AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2024.459
Data decisione, Autorità: 10.03.2025, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Mandato di gestione del portafoglio assicurativo. Incarico diretto con più offerte. Criteri di idoneità
Incarto n. 52.2024.459
Lugano 10 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2024 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 18 dicembre 2024 del Municipio di CO 2 che, in esito a una procedura di incarico diretto con più offerte, ha aggiudicato alla CO 1 il mandato di gestione del portafoglio assicurativo;
ritenuto, in fatto
A. Il 4 dicembre 2024 il Municipio di CO 2 ha richiesto per scritto alla RI 1 e alla CO 1 un'offerta per l'assegnazione del mandato di gestione del portafoglio assicurativo del Comune per il biennio 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2026.
La richiesta d'offerta indicava che si trattava di una procedura a incarico diretto con più offerte ai sensi dell'art. 13c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110).
In particolare, il committente ha previsto di affidare a un broker le seguenti prestazioni:
l'amministrazione dei contratti oggetto del mandato ed il controllo dei conteggi e dei relativi documenti;
l'assistenza del Comune in caso di sinistri al momento della notifica, nelle trattative e nella liquidazione dei medesimi;
la tempestiva organizzazione di un pubblico concorso ai sensi della LCPubb o del CIAP per l'attribuzione delle assicurazioni oggetto del mandato.
In relazione al compenso spettante all'offerente per lo svolgimento del mandato l'ente banditore ha stabilito quanto segue:
Per lo svolgimento del proprio mandato, in sostituzione dell'onorario a carico del cliente, la mandataria è retribuita dalle compagnie d'assicurazione mediante commissioni ricorrenti annue. Le commissioni sono generalmente simili per tutte le compagnie d'assicurazione e fanno parte della base del premio;
vista l'entità delle commissioni commisurata al dispendio lavorativo orario della mandataria per lo svolgimento del mandato, la mandataria riversa annualmente al mandante Comune di CO 2 un importo forfettario che dev'essere fissato e definito in CHF nell'offerta. Tale importo deve essere versato al mandante entro il 30 giugno di ogni anno.
B. Le due aziende invitate hanno partecipato alla gara, trasmettendo la propria offerta entro il termine stabilito. La RI 1 ha previsto di riversare al Comune un importo forfettario annuale di fr. 20'000.-. La CO 1 ha proposto invece fr. 25'000.-.
C. Il 18 dicembre 2024 il committente ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1.
D. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1. La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Eccepisce l'inidoneità della deliberataria a prendere parte alla gara poiché non iscritta nel registro dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La commessa avrebbe infatti per oggetto attività d'intermediazione assicurativa giusta gli art. 40 cpv. 1 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA; RS 961.01) e 182a cpv. 1 dell'ordinanza sulle imprese di assicurazione private (OS; RS 961.011) che potrebbero essere svolte unicamente da intermediari assicurativi non vincolati iscritti nel predetto registro. A mente dell'insorgente, inoltre, la deliberataria non potrebbe neppure appellarsi all'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP. Lo escluderebbe il principio della prevalenza del diritto federale (quale la LSA) su quello cantonale (art. 49 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101). A questo proposito rileva che, ad ogni buono conto, l'amministratore unico della deliberataria (__________ Q__________) è iscritto nel registro pubblico della FINMA quale dipendente della L__________ SA, anch'essa come RI 1 inscritta nel citato albo, e non della CO 1.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente, difendendo la delibera alla CO 1, che adempie i criteri di idoneità posti dagli art. 34 e 39 RLCPubb/CIAP. In particolare, l'amministratore unico della società è regolarmente iscritto quale intermediario non vincolato nel registro FINMA. Pretendere che debba esservi parallelamente anche la SA costituirebbe a mente della stazione appaltante un formalismo eccessivo e una lesione del principio di proporzionalità, a maggior ragione se si considera che la prestazione oggetto della commessa (attività di brokeraggio) è fornita dalla persona fisica (__________ Q__________), titolare delle qualifiche esatte e sottoposto alla sorveglianza della FINMA. La stazione appaltante annota che anche la L__________ SA, alle cui dipendenze lavora __________ Q__________, è una società non vincolata in ambito assicurativo, iscritta nel citato registro. All'offerta la deliberataria ha peraltro annesso l'"Autocertificazione dell'offerente" per entrambe le predette ditte, ad ulteriore comprova del rispetto dei requisiti di cui agli art. 34 e 39 RLCPubb/CIAP. Il committente si oppone inoltre a un'eventuale aggiudicazione della commessa alla ricorrente in caso di accoglimento del ricorso da parte del Tribunale, ritenendo che, non essendo obbligato ad aggiudicare una commessa nell'ambito di un incarico diretto, si imporrebbe di rinviargli gli atti per nuova decisione.
F. Anche l'aggiudicataria postula la reiezione del gravame. Premesso che la CO 1 si occupa di gestire una parte del portafoglio assicurativo del Comune di CO 2 per il tramite del signor Q__________ e in collaborazione con L__________ SA, afferma di avere presentato la propria migliore offerta come sempre in collaborazione con L__________ SA. Precisa che nell'offerta di gestione del portafoglio assicurativo quest'ultime hanno chiarito che il mandato è conferito a entrambe le società. (…) In particolare, il mandato di gestione del portafoglio assicurativo proposto al Comune è a favore di L__________ SA, in delega al co-broker. Rileva che il bando non vietava il consorziamento e che l'esistenza di quello - peraltro consolidato e da tempo noto al Comune - composto dalle imprese CO 1 e L__________ SA, a capo del quale, così delegata, c'è CO 1, risulterebbe pertanto del tutto legittima. Osserva che la documentazione di gara non poneva neppure quale requisito d'idoneità che l'offerente fosse un broker autorizzato dalla FINMA ed iscritto nel registro degli intermediari. L'aggiudicataria annota inoltre che il mandato di gestione sottoposto quale documento di offerta avanzato dal consorzio, come pure l'informativa sull'art. 45 cpv. 1 LSA, sono a favore di L__________ SA, la quale risulta regolarmente iscritta di modo che, nella misura in cui il consorzio dispone del numero FINMA di L__________ SA (…), non vi è alcun motivo ostativo, né alcuna violazione ai sensi della LSA. Afferma infine di rispettare appieno l'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP.
G. Con i successivi allegati scritti, le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, ove occorra, in seguito.
H. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non presenta osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La commessa oggetto della presente vertenza concerne un mandato a favore di un intermediario assicurativo (broker) ai sensi dell'art. 40 LSA. La censura con cui la deliberataria pretende il contrario va pertanto respinta. Come ha già avuto modo di precisare il Tribunale cantonale amministrativo, all'intermediario non può essere affidata la totale attività di mediazione assicurativa, siccome gli enti pubblici hanno facoltà di stipulare polizze assicurative unicamente previa instaurazione di una procedura (libera o a concorrenza limitata, a dipendenza del valore della commessa) disciplinata dalle normative concernenti i pubblici appalti, che verrebbero eluse proprio dalla gestione dell'affare affidata al broker (STA 52.2016.20 del 10 luglio 2016 consid. 2.2). Quest'ultimo, quale specialista della materia, può tuttavia fungere da ausiliario del committente nella procedura di concorso volta ad aggiudicare una determinata polizza assicurativa, sempre che in capo alla sua persona non siano ravvisabili motivi di ricusazione tali da impedirgli l'assunzione del mandato nel rispetto dei principi della parità di trattamento e dell'efficace concorrenza sanciti dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500; art. 1 cpv. 3 lett. a e b) e dalla LCPubb (art. 1 cpv. 1 lett. a e b; sul tema vedi Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012, n. 1070 segg.; Denis Esseiva, Les marchés publics d'assurance, RFJ 2002 I, pag. 251 segg., pag. 257 segg.). Proprio a causa dei possibili conflitti di interesse in cui potrebbe trovarsi l'intermediario, parte della dottrina critica la scelta di far capo a una retribuzione costituita dalle commissioni riversate dalle compagnie di assicurazione e consiglia piuttosto ai committenti di remunerare tale figura professionale con un onorario, che offre maggiori garanzie di imparzialità (Beyeler, op. cit. n. 1075). Poste queste premesse, si rileva che la scelta dello stesso broker da parte dell'ente pubblico sottostà alla legislazione delle commesse pubbliche anche se il committente non versa alcuna remunerazione diretta al medesimo, che è ricompensato tramite una commissione (courtage) versata dalla compagnia di assicurazione. Occorre infatti considerare che la commissione è parte integrante del premio pagato dall'ente pubblico: ci si trova quindi in presenza di una retribuzione che impone l'applicazione delle normative sui pubblici appalti (Esseiva, op. cit., pag. 260).
L'art. 7 cpv. 4 LCPubb prevede che nella procedura ad incarico diretto possono essere richieste in forma scritta fino ad un massimo di tre offerte. A questo proposito, l'art. 13c RLCPubb/CIAP specifica che il committente può sollecitare le offerte una alla volta o contemporaneamente (cpv. 1), ma non può negoziare le medesime (cpv. 3). Queste norme disciplinano il cosiddetto incarico diretto comparativo o concorrenziale. Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di precisare che la legittimità di tale procedura è controversa in seno alla dottrina in quanto mira a reintrodurre la concorrenza in un ambito che si caratterizza proprio per l'assenza di questa componente. Da un lato in effetti questa procedura risponde all'esigenza pratica dei committenti di disporre di una procedura semplice, informale e poco costosa in grado di consentire loro nei casi di scarso valore di raccogliere più offerte e di confrontarle tra di loro in modo tale da poter optare per quella più vantaggiosa. In quest'ottica, secondo una parte della dottrina, la procedura a incarico diretto concorrenziale può essere in particolare ammessa per prestazioni o forniture tutto sommato semplici, dove il criterio del prezzo è il solo determinante o perlomeno ha un ruolo chiaramente preponderante. Secondo altri autori tale procedura può essere impiegata anche per aggiudicare commesse di una certa complessità, a patto che il committente eviti di far sorgere nei concorrenti la convinzione che voglia seguire una procedura a invito, poiché se invece dovesse procedere in via di incarico diretto violerebbe l'affidamento da loro riposto in tale circostanza. La stazione appaltante deve quindi mantenere sin dall'inizio un atteggiamento trasparente e non contraddittorio riguardo alla procedura che intende effettivamente applicare e non può mescolare i vari tipi di procedura a sua disposizione. Se opta per un incarico diretto concorrenziale, deve soprattutto fare in modo, come già esposto sopra, di non confondere i potenziali offerenti dando loro l'impressione di voler indire una procedura ad invito. Una simile convinzione può ad esempio nascere dal fatto che il committente ha informato tutti gli offerenti interpellati che verranno messi in concorrenza tra loro e che le loro offerte saranno valutate sulla base di una serie di criteri di aggiudicazione annunciati in anticipo, come pure se pretende da loro informazioni precise sui termini di esecuzione della commessa, sulle persone chiave che interverranno come pure sull'impegno della ditta nella formazione di apprendisti (cfr. STA 52.2021.491 del 14 febbraio 2022 consid. 3.2, 52.2020.218 del 7 settembre 2020 consid. 2.2 in: RtiD I-2021 n. 13 con riferimenti).
4.1. La ricorrente contesta l'inidoneità a concorrere della deliberataria, rilevando che la società non è iscritta nel registro pubblico della FINMA e non potrebbe pertanto svolgere le attività oggetto della commessa.
4.2. Va anzitutto detto che, dagli atti risulta che il 4 dicembre 2024 il committente ha richiesto per scritto alla RI 1 e alla CO 1 di inoltrare la loro migliore offerta per la gestione del portafoglio assicurativo (polizze Lainf, complementare Lainf e malattia AIGM) del Comune per il biennio 1° gennaio 2025
4.3. Posta questa premessa, occorre convenire con la ricorrente che la CO 1, deliberataria della commessa, non poteva prendere parte alla gara. Come sopra esposto, le prestazioni oggetto del mandato sono attività d'intermediazione assicurativa giusta l'art. 40 cpv. 1 LSA che possono essere svolte unicamente da intermediari assicurativi non vincolati (quale è la CO 1) iscritti nel registro della FINMA (art. 41 cpv. 1 LSA). Nella misura in cui l'aggiudicataria non vi figura, forza è costatare come essa non sia in grado di svolgere il mandato in proprio in mancanza dei requisiti di legge. Invano il committente tenta di argomentare che posto come l'amministratore unico dell'offerente figura nell'albo FINMA, pretendere che debba esservi parallelamente la SA costituisce un formalismo eccessivo e una lesione del principio di proporzionalità. Non è infatti sufficiente che l'amministratore unico della deliberataria sia iscritto nel citato registro, ma occorre che lo sia anche il soggetto giuridico in quanto tale (cfr. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 05/2024, doc. E pag. 8, esibito dalla ricorrente). Parimenti a torto l'aggiudicataria sostiene che nella misura in cui il consorzio dispone del numero FINMA di L__________ SA e quest'ultima risulta pertanto iscritta nel registro di cui all'art. 42 LSA, non vi sarebbe alcun motivo ostativo, né alcuna violazione ai sensi della LSA. Per l'art. 23 cpv. 3 LCPubb, ogni consorziato deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge, per modo che, anche a voler prendere per buona la tesi della resistente, la sola iscrizione al registro FINMA della L__________ SA non avrebbe sanato l'inidoneità dell'ipotetico consorzio con l'aggiudicataria. Occorre infine rilevare che stante la preminenza del diritto federale sancito dall'art. 49 Cost., la deliberataria non potrebbe neppure appellarsi all'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP per dimostrare la sua idoneità a concorrere, che per i motivi già esposti, non risulta essere data. La circostanza per cui l'amministratore unico della deliberataria sia iscritto nel registro FINMA non permette insomma di sanare la mancata iscrizione della deliberataria stessa.
Se ne deve concludere che da qualsiasi punto di vista si valuti la situazione, la deliberataria non sarebbe in grado di insinuare un'offerta valida. La sua offerta andava quindi esclusa in applicazione dell'art. 25 lett. a LCPubb, atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità è decretata direttamente dalla legge. Il ricorso va accolto già per questo motivo, senza che occorra esaminare se anche il fatto di aver fornito indicazioni false giustificasse la sua esclusione dalla gara.
Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata siccome lesiva del diritto. Disponendo il Tribunale degli elementi necessari, la commessa è assegnata direttamente alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb). Nulla lascia inferire, né le parti sostengono il contrario, che la sua offerta non sia conforme alle esigenze previste dalla legge e dal bando.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia è posta a carico della stazione appaltante e della deliberataria in ragione di un mezzo ciascuno (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esse rifonderanno inoltre alla ricorrente, patrocinata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 18 dicembre 2024 con la quale il Municipio di CO 2 ha assegnato alla CO 1 il mandato di gestione del portafoglio assicurativo del Comune è annullata;
1.2. la commessa è attribuita alla RI 1.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in ragione di un mezzo (fr. 1'000.-) ciascuno. Essi rifonderanno alla ricorrente fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili. A quest'ultima è restituito l'anticipo versato.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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