AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2025.140
Data decisione, Autorità: 18.07.2025, TRAM
Titolo: Ordine di sospensione lavori
Incarto n. 52.2025.140
Lugano 18 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2025 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 17 aprile 2025 (n. 17) del presidente del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l’istanza di CO 1 volta a ordinare l’immediata sospensione dei lavori sul fondo di proprietà di RI 1 (part. __________);
ritenuto, in fatto
che RI 1 è proprietario di un fondo con un edificio costruito all’inizio del 1900, situato a Chiasso, all’interno della zona residenziale intensiva a 6 piani (RI6);
che dopo aver conseguito il 19 e 25 settembre 2024 due licenze edilizie per rifare le facciate e sostituire le gelosie rispettivamente per la posa di tre nuove pompe di calore, il 27 settembre 2024 RI 1 ha chiesto al Municipio anche il permesso per il rifacimento del tetto; l’intervento prevede di sostituire la struttura e il manto di copertura nella stessa posizione, posando pure l’isolazione termica; secondo la relazione tecnica, verrà anche creata una corea perimetrale in calcestruzzo per sostenere il peso della nuova copertura;
che la notifica non è stata pubblicata; dopo aver raccolto un preavviso favorevole della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), il 19 novembre 2024 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto;
che il beneficiario ha notificato al Municipio l’inizio dei lavori per il 24 febbraio 2025;
che venuto a conoscenza della predetta autorizzazione dopo che i lavori erano stati avviati, con ricorso del 25 marzo 2025 il vicino CO 1 (proprietario del fondo confinante, part. __________) è insorto davanti al Governo, chiedendo che la stessa fosse dichiarata nulla o annullata; in via provvisionale, ha postulato la sollecita sospensione di tutti i lavori sulla part. __________;
che con giudizio del 17 aprile 2025 il presidente del Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la predetta istanza cautelare, ordinando l’immediata sospensione dei lavori inerenti al rifacimento del tetto in corso;
che premesso che a contrapporsi vi sarebbero l’interesse pubblico alla sicurezza del diritto e al corretto espletamento delle procedure e quello dell’istante a concludere i lavori, il presidente del Governo ha ritenuto chiaro che, nella misura in cui la decisione impugnata autorizza il rifacimento del tetto, al gravame debba essere concesso l’effetto sospensivo: infatti, ha spiegato, non può essere posto in esecuzione, prima della crescita in giudicato della decisione ivi riferita, un’autorizzazione di risanamento, ritenuto che procedendo in tal senso la decisione impugnata verrebbe eseguita in modo anticipato, togliendo ogni interesse al gravame; tanto più che il Municipio ha optato per una procedura, che avrebbe negato l’informazione alla collettività e impedito agli aventi diritto di intervenire; che il presidente ha per contro negato l’estensione della misura provvisionale agli altri interventi (riguardanti facciate e gelosie rispettivamente la posa delle pompe di calore), oggetto di altri due ricorsi pendenti e che non apparivano in corso d’opera;
che contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che i lavori al tetto possano proseguire in revoca dell’effetto sospensivo esplicato dal ricorso del 25 marzo 2025;
che l’insorgente rimprovera in sostanza al presidente dell’Esecutivo cantonale di non essersi chinato sul fumus boni iuris e sulla rilevanza del pregiudizio arrecatogli dall’immediata sospensione dei lavori già in fase avanzata, in spregio al principio di proporzionalità; obbietta in particolare che l’ingiunzione gli imporrebbe di lasciare l’ultimo piano del suo edificio esposto agli eventi atmosferici per mesi (fino all’emanazione del giudizio impugnato), e ciò nonostante il vicino sollevi solo censure di ordine formale (a suo dire infondate), che non impedirebbero la conferma del permesso, rilevando pure come nulla potrebbe essergli imputato sul tipo di procedura scelta dal Municipio;
che all’accoglimento dell’impugnativa si oppone il presidente del Consiglio di Stato; il Municipio ne chiede l’accoglimento, mentre il vicino __________ la reiezione, con argomenti di cui si dirà per quanto occorre in appresso;
che in sede di replica e duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte i propri argomenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100); certa è la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e la tempestività del ricorso (art. 68 cpv. 2 LPAmm); che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che secondo l'art. 71 LPAmm il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione;
che giusta l'art. 37 LPAmm l'autorità amministrativa adotta, d'ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali (cpv. 1); per il Consiglio di Stato la decisione è adottata dal presidente (cpv. 2);
che, in questo caso, l'autorità è chiamata a ponderare gli interessi pubblici e privati contrapposti, stabilendo a quale parte appaia più giustificato far sopportare il rischio necessariamente insito nella durata di un procedimento e nell'incertezza dell'esito finale;
che in questa valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso;
che nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio noti;
che in tale ambito l'autorità dispone di un certo margine discrezionale, sindacabile da parte del Tribunale unicamente sotto il profilo della violazione del diritto segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; STA 52.2019.112 del 16 aprile 2019 e rimandi a dottrina e giurisprudenza);
che qui controverso è il giudizio con cui il presidente del Governo ha ordinato in via cautelare l’immediata sospensione dei lavori di rifacimento del tetto, ritenendo evidente che al ricorso interposto dal vicino contro la relativa licenza edilizia debba essere concesso l’effetto sospensivo, non essendo possibile eseguire l’intervento prima della sua crescita in giudicato;
che dagli atti emerge che la licenza in questione - che autorizza solo il rifacimento del tetto dell’edificio - è stata rilasciata previa notifica, senza pubblicazione ex art. 12 cpv. 3 LE;
che quest’ultima circostanza, non appare aver impedito al vicino di contestarla davanti al Governo entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (cfr. STA 52.2000.220/227 del 14 dicembre 2000 consid. 3);
che dal profilo sostanziale, il fatto che l’intervento interessi uno stabile in contrasto con il regime delle distanze previste dal vigente PR, come evoca il vicino, non fa invece senz’altro apparire illecita l’autorizzazione rilasciata per il rifacimento del tetto: l'art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) permette infatti sia la conservazione e la manutenzione di simili costruzioni (cpv. 1), sia, a determinate condizioni, la loro trasformazione (cfr. cpv. 2 e art. 86 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110);
che impregiudicato l’esito della lite (non certo, allo stadio attuale), dal profilo della ponderazione degli interessi non può comunque essere ignorato che il beneficiario, per rapporto al quale la licenza è cresciuta in giudicato formale, risulta aver in buona fede già avviato i lavori approvati, previa notifica del loro inizio al Municipio (art. 23 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110);
che per l’insorgente l’attuale sospensione dei lavori per la durata della procedura rischia quindi effettivamente di arrecare, oltre a dei pregiudizi di natura economica legati al fermo cantiere, anche possibili danni allo stabile non più protetto dal tetto (quali ad es. infiltrazioni derivanti da intemperie);
che da parte sua il resistente non spiega invece quali disagi difficilmente reversibili potrebbero derivargli dalla prosecuzione dei lavori pendente causa; più che altro, egli lamenta in effetti un asserito innalzamento indebito di oltre mezzo metro dello stabile, che non rispetta le vigenti distanze dai confini e tra edifici e sarebbe contrario all’art. 9 cpv. 2.4 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR);
che in discussione, come visto, non vi è tuttavia un permesso che ha autorizzato una sopraelevazione dell’edificio, la quale neppure appare inequivocabilmente in atto (cfr. foto agli atti, da cui a prima vista emergono piuttosto solo dei lavori di rinforzo della corona volta a sostenere il tetto); il ricorrente ribadisce anzi che sta semplicemente sostituendo la carpenteria e la copertura del tetto senza modificare destinazione, volume o altezza dell’edificio (cfr. replica pag. 5);
che in queste circostanze, l’interesse dell’insorgente a ultimare i lavori appare quindi prevalente rispetto a quello generale evocato dalla precedente istanza, volto a impedire che nessun lavoro possa essere eseguito prima che una licenza edilizia sia cresciuta in giudicato; tanto più che l’attuazione dei lavori non priva affatto di ogni interesse il gravame pendente dinnanzi al Governo;
che il giudizio impugnato che fa sopportare al ricorrente gli inconvenienti derivanti dalla durata della procedura pendente e i rischi necessariamente connessi all'incertezza dell'esito finale non può quindi essere tutelato; al contrario, è da ritenere insostenibile, ovvero lesivo del potere discrezionale riservato al presidente del Consiglio di Stato in materia di provvedimenti cautelari, l’ordine con cui ha disposto la sospensione immediata dei lavori di rifacimento del tetto, confermando l’effetto sospensivo del gravame;
che, stante quanto precede, il ricorso deve essere accolto, annullando la risoluzione impugnata e riformandola nel senso che, in via cautelare, i lavori di rifacimento del tetto oggetto della licenza edilizia del 19 novembre 2024 possono proseguire in revoca dell’effetto sospensivo esplicato dal ricorso del 25 marzo 2025;
che va da sé che i rischi insiti nella prosecuzione dei lavori, e in particolare il costo di demolizione di eventuali opere di cui dovesse essere successivamente accertata l’illegittimità materiale, restano a carico dell’insorgente;
che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm) è posta a carico del resistente, che rifonderà all’insorgente, assistito da un legale, un’adeguata indennità per ripetibili per questa sede (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la decisione del 17 aprile 2025 (n. 17) del presidente del Consiglio di Stato è annullata e riformata cosi come indicato nei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuto a rifondere al ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede. Al ricorrente va retrocesso l’importo versato a titolo di anticipo.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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