AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.214
Data decisione, Autorità: 14.01.2025, CDT
Titolo: Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che afferma di non avere ricevuto in precedenza un richiamo
Incarto n. 80.2024.214
Lugano 14 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco Sciuchetti
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 ottobre 2024 contro la decisione del 26 settembre 2024 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. Non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2023 entro il 30 giugno 2024, il 20 agosto 2024 l’RS 1 (in seguito: UT) le ha inviato un richiamo ed il 18 settembre 2024 l’ha diffidata ad adempiere i suoi obblighi ponendo a suo carico la tassa di diffida di fr. 50.--.
B. La contribuente ha impugnato la suddetta diffida con reclamo del 19 settembre 2024, postulandone l’annullamento in quanto non avrebbe ricevuto il precedente richiamo “a causa dell’indirizzo errato”. Ha altresì chiesto una proroga del termine per presentare la dichiarazione d’imposta per il 2023.
C. Con decisione del 26 settembre 2024 l’UT, richiamati gli art. 198 LT e 124 LIFD secondo i quali “il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine”, ed appurato che la diffida impugnata era stata recapitata alla contribuente il 19 settembre 2024, ha respinto il reclamo.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la richiesta di annullare la diffida, sostenendo che il richiamo del 20 agosto 2024 sarebbe stato inviato ad un indirizzo contenente l’indicazione di una casella postale la quale non sarebbe più in uso della società da oltre due anni.
E. Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2024, l’UT chiede di respingere il reclamo ribadendo gli argomenti già esposti nella decisione impugnata.
Diritto
Nel caso concreto, oggetto del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali.
A questo proposito, va ricordato che l’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta (198 cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD, nelle versioni in vigore dal 1.1.2024). Rispetto alla versione in vigore fino alla fine del 2023, le disposizioni citate non parlano più di modulo (cartaceo) per la compilazione della dichiarazione fiscale, perché la dichiarazione può ora essere svolta anche completamente in elettronico. Inoltre, vista la possibilità di presentare la dichiarazione d’imposta per via elettronica, la legge prevede ora che l’invito a presentare la dichiarazione d’imposta possa essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o invio del modulo, anche con una comunicazione personale in formato cartaceo o elettronico. Di norma, con la comunicazione personale viene trasmesso anche il codice di accesso (password) per la presentazione in forma elettronica. (Messaggio del Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023, cap. III.a.2, p. 12).
Il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT; art. 124 cpv. 2 LIFD). In deroga all’art. 198 cpv. 2 LT, le persone giuridiche devono compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d’imposta e inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico. I capoversi 3-5 si applicano per analogia (art. 198 cpv. 2bis LT).
Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD).
1.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2201).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una tassa di fr. 50.−.
1.3.
Ne consegue che il ricorso è ricevibile solo nella misura in cui concerne la diffida in materia di imposta cantonale e non anche per l’imposta federale diretta.
Nella fattispecie, RI 1 lamenta di non aver ricevuto il richiamo del 20 agosto 2024, con cui l’autorità le assegnava un termine scadente il 9 settembre 2024 per presentare la dichiarazione d’imposta 2023. Sostiene che ciò sia probabilmente dovuto al fatto che tale scritto riportasse un indirizzo di invio errato, e meglio che indicasse quale recapito una casella postale non più in uso dalla società.
Da parte sua l’UT, oltre a produrre copia del richiamo 26 settembre 2024, ha rammentato il tenore degli art. 198 LT e 124 LIFD, rilevando come la diffida oggetto di ricorso sia stata recapitata per posta A Plus il 19 settembre 2024 e che fino a tale data non era stata richiesta alcuna proroga.
2.2.
Ora, la ricorrente rientra fra quei contribuenti che sono obbligati a presentare la dichiarazione d’imposta in formato elettronico. L’invito a presentare la dichiarazione è quindi stato trasmesso alla contribuente non solo mediante notificazione pubblica, come per tutti i contribuenti, ma anche tramite comunicazione personale. In particolare, quando il 14 febbraio 2024 l’UT le ha notificato le credenziali da utilizzare per effettuare l’invio online della dichiarazione d’imposta e dei relativi allegati, l’ha formalmente invitata ad adempiere il proprio obbligo procedurale di inviare la dichiarazione entro il 30 giugno 2024. Non avendo la contribuente inviato la dichiarazione entro il termine impartitole, l’autorità fiscale le ha dapprima inviato un richiamo e poi, il 18 settembre 2024, l’ha diffidata a rimediarvi entro il 6 ottobre 2024, ponendo a suo carico una tassa di diffida di fr. 50.–.
Ne consegue che, dopo che la contribuente aveva lasciato trascorrere il termine attribuitole mediante comunicazione personale, erano adempiuti i presupposti per l’invio della diffida prevista dalla legge.
2.3.
In queste circostanze poco importa che la ricorrente sostenga di non aver ricevuto il richiamo del 20 agosto 2024, mediante il quale è stata invitata a presentare la dichiarazione d’imposta entro il 9 settembre 2024.
Come visto infatti, la legge non prevede che la diffida debba essere preceduta da un richiamo né che la multa per violazione degli obblighi procedurali presupponga, oltre che una diffida, l’invio di un richiamo. Nel caso dell’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta, si è già constatato che l’invito avviene tramite notificazione pubblica (per es. mediante pubblicazione sul foglio ufficiale o sui quotidiani) oppure comunicazione personale o invio del modulo ai sensi degli articoli 198 cpv. 1 LT e 124 cpv. 1 LIFD. In assenza d’invio della dichiarazione d’imposta oppure di presentazione di un modulo incompleto, il contribuente è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine, in applicazione degli articoli 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD (cfr., nel dettaglio, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 46 ss. ad art. 124 LIFD, p. 2131 ss.).
La circostanza che la contribuente non abbia ricevuto il richiamo del 20 agosto 2024, mediante il quale è stata invitata ad inviare la dichiarazione d’imposta IC e IFD 2023 ed i relativi allegati entro il 9 settembre 2024, non può pertanto invalidare la decisione qui impugnata.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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