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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2025.70
Data decisione, Autorità: 28.05.2025, TRAM
Titolo: Denegata e ritardata giustizia
Incarto n. 52.2025.70
Lugano 28 maggio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2025 di
RI 1 , RI 2 RI 3 patrocinati da: PA 1
contro
il Consiglio di Stato per denegata e ritardata giustizia nell'evasione del ricorso contro da essi presentato contro la modifica decisa dal consiglio comunale di CO 1 del regolamento dei dipendenti del Comune di CO 1 e delle sue aziende municipalizzate;
ritenuto, in fatto
che nella seduta del 13 dicembre 2021 il Consiglio comunale di CO 1 ha approvato il messaggio municipale n. 2047 concernente la modifica di alcuni articoli del regolamento comunale e del regolamento dei dipendenti del Comune di CO 1 e delle sue aziende municipalizzate (ROD);
che il 27 gennaio 2022 RI 1, RI 2 e il sindacato RI 3 (__________) hanno interposto ricorso al Consiglio di Stato contro la predetta approvazione, chiedendo l'annullamento e la riforma degli art. 70 cpv. 4 e 7 ROD (giorni di riposo) e 74 cpv. 1 lett. i e cpv. 6 ROD (congedi pagati in caso di nascita di figli);
che l'iter procedurale che si è susseguito dinanzi all'Autorità di ricorso è così riassunto:
30 marzo 2022 risposta
23 maggio 2022 replica
29 agosto 2022 duplica
30 agosto 2022 comunicazione del Servizio ricorsi alle parti di chiusura dello scambio allegati
6 settembre 2023 1° sollecito ricorrenti
14 dicembre 2023 2° sollecito ricorrenti
10 maggio 2024 3° sollecito - richiesta di indicazione di una data per l'emanazione della decisione
9 settembre 2024 richiesta di indicazione di una data per l'emanazione della decisione
10 settembre 2024 risposta del Servizio ricorsi con l'indicazione che le pratiche sarebbero state evase entro la fine del 2024
7 settembre 2025 4° sollecito ricorrenti – richiesta di evasione della pratica entro fine gennaio 2025;
che, non avendo ricevuto nessuna decisione, il 27 febbraio 2025 RI 1, RI 2 e RI 3 hanno inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso con cui chiedono di accertare la ritardata giustizia e di fare ordine al Consiglio di Stato di evadere senza ulteriore indugio il loro gravame;
che il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame, senza osservazioni;
che il Municipio di CO 1 si è limitato a rilevare che RI 1 non è più cittadino di CO 1 né dipendente del Comune, per cui il suo ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto; che i ricorrenti non hanno replicato;
considerato, in diritto
che, in base all'art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile: in tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (STA 52.2022.1 del 9 marzo 2023 consid. 1.1, pubblicata in RtiD II-2023 n. 4; STA 52.2019.352 del 27 agosto 2021 consid. 1.1; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);
che, in concreto, vertendo la lite alla base della procedura sulla contestazione del regolamento comunale che disciplina i rapporti con i dipendenti comunali e delle sue aziende municipalizzate, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 84 lett. a LPAmm;
che è abilitato a presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia colui che possiede la legittimazione attiva nella procedura di fondo (cfr. DTF 141 I 172 consid. 5.2; RtiD II-2023 n. 4 consid. 1.2., 52.2019.352 citata consid. 1.2, 50.2019.6 del 31 luglio 2019);
che la legittimazione è quindi certamente data per RI 2, dipendente del comune di CO 1 (art. 209 lett. b della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100); la potestà ricorsuale del sindacato RI 3 e di RI 1 non merita approfondimento a questo stadio della vertenza, dato che l'impugnativa è già ricevibile in quanto inoltrata da RI 2;
che, secondo l'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che sancisce il principio di celerità, nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole; l'autorità viola tale disposto se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto per legge o che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4); per valutare se abbia procrastinato oltre misura l'emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare se vi siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr. DTF 144 II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a);
che, come ricordato in narrativa, lo scambio degli allegati della procedura ricorsuale dinanzi al Consiglio di Stato è terminato il 30 agosto 2022; il 5 febbraio 2024 il Servizio dei ricorsi ha chiesto ulteriore documentazione al Municipio; il 10 settembre 2024 ha indicato al patrocinatore dei ricorrenti che la causa si sarebbe conclusa entro la fine dell'anno;
che a tutt'oggi non è ancora stata emanata alcuna decisione, dopo che sono passati 32 mesi (2 anni e 8 mesi) dal termine dello scambio degli allegati;
che avuto riguardo alla natura e al contenuto grado di complessità della vertenza, il tempo finora trascorso è senza ombra di dubbio decisamente eccessivo e incompatibile con l'imperativo di celerità;
che, del resto, le parti hanno sollecitato il Servizio dei ricorsi la prima volta dopo 12 mesi dalla chiusura dello scambio degli allegati, la seconda dopo altri 2 mesi, la terza dopo altri 5 mesi e la quarta dopo altri 8 mesi; tutti questi solleciti sono rimasti senza risposta;
che a ciò si aggiunga pure la richiesta di informazioni sulla data di emanazione del giudizio, prima dell'ultimo formale sollecito, con l'indicazione dell'Autorità della conclusione della procedura entro la fine del 2024; nemmeno questa data è stata, come visto, rispettata;
che in questa sede il Consiglio di Stato è rimasto silente sui motivi per queste lungaggini, non apportando la minima giustificazione per la mancata evasione della pratica, dopo un così lungo tempo trascorso;
che, in queste circostanze, l'impugnativa per ritardata giustizia è chiaramente da accogliere; pertanto, deve esser fatto ordine al Consiglio di Stato ad evadere senza ulteriore indugio il ricorso tuttora pendente;
che non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm); lo Stato è tenuto a rifondere ai ricorrenti un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
è accertata una ritardata giustizia;
è fatto ordine al Consiglio di Stato di evadere senza ulteriore indugio il ricorso inoltrato da RI 1, RI 2 e da RI 3 il 27 gennaio 2022 (inc. PUB.2022.16).
Non si preleva tassa di giustizia. Ai ricorrenti è restituito l'anticipo versato. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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