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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2025.69
Data decisione, Autorità: 03.04.2025, CDT
Titolo: Procedura: imposta di circolazione, ricorso, decisione impugnata, email della Sezione della circolazione, ricorso irricevibile
Incarto n. 80.2025.69
Lugano 3 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 24 marzo 2025 contro la risposta del 4 marzo 2025 in materia di imposta di circolazione.
Fatti
con decisione del 13 gennaio 2025, la CO 1 ha notificato a RI 1 la bolletta per il pagamento dell’imposta di circolazione 2025 per il suo veicolo __________;
con scritto del 12 febbraio 2025 inviato alla CO 1, il contribuente ha contestato il calcolo dell’imposta in questione;
con email del 4 marzo 2025, il capo del Servizio contabilità della Sezione della circolazione ha comunicato al contribuente di aver discusso e valutato la sua richiesta con la Direzione, concludendo che le attuali disposizioni legali non consentirebbero alcuna modifica del calcolo della sua imposta di circolazione;
con ricorso del 24 marzo 2025 al Tribunale cantonale amministrativo, RI 1 ha impugnato la risposta in questione, chiedendo di ricalcolare l’imposta con il coefficiente Kv di 2.4;
con sentenza del 26 marzo 2025, la giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha trasmesso gli atti alla Camera di diritto tributario per competenza (art. 9a cpv. 2 della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 [LIC; RL 760.500]).
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
ai sensi dell’art. 9a LIC, contro le decisioni del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di 30 giorni (cpv. 1), mentre contro la decisione su reclamo è dato, sempre entro il termine di 30 giorni, ricorso alla Camera di diritto tributario (cpv. 2);
sebbene lo scritto, indirizzato dal contribuente alla CO 1 il 12 febbraio 2025, non sia intitolato reclamo, adempie i requisiti di forma per essere considerato tale;
al reclamante la CO 1 avrebbe pertanto dovuto notificare una decisione formale, pronunciandosi sulle domande formulate nel reclamo;
lo scritto in questione è invece stato considerato dalla CO 1 alla stregua di una semplice richiesta di informazioni ed è stata evasa con una email del caposervizio;
lo scritto del 4 marzo 2025, inviato per posta elettronica al ricorrente, non adempie peraltro neppure i requisiti di forma di una decisione su reclamo, in particolare per il fatto che non è motivato per iscritto e non indica il rimedio giuridico (art. 46 cpv. 1 Legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL 165.100]) e perché non è stato inviato per posta (art. 17 cpv. 1 LPAmm);
d’altra parte, non risulta che l’insorgente abbia acconsentito alla notificazione di atti per via elettronica e comunque la decisione non è munita di una firma elettronica riconosciuta (art. 18 cpv. 1 LPAmm);
ne consegue che il ricorso deve essere considerato prematuro, fintantoché la CO 1 non avrà notificato al contribuente una decisione su reclamo;
il ricorso è pertanto irricevibile;
vista la particolarità del caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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