AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.50
Data decisione, Autorità: 23.01.2025, CDT
Titolo: Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente assoggettato alle imposte per appartenenza economica che ha presentato la dichiarazione nel Cantone di domicilio
Incarto n. 80.2024.50
Lugano 23 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 marzo 2024 contro la decisione del 7 febbraio 2024 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. RI 1 era domiciliato a __________ (Canton Zugo), ma assoggettato alle imposte nel Canton Ticino quale proprietario di un immobile.
Nonostante un richiamo, il contribuente non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022.
In data 16 gennaio 2024 l’RS 1 (di seguito: UT) gli ha pertanto notificato una diffida, con la quale gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere gli obblighi di procedura, avvertendolo che in caso contrario gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con reclamo del 2 febbraio 2024, il contribuente ha contestato la diffida, rimproverando all’UT di non aver risposto alla sua precedente comunicazione (in risposta al richiamo), nella quale aveva chiesto “la base legale per la vostra richiesta considerato che si tratta di un assoggettamento limitato all’immobile e il Cantone di domicilio dovrebbe fornirvi le informazioni necessarie” ed inoltre “in via subordinata avevo chiesto di considerare lo scritto come richiesta di proroga, nel caso vi fosse stato un errore da parte mia in merito all’interpretazione”.
C. Con decisione su reclamo del 7 febbraio 2024 l’UT respingeva il reclamo confermando la diffida con la seguente motivazione:
Il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2022 è stato prorogato fino al 31.12.2023. Nel termine assegnato tramite proroga non è stata presentata la dichiarazione d’imposta né alcuna richiesta volta ad ottenere un’ulteriore proroga. In data 17.10.2023 era già stato inviato un richiamo.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su reclamo. Ribadisce di non aver mai ricevuto una risposta alla sua lettera del 7 novembre 2023, neppure nella forma della concessione di una proroga del termine, e argomenta che non gli sarebbe mai stato inviato il modulo per la presentazione della dichiarazione d’imposta. Ritiene inoltre che sarebbe spettato all’autorità fiscale del Cantone di domicilio informare il fisco ticinese in merito all’immobile qui situato.
E. Con osservazioni del 13 marzo 2024 l’UT postula la conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella decisione su reclamo impugnata, precisando che “in seguito a richiesta è stata concessa una proroga al 31.12.2023 per la presentazione della dichiarazione fiscale 2022, fatto che è facilmente desumibile dalla data della diffida emessa a gennaio 2024 e non a dicembre 2023. Relativamente al Modulo 1, non risulta alcuna richiesta di copia del suddetto modulo, ma non è neppure indispensabile al fine di adempiere ai propri obblighi potendo il contribuente inviare copia della dichiarazione del Cantone di Domicilio indicando semplicemente i propri dati (numero di controllo o di registro)”.
F. Con replica spontanea del 25 marzo 2024 il ricorrente si riconferma nelle sue motivazioni e aggiunge che “la mia prima comunicazione era volta a richiedere informazioni e chiarimenti in via primaria, e a richiedere una proroga in via sussidiaria”. Lamenta inoltre “le difficoltà legate alla comprensione delle disposizioni intercantonali e che spesso la prassi è definita da circolari di difficile accesso a semplici contribuenti”.
Diritto
Nel caso concreto, oggetto del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali.
A questo proposito, va ricordato che l’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente. (198 cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD, nelle versioni in vigore fino al 31.12.2023).
Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT; art. 124 cpv. 2 LIFD, nelle versioni in vigore fino al 31.12.2023).
Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD, nelle versioni in vigore fino al 31.12.2023).
1.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2201).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una tassa di fr. 50.−.
1.3.
Ne consegue che il ricorso è ricevibile solo nella misura in cui concerne la diffida in materia di imposta cantonale e non anche per l’imposta federale diretta.
Il 9 novembre 2023 l’autorità di tassazione gli ha concesso una proroga fino al 31 dicembre 2023.
Nella misura in cui entro la fine del 2023 il contribuente non aveva presentato la dichiarazione, il 16 gennaio 2024 l’UT gli ha legittimamente notificato la diffida ad adempiere gli obblighi di collaborazione.
Per quanto attiene alla pretesa dell’insorgente di essere esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione, essendo assoggettato alle imposte solo per appartenenza economica, gli va ricordato che l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni.
Pertanto in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto cantonale.
La Circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) osserva a tale riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).
Evidentemente, ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale (cfr. la sentenza CDT n. 80.2014.34 del 14 marzo 2014 consid. 2.4).
3.2.
L’insorgente era pertanto tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta anche nel Canton Ticino, sebbene vi fosse assoggettato alle imposte solo per appartenenza economica. Se anche non ne fosse stato certo, il fatto che l’UT gli abbia concesso una proroga, in seguito alla sua lettera del 7 novembre 2023, bastava a fugare ogni suo eventuale dubbio.
Come ha sottolineato anche l’UT nelle sue osservazioni al ricorso, sarebbe del resto stato sufficiente l’invio di copia della dichiarazione già presentata nel Canton Zugo. L’eventuale mancata disponibilità del modulo ufficiale non poteva in tal modo rappresentare un ostacolo all’adempimento dei suoi obblighi. Si è già ricordato peraltro come la legge obblighi coloro che non hanno ricevuto il modulo a chiederlo all’autorità competente (198 cpv. 1 LT).
In ogni caso, il fisco cantonale non era obbligato a concedere la proroga nella misura richiesta dal ricorrente. Quando quest’ultimo si è rivolto all’UT, in seguito al richiamo inviatogli, ha fatto riferimento ad una proroga concessagli nel Cantone di domicilio “fino al 31 ottobre 2023”. Il termine prorogato era cioè già scaduto. In queste circostanze, il fisco ticinese avrebbe anche potuto negare un’ulteriore proroga del termine.
3.3.
L’insorgente sostiene peraltro che l’autorità di tassazione non si sarebbe mai pronunciata neppure sulla sua richiesta (subordinata) di proroga del termine.
Ora, una proroga del termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.
Nel diritto fiscale i termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la procedura (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 1 ad art. 119 LIFD).
Un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
L’eventuale inoltro della domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di un termine attribuito dall’autorità.
Se il ricorrente non avesse ricevuto una comunicazione in merito alla proroga del termine, che sapeva essere scaduto, doveva aspettarsi l’invio di una diffida. In ogni caso, non poteva presumere la concessione di una ulteriore proroga.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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