AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.236
Data decisione, Autorità: 10.01.2025, CDT
Titolo: Procedura: ricorso, requisiti di forma, motivazione, contestazione generica dell’assoggettamento alle imposte cantonali, irricevibile
Incarti n. 80.2024.236 80.2024.237
Lugano 10 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 novembre 2024.
Fatti
con scritto del 19 novembre 2024, RI 1 si è rivolto alla Camera di diritto tributario, affermando di non concordare “con la tassazione 2012 e 2013 nel Cantone Ticino, in quanto h[a] già prodotto un documento legale/sentenza di divorzio, che cita nel 2012 e 2013 [è] stato domiciliato a __________ (Cantone Grigioni)” e aggiungendo di pagare le imposte nel Canton Grigioni “come a [suo] dovere”;
in data 21 novembre 2024 la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato conformemente all’art. 227 LT, avvertendolo che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
con lettera del 26 novembre 2024, il contribuente si è scusato, affermando di aver pensato “che la documentazione arrivasse direttamente dall’ufficio tassazioni di Lugano, in quanto già inoltrato tutto senza avere risposta competente alcuna”, ed ha allegato alcune lettere da lui inviate alle autorità fiscali ticinesi e grigionesi, oltre ad una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio datata 5 novembre 2014 e firmata solo da lui.
Diritto
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;
secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;
lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;
come visto, il ricorrente si è limitato ad esprimere il proprio dissenso dall’RS 1, contestando le tassazioni 2012 e 2013, senza peraltro né allegarne copia né indicare se e quando abbia ricevuto una decisione su reclamo;
dal riferimento ad “un documento legale/sentenza di divorzio, che cita nel 2012 e 2013 [è] stato domiciliato a __________ (Cantone Grigioni)” si può evincere che la contestazione verte sul suo assoggettamento alle imposte cantonali ticinesi, ma nel ricorso non viene proposta alcuna argomentazione specifica né il ricorrente si confronta con la motivazione delle decisioni contestate;
come ricordato, la Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine di grazia per emendare il suo ricorso, conformemente ai requisiti previsti dall’art. 227 LT, ma egli si è limitato a trasmettere copia di scritti inviati dalle autorità di tassazione ticinesi e grigionesi, oltre ad una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, peraltro datata 5 novembre 2014 e firmata da lui solo e non anche dalla moglie;
in queste circostanze, si deve concludere che il ricorso presentato non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 227 LT e 140 LIFD, nonostante il termine di grazia attribuito all’insorgente;
ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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