AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2025.1
Data decisione, Autorità: 27.10.2025, TCA
Ricorso: TF, 8C_702/2025, 11.05.2026
Titolo: Discussa la questione di sapere se i disturbi psichici costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato (causalità adeguata lasciata aperta). Attribuito pieno valore probatorio alla perizia amministrativa
Raccomandata
Incarto n. 35.2025.1
mm/DC
Lugano 27 ottobre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 gennaio 2025 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 dicembre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In base al certificato iniziale del 20 dicembre 1999 del medico-assistente dott. __________ attivo presso l’Ospedale __________, in data 11 dicembre 1999, RI 1, nata nel 1954, a quel momento dipendente della __________ di __________ in qualità d’impiegata e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), è caduta in piedi da un muretto e ha riportato la frattura del piatto tibiale laterale a sinistra e la frattura del calcagno destro con distruzione del frammento distale (doc. 66 e 69).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 15 maggio 2019 - poi confermata con quella su opposizione, in cui è stato in particolare negato il diritto a prestazioni in relazione alla problematica psichica -, l’amministrazione ha dichiarato estinto al 31 gennaio 2018 il diritto all’indennità giornaliera e quello alle prestazioni sanitarie dalla medesima data della decisione. All’assicurata è quindi stata assegnata una rendita d’invalidità del 50% a contare dal 1° febbraio 2018, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 15'908.85 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 25%.
1.3. Con sentenza 35.2019.141 del 29 ottobre 2020, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto nel frattempo dall’assicurata nel senso che, annullata la decisione su opposizione del 13 novembre 2019, gli atti sono stati retrocessi all’assicuratore affinché chiarisse la dinamica dell’evento occorso nel dicembre 1999, disponesse una perizia psichiatrica per accertare l’origine delle turbe psichiche e, a seconda degli esiti, procedesse a un nuovo esame dei criteri elaborati dalla giurisprudenza federale per la valutazione della causalità adeguata in materia di disturbi psichici.
In quell’occasione, considerato lo scopo del rinvio, il TCA ha ritenuto prematuro pronunciarsi in merito al grado dell’invalidità, all’entità della menomazione dell’integrità e al diritto a ulteriori cure mediche (cfr. doc. 74).
La pronunzia cantonale è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. A proposito della dinamica dell’evento dell’11 dicembre 1999, con lettera spontanea del 13 novembre 2020 (trasmessa all’avv. RA 1 il giorno stesso e presente agli atti sub doc. 75), RI 1 l’ha descritta in questi termini:
" (…) A casa, la sera del 10.11.1999 [recte: 10.12.1999, n.d.r.], avevo allestito l’albero di Natale ed era mia intenzione costruire un presepe, ma per farlo mi occorrevano muschio, ramoscelli e pungitopo. Quindi, la mattina seguente, mi avviai verso il bosco in __________, il quale dista circa 250 m dal mio domicilio. Mentre passeggiavo lungo il sentiero nel bosco (oggi non più percorribile) ad un certo punto mi ritrovai su un suolo gelato (ghiacciato), ricoperto di foglie secche e in pochi attimi iniziai a scivolare, di conseguenza caddi e ruzzolai per diversi metri verso il fondovalle dove disgraziatamente si trovava un dirupo (precipizio) dal quale precipitai inevitabilmente per poi ritrovarmi nel piccolo ruscello sottostante. La scivolava, il ruzzolamento e la caduta nel dirupo è stimabile attorno ai 10-15 metri. (Negli allegati trovate una mappa del luogo). (…).”
1.5. Dalle carte processuali si evince che, in un primo tempo, nella primavera 2022, la CO 1 ha incaricato lo psichiatra dott. __________ di periziare l’assicurata.
A fronte del fatto che lo specialista appena citato aveva omesso di audioregistrare le visite peritali, l’assicuratore ha estromesso dall’incarto il rapporto da lui elaborato.
Il 28 luglio 2023, un nuovo mandato peritale è quindi stato assegnato al dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. XXXV7).
Il dott. __________ ha consegnato il proprio referto nel corso del mese di agosto 2023 (doc. 84).
Al patrocinatore dell’assicurata è stato concesso di formulare delle osservazioni al riguardo (cfr. doc. 85 e doc. 87).
1.6. Con decisione formale dell’11 marzo 2024, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi psichici e l’evento traumatico del dicembre 1999 (la questione riguardante l’adeguatezza del legame causale è stata di conseguenza lasciata aperta) e, tenuto conto dei postumi infortunistici di natura somatica (interessanti il piede destro, il ginocchio sinistro e le estremità superiori), ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) aggiuntiva del 25% (indennità complessiva del 50%) (doc. 88).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 91), in data 20 novembre 2024, la CO 1 ha in sostanza confermato il suo primo provvedimento. In quella sede, l’assicuratore ha precisato che, nell’ipotesi in cui si volesse riconoscere un’eziologia traumatica alla problematica psichica, l’esistenza del nesso di causalità adeguata andrebbe comunque negata, posto che, dato un infortunio di media gravità in senso stretto, non sarebbero adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo elaborati dalla giurisprudenza federale (cfr. doc. 102).
1.7. Con tempestivo ricorso del 3 gennaio 2025, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto in via principale che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscerle una rendita d’invalidità del 70% almeno, un’IMI pure del 70% almeno e la presa a carico delle spese di cura passate e future, in subordine il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
A sostegno delle proprie pretese, sul piano formale, il rappresentante fa valere che l’istituto resistente avrebbe violato da più punti di vista il diritto di essere sentito dell’assicurata.
Innanzitutto, l’incarico peritale al dott. __________ è stato assegnato senza rispettare la procedura di cui all’art. 44 LPGA, ciò che renderebbe la sua perizia “inutilizzabile e di nessun valore probatorio o in via subordinata con la conseguenza che deve trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare”.
D’altro canto, la CO 1 ha chiesto al dott. __________ di completare la sua perizia senza che la ricorrente sia stata “(…) preventivamente informata, tantomeno interpellata, ciò che le ha impedito di porre domande, contestare quelle poste dall’assicuratore Lainf ed in generale di partecipare all’assunzione della prova” e, successivamente, il complemento le è stato trasmesso unitamente alla decisione su opposizione. Inoltre, l’assicuratore ha esperito il sopralluogo volto a definire le circostanze in cui avvenne la nota caduta, “senza preavviso e senza informare lo scrivente patrocinatore”.
Infine, i rapporti d’intervento della Rega e dell’ambulanza sono risultati irreperibili a fronte del lungo tempo trascorso dall’infortunio, ciò che, a detta dell’avv. RA 1, configurerebbe una violazione dell’art. 43 LPGA, ovvero una violazione del diritto di essere sentito dell’assicurata e dei suoi diritti procedurali (cfr. doc. I, p. 9 ss.).
Nel merito, per quanto riguarda l’aspetto psichico, il patrocinatore della ricorrente contesta che ai referti del dott. __________ possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente per giudicare la fattispecie con piena cognizione di causa.
In effetti, oltre ad essere smentita dalle considerazioni espresse dallo specialista privatamente consultato dall’assicurata (dott. __________), la valutazione del perito incaricato dall’amministrazione non rispetterebbe i “rigidi crismi imposti dalla giurisprudenza resa in ambito assicurativo-sociale”, considerato che essa è stata eseguita “(…) prima del sopralluogo esperito (in crassa violazione del diritto di essere sentito dell’assicurata) successivamente dall’assicuratore Lainf. Già solo per questo motivo le stesse non hanno alcun valore. Le stesse non reggono già solo ad un primo esame alla luce di un’interpretazione errata dei fatti ed una valutazione errata relativa allo sviluppo e al decorso della malattia psichica. Il Dr. __________, in assenza di tutta una serie di elementi fattuali e anamnestici, ha di tutta evidenza sottovalutato l’impatto dell’infortunio sulla psiche dell’assicurata e ha, a torto, negato l’esistenza del nesso di causalità naturale. (…). Fosse l’assicuratore Lainf stato conseguente rispetto alla sentenza del lod. TCA e coerente, avrebbe dovuto effettuare il sopralluogo ben prima di sottoporre la questione al proprio medico fiduciario. Delle due l’una: o il sopralluogo non era considerato dall’assicuratore Lainf come un atto istruttorio necessario, e allora non avrebbe nemmeno dovuto esperirlo, oppure lo stesso era necessario e allora avrebbe dovuto darvi seguito prima di sottoporre la questione al proprio medico. (…). Del resto, giova qui rimarcare come il fatto che la questione legata alla dinamica dell’infortunio fosse un aspetto importante sia sempre stato un aspetto notorio. Ne sia la riprova quanto determinato e deciso da codesto lod. Tribunale con la sentenza del 20.11.2020 nell’ambito della quale è stato evidenziato come la dinamica dell’evento assicurato dovesse essere approfondita (…).” (doc. I, p. 11 – 24).
Sempre a proposito della problematica psichica, l’avv. RA 1 contesta pure che quest’ultima non costituirebbe (anche) una conseguenza adeguata del sinistro assicurato, aspetto che la CO 1 aveva peraltro valutato soltanto a titolo abbondanziale (difettando, a suo avviso, la causalità naturale). Secondo il rappresentante dell’insorgente, l’evento occorso dicembre 1999 andrebbe classificato di media gravità al limite degli infortuni gravi, di modo che basterebbe l’adempimento di un solo criterio per ammettere il nesso di causalità adeguata (in concreto, risulterebbero comunque soddisfatti quello delle circostanze concomitanti drammatiche, quello della particolare natura delle lesioni subite, quello della durata della cura medica, quello del decorso sfavorevole e delle complicazioni rilevanti intervenute, come pure quello del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche) (doc. I, p. 24-29).
In merito alla rendita d’invalidità, il patrocinatore fa valere che, tenuto conto del danno alla salute nel suo insieme (considerando quindi anche le turbe psichiche), la capacità lavorativa residua della ricorrente sarebbe nulla, cosicché ella avrebbe diritto a una rendita del 100% (nel petito è stata finalmente postulata l’assegnazione di una rendita del 70% almeno), da calcolare su un guadagno assicurato di fr. 64'501.56 (cfr. doc. I, p. 29-31).
Per il caso in cui i disturbi psichici non fossero a carico della CO 1, l’avv. CO 1 osserva che “la incapacità lavorativa della signora RI 1 a motivo delle conseguenze somatiche dell’infortunio è pertanto ampiamente superiore al 50%. Si rileva in ingresso che la signora RI 1 è stata posta al beneficio di una rendita intera AI a decorrere dal 1.12.2000, ossia scaduto l’anno di attesa dall’infortunio. Il grado di invalidità dell’UAI è stato determinato dalle affezioni che oggi pure CO 1 pone in nesso causale con l’infortunio, sicché non si comprende come possano i due assicuratori sociali determinare, per le medesime affezioni, due diversi gradi di incapacità lavorativa. Già solo per questo motivo la decisione deve essere annullata e gli atti ritornati all’assicuratore per nuova definizione del grado di invalidità Lainf che già solo per le affezioni post-infortunistiche di natura somatica deve riconoscere alla signora RI 1 un grado di invalidità Lainf superiore al 50%. (…). Sia come sia, l’istruttoria risulta palesemente carente, giacché non è stata effettuata una perizia multidisciplinare, sub. bidisciplinare. Dagli atti emergono difatti problemi medici e affezioni di natura ortopedica, reumatologica, neurologica e psichiatrica. Si pensi già solo al fatto che il Dr. __________ (reumatologo) il 20.9.2021 abbia indicato l’esistenza di dolori di origine multifattoriale con sviluppo di sindrome da dolore cronico di carattere fibromialgico con componente funzionale-somatoforme. Tale aspetto era già emerso ed indicato nelle precedenti valutazioni mediche.” (doc. I, p. 3-7).
A proposito della menomazione dell’integrità di cui è portatrice l’assicurata, l’avv. RA 1 pretende che la relativa indennità si eleverebbe al 50% almeno per i soli danni somatici, così come accertato a suo tempo dal dott. __________. Inoltre, andrebbe pure considerato il danno alla salute psichica, ciò che si tradurrebbe nel riconoscimento di un’IMI aggiuntiva del 20% almeno (doc. I, p. 31 s.).
Il rappresentante ha infine domandato il riconoscimento delle prestazioni sanitarie per la patologia psichiatrica (doc. I, p. 33).
1.8. In data 11 febbraio 2025, l’avv. RA 1 ha chiesto al TCA d’ingiungere all’avv. __________ di cessare la rappresentanza in favore dell’assicuratore convenuto, posto che in passato quest’ultima è stata la patrocinatrice dell’assicurata nella causa di divorzio (doc. VIII).
Al riguardo, l’avv. __________ ha negato l’esistenza di un qualsiasi conflitto d’interessi e, dunque, di validi motivi che le impongano di rinunciare al mandato di rappresentanza (doc. XII).
1.9. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. X).
1.10. Il 17 febbraio 2025, il rappresentante dell’insorgente ha versato agli atti documentazione a supporto della domanda di assistenza giudiziaria (doc. XI + allegati).
1.11. In data 28 marzo 2025, l’avv. __________ ha informato questo Tribunale che la Commissione di disciplina degli avvocati ha nel frattempo ritenuto che ella è incorsa in un conflitto d’interessi assumendo il mandato della CO 1 e, pertanto, di non più rappresentare l’assicuratore (doc. XVI).
Lo scritto in questione è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (doc. XVII).
1.12. Il 3 aprile 2025, il rappresentante della ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XVIII).
La CO 1 si è pronunciata al riguardo il 15 aprile 2025 (cfr. doc. XX).
1.13. In corso di causa, le parti hanno prodotto degli ulteriori referti del dott. __________ (cfr. doc. XXII1, doc. C1 e doc. C2 [rapporto della psicologa dott.ssa __________]), rispettivamente del dott. __________ (doc. XXIV1 e doc. XXX1).
1.14. In data 5 giugno 2025, l’avv. RA 1 ha ancora presentato alcune sue considerazioni attinenti all’oggetto della vertenza (cfr. doc. XXXII), inviate per conoscenza alla CO 1 (doc. XXXIII).
1.15. Il 10 settembre 2025, questa Corte ha chiesto all’istituto resistente di produrre “(…) copia di tutta la corrispondenza (intercorsa tra la CO 1 e l’assicurata, tra la CO 1 e l’esperto, rispettivamente tra l’esperto e l’assicurata) inerente la perizia elaborata dallo psichiatra dott. __________, la quale purtroppo non figura nell’incarto trasmesso al TCA) agli atti figura infatti soltanto una nota telefonica della signora __________ [doc. 83])” (doc. XXXIV).
La documentazione richiesta è pervenuta il 16 settembre 2025 (doc. XXXV + allegati).
In data 17 settembre 2025, il TCA ha informato il patrocinatore dell’insorgente dell’avvenuta acquisizione di documenti (doc. XXXVI).
Il 7 ottobre 2025, l’avv. RA 1 ha preso visione della documentazione nel frattempo acquisita.
In data 14 ottobre 2025, il rappresentante della ricorrente ha formulato le proprie osservazioni in proposito (cfr. doc. XXXVII).
L’amministrazione si è determinata in merito il 22 ottobre 2025 (doc. XXXIX).
L’allegato della CO 1 appena citato viene trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza unitamente al presente giudizio.
considerato in diritto
2.1. A titolo preliminare, va rilevato che, in data 10 settembre 2025, il TCA ha ordinato all’assicuratore resistente di produrre documentazione che non figurava nell’incarto prodotto con la risposta di causa. In quell’occasione, la CO 1 era stata resa attenta che “(…) con la risposta di causa va prodotta tutta la documentazione riguardante il caso oggetto di ricorso e, pertanto, non solo quella scelta a discrezione della CO 1, così come fanno normalmente tutti gli altri assicuratori.” (doc. XXXIV).
In questo contesto, deve essere segnalato che, in una recente sentenza 8C_289/2024 del 28 luglio 2025 consid. 3.2, riguardante una fattispecie in cui un assicuratore LAINF non aveva trasmesso al tribunale cantonale gli incarti dell’ufficio AI di cui era in possesso, il Tribunale federale ha segnatamente stabilito che non dipende dalla buona volontà dell'autorità, nell'ambito di un procedimento di ricorso, trasmettere al tribunale solo i documenti che ritiene necessari e determinanti per la valutazione del caso. Il diritto costituzionale a una tenuta ordinata e chiara degli atti impone alle autorità e ai tribunali di garantire la completezza dei documenti prodotti o redatti nel corso del procedimento.
Per gli assicuratori assoggettati alla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'obbligo di conservare i fascicoli è stato concretizzato nell'art. 46 LPGA. Secondo tale disposizione, in ogni procedura in materia di assicurazioni sociali, l'assicuratore registra sistematicamente tutti i documenti che possono essere determinanti.
Una violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti, mediante omissione o cancellazione degli stessi, può costituire, salvo semplici irregolarità minori nella gestione del fascicolo, un'ostruzione alla prova e comportare un ribaltamento dell'onere probatorio oggettivo.
Questa Corte invita (di nuovo) l’istituto assicuratore convenuto ad attenersi in futuro scrupolosamente ai principi sviluppati dalla giurisprudenza federale appena citata.
2.2.
2.2.1. Dal profilo formale, l’avv. RA 1 pretende che l’insorgente sarebbe stata vittima di una violazione del diritto di essere sentito, in primo luogo per il motivo che l’incarico peritale al dott. __________ sarebbe stato assegnato senza rispettare le regole di procedura previste dall’art. 44 LPGA. Concretamente, il patrocinatore rimprovera all’amministrazione di non avere preannunciato all’assicurata il nominativo del perito designato, né di averle trasmesso il catalogo dei quesiti da sottoporre a quest’ultimo con facoltà di formularne di propri.
L’art. 43 cpv. 1 LPGA prevede che l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Secondo l’art. 44 LPGA, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, se, nel quadro di accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti: perizia monodisciplinare (lett. a), perizia bidisciplinare (lett. b) e perizia pluridisciplinare (lett. c) (cpv. 1).
Se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all’articolo 36 cpv. 1 e presentare controproposte (cpv. 2).
Insieme al nome del perito, l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte allo stesso e segnala la possibilità di presentare domande supplementari in forma scritta entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva le domande da porre al perito (cpv. 3).
L’assicuratore che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla parte mediante una decisione incidentale (cpv. 4).
Per le perizie di cui al capoverso 1 lettere a e b, le discipline sono stabilite in via definitiva dall’assicuratore, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c dal centro peritale (cpv. 5).
Salvo che l’assicurato vi si opponga, i colloqui tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore (cpv. 6).
Nel caso di specie, dalla documentazione richiamata in corso di causa emerge che, in data 26 giugno 2023, l’assicuratore ha comunicato all’avv. RA 1 la propria intenzione di assegnare l’incarico peritale al “Dr. med. __________”, con la precisazione che a quest’ultimo sarebbe stato sottoposto “lo stesso questionario trasmessole con mail del 28.2.2022. La consultazione sarà registrata, a meno che la sua cliente non lo desideri, ciò in conformità all’art. 44 LPGA. Vi è ancora la possibilità di aggiungere delle domande complementari se lo ritenesse necessario. (…) Resto in attesa di un suo riscontro” (allegato al doc. XXXV8).
Il 4 luglio 2023, l’assistente dell’avv. RA 1 ha risposto di aver preso atto del nome del nuovo perito e ha confermato che la patrocinata si sarebbe presentata alla consultazione peritale. Null’altro (cfr. allegato al doc. XXXV8).
Stante quanto precede, le obiezioni che solleva il rappresentante della ricorrente non trovano conferma nella documentazione agli atti, la quale dimostra invece che nel disporre la perizia la CO 1 ha ossequiato la procedura prevista dall’art. 44 LPGA, senza che sia ravvisabile una qualsiasi violazione del diritto di essere sentito.
2.2.2. Il patrocinatore ravvede una violazione del diritto di essere sentito anche nel fatto che il complemento peritale 17 novembre 2024 del dott. __________ sarebbe stato chiesto senza mettere al corrente l’insorgente, la quale non ha così avuto la possibilità di partecipare all’assunzione della prova. Inoltre, il complemento peritale in quanto tale non le è stato sottoposto per osservazioni prima dell’emanazione della decisione su opposizione.
Il diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende, in quanto diritto di partecipazione, tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte affinché possa far valere efficacemente il proprio punto di vista in un procedimento (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1). Nell'ambito del diritto di essere sentito, la persona assicurata ha il diritto di esprimersi sulle risultanze probatorie e di presentare domande probatorie rilevanti. Se, in presenza di una perizia esterna, un assicuratore ritiene necessario porre domande di chiarimento o integrative, anche alla persona assicurata deve essere accordata la facoltà di rivolgere domande complementari all'esperto (DTF 136 V 113 E. 5.4; STF 8C_696/2023 del 27 settembre 2024 consid. 4.3.2; 8C_811/2021 del 27 aprile 2022 consid. 4.1). Il diritto di essere sentito è di natura formale. La violazione del diritto di essere sentito comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 126 V 130 consid. 2b con riferimenti).
Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere considerata sanata in via eccezionale se alla persona interessata viene data la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che può esaminare liberamente sia i fatti che il diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 132 V 387 consid. 5.1; ciascuno con riferimenti; STF 9C_555/2020 del 3 marzo 2021 consid. 4.4.1 con riferimenti).
In concreto, secondo quanto si evince dalla documentazione richiamata pendente causa, il 26 settembre 2024 l’assicuratore ha trasmesso all’esperto amministrativo il rapporto relativo al sopralluogo esperito in data 7 settembre 2024 e il referto 3 aprile 2024 del dott. __________, chiedendogli se le conclusioni della sua perizia potessero essere confermate (cfr. allegato al doc. XXXV4). Non risulta che il rappresentante della ricorrente sia stato informato di tale passo istruttorio.
Emerge inoltre che il complemento peritale elaborato dal dott. __________ il 17 novembre 2024, è stato inviato all’avv. RA 1 soltanto con la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 102: “abbiamo ricevuto la vostra opposizione del 25 aprile 2024 e possiamo prendere posizione come segue (decisione su opposizione allegata + parere Dr. med. __________ sul parere del Dr. med. __________ trasmesso con l’opposizione).” – il corsivo è del redattore).
Alla luce di quanto precede, il TCA constata che la CO 1 non ha concesso all’assicurata la facoltà di formulare dei propri quesiti complementari e di esprimersi in merito al contenuto del complemento peritale prima dell'emanazione della decisione impugnata. In questo senso, l'obiezione di violazione del diritto di essere sentito è fondata.
Tuttavia, con la decisione su opposizione, l'amministrazione le ha trasmesso la presa di posizione del dott. __________ sulle considerazioni enunciate dallo psichiatra da lei privatamente consultato. La ricorrente, assistita da un avvocato, è quindi venuta a conoscenza del contenuto del complemento peritale, anche se dopo l'emanazione della decisione su opposizione. Ella ha dunque potuto farsi un'idea dei motivi che stanno alla base della decisione di negare l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’infortunio e le turbe psichiche e ha avuto la possibilità di esprimersi diffusamente sul contenuto del referto in questione (appoggiandosi anche sulle considerazioni espresse in proposito dal dott. __________ – cfr. doc. A4) dinanzi a questo Tribunale. La decisione della CO 1 ha quindi potuto essere impugnata con piena cognizione di causa, tanto più che il TCA è un'autorità di ricorso che esamina liberamente sia i fatti che il diritto.
La violazione del diritto di essere sentito da parte dell'assicuratore LAINF è così stata sanata, in base a quanto sopra esposto, nel procedimento dinanzi a questa Corte (per un caso analogo, in cui un ufficio AI aveva chiesto al servizio peritale un complemento alla perizia senza concedere all’assicurato la facoltà di presentare dei propri quesiti e in cui il rapporto complementare era stato trasmesso soltanto con la decisione impugnata, si veda la STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2; si veda inoltre la STCA 35.2024.57 del 20 gennaio 2025 consid. 2.1, cresciuta incontestata in giudicato).
Del resto, va considerato che l’avv. RA 1 non ha preteso che, qualora gliene fosse stata offerta l’opportunità, avrebbe posto dei quesiti complementari al perito amministrativo, né ha spiegato i motivi per i quali sarebbe stato indispensabile porre delle domande supplementari (cfr. doc. 87 e doc. I) (per un caso in cui l’amministrazione aveva omesso di accordare a un’assicurata la possibilità di porre delle domande complementari al servizio peritale incaricato, cfr. STF 8C_150/2022 del 7 novembre 2022 consid. 7.2.2).
2.2.3. Con l’impugnativa è pure stato fatto valere che il diritto di essere sentito dell’assicurata sarebbe stato leso per il motivo che il sopralluogo volto a chiarire le circostanze della nota caduta, è stato esperito senza informarne il suo patrocinatore.
Al riguardo, questo Tribunale constata che il sopralluogo è avvenuto alle 13:30 del 7 settembre 2024 (cfr. doc. 96, p. 1).
Dalla documentazione a disposizione non risulta che l’avv. RA 1 ne sia stato informato.
Dal relativo rapporto si evince però che al sopralluogo ha preso parte, oltre all’ispettore della CO 1, anche il figlio della ricorrente, __________. È quindi plausibile che, perlomeno, sua madre (ossia RI 1) fosse al corrente del sopralluogo.
In ogni caso e soprattutto, a prescindere da quanto precede, il TCA rileva che l’avv. RA 1 non sostiene che il rapporto relativo al sopralluogo in questione contenga delle inesattezze e/o delle imprecisioni, ciò che fa apparire come fine a sé stessa l’obiezione secondo cui la CO 1 avrebbe al riguardo violato il diritto di essere sentito dell’assicurata.
Del resto, occorre considerare che, secondo quanto emerge dal referto 17 novembre 2024 del dott. __________, quest’ultimo si è di fatto riferito alla “(…) descrizione del sinistro resa dall’assicurata in occasione della perizia psichiatrica col sottoscritto” (dal doc. 84, a p. 4, risulta che, per quanto concerne la descrizione dell’infortunio, “la signora ha preferito fornire al perito delle fotocopie, contenenti la ricostruzione, che ho studiato attentamente e che vengono allegate alla presente valutazione.”), descrizione la cui credibilità, sempre secondo l’esperto amministrativo, è stata confermata dagli esiti del sopralluogo (doc. 101, p. 2).
Inoltre, così come osservato in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 25: “L’assicuratore Lainf ha riconosciuto che la ricostruzione dei fatti esposta dalla signora RI 1 con lettera spontanea del 2021 è credibile.”), l’amministrazione stessa si è riferita alla descrizione fatta dall’assicurata per stabilire le circostanze in cui è accaduto l’infortunio del dicembre 1999 (cfr. doc. 102, p. 6: “Sulla base della dichiarazione dell’assicurata, del rapporto del Dr. med. __________ e del rapporto di sopralluogo con documentazione fotografica di CO 1 del 7 settembre 2024, è stato possibile definire le circostanze dell’evento.”).
Anche lo psichiatra dott. __________, interpellato dall’insorgente, ha confermato che il rapporto sul sopralluogo allestito dal funzionario della CO 1, “(…), in sostanza, conferma quanto da me constatato il 26.12.2023 ed esposto in perizia.” (doc. A4, p. 1).
Il 14 ottobre 2025, l’avv. RA 1 ha fatto valere in particolare che il dott. __________ sarebbe stato condizionato nella sua valutazione dalle considerazioni circa la dinamica dell’infortunio, contenute nella lettera del 28 luglio 2023 della CO 1 (cfr. doc. XXXVII, p. 1: “La comunicazione tra CO 1 e il Dr. __________ del 23.7.2023 [recte: 28.7.2023, n.d.r.] contiene una presa di posizione da parte dell’assicurazione circa lo svolgimento dei fatti che, a non averne dubbio, è d’un lato errata e configura una meta ipotesi, dall’altro risulta suscettibile di influenzare la posizione del perito inducendo dubbi e sospetti circa un aggravamento dei fatti e della dinamica dell’infortunio ad opera dell’assicurata. (…). L’assicuratore si esprime inoltre in merito a quelle che – fosse ammessa la versione dei fatti esposta dalla signora RI 1 (invero come detto successivamente ammessa anche dall’assicuratore) – sarebbero dovute ipoteticamente essere delle lesioni "ben più gravi”. Si tratta di condizionamenti che non dovrebbero esserci.”).
Lo scritto menzionato dall’avv. RA 1 è quello con il quale la CO 1 ha formalmente conferito l’incarico peritale al dott. __________ e gli ha trasmesso il catalogo dei quesiti a cui rispondere.
In quell’occasione, a proposito della dinamica dell’evento accaduto l’11 dicembre 1999, l’amministrazione ha precisato di considerare “(…) verosimile la descrizione che il nostro ispettore sinistri ha fatto durante il colloquio con l’assicurata dell’11 aprile 2020, che ricalca in gran parte quanto affermato dall’assicurata nel suo scritto del 23.11.2020. Tuttavia, l’assicurata ha affermato che è caduta in un dirupo stimabile attorno a 10-15 m e che il figlio avrebbe visto le sue mani completamente viola e che era graffiata in più punti. Ciò ci appare poco verosimile, considerato che 10 m corrispondono a ca. un palazzo di 3 piani. Se il figlio ha fatto queste constatazioni, il dirupo doveva essere meno profondo, forse 5 m. Inoltre, da quell’altezza le lesioni sarebbero state ben più gravi.” (doc. XXXV7).
Chiamato a pronunciarsi su quanto sostenuto dal rappresentante dell’assicurata, questo Tribunale osserva che, unitamente alla lettera del 28 luglio 2023, all’esperto sono state trasmesse in particolare la dichiarazione spontanea del 23 novembre 2020 con la quale l’insorgente ha fornito la sua versione della dinamica del sinistro (cfr. supra, consid. 1.4.) e la pronunzia di rinvio 35.2019.141, in cui il TCA aveva constatato che dagli atti a disposizione a quel momento emergevano descrizioni dell’evento molto diverse tra loro e segnalato all’assicuratore la necessità di (avantutto) chiarire i fatti realmente accaduti, presupposto per un serio esame dell’adeguatezza del nesso di causalità.
Ora, secondo questa Corte, l’unico effetto che possono aver avuto le considerazioni dell’assicuratore contenute nello scritto del 28 luglio 2023, è quello di aver richiamato l’attenzione del perito sul tema della dinamica infortunistica.
Del resto, che il dott. __________ non è stato condizionato, lo dimostra la circostanza che, per sua stessa ammissione, egli si è riferito alla descrizione del sinistro fatta dalla ricorrente, dunque a quella contenuta nella lettera di RI 1 del 23 novembre 2020.
Occorre inoltre considerare che, trattandosi di disturbi psichici, conoscere l’esatta dinamica dell’evento in esame, è importante soprattutto ai fini della valutazione dell’adeguatezza del nesso causale, aspetto di natura giuridica che non deve essere apprezzato dal perito psichiatra (ciò che in effetti il dott. __________ non ha fatto, contrariamente allo specialista consultato dalla ricorrente [cfr. allegato al doc. 91, p. 71]; sul tema, cfr. SVR 3/2021 IV n. 17, p. 51 ss.). In questo senso, con la sentenza di rinvio, il TCA aveva ordinato all’assicuratore convenuto di chiarire lo svolgimento del sinistro del dicembre 1999, soprattutto ai fini della valutazione della causalità adeguata (cfr. STCA 35.2019.141 p. 10: “Alla luce di quanto precede, è evidente che un serio esame dell’adeguatezza del nesso di causalità, presuppone che venga innanzitutto chiarita la dinamica dell’evento occorso l’11 dicembre 1999.” – il corsivo è del redattore).
2.2.4. Per quanto concerne infine il fatto che i verbali della Rega e dell’ambulanza sono risultati irreperibili in ragione del lungo tempo trascorso dal giorno dei loro rispettivi interventi, questa Corte non vede come ciò possa configurare una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente.
2.2.5. In considerazione di tutto quanto precede, il TCA può entrare nel merito dell’impugnativa.
2.3. Nella concreta evenienza, con la decisione formale dell’11 marzo 2024, la CO 1 ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici presentati dall’assicurata, ritenuti non costituire una conseguenza naturale dell’infortunio e, considerando i soli postumi somatici, ha assegnato un’IMI aggiuntiva del 25% (indennità complessiva del 50%).
Con la decisione su opposizione qui impugnata, l’amministrazione ha confermato il suo primo provvedimento, con la sola aggiunta che, anche volendo ammettere l’eziologia traumatica della problematica psichica, l’esito non cambierebbe in quanto farebbe comunque difetto una relazione di causalità adeguata con il sinistro del dicembre 1999 (cfr. doc. 102, p. 23: “- L’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avvocato RA 1, è respinta ai sensi delle considerazioni qui sopra; - la decisione di CO 1 dell’11 marzo 2024 è confermata; - Un nesso causale (naturale e adeguato) fra la diagnosi di natura psichica e l’evento assicurato non è riconosciuto e non sono date prestazioni LAINF in questo ambito.”).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto che, secondo una costante giurisprudenza federale, nella procedura giurisdizionale amministrativa possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici riguardo ai quali l’autorità amministrativa competente si è pronunciata preliminarmente mediante decisione vincolante (cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a e i riferimenti ivi citati), questo Tribunale non potrà pronunciarsi sulla domanda ricorsuale riguardante la rendita d’invalidità (compresa la questione dell’entità del guadagno assicurato sul quale calcolarla, anch’essa contestata), la quale deve dunque essere dichiarata irricevibile.
Fatta questa premessa, il TCA rileva che litigiosa è innanzitutto la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente alle turbe psichiche che presenta l’insorgente, oppure no.
2.4. Disturbi psichici: causalità con l’infortunio dell’11 dicembre 1999?
2.4.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4.2. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.4.3. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:
le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
i disturbi somatici persistenti;
la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140 s. consid. 6c/aa e bb e 409 s. consid. 5c/aa e bb; 117 V 384 consid. 4c; RAMI 2002 U 449 p. 53 ss. consid. 4a).
2.4.4. Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che, successivamente alla sentenza di rinvio 35.2019.141, l’assicuratore convenuto ha disposto una perizia psichiatrica, affidandone l’incarico al dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, perito SIM (Swiss Insurance Medicine)
Dal relativo referto, datato 26 agosto 2023 (doc. 84), risulta che l’esperto ha personalmente visitato la ricorrente l’11 agosto 2023 dalle 09:53 alle 12:39 e il 24 agosto 2023 dalle 9:55 alle 10:56.
Dopo aver ricostruito l’anamnesi dell’assicurata (doc. 84, p. 1-8) e averne descritto lo stato psichico (doc. 84, p. 8-12), l’esperto amministrativo ha formulato la diagnosi di altra sindrome affettiva persistente, prevalentemente di tipo ansioso e di lieve entità (ICD-10: F34).
Quindi, rispondendo ai quesiti sottopostigli dall’amministrazione, il dott. __________ ha negato che i diagnosticati disturbi psichici costituiscano una conseguenza naturale dell’infortunio del dicembre 1999 (doc. 84, p. 15).
Al riguardo, egli ha spiegato che “gli attuali disturbi psichici si sono manifestati con notevole latenza. Dopo l’infortunio, l’assicurata non ha avuto bisogno di una presa a carico psichiatrica strutturata, ma solo di alcuni brevi colloqui di sostegno nella fase acuta. La necessità di una presa a carico psichiatrica e psicoterapica, che era stata rifiutata in precedenza durante la riabilitazione non sentendone la necessità, è invece emersa per la prima volta in seguito alle difficoltà coniugali, che hanno poi portato alla separazione. Il bisogno di sostegno specialistico è tornato una necessità quando l’assicurata ha dovuto poi aderire alla convenzione di divorzio. In seguito la terapia psicofarmacologica prescritta dal medico di famiglia è stata sufficiente a garantire un adeguato compenso dei sintomi ansiosi. Una riattivazione dell’ansia è documentata più recentemente, in seguito all’insorgenza di problemi economici e assicurativi. Non vi è nesso di causalità naturale con l’infortunio.” (doc. 84, p. 13 s.).
In questo contesto, l’esperto amministrativo ha specificato che “l’assicurata ha sempre dichiarato, già durante la prima riabilitazione a __________, che avrebbe chiesto spontaneamente un aiuto psichiatrico nel caso in cui avesse notato delle conseguenze psichiche, tali da sentirne la necessità. La necessità non è emersa durante gli anni successivi all’infortunio, costellati da complessi interventi, ma solo quando sono comparsi i problemi di coppia con il marito. Si possono quindi escludere delle conseguenze post-traumatiche, che si sarebbero manifestate molto prima e che avrebbero imposto ben altro genere di intervento specialistico” e ancora che “(…) le preoccupazioni economiche, le preoccupazioni per la propria salute e per la propria autonomia, che si aggravano col passare degli anni, la distanza delle care amiche, il contenzioso assicurativo, giustificano in maniera logica e coerente il disturbo ansioso, comunque di lieve entità e ben compensato dalla terapia prescritta dal medico di famiglia.” (doc. 84, p. 14-15).
2.4.5. Nel quadro della procedura di opposizione, il rappresentante dell’assicurata ha prodotto una perizia di parte, datata 3 aprile 2024, elaborata dal dott. __________, anch’egli spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (allegato al doc. 91).
Dal relativo referto si apprende che le consultazioni peritali hanno avuto luogo il 10 e il 24 febbraio 2024, che l’esperto in questione ha personalmente visitato il luogo dell’infortunio e che egli ha avuto colloqui con il figlio, l’ex marito e il fratello della peritanda. Risulta inoltre che l’assicurata è stata sottoposta a esame psicologico da parte dei collaboratori del dott. __________ (i dottori __________ e __________, psicologi e psicoterapeuti) (cfr. allegato al doc. 91, p. 1-2).
Fondandosi sugli elementi così raccolti, lo specialista privatamente consultato dalla ricorrente ha diagnosticato - quali “possibili conseguenze immediate o a breve termine dell’infortunio del 11.12.1999” – una sindrome post-commotiva (ICD-10: F07.2), ritenuta plausibile ritenuto che “(…) la peritanda ha presentato una perdita di coscienza di una certa (imprecisabile) durata e un’amnesia circostanziale, anche se di breve durata; tra i sintomi canonici della commozione cerebrale manca la “caratteristica” (ma non obbligatoria) nausea (o vomito). La commozione cerebrale è così molto probabile; pur senza lesioni intracerebrali, essa può evolvere in un quadro clinico specifico (…)”, e un disturbo da stress post-traumatico (ICD-10: F43.1 o DSM – 5 309.81).
A quest’ultimo proposito, il dott. __________ ha rilevato che, a suo avviso, “(…) le condizioni oggettive per l’insorgenza di un PTSD erano presenti. Anche se l’infortunio non è stato di gravità estrema, le condizioni in cui si è verificato erano tali da mettere seriamente in pericolo la salute (e ciò purtroppo si è indubbiamente verificato) e anche la vita della peritanda. È probabile che la resilienza di cui la peritanda aveva dato prova davanti ai traumi precedenti abbia “limitato i danni” anche in questo caso, ma certo non li ha evitati. Come ho già scritto, sintomi clinici chiari sono stati segnalati già nei primi giorni e settimane dall’infortunio, ma non vengono valutati adeguatamente. Ciò può essere spiegato in diversi modi: la resilienza della peritanda, che può averle fatto dissimulare il proprio malessere, l’imprecisione diagnostica dei curanti che potrebbero aver sottovalutato certi sintomi, la reticenza della peritanda a “vedersi psichiatrizzata” e – importante – il fatto che un PTSD non esordisce immediatamente dopo l’evento (ma può essere preceduto da una “reazione acuta da stress” (ICD10 F43.0 di breve durata, 2-3 giorni e/o da una “sindrome da disadattamento”, F43.2), ma può iniziare a manifestarsi con una certa latenza.” (allegato al doc. 91, p. 65-69).
A titolo di “possibili conseguenze indirette o dilazionate dell’infortunio del 11.12.1999”, il dott. __________ ha invece diagnosticato innanzitutto una modificazione duratura della personalità dopo un’esperienza catastrofica (ICD-10: F62.0), precisando al proposito che, secondo quanto riferito dall’ex-marito, “(…) a partire da 6-7 anni dopo l’infortunio la personalità della peritanda avrebbe iniziato a modificarsi da persona “dolcissima e paziente” a “diffidente, sospettosa, querula e a tratti anche un po' aggressiva”, quest’ipotesi si rinforza, e lo sarebbe ancor più con una precedente diagnosi di PTSD. Che i colleghi dottori __________ e __________ non lo diagnostichino mi sembra dovuto a un assunto fatto loro da entrambi, ma ingiustificato, e cioè che la peritanda dovrebbe ancora presentare, a oltre 22-23 anni dal trauma, i sintomi – che elencano e non trovano – di un PTSD florido, recente, mentre che, come già detto, “la guarigione si verifica nella maggior parte dei casi. In una piccola percentuale di soggetti la condizione può presentare un decorso cronico per molti anni e un passaggio ad una modificazione persistente della personalità”, ragione per cui questa aspettativa era destinata a rimanere delusa. Il PTSD, oggi come oggi, nella peritanda non si presenta più in quel modo; esso però ha lasciato tracce chiarissime nella sua psiche, tracce che l’Esperimento di Associazione verbale ha reperito (e ciò, lo ripeto, senza che il dottor __________ sapesse nulla della sua storia).”.
D’altro canto, il perito di parte ha formulato la diagnosi di sindrome da dolore cronico, osservando in particolare di non doversi dilungare “(…) sulle conseguenze psicologiche che un dolore incessante e che si estende a sempre più zone del corpo, limitandone le funzioni e alterandone (come “in casu”, alle mani in modo evidente, alla colonna vertebrale in modo più coperto – “sbilanciata e dolente in seguito alla deambulazione anomala”, scriveva il dottor __________ il 25.12.2005) la morfologia. Esso, già tormentoso in sé, disturba il riposo e toglie ogni benessere.”
Infine, a suo avviso, RI 1 presenterebbe pure un danno psichico secondario alle conseguenze somatiche dell’infortunio, da intendere quale “(…) disastro bio-psico-sociale (…) che ha condizionato pesantissimamente la vita della peritanda dal 11.12.1999: innumerevoli ricoveri, interventi chirurgici, cure di riabilitazione, fisio- ed ergoterapia, limitazioni nella deambulazione, necessità delle stampelle, delle scarpe ortopediche, di ortesi, difficoltà nelle attività della vita quotidiana (ben riconosciute dai signori __________ e __________), perdita dell’autonomia, della vita coniugale e sociale (in buona parte), della speranza di un recupero della salute (almeno in parte), dolori continui che – come appena detto – coinvolgono dapprima i luoghi direttamente lesi, poi altre regioni (spalle, mani, colonna vertebrale) coinvolti di conseguenza per supplire in qualche modo a una mobilità fortemente limitata.” (allegato al doc. 91, p. 69-71).
Per quanto qui d’interesse, il dott. __________ ha dichiarato che l’infortunio è la causa certa della problematica psichica in discussione, con la precisazione che “dall’esame della documentazione come dall’esame clinico non emergono altri possibili fattori causali. Anche l’Esperimento di associazione verbale evidenzia inequivocabilmente un disturbo da stress post-traumatico. Qualche aspetto della modificazione permanente della personalità (irritabilità? diffidenza?) potrebbe essere legato anche ad altri fattori (l’avanzare dell’età essendo l’unico sicuramente indipendente dall’infortunio).” (allegato al doc. 91, p. 74).
2.4.6. Con rapporto del 17 novembre 2024, il dott. __________ ha preso posizione sulla documentazione sottopostagli dall’amministrazione, in particolare sul referto allestito dal dott. __________.
Trattandosi in primo luogo della ricostruzione della dinamica dell’infortunio fatta dall’ispettore della CO 1 a margine del sopralluogo del 7 settembre 2024 (cfr. supra, consid. 2.2.3.), l’esperto amministrativo ha rilevato che essa rende credibile quella resa dall’assicurata in occasione della consultazione peritale, da lui giudicata già a quel momento come fondata (doc. 101, p. 1 s.).
In secondo luogo, per quanto concerne il rapporto 15 maggio 2006 del dott. __________, già psichiatra curante della ricorrente, il dott. __________ ha osservato segnatamente che “nonostante l’assicurata fosse molto logorroica già nel 2006 col Dr. __________, con non pochi deragliamenti che rendevano difficile il suo ascolto (quindi con uno stile comunicativo del tutto sovrapponibile a quello attuale), questo aspetto non ha indotto lo psichiatra curante a formulare delle diagnosi severe, né nella direzione di conseguenze post traumatiche, né post commotive e neppure verso una modificazione della personalità. Anche il marito, pur vivendo ancora con la moglie, non aveva all’epoca segnalato allo psichiatra curante delle rilevanti modificazioni della personalità nella consorte o degli inquietanti disturbi mentali, i quali potessero essere talmente preoccupanti o talmente discrepanti rispetto al prima da spronarlo addirittura verso una separazione. Di questa versione del marito, rilasciata recentemente presso il Dr. __________, non si trova una conferma negli atti. Il fatto che, nonostante simili comportamenti, lo psichiatra curante __________ abbia sottolineato ripetutamente l’assenza di una patologia maggiore e la marginalità dei problemi psichiatrici, definiti con una prognosi “abbastanza buona”, confuta nettamente l’ipotesi di una grave e complessa psicopatologia post traumatica o post commotiva in atto. Va poi ricordato che il collega __________, formulando una prognosi abbastanza buona, ipotizzava realisticamente la possibilità di futuri miglioramenti all’orizzonte; il decorso degli anni successivi, con l’implicazione del solo Dr. __________ in fase di separazione e con la stabilità delle cure antidepressive di mantenimento, ha confermato tale prognosi positiva. Leggendo il rapporto del Dr. __________, occorre poi domandarsi, sinceramente, quale seria patologia psichiatrica potrebbe richiedere soltanto 8 incontri nell’arco di ben due anni di presa a carico (dal giugno 2004 al maggio 2006). Secondo il senso comune, un disturbo reattivo, che non richiede delle modifiche farmacologiche e che impone appena 8 incontri in due anni, va considerato validamente compensato e non potrebbe giustificare nessuna inabilità lavorativa.” (doc. 101, p. 2-3).
Infine, l’esperto incaricato dall’assicuratore LAINF ha discusso criticamente ognuno degli aspetti trattati dal dott. __________, giungendo alla conclusione che la valutazione contenuta nel suo referto peritale del 26 agosto 2023 è “(…) aderente ai fatti raccolti in perizia e a quelli documentati nel dossier. Penso che essa descriva la condizione clinica dell’assicurata non solo come una possibilità tra le altre ma come un dato psichiatrico fondato, sulla base di tutti gli elementi disponibili, e con verosimiglianza preponderante.” (doc. 101, p. 11).
Quale constatazione di ordine generale - e con evidente riferimento a quanto scritto nella perizia di parte (cfr. allegato al doc. 91, p. 72: “Così, non si vede che essi [gli altri sintomi psichiatrici, n.d.r] possono essere l’espressione di incubi, che peraltro la peritanda presenta frequentemente, o di altre parasonnie, forse legate a un PTSD che lentamente si smorza ed evolve verso una modificazione permanente di personalità. (…). Come lo stesso PTSD, anche questa modificazione è “sommessa”, “strisciante”; ciò si deve forse alla solida personalità di base della peritanda. Non è chiara, nella psicopatologia della peritanda, la parte attribuibile alla sindrome post-commotiva. Di certo, essa è minoritaria rispetto al PTSD e alla sindrome del dolore cronico, anche se non va dimenticata; potrebbe essere (co)responsabile degli accertati disturbi della memoria, soprattutto visuospaziale e aver contribuito alle manifestazioni dell’intero quadro clinico. Con l’eccezione della sindrome del dolore cronico (che non è di pertinenza psichiatrica, anche se dovrebbe essere pacifico che soffrire incessantemente a causa di dolori importanti influenza tutto lo psichismo), il quadro clinico attuale non corrisponde perfettamente a nessuno di quelli menzionati: troppo “vecchio” per un PTSD, troppo “blando” per imporsi come una modificazione permanente della personalità, troppo incerto per una sindrome post-commotiva.” – il corsivo è del redattore) -, il dott. __________ ha sottolineato che, trattandosi di stabilire le odierne condizioni psichiatriche dell’assicurata rispetto a quanto successo nel 1999, ci si deve fondare su “un percorso patogenetico che sia non solo possibile, ma anche altamente probabile.” (doc. 101, p. 4).
Per quanto riguarda la diagnosi di PTSD formulata dal dott. __________, il perito amministrativo l’ha qualificata d’improbabile, in base alle considerazioni seguenti:
" (…) Per tornare al tema della supposta diagnosi di reazione grave a trauma psichico, non solo lo scrivente non aveva trovato dei segni in tal senso, ma neppure nessuno degli specialisti in psichiatria e psicoterapia del passato aveva mai notato o anche solo ipotizzato una simile diagnosi.
Dagli atti risulta che l’assicurata sia stata valutata da diversi specialisti curanti in psichiatria e psicoterapia nel corso del tempo e nessuno, prima di quest’ultima perizia del 2024, aveva mai attribuito i sintomi osservati a una diagnosi di reazione grave a trauma psichico.
In termini di probabilità e di verosimiglianza, una diagnosi di sindrome da stress post traumatico, che poi evolve in una modificazione duratura della personalità, è una condizione psichiatrica molto grave e altamente invalidante, la quale molto difficilmente passerebbe inosservata all’occhio di parecchi medici e di diversi specialisti, soprattutto se vi è la nozione di un pesante incidente occorso, ove la paziente ha rischiato la vita.
Quello che invece emerge dagli atti è un’invalidità ben riconosciuta sul piano fisico.
Sul piano psichico si parla, tutt’al più, di uno sfumato disturbo aggiuntivo, collocato sempre nell’area mista ansioso-depressiva e mai, nemmeno lontanamente, di una depressione maggiore.
Uno sfumato disturbo affettivo risulta documentato agli atti, verosimile, altamente probabile e anche ben compensato lungo tutta la vita, assumendo soli 50 mg di antidepressivo Sertralina e un ansiolitico (Lexotanil), il quale veniva già assunto molti anni prima dell’incidente del 1999.
Per quest’ultimo farmaco, che è una benzodiazepina, si giustifica quindi lo sviluppo di una dipendenza e della tolleranza nel corso del tempo, da cui è derivato il bisogno di aumentare il dosaggio col passare dei decenni, senza che sia necessariamente aumentata l’ansia.
Si ribadisce pertanto che lo scrivente non ha trovato dei segni precedenti e nemmeno presenti a favore di una qualsivoglia reazione da stress post traumatico. Questa osservazione è confermata invariabilmente dalle diagnosi presenti agli atti e che dalle nuove considerazioni che mi avete sottoposto, che emergono dagli scritti del Dr. __________ (del quale si è già detto sopra) e del Dr. __________.
In merito al Dr. __________, nel mese di ottobre 2009, il collega psichiatra precisa di aver trovato un incremento degli stati d’ansia secondario a motivi legati alla salute, alla separazione legale e alla spartizione dei beni.
A quel punto il collega ha quindi suggerito un incremento del farmaco antidepressivo Sertralina.
Questo documento conferma che la situazione emotiva dell’assicurata si è mantenuta sempre generalmente in valido compenso con i dosaggi minimi di Sertralina, salvo in quel preciso periodo di scompenso, che era connesso alla sovrapposizione, sullo stato di salute, della pesante vicenda coniugale.
Il dato è in linea con quanto sostenuto dalla perizianda, che ha detto di aver consultato il Dr. __________ per motivi legati al problema famigliare del futuro divorzio. Questo è in linea anche con la diagnosi e con le considerazioni che ho fatto circa l’ansia, la quale viene aggravata quando dei fattori sociali destabilizzano il quadro generale dell’assicurata.
D’altra parte sottolineo che il Dr. __________, quando è stato interpellato nel 2023 dal rappresentante legale dell’assicurata (mi rimetto al trascritto nella perizia del collega __________), ha chiaramente sostenuto che nella mia perizia non ci fossero degli elementi anamnestici e diagnostici discordanti rispetto a quello che lui aveva constatato all’epoca delle sue visite.” (doc. 101, p. 6 ss.)
Trattandosi dell’esperimento di associazione verbale effettuato dallo psicologo __________, il quale, secondo il dott. __________, avrebbe riscontrato nella psiche dell’insorgente chiare tracce del preteso PTSD, il dott. __________ ha obiettato che “(…) esso non rileva soltanto delle tracce psichiche di un eventuale trauma remoto, ma conclude esprimendosi a favore di un effettivo disturbo post traumatico da stress con andamento cronico, il quale però abbiamo già visto non essere diagnosticabile, nemmeno se volessimo fare delle ragionevoli eccezioni ai criteri temporali circa l’esordio e il decorso, i quali sono normalmente stabiliti dai manuali diagnostici. Non ho comunque trovato dei dati di letteratura, soprattutto in quella che tratta le evoluzioni recenti della psicotraumatologia, che indichino questo test come funzionale per discriminare tra le ipotesi diagnostiche, a decenni di distanza da un evento traumatico. Va anche detto che le risultanze del test sono a mio avviso controverse. Esso dichiara infatti che vi sia un esame di realtà compromesso, cosa che non è data nel caso presente (almeno al momento della mia perizia). Si citano anche dei pensieri compulsivi autodistruttivi, dei quali non vi è alcuna traccia nella storia della peritanda e nemmeno nell’attualità.” (doc. 101, p. 5).
Il perito incaricato dalla CO 1 non ha condiviso nemmeno la diagnosi di sindrome post-commotiva posta dal dott. __________, per il quale essa “potrebbe essere (co)responsabile degli accertati disturbi della memoria, soprattutto visuospaziale e aver contribuito alle manifestazioni dell’intero quadro clinico” (allegato al doc. 91, p. 72).
In proposito, il dott. __________ ha constatato che le pretese conseguenze neurologiche e neuropsicologiche sono state “sistematicamente misconosciute in passato a livello medico, reperite nell’attualità, ma attribuite a qualcosa che è occorso circa 25 anni fa.”
Sempre in questo contesto, egli ha inoltre osservato che i test neuropsicologici odierni “(…) restituiscono il quadro attuale di una persona di 70 anni, che globalmente ha ancora delle buone capacità cognitive e una buona attenzione, ma mostra dei problemi selettivi della memoria a breve termine. Questo dato isolato purtroppo non ci permette legittimamente di andare molto oltre con le speculazioni e, se ve ne fosse la necessità per definire la capacità funzionale attuale, esso dovrebbe essere ulteriormente indagato e quantificato mediante degli accertamenti qualificati a livello di perizia neurologica e neuropsicologica. Visto che l’assicurata consuma da decenni Lexotanil a dosaggi non trascurabili, in quel contesto una riflessione dovrebbe essere fatta anche sulle conseguenze delle benzodiazepine, che sono dei farmaci che vanno riservati alle strategie ansiolitiche di breve termine, mentre a lungo termine non sono ottimali, perché hanno un impatto negativo su alcune funzioni cognitive, soprattutto nelle persone anziane. Posto che l’assicurata non lavora più e che comunque era già stata ritenuta invalida per motivi somatici, non so se a questo punto della pratica vi sia la necessità di verificare, quantificare e meglio circoscrivere il dato neuropsicologico emerso. Quello che però si può già dire è che l’osservazione neuropsicologica esclude di per sé una malattia psichiatrica grave, che normalmente inciderebbe parecchio anche sull’attenzione e in maniera molto più diffusa sulle varie performance degli accertamenti neuropsicologici.” (doc. 101, p. 5).
In merito alla diagnosi di modificazione permanente della personalità, la quale, secondo il dott. __________, è “sommessa” e “strisciante” e avrebbe trovato conferma essenzialmente in quanto dichiarato dall’ex marito della ricorrente in occasione del colloquio del 10 gennaio 2024, il dott. __________ ha spiegato che “il tema dell’isolamento sociale va trattato nella giusta prospettiva, perché esso non è primario e non è conseguente a un disturbo mentale, ma semmai a delle limitazioni fisiche con perdita degli hobby, e delle limitazioni connesse all’età, alla fine del matrimonio e alla situazione sociale circostante. Nonostante le remore a lamentarsi della propria sofferenza con gli altri, che depongono per un buon esame di realtà, la perizianda non presenta una spinta primitiva a isolarsi, bensì patisce e soffre l’impoverimento delle sue relazioni personali, al quale va incontro nel corso del tempo per i più svariati motivi. Questo è naturalmente comprensibile, tanto più che una sua cara amica, con la quale si trovava molto bene, è partita per __________ nel 2022 e così la sua cerchia di affetti si è ristretta ulteriormente. (…). Il fatto che l’assicurata sia logorroica e molto centrata sui suoi problemi di salute, era un dato già rilevato dal Dr. __________ nel lontano 2006, e non le ha impedito di mantenere una solida amicizia, che purtroppo è partita per __________, nonché di mantenere tutti i contatti amicali citati nella mia perizia, compatibilmente con il suo stato fisico. La prova di una modificazione della personalità basata sull’opinione dell’ex marito diventa quindi insufficiente. Non sono in grado di discutere con fondatezza quali siano i reali motivi e tutte le dinamiche che hanno spinto questa coppia a divorziare. Soprattutto, non avrebbe alcun senso per me tentare di ricostruirli oggettivamente adesso, in una problematica di coppia che è insorta già nel 2003 (questo secondo il figlio, dato confermato dalla sig.ra __________ dell’AI già nel febbraio 2003) e che si è trascinata in maniera logorante per ben un decennio, prima di giungere a ottenere una convenzione di divorzio con sentenza soltanto nel 2013. Tuttavia rilevo che il figlio __________, sentito dal collega __________, non ha invece ravvisato nella madre alcun disturbo psichico in relazione all’infortunio e nessuna anomalia comportamentale, fino a circa due anni fa, quando la donna sarebbe divenuta interpretativa e reattiva, in coincidenza con la sospensione delle prestazioni assicurative e con il pensionamento. I problemi di memoria non sono stati citati in passato dai famigliari. Anche la logorrea della madre, ben evidente ai curanti almeno dal 2006, non risulta essere neppure citata dal figlio quale problema a carico della personalità. Di conseguenza, si può realisticamente pensare che essa sia stata presente come tratto comportamentale durante buona parte della vita dell’assicurata, tanto prima quanto dopo l’incidente, essendo un aspetto al quale il figlio era normalmente abituato e che non lo sorprendeva come una novità.” (doc. 101, p. 5 s.).
A proposito della diagnosi di dolore cronico, la quale, secondo il perito di parte, “non è di pertinenza psichiatrica”, l’esperto amministrativo ha indicato che “(…) un conto sono le lamentele circa dei dolori riferiti, un conto è provare a definire la consistenza di questi dolori, la quale dovrebbe trovare conferma in dei paralleli tentativi di analgesia farmacologica, congruenti con la sofferenza patita e crescenti in caso di mancata risposta, finanche se necessario con l’intervento di un centro per la terapia del dolore, aspetti che nel caso di specie non sono documentati. Ad ogni buon conto, circa le conseguenze psichiatriche di un dolore cronico, queste dovrebbero lasciare un chiaro segno nella storia psichiatrica dell’individuo. Qualora il dolore o altre conseguenze dell’infortunio avessero causato un danno psichico, non ho dubbi che l’assicurata avrebbe chiesto a suo tempo, in maniera congrua, un aiuto psichiatrico adeguato e anche la modifica della psicofarmaco-terapia in essere.” (doc. 101, p. 8).
Il dott. __________ ha infine illustrato la sua chiave di lettura delle turbe psichiche che presenta attualmente la ricorrente, alla luce delle evidenze che emergono dalla documentazione a sua disposizione:
" (…) L’argomento che la signora, per timore di non essere presa sul serio rispetto ai problemi fisici, abbia evitato per la maggior parte degli ultimi 25 anni una presa a carico psichiatrica continuativa (niente negli anni dopo il trauma, otto sedute con Dr. __________ tra 2004 e 2006, poche sedute col Dr. __________ tra 2009 e 2010, assenza di uno psichiatra curante attualmente), non è accettabile per lo scrivente.
Dagli atti emerge invece, in maniera molto coerente e convincente, come l’assicurata faccia spesso e volentieri ricorso all’aiuto di uno psichiatra quando deve affrontare delle controversie amministrative.
Così è stato con il Dr. __________ dopo l’incidente del 1978, per dei problemi con il comune di __________ che esigeva le sue dimissioni (pag. 9 perizia dr. __________). Per inciso, faccio notare che la prescrizione di Lexotanil è collocata proprio in quell’epoca remota.
In seguito, per problemi legati alla separazione e quindi alla prospettiva di divorzio, l’assicurata ha normalmente percepito degli incrementi dell’ansia e delle alterazioni emotive, per cui si è rivolta prima al Dr. __________ e poi al Dr. __________.
Purtroppo non ci è dato sapere il motivo della consultazione presso lo psichiatra __________, nonché l’epoca in cui essa sia avvenuta, ma non mi aspetterei degli elementi che possano rivoluzionare la mia valutazione, posto che la terapia farmacologica che ha garantito il compenso psichico è rimasta sempre la Sertalina, al dosaggio base di 50 mg, per decenni, come ancora oggi vediamo.
L’assicurata ha sempre mostrato delle alterazioni dell’affettività aspecifiche, blande, non invalidanti, mantenute in un valido compenso psicopatologico da una farmacoterapia antidepressiva altrettanto blanda, per la quale non è mai occorsa alcuna modifica se non un transitorio incremento in prospettiva di divorzio, incremento che non si sa nemmeno se sia stato realmente da lei attuato.
Nel corso degli anni non vi è stato alcun ricovero in clinica psichiatrica, nessun intervento psico-riabilitativo o di risocializzazione, nessuna psicoterapia psicologica, nessun intervento di infermieri psichiatrici al domicilio per migliorare il sostegno psico-sociale.
D’altra parte però, ogni singola volta in cui l’assicurata ha avuto bisogno di uno psichiatra per motivi personali, ella vi ha fatto ricorso senza esitazione e senza farsi alcun problema, dimostrando di non avere alcun timore o alcun pregiudizio contro le cure psichiatriche e di saper chiedere aiuto in caso di necessità.
Il bisogno dell’assicurata è sempre emerso dopo eventi di vita stressanti, che si sono sommati alla sua situazione di base; nell’ambito delle brevi prese a carico psichiatriche è stata anche sempre rilasciata una qualche certificazione.
La condizione che ho osservato nell’attualità ricalca questo stesso schema del passato.
Nel presente la questione psichiatrica è tornata a essere centrale per motivi certificatorio-amministrativi, nell’ambito della contrapposizione tra l’assicurata e l’assicurazione, con la sottolineatura che, al di là della perizia del collega __________, questa volta non risulta essere stata chiesta nemmeno una presa a carico psichiatrica (né dall’assicurata, né su spinta dei famigliari eventualmente preoccupati) e non è stata modificata la farmacoterapia antidepressiva.” (doc. 101, p. 8 s.)
2.4.7. Unitamente al ricorso, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un ulteriore referto dello psichiatra dott. __________, contenente alcune considerazioni in merito a quanto fatto valere dall’esperto amministrativo.
Per quanto riguarda la limitata presa a carico psichiatrica dell’assicurata, il perito di parte ha obiettato che questo argomento “(…) non tiene conto della frequenza con cui quadri clinici psichiatrici, anche ben più gravi, si sottraggono alle cure che sarebbero opportune e indicate, tra i quali troviamo patologie varie, dalle dipendenze da sostanze (ma anche dipendenze comportamentali) alle psicosi. L’argomento, a mio avviso, non ha grande forza né persuasività. Esso viene addotto per contestare la diagnosi di PTSD (da me non formulata, se non in ottica “storica”), come se nella mia perizia non avessi sottolineato che esso (probabilmente presente nei primi tempi dopo l’infortunio del 19.12.1999) si era poi andato stemperando in un quadro clinico diverso. Il dottor __________, come poi il dottor __________, era stato consultato dall’assicurata per ragioni che non erano in relazione diretta con l’infortunio, ma lo erano invece indirettamente, poiché è risultato chiaramente dalle informazioni del marito (da me – e da nessuno prima – consultato) che il disagio coniugale (sfociato nel divorzio anni dopo le consultazioni dell’assicurata con il dottor __________) era strettamente legato alle sofferenze psicofisiche dell’assicurata insorte dopo e a causa dell’infortunio.” (doc. A4, p. 1).
Circa la mancata diagnosi del preteso disturbo da stress post-traumatico, il dott. __________ ha spiegato che tale circostanza significa soltanto che “(…) i sintomi presenti (segnalati nella mia perizia) non si esprimevano in maniera tale da imporsi all’attenzione dei curanti, praticamente tutti operatori chirurgici interessati, naturalmente, ad altri problemi dell’assicurata. Ma non si dimentichi che sintomi psichici (aspecifici: paura, ansia, depressione) erano stati registrati a più riprese sin dai primi giorni. (…). Che poi, anni dopo, anche alcuni specialisti non l’abbiano notata si deve alla progressiva modificazione del quadro clinico (non voglio considerare altre ipotesi, se non quella, già evocata in perizia, che l’assicurata abbia lei stessa voluto separare la sofferenza psichica da quella fisica per non essere – come ancora adesso capita, soprattutto al di fuori degli ambienti specialistici – “squalificata” a “caso psicosomatico” o peggio, consultando gli psichiatri solo davanti a un presentabile e comprensibile dolore psichico legato alle vicende coniugali).” (doc. A4, p. 2), che “(…) la maggior parte dei PTSD evolve spontaneamente e favorevolmente, e la modificazione permanente della personalità non è la regola e nemmeno deve essere “molto grave” e “altamente invalidante” (…); è perciò ben possibile che, mascherata come era dai problemi somatici, essa non sia stata riconosciuta adeguatamente dai vari medici, specialisti e non, che hanno curato l’assicurata” (doc. A4, p. 4) e ancora che “(…) se il danno psichico (che – a mio avviso – è piuttosto ben illustrato dal referto del dottor __________) è mascherato dai danni somatici e dal dolore cronico, non è per nulla inverosimile che la paziente, alla quale persino il Prof. __________, già il 15.11.2005, consiglia “Geduld”, si rassegni e consulti uno psichiatra solo quando un problema di natura più chiaramente psicologica come la crisi coniugale la preoccupa (ricordo che le consultazioni dal dott. __________ le erano state “imposte “ dal datore di lavoro e quelle dal dott. __________ rapidamente interrotte dall’assicurata), ragione per cui trovo esagerata l’affermazione del collega __________ secondo cui ella “faccia spesso e volentieri ricorso all’aiuto di uno psichiatra …” (doc. A4, p. 5).
In merito alla mancata diagnosi della pretesa sindrome post-commotiva, lo psichiatra privatamente consultato dalla ricorrente ha rilevato che “(…) nessuno – nemmeno la dottoressa __________ del PS dell’__________ – diagnostica una commozione cerebrale che pure, in presenza di una riconosciuta perdita di conoscenza, era una diagnosi “ovvia”; che poi nessuno dei successivi curanti si sia premurato di approfondire la dinamica dell’infortunio e le sue immediate conseguenze è dimostrato dalle varie versioni, alcune “fantasiose”, che dello stesso sono state date e che il Giudice D. Cattaneo ha ricordato nella sua decisione del 29.10.2020. Così, la diagnosi non viene formulata. E se non si riconosce una commozione, non si riconoscerà neppure una sindrome post-commotiva, i cui sintomi sono, almeno in parte, sovrapponibili a quelli della “sindrome ansioso-depressiva”, diagnosi prediletta dei non specialisti.” (doc. A4, p. 2).
Per quanto attiene alle obiezioni sollevate dal dott. __________ riguardo al significato da attribuire all’esperimento di associazione verbale compiuto dallo psicologo __________, il dott. __________ ha osservato segnatamente che “(…) anche se non è (ancora) dimostrata la validità dell’“Esperimento” per discriminare tra le ipotesi diagnostiche psicotraumatologiche, non possiamo “eo ipso” negarla. Il fatto che il dottor __________ – privo, lo ripeto, di qualsiasi informazione – diagnostichi un PTSD è, ai miei occhi, molto rilevante e indicativo del notevolissimo potere diagnostico e – come altri casi mi hanno dimostrato – prognostico del reattivo, se valutato da un esperto (…)” e che “(…) l’“Esperimento” è un test proiettivo e che rileva anche (soprattutto) elementi inconsci, non evidenti nella quotidianità (ma forse emergenti nei frequenti brutti sogni dell’assicurata).” (doc. A4, p. 3)
A proposito dell’affermazione contenuta nel complemento peritale del dott. __________, secondo cui “ogni singola volta in cui l’assicurata ha avuto bisogno di uno psichiatra per motivi personali, ella vi ha fatto ricorso senza esitazione e senza farsi alcun problema, dimostrando di non avere alcun timore o alcun pregiudizio contro le cure psichiatriche e di saper chiedere aiuto in caso di necessità. Il bisogno dell’assicurata è sempre emerso dopo eventi di vita stressanti, che si sono sommati alla sua situazione di base; nell’ambito delle brevi prese a carico psichiatriche è stata anche sempre rilasciata una qualche certificazione”, il dott. __________ ha dichiarato che “tutto ciò è vero (o, perlomeno, corrisponde a quanto sappiamo) ma non inficia la mia valutazione di questa complessa realtà biografica e clinica, in cui gli eventi stressanti hanno determinato, in interazione fra di loro, l’attuale condizione di grave disagio psicologico e sofferenza fisica e mentale che trova difficilmente una sua collocazione diagnostica “da manuale” ma che non per questo va sottovalutata.” (doc. A4, p. 5).
2.4.8. Interpellato in corso di causa dal rappresentante dell’assicurata, con referto del 14 aprile 2025, il dott. __________ ha riferito, per quanto qui d’interesse, di essere reduce da un congresso dell’Associazione Europea di Psichiatria, nel corso del quale ha partecipato a un simposio incentrato sull’importanza del dolore cronico nella genesi di disturbi psichiatrici quali depressione e ansia e, alla luce di quanto appreso in quell’ambito, non ha potuto che “(…) confermare quanto da me detto nella mia perizia del 3.4.2024, in particolare nelle conclusioni.” (doc. XXII1, p. 1).
Invitato dall’amministrazione a pronunciarsi sul contenuto del rapporto appena citato, il dott. __________ ha, per quanto qui d’interesse, enunciato le seguenti considerazioni:
" (…).
Il collega cita l’interazione tra dolore cronico e sintomatologia psichiatrica, facendo riferimento a un recente congresso EPA (Madrid, aprile 2025).
Tale reazione è stata considerata e non esclusa dallo scrivente, ma deve essere inquadrata all’interno del caso specifico, tenendo conto di tutte le particolarità concrete che emergono dal dossier.
Nella situazione medica che ci vede coinvolti, non si reperiva un approccio strutturato alla gestione del dolore nel corso degli anni, non vi erano degli schemi terapeutici articolati nel corso del tempo, guidati eventualmente da un centro specializzato in terapia del dolore, sulla base di scelte coerenti e orientate secondo le priorità cliniche.
Sulla base delle prove già riportate nella mia perizia e ulteriormente ampliate nella precedente delucidazione, reputo che un eventuale disagio psichico osservato nell’assicurata non risponda ai criteri di un disturbo invalidante e non presenti alcuna evidenza oggettiva di nesso di causalità naturale con l’infortunio del 1999.
Anche il Dr. __________, nel 2006, aveva escluso l’esistenza di un disturbo psichiatrico maggiore, parlando piuttosto di una condizione ansioso-depressiva marginale. Nessuno degli psichiatri curanti intervenuti nel ventennio successivo ha mai proposto una diagnosi di disturbo post-traumatico o ha messo in atto una presa a carico specialistica intensiva che potesse giustificare un’invalidità psichiatrica duratura.
(…).
In merito alla possibilità di un disturbo psichiatrico post traumatico, una tale ipotesi, oltre a non essere documentata in nessuna fonte clinica passata, non trova riscontro nei criteri diagnostici consolidati.
È altamente improbabile che un disturbo psichiatrico post traumatico severo e cronico, con impatto invalidante, possa restare sistematicamente misconosciuto per oltre due decenni da numerosi professionisti esperti, in assenza di segnali clinici evidenti, interventi psicoterapici strutturati o farmacoterapie mirate.” (doc. XXIV1)
2.4.9. Con referto del 21 maggio 2025, il perito di parte ha osservato che il complemento 24 aprile 2025 del dott. __________ non contiene nessun elemento nuovo e rilevante, ragione per cui ha rinunciato a ripetere l’argomentazione da lui già sviluppata in precedenza.
Egli ha comunque rilevato che, a suo avviso, il perito amministrativo ha valutato la fattispecie “(…) secondo la visione cartesiana (ormai abbandonata praticamente da tutti) di una sostanziale differenza/separazione tra la mente (“res cogitans”) e il corpo (“res extensa”). Solo in quest’ottica è possibile sostenere che la signora RI 1 non presenti limitazioni di ordine psichiatrico.”.
Il dott. __________ si è infine riferito a un parere della psicologa __________ riguardante i test SIMS e SIRS-2 effettuati dal dott. __________, in cui si legge che: “Attualmente sappiano infatti che la signora RI 1 esagera, ma non possiamo determinare se tale esagerazione consista nell’invenzione di sintomi in realtà inesistenti o nell’amplificazione di problematiche realmente esperite, né se si tratti di un comportamento intenzionale e strategico oppure riconducibile ad una condizione psicopatologica sottostante (come ad esempio un disturbo di personalità).”. In proposito, lo psichiatra privatamente interpellato dall’assicurata ha affermato che ciò avvalora la sua opinione, ossia che “la signora RI 1 presenta una psicopatologia complessa (cfr. mia perizia) che comprende anche una modificazione della personalità di chiara origine post-traumatica. Con ogni probabilità, essa ha determinato anche i risultati di SIMS e SIRS-2, le cui conclusioni devono perciò essere considerate criticamente.” (doc. C1 – la sottolineatura non è del redattore).
Questo in particolare il tenore del successivo rapporto 2 giugno 2025 del dott. __________:
" (…) In merito alle ultime considerazioni del Dr. Med. __________, sulle quali l’avvocato si basa per definire le mie conclusioni “parziali, errate, superate, incongrue”, mi esprimo con la massima serenità.
Durante l’iter peritale ho analizzato in maniera trasparente e tracciabile le condizioni psichiatriche dell’assicurata per quelle che sono. Non ho usato criteri filosofici, né delle considerazioni antiquate o tantomeno riduttive.
In linea con le competenze che appartengono alla mia specialità, ho restituito un quadro medico-psichiatrico che risulta altamente coerente con tutti gli elementi che emergono dal dossier medico e con l’osservazione clinica dell’assicurata, inclusi i test di validazione dei sintomi.
Nelle successive prese di posizione ho sostenuto in maniera ampia, con dei riferimenti documentali puntuali e precisi, tutti i motivi per cui i tentativi di produrre una lettura post-traumatica del caso non sono consistenti, non sono convincenti e non possono pertanto essere condivisi.” (doc. XXX1)
2.4.10. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.4.11. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale rileva che l’amministrazione ha incaricato il dott. __________ di periziare l’assicurata, seguendo la procedura prescritta dall’art. 44 LPGA (cfr. supra, consid. 2.2.1.).
In applicazione della giurisprudenza federale, le perizie elaborate da medici esterni all’amministrazione hanno piena forza probatoria nell'ambito dell'apprezzamento dei fatti. Il giudice non se ne scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (cfr., fra le tante, la STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021 consid. 3.2 e la giurisprudenza ivi menzionata).
In questo contesto, il Tribunale federale ha sottolineato che le perizie amministrative non vanno messe in dubbio, soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. In proposito, l’Alta Corte ha evidenziato la natura differente del mandato di cura e di quello peritale (cfr. STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2; 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Una perizia fondata sull’art. 44 LPGA ha dunque un valore probatorio maggiore rispetto ai rapporti medici interni all’amministrazione, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi, perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.7).
Fatta questa premessa, attentamente esaminata la documentazione agli atti, questa Corte non vede validi motivi che gli impongano di distanziarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il quale la problematica psichica che presenta l’insorgente non costituisce una conseguenza naturale, neppure parziale (“No, i disturbi psichiatrici manifestati dall’assicurata e il referto obiettivo non hanno alcun rapporto di causalità naturale con l’infortunio. – il corsivo è del redattore), dell’evento traumatico occorsole l’11 dicembre 1999.
In questo senso, il TCA constata che il dott. __________, le cui conclusioni risultano scevre da contraddizioni e motivate in maniera convincente, ha valutato la fattispecie prendendo in considerazione i dati anamnestici risultanti dalla documentazione a disposizione, come pure gli elementi emersi dalla sua osservazione clinica dell’assicurata. Inoltre, egli si è puntualmente confrontato con ognuna delle obiezioni sollevate dall’esperto privatamente consultato dalla ricorrente, spiegando i motivi medici per i quali se ne è distanziato (cfr. i doc. 101, XXII1 e XXX1).
D’altro canto, va rilevato che né il dott. __________ né tantomeno il patrocinatore dell’insorgente sono stati in grado di evidenziare degli indizi concreti suscettibili di generare dei dubbi circa la fondatezza dell’apprezzamento espresso dal perito amministrativo.
È vero che, a proposito dell’eziologia delle turbe psichiche in discussione (il disaccordo concerne in realtà anche l’incidenza delle turbe psichiche sulla capacità lavorativa dell’assicurata, aspetto che, come si vedrà in seguito, è inconferente), il perito di parte è giunto a una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella ritenuta dall’esperto amministrativo (secondo il dott. __________, l’infortunio assicurato rappresenterebbe la causa certa dei disturbi psichici, mentre per il dott. __________ l’esistenza di una relazione di causalità naturale non è dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante), è però altrettanto vero che ciò non è altro che il risultato di una diversa valutazione della medesima fattispecie. Ora, così come precedentemente indicato, ciò non rappresenta ancora un indizio concreto atto a far dubitare dell’attendibilità di una perizia esterna (per un recente caso in cui il TF ha negato che la presa di posizione dello psichiatra curante potesse mettere in discussione la perizia psichiatrica amministrativa, si veda la STF 8C_44/2025 del 28 agosto 2025 consid. 5.1. In quel caso, la Corte federale ha ribadito in particolare che sarebbe stato necessario che dal referto del curante emergessero aspetti oggettivi rilevanti sconosciuti o non valutati nella perizia esterna).
Questo Tribunale non può inoltre esimersi dal constatare che nel valutare l’eziologia il dott. __________ si è attenuto ai dati oggettivi che emergono dalla documentazione (ad esempio, il fatto che gli psichiatri dottori __________ e __________, consultati dall’assicurata tra il 2004 e il 2006, rispettivamente tra il 2009 e il 2010, non abbiano diagnosticato né una reazione da stress post traumatico, né delle conseguenze post commotive né ancora una modificazione di personalità, la circostanza che il trattamento presso lo stesso dott. __________ abbia comportato soltanto 8 incontri nell’arco di due anni, il fatto che nessun medico abbia refertato la presenza di disturbi neurologici e/o neuropsicologici conseguenti a un preteso trauma commotivo, la circostanza che dopo il 2010 l’insorgente non è più stata seguita da alcun psichiatra e che i blandi medicamenti le sono prescritti dal suo medico di famiglia, il fatto che la prescrizione dell’ansiolitico Lexotanil risalga a un’epoca ben precedente all’infortunio in discussione, in coincidenza con difficoltà insorte con il datore di lavoro di allora oppure ancora il fatto che il figlio __________ abbia segnalato di “non aver notato nella madre alcun disturbo psichico in relazione con l’infortunio” e che, soltanto in coincidenza con la sospensione delle prestazioni e con il suo pensionamento, ella è divenuta “interpretativa e reattiva”).
Per giustificare le proprie conclusioni, il dott. __________ ha dovuto in alcuni casi ricorrere a supposizioni, certo possibili ma che, in quanto tali, non rispondono alle esigenze probatorie richieste dalla giurisprudenza federale (ad esempio, tra le cause della mancata diagnosi del preteso PTSD, il perito di parte ha ipotizzato la sottovalutazione di taluni sintomi da parte dei curanti, la dissimulazione del malessere da parte della paziente e la sua reticenza a vedersi “psichiatrizzata”, a giustificare l’assenza di diagnosi di commozione cerebrale e quindi di sindrome post commotiva, vi sarebbero, a suo avviso, le diverse versioni dell’accaduto che emergono dagli atti oppure ancora, confrontato alla constatazione che l’assicurata non si è in realtà mai fatta problemi a consultare uno psichiatra tutte le volte in cui ha dovuto affrontare delle difficoltà personali [conflitto con il datore di lavoro, problemi di coppia, …], egli non ha ritenuto inverosimile che ciò sia dovuto al fatto che il disagio psichico sarebbe mascherato dai danni somatici e dal dolore cronico).
In questo senso, non è sicuramente un caso se lo stesso perito di parte, nel suo referto del 3 aprile 2024, abbia parlato di “possibili conseguenze immediate o a breve termine dell’infortunio del 11.12.1999”, rispettivamente di “possibili conseguenze indirette o dilazionate dell’infortunio del 11.12.1999” (cfr. doc. 91, p. 65, rispettivamente p. 69 - il corsivo è del redattore), aspetto che anche l’esperto amministrativo non ha mancato di sottolineare (cfr. doc. 101, p. 4: “(…) nel momento in cui devo stabilire le condizioni psichiatriche attuali, rispetto a ciò che è successo 25 anni fa, mi devo basare su un percorso patogenico che sia non solo possibile, ma anche altamente probabile.” – il corsivo è del redattore).
Sul tema dell’isolamento sociale, a proposito del quale il dott. __________ ha sostenuto che “(…) non contribuisce certo a migliorare la condizione psichica dell’assicurata, condizione che ne è in parte conseguenza, in parte concausa” (doc. A4, p. 4), il TCA segnala che fra la documentazione prodotta a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria, figurano delle fatture del tour operator __________ per tutti relative a una vacanza a __________ dall’8 al 15 marzo 2025 (festa della donna), come pure una conferma d’iscrizione a una vacanza balneare a __________ dal 27 maggio al 2 giugno 2024 (allegati al doc. XI1).
In merito al significato da attribuire agli esiti del noto esperimento di associazione verbale, questo Tribunale si limita a osservare che anche il dott. __________, nel suo referto del 23 dicembre 2024, ha riconosciuto che si tratta di un test la cui validità per discriminare tra le ipotesi diagnostiche, non è stata dimostrata (cfr. doc. A4, p. 3).
Del resto, così come viene riportato a pagina 57 della perizia di parte, lo psichiatra dott. __________, interpellato dall’avv. RA 1 dopo aver preso conoscenza del contenuto della perizia amministrativa (e prima di rivolgersi al dott. __________), si è espresso nei seguenti termini a proposito del lavoro svolto dal collega dott. __________:
" (…) Rispetto a quanto riportato nella perizia del 26.08.2023 redatta dal collega psichiatra Dr. __________ su mandato dell’assicurazione CO 1 posso dire di non avere riscontrato elementi anamnestici e diagnostici discordanti con quanto da me constatato all’epoca delle visite da me effettuate. Per quanto attiene infine ad un mio parere rispetto al livello qualitativo della perizia effettuata dal Dr. __________, posso dire che il collega ha a mio avviso prodotto un elaborato peritale in linea con i criteri di qualità richiesta per la esecuzione di una perizia assicurativa e come elementi di prova volti a verificare l’attendibilità della sintomatologia accusata dalla paziente ha anche eseguito dei test psicologici (SIMS e SIRS-2) che sono unanimemente riconosciuti in campo peritale.”
Come già anticipato, neppure le obiezioni sollevate dal rappresentante dell’insorgente possono configurare degli indizi concreti in grado di sminuire il valore probatorio attribuito alla perizia amministrativa.
In particolare, il fatto che il dott. __________ abbia eseguito la propria perizia prima che venisse esperito il noto sopralluogo da parte dell’ispettore della CO 1, è in realtà un falso problema. In effetti, così come da lui stesso spiegato, l’esperto amministrativo ha fondato la propria disamina sulla descrizione dell’evento fatta dall’assicurata in occasione delle consultazioni peritali (la medesima considerata dal dott. __________), la cui credibilità è stata poi confermata dalle risultanze del sopralluogo (cfr. doc. 101, p. 1 s.).
D’altro canto, così come già spiegato in precedenza (cfr. supra, consid. 2.2.3.), l’ordine di chiarire la dinamica del sinistro del dicembre 1999, contenuto nella sentenza di rinvio 35.2019.141, era riferito soprattutto alla valutazione della causalità adeguata, aspetto non di pertinenza del perito psichiatra.
Da questo profilo, il TCA non può pertanto condividere il rimprovero mosso nei confronti del dott. __________ di aver sottovalutato l’impatto dell’infortunio sulla psiche dell’assicurata, data l’assenza di alcuni elementi fattuali e anamnestici.
In merito alla censura ricorsuale secondo la quale l’esperto amministrativo avrebbe omesso di stabilire l’effettiva capacità di lavoro e di prestazione “in un procedimento probatorio strutturato e aperto sulla base di indicatori standard relativi alla gravità funzionale (DTF 141 V 281)” (cfr. doc. I, p. 14), va rilevato che anche in questo caso si tratta di un falso problema.
In effetti, dal momento in cui non è stata accertata alcuna inabilità lavorativa giustificata da un danno alla salute psichica, non occorreva che il dott. __________ procedesse a una valutazione probatoria oggettiva fondata su indicatori standard, conformemente alla DTF 141 V 281 (circa l’applicazione per analogia della procedura probatoria strutturata in ambito LAINF, si veda la DTF 141 V 574 consid. 5.2).
In ogni caso, la questione sollevata dall’avv. RA 1 non si pone neppure, posto che le turbe psichiche diagnosticate all’insorgente non si trovano in una relazione di causalità naturale con l’infortunio assicurato.
Il patrocinatore dell’assicurata non può infine essere seguito neppure laddove fa valere che “(…) intento a difendere la propria posizione”, il dott. __________ agisce “(…) quale perito di parte, cui non può essere riconosciuto valore probante, né il crisma dell’imparzialità.” (doc. XXXII).
Al riguardo, il TCA ritiene che il confrontarsi con le tesi sostenute da altri professionisti (in questo caso dal dott. __________) e il difendere le proprie, faccia proprio parte del lavoro di un perito e che non per questo lo si possa considerare parziale. Del resto, nel caso in cui il dott. __________ avesse omesso di farlo, la sua perizia avrebbe perso di valore, ciò che il rappresentante della ricorrente non avrebbe mancato di sottolineare. Ad ogni modo, secondo questa Corte, dai suoi referti agli atti non traspaiono indizi suscettibili di mettere in dubbio la sua imparzialità di giudizio.
2.4.12. In esito a tutte le considerazioni che precedono, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), il TCA non ritiene dimostrato che le turbe psichiche presentate da RI 1 costituiscano una conseguenza naturale dell’evento infortunistico occorsole l’11 dicembre 1999.
In queste condizioni, può dunque rimanere aperta la questione di sapere se tra la problematica psichica e l’infortunio assicurato esista una relazione di causalità adeguata, e ciò contrariamente a quanto pretende il rappresentante della ricorrente (cfr. doc. I, p. 19: “Nella decisione impugnata CO 1 conclude – a torto – che tenuto conto delle conclusioni del suo medico perito in merito alla causalità naturale, l’esame dei criteri circa la causalità adeguata può essere tralasciato.”).
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata nella misura in cui la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi psichici denunciati dall’assicurata.
2.5. Entità della menomazione dell’integrità.
Con la decisione formale dell’11 marzo 2024, poi confermata con quella su opposizione qui impugnata, la CO 1 ha riconosciuto all’insorgente un’ulteriore (rispetto a quella già assegnata con la decisione formale del 15 maggio 2019) indennità del 25% (indennità complessiva del 50%) per tenere conto della totalità della menomazione dell’integrità fisica (cfr. doc. 88), e ciò facendo capo alla relativa valutazione contenuta nella perizia 24 gennaio 2019 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 59, p. 17).
Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 pretende l’assegnazione di un’IMI del 70% almeno, e meglio del 50% almeno per la menomazione fisica e del 20% almeno per il danno alla salute psichica (doc. I, p. 32: “Difatti, l’IMI deve essere ammessa in misura del 50% almeno (piede destro 25% + gonartrosi sinistra 20% + sindrome da tunnel carpale 5%) come accertato dal Dr. __________, medico fiduciario dell’assicuratore Lainf, per le sole affezioni somatiche. (…). A ciò si aggiunga l’IMI per le affezioni di natura psichiatrica, che vengono qui considerate almeno in misura aggiuntiva del 20%.”).
Chiamato a pronunciarsi in proposito, il TCA rileva innanzitutto che, non costituendo la problematica psichica una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato (cfr. supra, consid. 2.4.12.), la ricorrente non ha neppure diritto a un’IMI a tale titolo.
D’altro canto, questa Corte non ha validi motivi per scostarsi dalla valutazione dell’IMI espressa dal dott. __________ a margine della consultazione peritale del 14 febbraio 2018, motivi che nemmeno il patrocinatore dell’assicurata è stato in grado d’individuare (del resto, nel postulare un’IMI del 50% per la menomazione fisica, si è lui stesso riferito a quanto accertato dal medico fiduciario della CO 1 – cfr. doc. I).
Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in cui l’amministrazione ha posto la ricorrente al beneficio di un’IMI del 50%.
2.6. A proposito delle spese di cura, dato che con il ricorso vengono chieste quelle in relazione con la patologia psichica (cfr. doc. I, p. 33: “Siano riconosciute alla signora RI 1 per le affezioni psichiatriche le prestazioni di cura, …”) e che quest’ultima non è di pertinenza dell’assicuratore convenuto, la pretesa non può che essere dichiarata infondata.
2.7. Sempre con il suo ricorso, il rappresentante dell’assicurata ha preteso l’assegnazione di una rendita d’invalidità del 100% (ma almeno del 70%). In quell’occasione, egli ha discusso la valutazione della residua capacità lavorativa (anche quella dipendente dai soli postumi infortunistici di natura somatica), gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità e, infine, pure la questione del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita (cfr. doc. I).
Come già anticipato in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.), l’amministrazione non si è sorprendentemente pronunciata in proposito né con la decisione formale né con quella su opposizione e nemmeno con la risposta di causa (per un caso in cui la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF in quanto non era legittimato a limitare il proprio esame a una sola parte dei disturbi denunciati dalla persona assicurata [disturbi uditivi e psichici], quando agli atti figurava documentazione medica riguardante anche le altre problematiche [dolori neuropatici interessanti la regione del viso e cervicalgie], si veda la STF 8C_580/2024 del 9 luglio 2025 consid. 7.2).
Alla luce di quanto precede, gli atti vengono pertanto trasmessi alla CO 1 affinché decida senza indugio su tutti gli aspetti appena evocati, tenuto conto dell’esito della presente procedura ricorsuale, così come del resto auspicato, in subordine, dall’avv. RA 1 (cfr. supra, consid. 1.7.).
È utile precisare che, con la sentenza di rinvio 35.2019.141, il TCA aveva annullato integralmente la decisione su opposizione del 13 novembre 2019, giudicando peraltro prematuro pronunciarsi in merito alla rendita d’invalidità (a quel momento era infatti ancora aperta la questione di sapere se le turbe psichiche fossero di pertinenza dell’assicuratore LAINF convenuto).
Ciò significa che la CO 1 non potrebbe ora prevalersi di una (parziale) crescita in giudicato di quel provvedimento, per quanto concerne la questione riguardante la rendita d’invalidità.
2.8. Deve, infine, essere verificato se l’insorgente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 33).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente, nata nel 1954, divorziata, senza alcun obbligo di sostentamento nei confronti di terzi, può contare su entrate mensili pari a fr. 2'515.95, e meglio fr. 2'411/mese di rendita AVS e fr. 104.95 di rendita vitalizia del pilastro 3b (così come indicato dall’assicurata stessa nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria).
Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurata deve essere applicato l’importo base mensile per la persona che vive da sola di fr. 1'200.
Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° settembre 2009).
Sulla scorta di quanto è stato documentato, vi sono poi da computare gli interessi dell’ipoteca sull’abitazione di Morbio Inferiore pari a fr. 151/mese, il premio afferente all'assicurazione contro le malattie (pari a fr. 870.95/mese per il 2025), gli oneri assicurativi (fr. 124.95/mese per la RC auto e fr. 71.50/mese per le assicurazioni stabili, mobilia domestica e RC privata), la tassa di circolazione (fr. 16/mese) e l’imposta cantonale (fr. 23.92/mese).
Già soltanto tenendo conto delle spese ricorrenti appena citate e senza considerare il supplemento (del 15-25%) previsto dalla giurisprudenza federale, si ottiene un onere mensile globale di fr. 2'458.30, pressoché identico all’ammontare delle entrate (fr. 2'515.95).
Dalle carte processuali emerge tuttavia che l’insorgente possiede risparmi pari a fr. 179'299 presso __________ e la __________ (cfr. i rispettivi estratti conto al 1° gennaio 2025 versati agli atti).
Ora, in una sentenza 8C_257/2010 del 1° giugno 2010 consid. 2.2, la Corte federale ha stabilito che nella misura in cui la sostanza supera un’adeguata riserva di emergenza, è ragionevole che il richiedente, indipendentemente dal tipo di investimento, lo utilizzi per finanziare il processo prima di ricorrere a fondi pubblici. Il tipo d’investimento influisce eventualmente sulla disponibilità dei fondi, ma non sulla esigibilità di attingervi prima di avvalersi del diritto al gratuito patrocinio. Per determinare la riserva di emergenza non si deve partire da un importo forfettario universalmente valido. Occorre piuttosto tenere conto della situazione personale e finanziaria complessiva del richiedente. Gli aspetti che rendono la situazione di vita particolarmente difficile possono giustificare un importo più elevato. D'altra parte, una situazione di partenza che appare ragionevolmente sicura consente di fissare a un livello inferiore la riserva necessaria per spese straordinarie.
In quella fattispecie, il TF ha ritenuto che una sostanza di fr. 123'688 era notevolmente superiore alla riserva di emergenza adeguata nel caso in esame, ragione per la quale l’assicurato non era stato giudicato indigente (consid. 4.4).
In concreto, a fronte di risparmi ammontanti a poco meno di fr. 180'000 (stato: 1° gennaio 2025), il TCA ritiene che essi siano ampiamente superiori alla riserva di emergenza di cui abbisogna l’insorgente, persona sola che vive in casa propria e che può contare su regolari e sicure entrate. In queste condizioni, appare senz’altro esigibile che ella ne utilizzi una (piccola) parte per coprire i costi generati dal patrocinio dinanzi a questa Corte.
Facendo dunque difetto uno dei presupposti (cumulativi) da cui dipende il diritto all’assistenza giudiziaria, la relativa istanza deve essere respinta.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché decida senza indugio in merito alla rendita d’invalidità (compresa la questione del guadagno assicurato) spettante alla ricorrente a fronte delle sole conseguenze somatiche dell’infortunio dell’11 dicembre 1999.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 01.06.2026
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