AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.2025.177
Data decisione, Autorità: 14.08.2025, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Valutazione del criterio di aggiudicazione tempi di fornitura sostenibile
Incarto n. 52.2025.177
Lugano 14 agosto 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2025 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 14 maggio 2025 del Municipio di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato le opere da fornitura di corpi illuminanti occorrenti alla riqualifica del Nucleo __________ alla CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il 26 febbraio 2025 il Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura dei corpi illuminanti occorrenti alla riqualifica del Nucleo __________ (cfr. FU __________, pag. __________ e successiva rettifica del __________ __________ __________ FU __________ pag. __________).
Il capitolato di appalto annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione:
Economicità
Qualità dell'imprenditore 27%
Attendibilità dei prezzi 15%
Formazione apprendisti 5%
Perfezionamento professionale 3%
In relazione al criterio di aggiudicazione n. 2, il documento prevedeva quanto segue (pos. 224.310 CPN 102):
Tempi di fornitura
Il tempo complessivo, indicato in giorni lavorativi da riportare nella sottostante tabella, è il tempo massimo garantito dall'offerente a partire dall'ordinazione da parte del COM, alla fornitura in cantiere di tutte le apparecchiature e gli elementi connessi previste a capitolato. L'offerente dovrà garantire i tempi di fornitura indipendentemente dal termine indicato d'inizio lavori.
Compilare la scheda
Pos.
Prodotto
Giorni lavorativi
1
Tempo di fornitura controcassa descritta in Pos. da 574.181.001 a 574.181.034
…………………
2
Tempo di fornitura corpo illuminante descritto in Pos. da 574.181.001 a 574.181.034
…………………
Tempo di fornitura in cantiere di tutti gli apparecchi previsti a capitolato. Nota: somma giorni lavorativi (Pos. 1 + Pos. 2)
…………………
Il capitolato annunciava poi la formula matematica che sarebbe stata applicata per assegnare la nota in base al numero di giorni proposto in offerta, posto che il minor tempo avrebbe ottenuto la nota 6.
B. Nel termine stabilito sono giunte al committente tre offerte di importi compresi tra fr. 297'853.33 e fr. 385'896.46. Esclusa un'offerta per non aver compilato la tabella concernente i tempi di fornitura e valutate quelle restanti sulla base dei criteri di aggiudicazione preannunciati, il consulente del committente ha allestito la seguente graduatoria:
CO 1
RI 1
Prezzo
2.40
3.00
Tempi di fornitura
1.62
0.54
Attendibilità dei prezzi
0.87
0.87
Formazione apprendisti
0.30
0.05
0.18
0.03
Punti
5.37
4.49
Classifica
1
2
Fondandosi su questa valutazione e sulla proposta di delibera del 30 aprile 2025, con risoluzione del 14 maggio 2025 il Municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1.
C. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, seconda classificata con il punteggio 4.49, chiedendone l'annullamento. In via principale domanda l'aggiudicazione della commessa in proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova delibera. Il tutto, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in relazione al criterio di aggiudicazione n. 2, sostenendo che i tempi di fornitura da essa indicati sarebbero inverosimili. Poiché il fornitore ufficiale dei prodotti richiesti dal committente è il medesimo per tutte e tre le concorrenti in gara, i tempi di consegna avrebbero dovuto corrispondere a quelli indicati dalla ricorrente, la quale, prima dell'inoltro dell'offerta, si era informata direttamente presso l'agente di rappresentanza ufficiale circa i tempi di fornitura delle apparecchiature, a partire dall'inoltro dell'ordine.
D. La risposta al ricorso presentata dal committente è stata estromessa dagli atti in quanto tardiva.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la deliberataria. Conferma la correttezza dei tempi di fornitura proposti. Afferma di avere calcolato le tempistiche sulla base dell'esperienza accumulata in forniture pregresse, nelle quali sia l'esecuzione che il rispetto dei termini sono avvenuti con piena soddisfazione dei clienti, e che grazie alla pianificazione e organizzazione interna essa è in grado di consegnare le apparecchiature richieste entro il termine di 50 giorni lavorativi indicato, salvo eventuali ritardi dovuti a fattori esterni indipendenti dalla propria volontà.
F. Con la replica, la ricorrente ribadisce le proprie perplessità sui tempi previsti dalla deliberataria per la consegna dei prodotti richiesti dal committente e sostiene che se il rivenditore delle controcasse e dei corpi illuminanti (del marchio Linea Light) descritti alle pos. 574.181.001-034 del modulo d'offerta è quello ufficiale, i tempi di fornitura sono di 8-10 settimane come per la ricorrente, ritenuto che se il rivenditore è un terzo non ufficiale, questi saranno ovviamente più dilatati. Le tempistiche proposte dall'aggiudicataria, prive di qualsivoglia conferma di Linea Light o del rivenditore ufficiale, sono quindi del tutto infondate. Non potendo garantire i tempi di fornitura indicati, per il criterio in parola l'aggiudicataria non poteva che ottenere la nota 0. Quand'anche quest'ultima avesse ricevuto la medesima nota della ricorrente (2 = 0.54 punti), visto che i tempi di fornitura sono i medesimi per tutti i partecipanti al concorso, l'insorgente sarebbe comunque risultata prima in graduatoria, con 4.49 punti contro i 4.29 dell'aggiudicataria.
G. Il committente e la deliberataria non duplicano.
H. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio non formula osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I memoriali e i documenti prodotti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 1 lett. cbis del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che la documentazione di gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid. 3.1; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio 2014 consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid. 4.1). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020, 52.2019.47 del 6 maggio 2019 consid. 2.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).
3.1. La ricorrente critica la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione al criterio di aggiudicazione qualità dell'imprenditore (tempi di fornitura), per il quale il committente le ha assegnato la nota 6 (= 1.62 punti). Ritiene inattendibili le tempistiche indicate.
3.2. Come accennato in narrativa, la pos. 224.310 del capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di indicare i giorni lavorativi necessari per la fornitura delle controcasse e dei corpi illuminanti descritti alle pos. da 574.181.001 a 574.181.034 del modulo d'offerta. Per queste posizioni il committente aveva previsto un prodotto di riferimento (Linea Light), offrendo comunque ai concorrenti la possibilità, della quale non si sono avvalsi, di proporre un articolo equivalente. La pos. 224.310 stabiliva che la nota (minor tempo uguale 6 punti) concernente questo criterio sarebbe stata assegnata applicando la seguente formula riportata percentualmente:
Nmax - Ns Nx = Nmax - x (Gx – Gmin) Gmin x S
Note: 1 Nota minima Nmin 4 sufficienza Ns 6 Nota massima Nmax Nx Nota per un importo Gx
Condizioni per i tempi di fornitura: S = 15%
Importi: Gmin giorni offerta più bassa Gs giorni corrispondente alla nota 4 Gs = Gmin x (1 + S%) Gx giorni di un'offerta "X"
La pendenza della retta è dunque data dal rapporto tra la differenza (Nmax - nota sufficiente Ns) e la differenza (giorni corrispondente alla nota sufficiente Gs - giorni offerta più bassa Gmin), ritenuta la percentuale limite per la sufficienza fissata a S = 15%.
Note Nx
6 _ Nmax
5 _
4 _ Ns
3 _ Nx
2 _
1 _
Gmin Gs Gx Giorni Gx
Dalla suddetta formula emerge che il committente ha stabilito per il criterio dei tempi di fornitura un metodo di valutazione con l'obiettivo di premiare l'offerta che propone un tempo di fornitura (Gx) minore. La nota è commisurata unicamente in base al numero di giorni indicato.
3.3. La ricorrente e la deliberataria hanno compilato gli appositi spazi dell'offerta (pos. 224.310) insLa ricorrente ritiene inverosimile la durata prevista dall'aggiudicataria per la fornitura dei corpi illuminanti. Afferma che nella misura in cui il fornitore ufficiale dei prodotti richiesti dal committente è il medesimo per le tre concorrenti in gara, i tempi di fornitura avrebbero dovuto corrispondere a quelli da essa esposti. Prima dell'inoltro dell'offerta, la ricorrente si era infatti informata presso il rivenditore ufficiale dei prodotti Linea Light, e meglio la E__________ sas di __________, circa i tempi di consegna delle cassaforme e dei corpi illuminanti e rispettiva elettronica, ottenendo le risposte qui di seguito riportate in grassetto (cfr. doc. J):
Rispondo alle tue domande
· Tempo di fornitura dal momento che mando l'ordine delle cassaforme? circa 4 settimane
· Tempo di fornitura dal momento che mando l'ordine dei corpi illuminanti e rispettiva elettronica? 8-10 settimane (per stare tranquilli)
In questa sede la ricorrente ha inoltre esibito un'ulteriore dichiarazione della E__________ sas che conferma che tutte le richieste ricevute dai tre partecipanti sono state gestite in modo uniforme, sia per quanto riguarda gli importi che le condizioni, e che l'unica richiesta relativa ai tempi di produzione e quindi di consegna è arrivata solo da te RI 1.
3.4. Ora, è ben vero che il tempo di consegna dei corpi illuminanti previsti dall'aggiudicataria risulta più contenuto rispetto a quello della ricorrente, che prospetta una durata di 45 giorni. È tuttavia altrettanto evidente che è stato lo stesso rivenditore ufficiale dei prodotti, in risposta alla richiesta della ricorrente di specificare il tempo di fornitura a partire dall'invio dell'ordine dei corpi illuminanti e della relativa elettronica, a non fornire una tempistica vincolante, ma solo approssimativa (8/10 settimane per stare tranquilli), lasciando così ai concorrenti un certo margine di manovra. A torto la ricorrente pretende dunque che le informazioni circa i tempi di fornitura dell'aggiudicataria avrebbero dovuto essere le medesime di quelle da essa indicate. Va inoltre tenuto conto che, dinanzi al Tribunale, la resistente ha riferito di avere calcolato le tempistiche di fornitura sulla base dell'esperienza maturata in altri progetti simili a quello del concorso e di essere in grado, grazie alla propria pianificazione e organizzazione interna, di rispettare i tempi proposti. Nulla consente insomma di ritenere del tutto inattendibili le indicazioni temporali fornite dall'aggiudicataria, né di dubitare della sua capacità di eseguire la commessa nei tempi preventivati. La decisione della stazione appaltante di assegnarle la miglior nota (6 = 1.62 punti) in applicazione della formula prestabilita dal capitolato, appare dunque sostenibile.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alla deliberataria, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 3'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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