AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2025.60
Data decisione, Autorità: 27.01.2026, TCA
Titolo: Conferma della soppressione rendita a seguito di miglioramento dello stato valetudinario accertato da una perizia psichiatrica amministrativa. Negato un peggioramento della patologia psichiatrica di un assicurato, beneficiario di una curatela rappresentativa
Raccomandata
Incarto n. 32.2025.60 32.2025.61
BS
Lugano 27 gennaio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 7 luglio 2025 (in. 32.2025.60 e 32.2025.61) di
RI1, ______ rappr. da: RA1, ______
contro
le decisioni del 6 e 10 giugno 2025 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, classe 1991, è stata posta al beneficio di una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% dal 1° febbraio 2021, ridotta al 65% dal 1° novembre 2021 (cfr. decisioni 14 novembre 2022 e 12 dicembre 2022; doc. 97 e 98, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa nella vertenza inc. 32.2025.60). Fondamento delle succitate decisioni è stata la perizia 26 ottobre 2021 del _______ (_______, doc. 66).
1.2. Nei mesi di agosto 2022 (doc. 189) e luglio 2023 (doc. 190) all’Ufficio AI sono pervenute due segnalazioni anonime secondo le quali l'assicurata viaggiava spesso e affittava una stanza del suo appartamento sulla piattaforma ______.
1.3. Nel luglio 2023 l’Ufficio AI ha avviato una procedura di revisione della rendita. In tale ambito, con formulario sottoscritto il 23 agosto 2023 l’assicurata ha sostenuto un peggioramento della depressione dal giugno 2023, dichiarando di non esercitare alcuna attività lucrativa e tantomeno attività di volontariato (doc. 103). Il medico curante ha poi riferito come la sua paziente non potesse svolgere alcuna attività lucrativa per via delle limitazioni psicologiche medio gravi (cfr. rapporto 29 agosto 2023 in doc. 107), mentre lo psichiatra curante, certificata un’inabilità lavorativa del 100% dal 18 dicembre 2019 al 18 maggio 2025, ha indicato di non potersi esprimere sulle attività lucrative ancora esigibili (cfr. rapporto 16 settembre 2023 in doc. 108).
L’amministrazione ha inoltre sentito l’assicurata con l’obbiettivo di chiarire il suo attuale stato di salute, nonché i viaggi risultanti dai social network a lei riconducibili e l’attività di affittacamere svolta tramite la piattaforma ______, mediante due distinti profili social (cfr. verbale 31 ottobre 2023 in doc. 111).
Al fine di fare chiarezza sulla situazione in esame, nonché di procedere a una valutazione dell’evoluzione dello stato psichico dell’assicurata, delle sue risorse e dei suoi limiti funzionali, la medesima è stata sottoposta a una nuova perizia psichiatrica affidata al dr. med. ______. Con rapporto del 5 luglio 2024 il perito ha ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro (100%) in qualsiasi attività a partire dal mese di agosto 2022, potendo svolgere un’attività a tempo pieno con rendimento pieno (doc. 140).
La perizia è stata avallata dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR) con rapporto dell’11 luglio 2024 (doc. 141).
Tenuto conto di quanto sopra, con progetto di decisione del 7 agosto 2024 l’amministrazione ha prospettato la soppressione del diritto alla rendita dalla fine del mese seguente l’intimazione della decisione (doc. 143).
L’assicurata è stata ricoverata il 5 settembre 2024 presso il reparto di psichiatria e psicoterapia dell’______ di ______ (doc. 147). Con scritto del 9 ottobre 2024, tramite la propria legale, l’assicurata ha contestato il miglioramento dello stato di salute considerato nel progetto di decisione, segnalando la perdurante degenza ospedaliera e producendo documentazione medica, chiedendo di attendere ulteriori atti clinici prima di definire la pratica (doc. 159).
Con scritto 29 aprile 2025 il SMR ha trasmesso al perito per valutazione il rapporto 8 ottobre 2024 del reparto di psichiatria del succitato nosocomio ed il rapporto 28 aprile 2025 di dimissioni (doc. 168).
Con complemento peritale del 3 maggio 2025, il citato psichiatra ha concluso che grazie alle cure e al sostegno sociale, la condizione dell’assicurata sia migliorata, pur permanendo fragilità caratteriali di lunga data non invalidanti sotto il profilo lavorativo. Ha quindi confermato le precedenti conclusioni, ritenendo l’assicurata pienamente abile al lavoro, eccezion fatta per un’inabilità lavorativa totale limitata al periodo di crisi acuta che ha giustificato la degenza psichiatrica (doc. 171).
Il SMR, condividendo tali conclusioni, ha ridefinito i gradi di inabilità lavorativa dell’assicurata, riconoscendo una completa inabilità dal 5 settembre 2024 al 13 marzo 2025 (doc. 172).
Con decisione del 6 giugno 2025 l’amministrazione ha di conseguenza temporaneamente aumentato il grado d’invalidità al 100%, tenuto conto del periodo di degenza ospedaliera, dal 1° settembre 2024 al 31 marzo 2025, con ripristino del precedente grado del 65% dal 1° aprile 2025 (doc. 175; per le motivazioni cfr. doc. 174).
Successivamente, con decisione del 10 giugno 2025 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita d’invalidità a decorrere dalla fine del mese successivo alla notifica del provvedimento (doc. 180). Contestualmente è stato tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4. Con un primo ricorso del 7 luglio 2025, l’assicurata ha impugnato tempestivamente la decisione del 6 giugno 2025, postulandone l’annullamento. Ritiene la perizia psichiatrica del dr. med. ______ lacunosa ed incompleta. Rileva come il perito abbia proceduto alla valutazione finale senza disporre dell’intera documentazione rilevante, segnatamente dell’incarto relativo alla procedura pendente presso l’Autorità di protezione (ARP) ______ di ______ concernente la figlia minorenne dell’assicurata. Secondo la ricorrente quest’ultima documentazione risulta essere rilevante per suffragare il peggioramento dello stato di salute dovuto a seguito all’allontanamento della figlia. La ricorrente sostiene pertanto la necessità di una nuova valutazione peritale, motivo per cui chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda in tal senso. A sostegno delle proprie argomentazioni, essa ha prodotto un rapporto dello psichiatra curante del 23 giugno 2023 e una relazione infermieristica del 17 giugno 2025, richiamando altresì la documentazione relativa alla procedura in corso presso l’ARP ______ (inc. 32.2025.60).
1.5. Con un secondo ricorso dello stesso giorno contro la decisione del 10 giugno 2025, l’assicurata ha postulato in via preliminare il ripristino dell’effetto sospensivo. Ha poi chiesto l’annullamento della pronunzia impugnata ed il rinvio degli atti all’amministrazione per l’espletamento di una nuova perizia psichiatrica sulla base degli stessi motivi esposti nel primo ricorso del 7 luglio 2025 (inc. 32.2025.61).
1.6. Con due distinte risposte di causa datate 18 settembre 2025 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione dei ricorsi e la conferma delle decisioni contestate. In estrema sintesi, ritiene valida e avente piena validità probatoria la perizia del dr. med. ______. Sostiene inoltre come l’assicurata abbia violato l’obbligo di collaborare non avendo sua sponte prodotto la documentazione dell’ARP ______ da quest’ultima considerata rilevate ai fini della valutazione psichiatrica. L’Ufficio AI rileva di aver chiesto, senza successo, direttamente all’ARP ______ e poi all’assicurata la documentazione. Per questi motivi, in caso di rinvio degli atti per una nuova valutazione medica che tenga conto della documentazione dell’ARP ______, la convenuta chiede al Tribunale che la ricorrente abbia a farsi carico delle spese giudiziarie che avrebbero potuto essere evitate qualora avesse prodotto la documentazione da lei stessa ritenuta essenziale (VIII inc. 32.2025.60 e 32.2025.61).
1.7. Con osservazioni del 7 ottobre 2025 alle risposte di causa, la ricorrente contesta la violazione dell’obbligo di collaborare, evidenziando come prima delle decisioni contestate l’Ufficio AI non abbia richiesto gli atti ARP, ma lo abbia fatto solo pendente causa, nonostante che il perito avesse sollevato l’eventuale importanza della problematica civile ai fini della propria valutazione. A comprova della buona volontà di collaborazione, la ricorrente ha poi prodotto, dopo aver ricevuto il consenso da parte della sua patrocinatrice nella causa civile, l’intero incarto dell’ARP ______ concernente la figlia di quest’ultima (XII inc. 32.2025.60 e 32.2025.61).
1.8. Con osservazioni del 10 novembre 2025 l’Ufficio AI ha fatto presente di aver sottoposto l’incarto ARP al vaglio del dr. med. ______, il quale con complemento peritale del 22 ottobre 2025 ha confermato la perizia del 5 luglio 2024, fatta propria dal SMR. Di conseguenza, l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione dei ricorsi (XVI inc. 32.2025.60 e 32.2025.61).
1.9. Infine, con scritti del 27 novembre 2025 la ricorrente ha preso posizione in merito al complemento peritale. Essa postula che nel caso di reiezione dei ricorsi, le spese di giustizia siano accollate all’Ufficio AI. Se infatti quest’ultimo avesse fatto subito gli approfondimenti richiesti dal perito, si sarebbe eventualmente potuto evitare di presentare i due ricorsi (XVI inc. 32.2025.60 e 32.2025.61).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Secondo l'art. 31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.
A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi sono presentati dal medesimo insorgente, che sono diretti contro due decisioni emesse da un’unica autorità e che sussiste una connessione tra le due decisioni contestate, per economia processuale le procedure ricorsuali gli inc. n. 32.2025.60 e n. 32.2025.61 sono congiunte e decise con un’unica decisione (DTF 128 V 124 consid. 1; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005), come peraltro richiesto dalle parti.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita, oggetto della decisione del 10 giugno 2025, notificata il 16 giugno 2025 (cfr. ricorso 7 luglio 2025 inc. 32.2025.61), a decorrere, in applicazione dell’art. 88bis cpv. 1a OAI, dal 1° settembre 2025.
Incontestato è l’aumento temporaneo della rendita per un grado d’invalidità del 100% dal 1° settembre 2024 al 31 marzo 2025, con ripristino del precedente grado del 65% dal 1° aprile 2025, formalizzato con la decisione del 6 giugno 2025.
Va qui rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).
Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9105 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2025) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede che “se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del 30 giugno 2023).”
Infine, il marg. no. 9104 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2021”.
Nel caso in esame, ritenuto che l’aumento temporaneo della rendita (oggetto della decisione 6 giugno 2025), il miglioramento della situazione valetudinaria (fatto risalire dall’agosto 2022; cfr. perizia 5 luglio 2024 del dr. med. ______) e la soppressione della rendita (oggetto della decisione 10 giugno 2025) sono avvenuti dopo il 1° gennaio 2022 e che al momento della modifica legislativa l’assicurata (nata nel 1991) non aveva ancora compiuto 55 anni, fa stato il nuovo diritto.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).
2.6. Nella fattispecie concreta, l’assicurata è stata sottoposta a perizia dal dr. med. ______, specialista in psichiatria e psicoterapia. Nel rapporto del 5 luglio 2024 (doc. 140), dopo l’anamnesi di rito, il perito ha descritto un quadro clinico caratterizzato da un netto miglioramento. Ha quindi ritenuto che il disturbo di personalità misto con tratti borderline e anancastici (ICD-10 F61.0), già diagnosticato nella perizia del _______ del 26 ottobre 2021 (cfr. consid. 1.1), non incida sulla capacità lavorativa, poiché la componente depressiva non risulta più attiva una volta ridimensionati i precedenti fattori di stress familiari e professionali.
La valutazione peritale si è avvalsa di due colloqui clinici, dell'esame dello status psichico secondo il sistema AMDP e di specifici testi psicometrici, come SIMS e SIRS-2, volti a verificare la coerenza e l'eventuale simulazione dei sintomi. Durante l'indagine il perito ha rilevato una marcata discrepanza tra il peggioramento della salute psichica lamentato dall'assicurata e i fatti oggettivi emersi durante l'istruttoria. Infatti, a fronte di un racconto soggettivo di isolamento e depressione, egli ha evidenziato come le prove mostrano che l'assicurata gestisce attivamente un'attività di affitto camere (______), si occupa adeguatamente della figlia, viaggia regolarmente (inclusi soggiorni a ______) e mantiene una vita sociale stabile.
I test di validità, continua il perito, hanno evidenziato un chiaro quadro di simulazione, verosimilmente finalizzata al mantenimento del vantaggio secondario legato alla rendita d’invalidità. (“Dall’analisi attuale sono emersi numerosi segni di simulazione convergenti, verosimilmente per mantenere il vantaggio secondario garantito dalla rendita d’invalidità; pag. 434). Il perito osserva inoltre che le risorse funzionali risultano ampiamente recuperate, come confermato dalla valutazione MINI-ICF che attesta una piena capacità in ambiti quali l’organizzazione, la perseveranza e il contatto sociale
Sulla base di tali elementi, l’assicurata è stata ritenuta abile al lavoro al 100%, sia nella sua attività abituale di cassiera sia in altre attività adeguate. Tale capacità lavorativa piena viene fatta risalire ad agosto 2022, momento in cui è documentato l’avvio di un’attività lucrativa stabile come ______, circostanza incompatibile con la presenza di una patologia psichiatrica invalidante sotto il profilo professionale.
La perizia è stata fatta propria del SMR con rapporto 11 luglio 2024 (doc. 141).
Successivamente, preso atto del ricovero dell’assicurata presso il reparto di psichiatria e psicoterapia dell’______ di ______ dal 5 settembre 2024 al 13 marzo 2025, e considerata la documentazione medica disponibile, il dr. med. ______ ha redatto un complemento peritale in data 3 maggio 2025 (pagg. 533–538). In tale occasione egli ha ipotizzato che il peggioramento dello stato di salute fosse verosimilmente legato alla soppressione della rendita d’invalidità, rilevando che, al momento della valutazione, l’assicurata appariva globalmente stabilizzata. Il perito ha tuttavia ribadito la presenza di un’esagerazione dei sintomi, ritenendo che i ricoveri psichiatrici intervenuti non fossero indicativi di un’invalidità permanente, bensì riconducibili a crisi acute tipiche del disturbo borderline di personalità. Ha inoltre segnalato incongruenze tra la gravità inizialmente descritta dello scompenso depressivo e i riscontri oggettivi al momento dell’ammissione ospedaliera, ipotizzando l’influenza di modalità istrioniche. Ha osservato che l’intervento dell’ARP in relazione alla figlia minorenne sembrerebbe collegato alla prolungata degenza ospedaliera dell’assicurata. Il perito ha precisato che qualora dalla documentazione dell’ARP dovessero emergere elementi chiari di una manifesta inadeguatezza genitoriale legata alla patologia psichica, già nel primo semestre del 2024, tali elementi dovrebbero dovuto essere portati alla sua attenzione, poiché rilevanti ai fini della valutazione (… naturalmente di farmelo sapere, perché sarebbe un elemento oggettivo del quale dovrei tenere in considerazione”).
In ogni caso, egli ha ritenuto che, grazie alle cure ricevute e al sostegno sociale, la situazione dell’assicurata sia migliorata, pur permanendo fragilità caratteriali di lunga data che non risultano però invalidanti sotto il profilo lavorativo. Ha pertanto confermato le precedenti conclusioni, riconoscendo un’inabilità lavorativa totale limitata esclusivamente al periodo di crisi acuta che ha giustificato il ricovero.
Esaminata la documentazione dell’ARP ______ prodotta dall’assicurata il 7 ottobre 2025 (cfr. consid. 1.7), il dr. med. ______ ha concluso, con rapporto del 22 ottobre 2025, che non vi sono motivi per procedere a una nuova valutazione peritale del decorso.
Il perito ha innanzitutto ritenuto che dal dossier “(…) emergono dei segnali importanti di sofferenza nella figlia della signora.
Questo non significa ancora che l'assicurata, la quale peraltro ha vigorosamente contestato gran parte delle inadempienze che le vengono rimproverate, sia inadeguata come figura materna. Un accertamento specialistico in questo ambito dovrebbe essere fatto con mezzi e modalità totalmente diverse da quelle di una perizia assicurativa sulla capacità lavorativa. Va comunque precisato che, anche se i comportamenti diseducativi e lesivi dell'assicurata nei confronti della figlia venissero infine confermati, questo non implica che un genitore inadeguato sia necessariamente incapace di lavorare. Sono noti, anche solo per notizie di cronaca, molteplici casi di lavoratori apprezzati, che sono stati condannati per essere genitori maltrattanti e abusanti.” (sottolineature del redattore).
Il perito ribadisce che l'assicurata, nonostante soffra di un disturbo borderline di personalità, ha dimostrato in passato di poter lavorare con continuità per molti anni e che non presenta limiti che le impediscano di avere un impiego. A tal riguardo, si legge (sottolineatura del redattore):
" Ad ogni modo, restando sulla questione che ci vede coinvolti, dal suddetto dossier ARP emergono alcuni elementi degni di nota circa la capacità lavorativa e l'atteggiamento opaco dell'assicurata.
Senza entrare nel merito degli aspetti intimi della signora, è comunque emerso in tutto il dossier ARP come quest'ultima abbia una vita sociale molto rappresentata. Se la promiscuità sessuale (qualora fosse confermata) potrebbe essere compatibile con il disturbo della personalità, i dati sui contatti sociali preservati, che avevo già confermato in perizia, tendono a contraddire una depressione cronica e invalidante.
Emerge poi il fatto che, già nella primavera del 2022, l'assicurata era alla ricerca di lavoro e aveva fatto almeno una prova, alla quale non intendeva assolutamente rinunciare, al punto da non andare a prendere la figlia che tornava da un viaggio scolastico.
Questo dato è confermato incontestabilmente dalla rappresentante legale dell'assicurata, a pagina 2-3 della sua missiva datata 16.03.2023. In perizia avevo poi documentato come, almeno da agosto 2022 l'assicurata fosse attiva come affittacamere, venendo chiaramente apprezzata dai suoi ospiti.
Questa solerzia nel cercare posti di lavoro e opportunità di guadagno, seppur in rendita Al e senza Ia dovuta trasparenza nel comunicarlo, corrobora ciò che emerge dal dossier in tempi più recenti.”
Il perito ha inoltre precisato che l’esame del dossier dell’ARP ha consentito di comprendere meglio lo scompenso e la sua natura reattiva, attribuendolo alla concomitanza di tre fattori di stress, vale a dire la soppressione della rendita, gli accertamenti del servizio medico-psicologico (cfr. valutazione psicodiagnostica 30 aprile 2024 della figlia) e il collocamento della figlia, durante la degenza alla Clinica di ______, presso il Centro ______.
Egli ha poi precisato che “dopo aver ottenuto questi elementi ulteriori, ho completano il quadro generale, si evince come manchino decisamente le prove che l'assicurata, quando si cura adeguatamente, sia inabile al lavoro. A tal proposito rimando a tutte le incoerenze che avevo già esposto in perizia e poi nella mia prima presa di posizione, alcune delle quali emergono anche dal rapporto di degenza ospedaliera” (sottolineatura del redattore).
Il perito ha, infine, concluso che “Al di là del periodo di scompenso circoscritto, che ha provocato il ricovero a ______, vengono quindi confermate le conclusioni peritali, in un'assicurata che, nonostante il suo disturbo di personalità, ha dimostrato di poter lavorare con continuità nel corso degli anni, cercando opportunità di guadagno, ma senza dichiarare in maniera trasparente quello che fa, dimostrando un atteggiamento manipolatorio, accompagnato da importanti segni di esagerazione dei suoi deficit (sottolineatura del redattore)”.
Considerate le risultanze peritali dettagliate e coerenti, questo Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del dr. med. ______, fatte proprie dallo SMR. L’assicurata non ha inoltre prodotto documentazione medica successiva alle dimissioni ospedaliere idonea a smentire tali conclusioni.
A tal riguardo, vero che con rapporto del 23 giugno 2025 lo psichiatra curante, dr. med. ______, ha in particolare sostenuto che “stante la situazione clinica attuale, complicata ulteriormente dall’impossibilità di riprendere i contatti con la figlia, non è possibile prevedere i tempi di un ritorno all’attività lavorativa che permane del tutto compromessa”, contestando la perizia ed il complemento del 3 maggio 2025 in quanto il perito non aveva esaminato il dossier dell’ARP (doc. A3).
Fatto sta che, come visto sopra, con rapporto 22 ottobre 2025 il perito, tenuto conto degli atti ARP trasmessi dall’assicurata (cfr. 1.7), ha convincentemente concluso che non ha trovato elementi per ritenere “… come manchino decisamente le prove che l'assicurata, quando si cura adeguatamente, sia inabile al lavoro. A tal proposito rimando a tutte le incoerenze che avevo già esposto in perizia e poi nella mia prima presa di posizione, alcune delle quali emergono anche dal rapporto di degenza ospedaliera”.
Del resto, nella perizia 26 ottobre 2021 il _______ aveva ipotizzato un pieno recupero della capacità lavorativa della capacità lavorativa, previo potenziamento della terapia antidepressiva” (pag. 208).
Di conseguenza, viste le affidabili e concludenti risultanze peritali del dr. med. ______, avvallate dal SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che da agosto 2022 la ricorrente è abile al 100% nell’abituale attività che adeguate, eccezion fatta per il periodo di ricovero presso la clinica di ______ (degenza ospedaliera, dal 1° settembre 2024 al 31 marzo 2025 alla base della decisione 6 giugno 2025).
Ne consegue che le decisioni contestate sono confermate, mentre i ricorsi sono da respingere. Visto l’esito della vertenza, la domanda di ripristino dell’effetto sospensiva del ricorso diventa priva di oggetto.
2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Lptca, l’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Come visto (cfr. consid. 1.9), con scritti del 27 novembre 2025, prendendo posizione in merito al complemento peritale del 2 ottobre 2025, la ricorrente postula che nel caso di reiezione dei ricorsi, le spese di giustizia siano accollate all’Ufficio AI. Se quest’ultimo avesse fatto subito gli approfondimenti presso l’ARP richiesti dal perito, si sarebbe eventualmente potuto evitare di presentare i due ricorsi.
Inoltre, occorre rilevare che, come giustamente evidenziato dall’amministrazione, parte ricorrente è venuta meno al suo obbligo di collaborare.
Nell'ambito delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dall'autorità che intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA; STF 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4). Tuttavia, questo principio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dall'obbligo delle parti di collaborare nell'accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 145 V 90 consid. 3.2, DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 210). Il dovere di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che in caso contrario rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 4b con riferimento).
Nel caso concreto con complemento peritale del 3 maggio 2025 il dr. med. _______ aveva indicato che avrebbe effettuato una nuova valutazione se dalla documentazione dell'ARP fossero emersi segnali di inadeguatezza genitoriale legata alla patologia psichiatrica già nel primo semestre del 2024. Poiché l’assicurata attribuiva rilievo a tali atti ai fini della valutazione psichiatrica, essa avrebbe dovuto trasmetterli già durante la procedura amministrativa, insieme alle osservazioni del 9 ottobre 2024 al progetto di decisione del 7 agosto 2024 o al più tardi con lo scritto del 30 aprile 2025 (con il quale è stato prodotto il rapporto di dimissioni del 28 aprile 2025 della Clinica _______ ove in particolare era stata rilevata una "sofferenza psichica significativa, attivata anche dal provvedimento urgente dell'UAP, che, rilevando una situazione di trascuratezza della figlia al domicilio, ha disposto l'inserimento della minore in foyer"; pag. 527), senza attendere l’emissione delle pronunzie qui contestate. Prima del giugno 2025, infatti, la procedura di collocamento della figlia era già in corso (cfr. decisione supercautelare del 23 settembre 2024 dell'ARP _______ di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e collocamento della figlia ex art. 310 CC). Va inoltre fatto presente che con scritto del 13 agosto 2025 l'ARP _______ ha informato l'Ufficio Al di non essere autorizzata a fornire la documentazione richiesta, invitandolo a rivolgersi direttamente all'interessata (IV5).
Pertanto, visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, soccombente in causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
I ricorsi sono respinti.
Le spese di fr. 500 sono a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva-
zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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