello stato di tensione interna" ma il sonno tornava ad essere disturbato nell'induzione e da più risvegli. Con questa frase la psichiatra curante afferma che l’assicurato era "eutimico" e ciò è in netto contrasto con quanto scritto al punto 1 “episodio depressivo di media gravita": se il tono dell'umore è in asse il paziente non è affetto da un episodio depressivo.
Scrive poi si manteneva "invariato il trattamento psicofarmacologico" tenuto conto dell'obbiettivo di scalare gradualmente a 0 la terapia serale, soprattutto il Trittico Sequase in vista di una futura ripresa lavorativa ma si anticipava l'orario della presa serale del Trittico Sequase per migliorare l'induzione del sonno e conseguentemente evitare il peggioramento dello stato psichico, incomprensibile tale modalità d'intervento.
Alla seduta del 09.10 dopo consulto telefonico con la psichiatra del 07.10 e del 08.12 scrive che l’assicurato riprese la terapia serale per migliorare l'induzione e il mantenimento del sonno e ridurre lo stato di tensione interna serale dovuto alle preoccupazioni per la propria salute, finanziarie e per il lavoro e scrive "La terapia serale a base di Trittico Sequase ha contribuito e contribuisce a stabilizzare il tono dell'umore, al mantenimento del sonno e ridurre lo stato ansioso".
Si nota ancora una incongruenza con quanto sopra scritto: l’assicurato era eutimico e perciò non bisognava stabilizzare il tono dell'umore.
Al punto 3, alla domanda posta risponde "per quanto concerne l'evoluzione dello stato di salute psichica dall'11.06 come indicato al punto 2 fino all'11.07 il quadro psicopatologico è rimasto stazionario": ciò vuoi dire l’assicurato era migliorato a livello timico. Nelle sedute successive, come da lei precedentemente riportato il tono dell'umore era in asse, quindi non si capisce cosa scrive successivamente.
Non è poi chiaro come il miglioramento dello stato di salute segnalato dall'11 giugno non abbia inciso sulla capacità lavorativa fino al 22 novembre.
Non è spiegata la motivazione in maniera adeguata.
La certificazione di una eventuale IL deve basarsi sulla presenza di deficit psichici e funzionali aggettivati secondo il Mini ICF-APP che la psichiatra curante mai riporta.
Non è quindi chiara la risposta al punto 4 (che non risulta assolutamente motivata): non vengono riportati nè lo stato psicopatologico oggettivato secondo l'AMDP System nè i deficit psichici e funzionali da lei aggettivati secondo il Mini ICF-APP System per giustificare un'incapacità lavorativa all'80% e neppure perchè definisca una capacità lavorativa del 20% solo dal 23.11.2025 visto che già da giugno u.s. parlava di un tono dell'umore eutimico.
Le sue osservazioni al punto 5, sono state da me già chiarite nei punti precedenti.
In conclusione il rapporto medico da lei redatto appare pieno di incongruenze. Lo stesso non è assolutamente dettagliato per quello che riguarda la sua decisione del mantenimento di un'IL al 100% sino al 22.11.2025 mancandone le reali motivazioni.
Il contenuto del rapporto medico datato 10.12.2025 redatto dalla Dr.ssa ______ del ______ di ______ era in parte a me già noto perché riportato nel rapporto medico redatto dalla psichiatra curante del 08.10.2025 e il 20.10.2025 facevo rilevare che la psichiatra curante nel rapporto del 11.06.2025 lo riteneva abile alla guida dell'auto da inizio giugno 2025 pur assumendo la terapia da lei prescritta di Brintellix 20 mg cp 1-0-1, Trittico Retard 150 cp 0-0-1, Sequase 50 mg cp 0-0-1, Redormin 500 cp 0-0-1, Meltonina R 2 mg cp 0-0-1 e Symfona 240 cp 1-0-0.” (doc. 41)
2.8. Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Rimangono riservati i casi in cui questi evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza 8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile 2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid. 3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).
2.9. In concreto, chiamato a stabilire se l’assicuratore ha correttamente valutato la situazione valetudinaria del ricorrente, questo Tribunale non può confermare la decisione su opposizione impugnata.
Dalle tavole processuali emerge che il medico fiduciario dell’assicuratore, dr.ssa med. ______, ha visitato l’insorgente in una sola occasione (il 25 marzo 2025), quando, per stessa ammissione della specialista in psichiatria, sulla base dei deficit psichici e funzionali rilevati al Mini ICF-APP, l’incapacità lavorativa dell’interessato era totale in qualsiasi attività (doc. 19).
Secondo la psichiatra l’assicurato in quel periodo beneficiava “di una psicoterapia e di una psicofarmacoterapia non sufficiente a controllare i sintomi ansiosi e l’insonnia”, ma la continuazione della psicoterapia e l’adeguamento della psicofarmacoterapia avrebbe reso possibile un miglioramento ulteriore dei sintomi e dei deficit psichici e funzionali con ripresa totale dell’attività lavorativa il 15 giugno 2025 (doc. 19). La psichiatra ha effettuato una valutazione prospettica dello stato di salute, fondata su ipotesi future, senza più accertarsi personalmente se quanto ritenuto al momento della visita del 25 marzo 2025, si sarebbe poi effettivamente verificato (su questo tema cfr. anche STCA 36.2022.28 del 22 dicembre 2022, consid. 2.5).
Sulla base di quanto affermato dal medico fiduciario e tenuto conto dell’ingiunzione di CO1 del 31 marzo 2025 che ha confermato la necessità di “un potenziamento della terapia farmacologica”, invitando l’insorgente a comunicare le cure intraprese (doc. 20), la curante, dr.ssa med. ______, FMH psichiatria e psicoterapia, ha ricalibrato la terapia farmacologica, potenziandola ed adeguandola allo stato psichico del momento (doc. 24).
Grazie all’introduzione di Sequase XR 50 mg e all’aumento del dosaggio del Trittico ret. da 50 a 150 mg, oltre all’introduzione di Symfona 240 mg, il quadro psicopatologico è progressivamente migliorato (doc. 26), con la precisazione che l’interruzione dell’assunzione dei primi due farmaci avrebbe rischiato di causare un nuovo peggioramento del quadro clinico (doc. 33).
L’adeguamento della terapia farmacologica, che non era stata messa in discussione dall’assicuratore o dal medico fiduciario, ed anzi è stata da loro voluta, per i motivi esposti in maniera dettagliata, completa, precisa e motivata dalla dr.ssa med. ______, medico del traffico ed a cui si rinvia (doc. XV), ha avuto quale conseguenza l’impossibilità, per l’assicurato, di riprendere la sua precedente attività di autista di ______. I medicamenti assunti (Sequase e Trittico) controindicano infatti la guida di veicoli sia per uso privato che per uso professionale (doc. XV: “Sulla base della terapia indicata nello scritto del 25 novembre 2025 dalla dr.ssa med. ______ (doc. XIII, risposta 2) il signor RI1 non può guidare ______ (veicoli a motore del 2 gruppo)” e: “Nel caso in questione, sono inoltre documentati: - Disturbi del sonno -Episodio depressivo di media gravita (ICD-10: F32.1) - Distruzione della famiglia per divorzio (ICD-10: Z63.5). Tali elementi costituiscono ulteriori fattori aggravanti per la guida in sicurezza dei veicoli a motore del 1 e 2 gruppo”).
Di fronte all’impossibilità per il ricorrente di guidare mezzi ______, che la curante aveva già evidenziato nel referto dell’11 giugno 2025 (“Allo stato attuale non è però ancora in grado di riprendere l’attività di conducente di ______, di ______, conduttore della ______ oppure conduttore dei mezzi pesanti, attività che richiedono una buona concentrazione, elevata responsabilità verso terzi. Inoltre il trattamento farmacologico in corso, che sta portando a graduali progressivi miglioramenti del funzionamento psicosociale, non è compatibile con la guida di mezzi ______”; doc. 26, sottolineatura del redattore), la dr.ssa med. ______ il 19 giugno 2025 e nei successivi referti, si è limitata a sottolineare che l’interessato ha comunque guidato, per brevi tratti, un veicolo privato, e che non è dato sapere se la curante ha segnalato la fattispecie all’Ufficio della circolazione di Camorino, senza tuttavia spendere una parola circa l’impossibilità di condurre mezzi ______ a causa della terapia assunta.
Neppure l’assicuratore si è chinato sull’impossibilità per il ricorrente di poter guidare automezzi ______ e di non poter svolgere la sua attività abituale a causa della terapia farmacologica assunta.
Il medico fiduciario, non ha comunque contestato le affermazioni del medico del traffico, dr.ssa med. ______, circa gli effetti della terapia assunta dall’assicurato.
Solo con la presa di posizione dell’8 gennaio 2026 la dr.ssa med. ______ mette in dubbio la modalità di intervento della curante in relazione con la volontà di ridurre la terapia farmacologica a zero al fine di permettere al ricorrente di riprendere la propria attività lavorativa. Secondo la psichiatra, quanto descritto nel referto del 25 novembre 2025 dalla dr.ssa med. ______ sarebbe in parte contraddittorio e non motivato, rilevando che un tono dell’umore in asse, come descritto dalla curante, non permetterebbe la diagnosi di depressione.
La curante ha tuttavia spiegato che l’11 giugno 2025 grazie alla terapia prescritta il tono dell’umore era migliorato ed il sonno si era regolarizzato. Nelle sedute successive la dr.ssa med. ______ ha tentato di scalare gradualmente la terapia serale a base di Trittico Sequase e Sequase, incompatibili con la guida, per permettere all’interessato di riprendere la propria attività lavorativa. Dal 10 luglio 2025 la curante ha iniziato a ridurre la terapia a base di Trittico Sequase e Trittico Sequase, con tono dell’umore in equilibrio e riduzione della tensione interna diurna, ma con il sonno che tornava ad essere disturbato nell’induzione e da più risvegli. Il trattamento farmacologico è così rimasto invariato, con tuttavia l’obiettivo di scalare gradualmente a zero la terapia serale. La dr.ssa med. ______ ha così anticipato l’assunzione serale dei medicamenti per migliorare l’induzione del sonno ed evitare un nuovo peggioramento dello stato psichico. Dal 9 ottobre 2025 la terapia è stata nuovamente aumentata per migliorare l’induzione del sonno e mantenerlo, con riduzione dello stato di tensione interna serale. La terapia a base di Trittico Sequase ha contribuito e contribuisce a stabilizzare il tono dell’umore, a mantenere il sonno e ridurre lo stato ansioso. La terapia a base di Trittico Sequase ha ridotto le rimuginazioni e migliorato il mantenimento del sonno.
Nel referto dell’8 gennaio 2026 la dr.ssa med. ______, critica l’anticipo dell’assunzione del Trittico e del Sequase per migliorare l’induzione del sonno ed evitare un peggioramento dello stato psichico, ritenendo incomprensibile tale modalità, senza tuttavia precisare come avrebbe dovuto invece intervenire la dr.ssa med. ______ e senza sostenere che l’assunzione dei citati medicamenti non era dovuta (“Scrive poi si manteneva "invariato il trattamento psicofarmacologico" tenuto conto dell'obbiettivo di scalare gradualmente a 0 la terapia serale, soprattutto il Trittico in vista di una futura ripresa lavorativa ma si anticipava l'orario della presa serale del Trittico Sequase per migliorare l'induzione del sonno e conseguentemente evitare il peggioramento dello stato psichico, incomprensibile tale modalità d'intervento”).
Il medico fiduciario afferma poi che vi sarebbe un’incongruenza perché la curante afferma che il ricorrente è eutimico, ciò che non avrebbe necessitato di uno stabilizzatore del tono dell’umore quale il Trittico. Tuttavia la curante ha somministrato il farmaco sia per stabilizzare l’umore che per permettere il mantenimento del sonno e ridurre lo stato ansioso (“La terapia serale a base di Trittico Sequase ha contribuito e contribuisce a stabilizzare il tono dell'umore, al mantenimento del sonno e ridurre lo stato ansioso").
Del resto anche il medico fiduciario non è immune da incoerenze, ritenuto come nel referto dell’8 gennaio 2026 sembra mettere in dubbio la gravità della patologia di cui è affetto l’insorgente (“Rilevo che la collega scrive: "II paziente è in mia cura dal 31.12.2024, trattamento psichiatrico integrato a colloqui psicologici di sostegno, con frequenza una volta al mese": ciò depone già per una non gravità del caso altrimenti la presa a carico ambulatoriale sarebbe stata più intensiva”), allorché al momento della visita fiduciaria del 25 marzo 2025 ha confermato, sulla base di un approfondito esame personale dell’assicurato secondo AMDP System e Mini ICF-APP la gravità della situazione valetudinaria del ricorrente, attestando una completa incapacità lavorativa dell’interessato e questo perlomeno fino al 15 giugno 2025, con l’ingiunzione a ricalibrare la terapia medicamentosa.
In ogni caso, la dr.ssa med. ______ non mette in dubbio di per sé la somministrazione di Trittico e Sequase per la cura dell’episodio depressivo di media gravità da lei diagnosticato il 25 marzo 2025, e che determina l’impossibilità per l’interessato di guidare mezzi ______ (Trittico) o impone al paziente di astenersi dalla guida (Sequase) nel caso in cui risenta effetti secondari, quali stanchezza, sonnolenza, ridotta capacità attentiva, rallentamento.
Ribadito che né l’assicuratore né il medico fiduciario hanno contestato nel corso del tempo la correttezza della terapia farmacologica prescritta al ricorrente per la cura della patologia e che non è mai stato richiesto all’assicurato di cessare l’assunzione di Trittico e Sequase, che rende di fatto impossibile, dal punto di vista della medicina del traffico, la guida di mezzi ______, occorre concludere che l’insorgente, nell’attività di conducente di mezzi ______ è completamente inabile al lavoro.
Va ora esaminato quali sono le conseguenze dell’inabilità al lavoro nella precedente attività per il versamento delle indennità giornaliere.
2.10. L’assicuratore, reso edotto più volte dell’impossibilità per il ricorrente di condurre mezzi ______ a causa dell’assunzione dei medicamenti Trittico e Sequase in seguito alla patologia psichica di cui è affetto, non ha esaminato se l’assicurato poteva svolgere un’altra attività, adatta al suo stato di salute, in quale misura e, se del caso, assegnargli un termine di 3 – 5 mesi per adattarsi al suo stato valetudinario e procedere con l’abituale raffronto dei redditi per stabilire se continuare a versargli un’indennità giornaliera (sul tema cfr. consid. 2.5 e 2.6 e DTF 141 V 625, consid. 4.1).
A questo proposito in una sentenza 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019 in ambito di indennità giornaliere in caso di infortunio, il Tribunale federale ha rammentato:
" 3.2. Se risulta che l'assicurato nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno sia tenuto a cambiare lavoro, l'assicuratore deve invitarlo in tal senso e concedergli un adeguato periodo transitorio per adattarsi alle mutate circostanze e trovare un nuovo posto di lavoro, durante il quale le indennità giornaliere continuano a essere versate. Tale periodo transitorio viene fissato da tre a cinque mesi (sentenza 8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.4.2 con rinvio a DTF 141 V 625 consid. 4.1 pag. 629 seg.; cfr. anche sentenze 8C_838/2012 del 19 aprile 2013 consid. 3.1; 8C_173/2008 del 20 agosto 2008 consid. 2.3; U 108/05 del 28 agosto 2006 consid. 2.3; U 301/02 del 1° ottobre 2003 consid. 1.3 con rinvio a DTF 114 V 281 consid. 5b pag. 289 seg.; MARKUS SCHMID, nota marginale 10 ad art. 16 LAINF; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesvewaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, nota marginale 213 pag. 973 con riferimenti).
3.3 Se l'assicuratore esige il reinserimento in una nuova occupazione, esso deve esporre i profili professionali o quali attività considera esigibili per l'assicurato. Solamente con una tale designazione e un tale chiarimento delle possibilità lavorative, l'assicuratore adempie il suo obbligo di motivazione, inteso come parte del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In questa maniera all'assicurato viene reso possibile di farsi un'idea sulla portata del cambiamento lavorativo richiesto (sentenza 8C_714/2018 consid. 4.4.4; Urteil U 301/02 consid. 1.4 con rinvio a DTf 124 V 131 consid. 1a).
(…)
4.4. Dagli atti non risulta oltretutto che il ricorrente sia stato invitato a cercarsi un nuovo lavoro in un'attività adatta ai suoi disturbi. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, l'assicuratore con la decisione del 28 aprile 2014 non ha ingiunto al ricorrente, richiamandosi all'obbligo di ridurre il danno, di provvedere a un cambiamento di lavoro. In realtà, con la menzionata decisione l'amministrazione, facendo capo alla valutazione espressa dal medico fiduciario in occasione della visita di controllo del 26 marzo 2014, ha riconosciuto una componente causale naturale ed adeguata fino al massimo al 31 maggio 2014, essendo stato raggiunto lo status quo sine dal 1° giugno 2014. L'inabilità lavorativa sarebbe giustificata al 100% nell'attività svolta sempre in piedi sino al 1° maggio 2014. Il ricorrente era stato ritenuto abile al 50% dal 1° maggio 2014 ed in seguito si era ritenuta giustificata una ripresa laovorativa totale. Inoltre in ogni caso dall'11 aprile 2014 si sarebbe ritenuta una piena abilità lavorativa in attività confacente. Una componente causale naturale come anche adeguata si sarebbe potuta ammettere al massimo fino al 31 maggio 2014. Dal 1° giugno 2014 il tutto sarebbe stato di competenza dell'assicuratore contro le malattie. Invece, l'assicuratore nella decisione su opposizione del 15 marzo 2017 sulla base della valutazione del Dr. med. B.________ ha affermato che contrariamente a quanto deciso in precedenza con la decisione del 28 aprile 2014 lo stato quo sine vel ante non era stato ancora raggiunto e quindi un nesso causale naturale tra l'evento del 5 febbraio 2013 ed i disturbi dell'assicurato dovevano ancora essere ammessi come anche che il diritto alle prestazioni LAINF non era ancora terminato. Lo stato di salute dell'assicurato si sarebbe stabilizzato soltanto dopo il termine dell'ultimo ciclo di fisioterapia il 30 gennaio 2017. L'assicuratore infine non ha riconosciuto le prestazioni per le indennità giornaliere per il periodo tra il 1° giugno 2014 e il 26 giugno 2016 con la motivazione che all'assicurato con decisione del 28 aprile 2014 era stato comunicato di essere ritenuto abile al 100% in un lavoro confacente.
4.5. Né nella decisione del 28 aprile 2014 né nella decisione su opposizione del 15 marzo 2017 viene esposta una attività concreta, che secondo l'assicuratore sarebbe stata esigibile con una piena capacità lavorativa dal 1° giugno 2014. Ciò costituisce, come il ricorrente censura a ragione, una violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; sentenze 8C_714/2018 consid. 4.4.4 e U 301/02 consid. 2.3). Una motivazione sufficiente rispetto al diritto di essere sentito relativamente alle possibilità lavorative esigibili non è ravvisabile nemmeno nel rinvio in entrambe le decisioni del 28 aprile 2014 e del 15 marzo 2017 al profilo di esigibilità del medico consulente dell'assicuratore. Certo, le limitazioni causate dall'infortunio nel profilo di esigibilità costituiscono la base per l'esame della capacità lavorativa, ma per prassi non assolvono l'amministrazione di indicare lavori o attività concreti. In caso contrario, il nuovo inserimento professionale richiesto dall'assicuratore non potrebbe essere verificato e impugnato dall'assicurato in maniera adeguata (sentenze 8C_714/2018 consid. 4.4.4 e U 301/02 consid. 2.3). Né si può affermare che la pronuncia impugnata abbia sanato questo vizio. Sia il giudizio cantonale sia la decisione su opposizione si rivelano lesivi del diritto di essere sentito per carente motivazione. (…)”
A questo proposito la dottrina (Häberli Ch. / Husmann D., Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berna 2015, pag. 169 e seguenti) rammenta che, differentemente da quanto accade nell’assicurazione invalidità, nell’ambito delle indennità giornaliere per perdita di guadagno in caso di malattia, non si fa riferimento al teorico mercato equilibrato del lavoro. Non è sufficiente che un’attività adatta sia, dal punto di vista medico, teoricamente esigibile; la persona assicurata deve avere la concreta possibilità di esercitare l’attività leggera ed adatta al suo stato di salute nel reale mercato del lavoro. Un determinato posto di lavoro non deve esistere solo teoricamente, bensì anche concretamente. Considerato che le indennità giornaliere per malattia, a differenza della rendita AI, non costituiscono una prestazione a lungo termine, può essere fatto riferimento solo al mercato del lavoro concreto (“Anders als in der IV wird im Krankentaggeld-Bereich nicht auf den ausgeglichenen Arbeitsmarkt abgestellt, was sich schon aus dem Wortlaut von Art. 6 ATSG (Arbeitsunfähigkeit) gegenüber Art. 7 ATSG (Erwerbsunfähigkeit) ergibt. Es genügt nicht, dass eine angepasste Tätigkeit bloss medizinisch-theoretisch möglich ist; der Versicherte muss vielmehr eine reale Chance haben, die Verweisungstätigkeit bei gegebener Arbeitsmarktsituation real ausüben zu können. Eine entsprechende Stelle darf also nicht nur theoretisch und statistisch vorhanden sein, sondern muss tatsächlich existieren; die versicherte Person muss ihre Restarbeitsfähigkeit in einer solchen Stelle sofort realisieren können. Da Krankentaggelder anders als Invaliditätsrenten keine Langzeitleistungen darstellen, ist allein die Bezugnahme auf den konkreten Arbeitsmarkt sachgerecht”; cfr. anche Bonaz Lucile, op. cit., pag. 184, n. 521).
La dottrina (Häberli/Husmann, op. cit., pag. 169 e seguenti) rammenta inoltre che dal principio di reciprocità valido nell’ambito della LAMal deriva un giudizio differente dell’esigibilità del cambio di attività rispetto all’AI. Nel primo caso viene infatti assicurato un salario determinato per il quale viene pagato un premio calcolato in funzione dell’indennità che le parti hanno concordato di versare. L’obbligo di cambiare attività, derivante dall’obbligo di ridurre il danno, comporta di regola una riduzione unilaterale della prestazione assicurativa prevista in cambio del premio pagato dalla persona assicurata. Ciò è in contraddizione con il principio dell’equivalenza valido nella LAMal (“Ebenso ist zu beachten, dass für die Zumutbarkeit in der Krankentaggeldversicherung grundsätzlich ein anderer, für die Versicherer strengerer Massstab als in der Invalidenversicherung gilt. Dies ergibt sich aus dem Äquivalenz-(VVG) bzw. Gegenseitigkeitsprinzip (KVG). Die Versicherten versichern einen bestimmten Lohn bzw. danach bemessene Taggelder und bezahlen dafür die entsprechenden Prämien. Der mit der Schadenminderung geforderte Berufswechsel führt meistens zu einer einseitigen Herabsetzung der geschuldeten Versicherungsleistungen zugunsten des Taggeldversicherers, was letztlich dem Äquivalenz- bzw. Gegenseitigkeitsprinzip zuwiderläuft. Daher ist eine gewisse Zurückhaltung bei der Bejahung der Zumutbarkeit eines Berufswechsels angezeigt”).
In concreto l’assicuratore, come visto, non ha imposto al ricorrente di cambiare attività, non ha indicato alcuna attività esigibile e non ha proceduto all’abituale raffronto dei redditi.
Ora in ambito di indennità giornaliere per malattia di diritto privato, il Tribunale federale in una sentenza 4A_228/2019 del 2 settembre 2019, applicata più volte in ambito LCA da questo Tribunale (cfr., fra le tante, la STCA 36.2022.49 del 6 novembre 2023; STCA 36.2024.26 del 21 ottobre 2024), ha statuito sul caso di una persona a cui l’assicuratore, il 12 ottobre 2016, aveva rifiutato di continuare a versare le indennità giornaliere oltre il 31 ottobre 2016 poiché, sulla base di una perizia, era emerso che l’interessato poteva ricominciare a lavorare nella precedente attività di conducente di camion già dal 12 settembre 2016.
In seguito alla successiva perizia giudiziaria allestita dal Tribunale cantonale, era invece risultato che l’assicurato non poteva svolgere la precedente professione di camionista, ma unicamente un’attività leggera e confacente al suo stato di salute e ciò dal mese di agosto 2015.
Il Tribunale cantonale ha allora condannato l’assicuratore al versamento delle indennità complete fino al loro esaurimento, anteriore alla data del giudizio cantonale, poiché l’assicuratore non aveva avvisato l’assicurato del suo obbligo di ridurre il danno e non gli aveva assegnato alcun termine per cambiare professione.
L’assicuratore ha adito il TF contestando la decisione cantonale, poiché dalla perizia giudiziaria era emerso che già dal mese di agosto 2015 l’interessato avrebbe potuto esercitare un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, ossia ancora prima della notifica dell’incapacità lavorativa. Inoltre, quando il 28 agosto 2018 la perizia gli è stata trasmessa, non avrebbe più potuto assegnare un termine per cambiare attività poiché il versamento di prestazioni non era più d’attualità.
L’Alta Corte ha respinto l’impugnativa, stabilendo che spetta all’assicuratore notificare alla persona assicurata l’obbligo di ridurre il danno e concedergli un termine per cambiare attività. Niente avrebbe impedito l’assicuratore, nel caso di specie, di domandare all’assicurato, il quale riteneva, correttamente, di non più essere in grado di riprendere la precedente attività, di mettersi alla ricerca di una attività compatibile con il suo stato di salute e di assegnargli un termine a questo scopo (consid. 2.3.2: “Il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante n'a jamais adressé à l'intimé d'avertissement au sujet du changement de profession commandé par l'obligation de ce dernier de diminuer le dommage causé par son invalidité et ne lui a jamais imparti de délai pour ce faire. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas, se contentant de faire valoir que l'intimé était déjà apte à reprendre une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles avant même que son incapacité soit signalée à l'assureur et que l'expertise judiciaire faisant état d'une capacité de travail complète dans une telle activité n'est parvenue à l'assurance qu'en date du 28 août 2018. Elle ne peut être suivie. Avant de se rallier aux conclusions de l'expertise judiciaire sur ce point, la recourante soutenait que l'intimé était apte à reprendre son activité de chauffeur poids lourds à 100%. L'expertise judiciaire a permis d'invalider cette hypothèse, sur laquelle la recourante fondait son refus de continuer à verser à l'intimé des indemnités journalières, et d'établir que l'intimé n'était apte au travail que dans le cadre d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Selon la jurisprudence précitée, il appartient dans pareille situation à l'assureur de rendre attentif l'assuré au changement de profession dont il estime qu'il peut raisonnablement être attendu de l'assuré et donner un délai à ce dernier pour s'adapter à ces nouvelles conditions. Le fait que la capacité de travail de l'assuré dans une autre activité adaptée à son état de santé ait été établi de manière rétroactive par une expertise judiciaire, dont il n'est pas rare que les conclusions interviennent à un moment où le versement des indemnités journalières n'est plus d'actualité, n'y change rien. Rien n'empêchait la recourante de demander à l'intimé, qui estimait quant à lui - à raison - ne pas être en mesure de poursuivre son activité, de se mettre à la recherche d'une activité compatible avec son état de santé et de lui impartir un délai pour ce faire. Le fait qu'en cas de désaccord entre les parties sur la question de la capacité de travail de l'assuré un certain temps soit nécessaire avant que la vérité judiciaire ne soit établie n'exonère pas l'assureur des devoirs susmentionnés s'il veut pouvoir fonder sa décision de cesser l'indemnisation de l'assuré sur la possibilité réelle de ce dernier d'exercer une autre activité rémunérée adaptée à son état de santé”).
Questo TCA non ha alcun motivo per non applicare tale giurisprudenza anche nell’ambito della LAMal.
In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va modificata nel senso che l’insorgente ha diritto alle indennità giornaliere per malattia anche dopo il 15 giugno 2025 secondo le percentuali attestate dalla dr.ssa med. ______, fino al ripristino della capacità lavorativa, in via subordinata fino all’esaurimento delle prestazioni o, in via ancora più subordinata, fino al termine del periodo di adattamento che l’assicuratore potrà assegnare all’assicurato secondo la procedura esposta in precedenza (cfr. anche consid. 2.5 e 2.6).
2.11. Secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LAMal non è stato previsto di prelevare le spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares ______, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
All’insorgente, vincente in causa e rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che RI1 ha diritto alle indennità giornaliere per malattia anche dopo il 14 giugno 2025 come indicato nei considerandi.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO1 verserà al ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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