AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.260
Data decisione, Autorità: 12.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00260 DP 87/95 leo
Lugano 12 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 marzo 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 7 marzo 1995 (n.1249) con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 30 novembre 1994 di __________, avverso la decisione 15/17 novembre 1994 del Municipio di _________ relativa alla concessione di una licenza edilizia all'insorgente per l'edificazione di una casa di appartamenti al mappale no. __________RFD __________;
viste le risposte:
14 aprile 1994 di __________;
26 aprile 1994 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, dopo vicissitudini procedurali che qui non occorre rievocare, con decisione 15/17 novembre 1994 il Municipio di __________ ha concesso all'arch. __________ il permesso in sanatoria per l'edificazione del mappale no. __________RFD di __________e, di sua proprietà;
che al punto 7 del dispositivo l'esecutivo comunale stabiliva altresì l'immediata esecutività della decisione, togliendo quindi l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
che avverso la premessa risoluzione __________ é insorto davanti al Consiglio di Stato sostenendo l'irregolarità della suddetta delibera e chiedendo, in via provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo;
che, senza sentire le parti in lite, con decreto presidenziale 15 dicembre 1994, l'esecutivo cantonale ha accolto l'istanza provvisionale conferendo l'effetto sospensivo all'impugnativa e rinviando al merito la valutazione sulle spese e la tassa di giudizio;
che nel proprio allegato responsivo l'arch. _________ ha chiesto che venisse tolto l'effetto sospensivo al ricorso, rimettendosi invece al giudizio del Consiglio di Stato per il merito;
che con decisione 7 marzo 1995 l'autorità governativa ha accolto il ricorso ed ha annullato la licenza edilizia a favore dell'arch. _________ condannandolo al pagamento di fr.600.-- a titolo di ripetibili. Quanto alla richiesta di togliere l'effetto sospensivo all'impugnativa l'esecutivo cantonale ha ritenuto che la stessa non potesse essere presa in considerazione non essendo stati presentati motivi tali da giustificare una modifica del decreto provvisionale;
che contro l'accollamento della suddetta indennità l'arch. _________ ha interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di esserne mandato esente;
che l'insorgente ritiene iniqua la condanna al pagamento di ripetibili essendosi egli rimesso al giudizio del Consiglio di Stato nella controversia;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il resistente __________, con argomentazioni di cui si dirà semmai in seguito, mentre il Consiglio di Stato si rimette al giudizio di questo tribunale;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC, e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'impugnativa é rivolta soltanto contro il dispositivo con cui l'esecutivo cantonale ha condannato il ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili;
che giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte;
che dal profilo giuridico é soccombente la parte (il soggetto del rapporto processuale) che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (cfr. STA 29 novembre 1985 in re M. e LLCC);
che nel caso di specie non v'é chi non veda come, il fatto di rimettersi al giudizio dell'autorità decidente, non possa ragionevolmente essere considerato una resistenza;
che all'insorgente non possono d'altro canto essere accollate le indennità per ripetibili del decreto provvisionale, la suddetta decisione avendo stabilito il rinvio al merito della controversia solamente per l'evasione delle spese e della tassa di giustizia;
che il ricorrente non avrebbe comunque potuto essere condannato al pagamento di un'indennità già solo per il fatto che nella procedura provvisionale non é stato nemmeno sentito;
che pertanto egli non può essere ritenuto parte soccombente nella controversia evasa dall'autorità governativa con giudizio 7 marzo 1995;
che nella misura in cui lo condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili la sentenza impugnata deve dunque essere annullata e l'impugnativa accolta;
che, dato l'esito, si prescinde dall'applicazione di tassa di giustizia e spese, ma non dall'assegnazione di ripetibili che seguono la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il capo 2 della decisione 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato (no. 1249) é annullato nella misura in cui condanna il ricorrente al pagamento di un'indennità per ripetibili.
Non si prelevano spese né tassa di giudizio. Il resistente _________ rifonderà al ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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