AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.88
Data decisione, Autorità: 13.03.2025, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, contribuente che contesta di essersi trasferito nel Canton Ticino, diritto a decisione pregiudiziale sull’assoggettamento
Incarto n. 80.2024.88
Lugano 13 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 aprile 2024 contro la decisione del 12 marzo 2024 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Il 12 luglio 2020 RI 1, cittadino straniero di un paese extra-UE/AELS, entrato in Svizzera e gli è stato rilasciato un permesso di dimora (B). Nel Canton Lucerna. In questo Cantone, egli ha domandato e ottenuto di essere imposto in base al dispendio. In data 2 agosto 2022 la moglie __________ si è ricongiunta con quest’ultimo nel Canton Lucerna, venendo posta al beneficio di un permesso di dimora (tipo B) per ricongiungimento familiare.
B. In data 30 novembre 2022 il contribuente, per il tramite dei suoi patrocinatori di allora, ha preso contatto con un responsabile dell’Ufficio di tassazione di Lugano, manifestando l’interesse a trasferirsi, insieme alla moglie, nel Canton Ticino, a condizione di poter continuare a beneficiare dell’imposizione secondo il dispendio. Dopo un breve scambio di corrispondenza, l’accordo di imposizione globale secondo il dispendio è stato siglato dai contribuenti e dall’UT in data 14 dicembre 2022.
Circa una settimana più tardi, e meglio il 20 dicembre 2022, i contribuenti hanno notificato il loro arrivo dal Canton Lucerna nel Canton Ticino, a __________. Entrambi i coniugi hanno poi inviato all’Ufficio della migrazione di Bellinzona una domanda di modifica del permesso di dimora, accludendovi le rispettive carte di soggiorno, come indicato in una dichiarazione dell’Ufficio suddetto del 12 gennaio 2023 e evincibile da una e-mail del 16 maggio 2023 dei contribuenti all’omonimo Ufficio di Lucerna.
Essi hanno altresì domandato e ottenuto un’attestazione di residenza fiscale datata 24 febbraio 2023 a conferma dell’avvenuto trasferimento nel Canton Ticino.
C. I contribuenti risultano essere partiti da __________ per tornare a Lucerna, nell’omonimo Cantone, in data 3 maggio 2023, in base alle certificazioni concordi del Controllo abitanti del Comune di __________ e di quello della Città di Lucerna.
D. Con scritto del 2 giugno 2023 i contribuenti hanno inoltrato all’UT di Lugano, per il tramite dei loro rappresentanti, un’istanza di “annullamento dell’obbligo di assoggettamento fiscale” (Annullierung der Steuerpflicht), chiedendo di non essere imposti fiscalmente nel Canton Ticino, poiché il già citato annuncio di arrivo nel Comune di __________, effettuato per il tramite dei precedenti patrocinatori, sarebbe avvenuto solo a causa di una “incomprensione” (Missverständnis) da parte dei consulenti di Zurigo. Oltretutto, i contribuenti non avrebbero mai realmente eseguito il loro trasferimento nel Canton Ticino e non avrebbero mai preso possesso dell’oggetto locato a __________.
E. Con decisione del 13 febbraio 2024, l’UT ha formalmente diffidato i contribuenti a presentare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2022, avvertendoli che altrimenti sarebbero incorsi in una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Il giorno successivo, i rappresentanti dei contribuenti hanno risposto per e-mail all’UT, sostenendo che l’assoggettamento alle imposte cantonali per i periodi fiscali 2022 e 2023 nel Canton Ticino sarebbe venuto meno (“die Steuerpflicht für 2022 und 2023 erloschen ist”).
F. Con decisione del 12 marzo 2024, l’UT ha inflitto a RI 1 una multa disciplinare di fr. 100.- per violazione degli obblighi procedurali, e meglio per non avere compilato la dichiarazione d’imposta entro il termine impartito con la summenzionata diffida.
G. Il contribuente ha interposto reclamo contro la multa sopracitata con uno scritto raccomandato del 13 marzo 2024, nel quale sostiene che, a fronte delle sue molteplici comunicazioni rivolte all’UT, non sarebbe incorsi in alcun ritardo (sottinteso, nell’adempimento dei loro obblighi procedurali).
Con decisione del 28 marzo 2024, l’UT ha respinto il reclamo, rilevando che nel periodo fiscale 2022 il reclamante era assoggettato alle imposte del Canton Ticino in virtù dell’accordo per l’imposizione globale del 12 dicembre 2022 e per il fatto che aveva lasciato il Canton Ticino per Lucerna solo in data 3 maggio 2023.
H. Con tempestivo ricorso, inviato all’UT e da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per competenza, RI 1 contesta la multa come pure “l’assoggettamento all’imposta nel Canton Ticino”, con ciò facendo riferimento alla lettera del 2 giugno 2023.
Secondo l’insorgente, il suo “soggiorno” in Ticino si baserebbe su un errore dei precedenti patrocinatori e si sarebbe protratto (“Die Aufenthalt war […]”) dal 12 dicembre 2022 fino all’annuncio di partenza ordinario (“ordentliche Abmeldung”) del 3 maggio 2023. Non sarebbe stato fatto un annuncio all’Ufficio della migrazione del Canton Ticino né sarebbe stata ricevuta alcuna conferma da parte della SEM. Oltretutto, l’UT di Lugano avrebbe emesso una decisione di imposizione dei contribuenti per l’anno 2022 solo in data 11 aprile 2024, ma, frattanto, e meglio in data 14 dicembre 2023, l’amministrazione tributaria del Canton Lucerna avrebbe già proceduto a imporre i contribuenti per l’anno 2022 nel proprio Cantone in una maniera legalmente vincolante. Rimandando inoltre a diversi loro precedenti scritti, allegati all’atto di ricorso, i ricorrenti contestano l’assoggettamento e chiedono l’annullamento della multa confermata con decisione su reclamo del 28 marzo 2024.
I. Nelle sue osservazioni del 29 aprile 2024, l’UT ha ricostruito brevemente la fattispecie e ritenuto assodato che al 31 dicembre 2022 i contribuenti risiedessero e volessero risiedere in Ticino. Rileva poi un contrasto nelle argomentazioni dei contribuenti con il principio della buona fede.
L. Con scritto del 1° maggio 2024, il ricorrente ha replicato spontaneamente alle osservazioni dell’UT, ribadendo la loro posizione.
Diritto
La presente procedura ricorsuale concerne la decisione con cui al ricorrente è stata inflitta la multa di fr. 100.- per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2022.
1.2.
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due condizioni distinte:
· la prima, soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per semplice negligenza;
· e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT 80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).
Nel caso in esame, è assodato che il ricorrente non ha presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022. Con lettera del 2 giugno 2023, aveva tuttavia contestato l’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino. L’UT non ha dato alcun seguito all’istanza suddetta e ha dunque diffidato (in data 12 febbraio 2024) e multato (in data 13 marzo 2024) il ricorrente per non avere presentato la dichiarazione d’imposta. Sebbene non sia questa la sede per entrare nel merito della questione dell’assoggettamento del ricorrente e della moglie alle imposte cantonali, ci si domanda se, prima di infliggere la multa per violazione degli obblighi di procedura, l’autorità di tassazione non avrebbe dovuto esprimersi pregiudizialmente sul loro assoggettamento alle imposte nel nostro Cantone.
2.2.
L’esistenza nel Canton Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona fisica, o della sede o dell’amministrazione effettiva, se si tratta di una persona giuridica, costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).
2.3.
ll contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5a ad art. 124 LIFD).
2.4.
Nel caso in esame, il ricorrente e la moglie, che non erano precedentemente soggetti alla sovranità fiscale del Canton Ticino, avevano di per sé diritto a una decisione pregiudiziale sul loro assoggettamento alle imposte nel nostro Cantone.
È pur vero che, precedentemente, sono stati gli stessi contribuenti a domandare di essere iscritti nel registro dei contribuenti ticinesi e che in seguito hanno persino domandato un’attestazione di residenza fiscale a conferma dell’avvenuta iscrizione nel registro. Essi hanno inoltre annunciato il trasferimento da Lucerna a __________ ai competenti Uffici del controllo abitanti e contestualmente domandato alle competenti autorità della migrazione la modifica del proprio permesso di dimora svizzero, per aggiornare la residenza a C__________. È dunque comprensibile che l’UT abbia ritenuto che, al 31 dicembre 2022, i contribuenti dimorassero nel nostro Cantone e che possa aver ravvisato nella loro successiva pretesa di non avere mai preso domicilio nel Canton Ticino un comportamento contraddittorio e contrario alla buona fede.
Tuttavia, queste argomentazioni avrebbero semmai dovuto essere esposte in una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, richiesta dai contribuenti. I contribuenti hanno infatti sostanzialmente richiesto una decisione pregiudiziale sul loro assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino già con l’istanza del 2 giugno 2023, ben 8 mesi prima che l’UT li diffidasse a presentare la dichiarazione d’imposta, con lo scritto del 12 febbraio 2024. In simili circostanze, non conoscendo nemmeno l’esatta data dell’invio ai contribuenti del modulo per la dichiarazione d’imposta, il diritto alla decisione pregiudiziale sull’assoggettamento non può essere loro negato, con la conseguenza che la procedura di tassazione non poteva proseguire e, in particolare, la multa disciplinare non poteva essere pronunciata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 marzo 2024 e la multa del 13 marzo 2024 sono annullate.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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