AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2025.7
Data decisione, Autorità: 12.02.2025, CDT
Titolo: Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che afferma di non avere ricevuto in precedenza un richiamo
Incarto n. 80.2025.7
Lugano 12 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 gennaio 2025 contro la decisione del 13 dicembre 2024 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. In data 13 novembre 2024, l’RS 1 (di seguito: l’UT) ha diffidato i coniugi RI 1 e RI 2 ad inviare, entro 20 giorni dalla data di spedizione della diffida, la dichiarazione d’imposta, ponendo a loro carico una tassa di fr. 50.-.
B. I contribuenti hanno interposto reclamo contro la diffida in data 19 novembre 2024, argomentando che “mancando il richiamo, la diffida non ha oggetto e quindi non ha validità”, con la conseguenza che “la fattura emessa è nulla”. Hanno poi rilevato di aver “sempre inviato la dichiarazione fiscale, anche se un po’ in ritardo di qualche settimana, ma mai così in ritardo paragonati ai ritardi scandalosi dell’ufficio circondariale di tassazione nell’emettere le notifiche di tassazione”. Lamentavano un’applicazione unilaterale e contradditoria delle norme legali, “che valgono non solo per il contribuente ma bensì anche per l’amministrazione”, concludendo che “la diffida di 50.00 CHF… ha il solo scopo di fare cassa e non ha luogo di esistere, visti i ritardi pluriennali dell’amministrazione”.
C. L’autorità di tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 13 dicembre 2024, nella quale ha sostenuto che, “poiché ogni periodo fiscale è a sé stante, la circostanza che non siano ancora state notificate al contribuente le decisioni di tassazione per i periodi fiscali precedenti non è un motivo sufficiente a giustificare un’inosservanza dei termini per l’adempimento degli obblighi di collaborazione”. In considerazione del fatto che la dichiarazione d’imposta era stata presentata solo dopo la diffida, la stessa era giustificata.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ribadiscono che a loro avviso la prassi dell’autorità fiscale prevede che, in caso di inosservanza del termine di inoltro della dichiarazione d’imposta, “l’autorità fiscale richiama il contribuente e lo invita a trasmettere la dichiarazione fiscale concedendo un ulteriore termine – che le stesse autorità impongono come ultimo” e, solo se neppure tale termine viene rispettato, “le autorità possono infliggere una diffida secondo art. 198 cpv. 3 e cpv. 4 LT e art. 124 LIFD, inclusa una tassa di CHF 50.00”. Poiché gli insorgenti non avrebbero mai ricevuto alcun richiamo la diffida “non è corretta” e non avrebbe “sortito i suoi effetti”.
Diritto
L’autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta (198 cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD, nelle versioni in vigore dal 1.1.2024). Rispetto alla versione in vigore fino alla fine del 2023, le disposizioni citate non parlano più di modulo (cartaceo) per la compilazione della dichiarazione fiscale, perché la dichiarazione può ora essere svolta anche completamente in elettronico. Inoltre, vista la possibilità di presentare la dichiarazione d’imposta per via elettronica, la legge prevede ora che l’invito a presentare la dichiarazione d’imposta possa essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o invio del modulo, anche con una comunicazione personale in formato cartaceo o elettronico. Di norma, con la comunicazione personale viene trasmesso anche il codice di accesso (password) per la presentazione in forma elettronica. (Messaggio del Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023, cap. III.a.2, p. 12).
Il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT; art. 124 cpv. 2 LIFD). In deroga all’art. 198 cpv. 2 LT, le persone giuridiche devono compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d’imposta e inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico. I capoversi 3-5 si applicano per analogia (art. 198 cpv. 2bis LT).
Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD).
1.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2201).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una tassa di fr. 50.−.
1.3.
Ne consegue che il ricorso è ricevibile solo nella misura in cui concerne la diffida in materia di imposta cantonale e non anche per l’imposta federale diretta.
Nel caso concreto, i coniugi RI 1 non hanno proceduto all’inoltro della loro dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2023 entro il termine, prorogato su loro richiesta fino al 30 settembre 2024, e il 13 novembre 2024 l’autorità fiscale ha inviato loro una diffida.
2.2.
Dal tenore degli articoli 198 cpv. 1 LT e 124 cpv. 1 LIFD, risulta chiaramente che l’invito a presentare la dichiarazione d’imposta avviene mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo. Quando i contribuenti, all’inizio dell’anno successivo al periodo fiscale, ricevono la comunicazione personale o il modulo, vengono formalmente invitati ad adempiere i loro obblighi procedurali e gli viene attribuito a tal fine un termine, eventualmente suscettibile di proroga su richiesta dello stesso contribuente. Se quest’ultimo omette di inviare la dichiarazione, la legge prevede che sia diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. La constatazione che la dichiarazione d’imposta non sia stata presentata presuppone naturalmente che il contribuente in questione sia stato iscritto nel ruolo dei probabili contribuenti (art. 122 cpv. 1 LIFD), che corrisponde al registro dei contribuenti previsto dall’art. 195 cpv. 1 LT (Zweifel/ Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a ed., Basilea 2022, n. 49 ad art. 124 LIFD, p. 2132).
2.3.
I ricorrenti lamentano il mancato invio di un richiamo, prima della diffida, e ritengono che l’autorità abbia in tal modo violato il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la protezione dall’arbitri (art. 9 Cost.).
Come visto, tuttavia, la legge non prevede che la diffida debba essere preceduta da un richiamo. I ricorrenti sapevano che il termine per presentare la dichiarazione, che era stato prorogato su loro richiesta, scadeva il 30 settembre 2024 e dunque non potevano non essere consapevoli del fatto che, dal 1° ottobre 2024, l’autorità di tassazione avrebbe potuto notificar loro una diffida, con l’attribuzione di un congruo termine e con la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali e di una tassazione d’ufficio.
Il fatto che non abbiano ricevuto prima un richiamo non può essere considerato alla stregua di una implicita concessione di un’ulteriore proroga.
D’altra parte, è solo con il richiamo del 14 ottobre 2024, che gli insorgenti sostengono di non aver ricevuto, che l’autorità di tassazione aveva attribuito loro un ulteriore termine di venti giorni prima di diffidarli. Non avendo ricevuto il richiamo, avrebbero dovuto ritenere di essere inadempienti fin dal 30 settembre 2024. Essi stessi hanno allegato al ricorso i richiami inviati loro dall’UT, rispettivamente, il 17 ottobre 2022 per il periodo fiscale 2021 e il 16 ottobre 2023 per il periodo fiscale 2022. Sapevano pertanto che, circa quindici giorni dopo la scadenza del termine, l’UT invia il richiamo che precede la diffida. Pur non avendo ricevuto il richiamo del 14 ottobre 2024, dovevano essere consapevoli dello svolgimento successivo della procedura.
2.4.
Nella misura in cui i ricorrenti sembrano giustificare il proprio ritardo nell’inoltro della dichiarazione con “gli innominabili ritardi delle autorità nell’accertamento”, si ricorda che la legge non prevede alcun termine entro il quale l’autorità deve concludere l’esame delle dichiarazioni inoltrate ed adottare una decisione di tassazione, con il solo limite della prescrizione del diritto di tassare, che sopravviene in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD e art. 193 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario ha già avuto modo di decidere che è legittimo anche infliggere una multa per violazione degli obblighi procedurali ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale, sostenendo che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi fiscali precedenti. Infatti, l’obbligo di dichiarare redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni relative a tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo fiscale sono indipendenti fra loro (cfr. le sentenze CDT n. 80.2022.53 del 3 maggio 2022; 80.2016.46 del 13 luglio 2016; 80.2001.85 del 14 settembre 2001; 80.1997.132 dell’8 ottobre 1997).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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