AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2025.21
Data decisione, Autorità: 16.04.2025, CDT
Titolo: Procedura: reclamo, contestazione di decisioni relative a periodi fiscali precedenti, decisioni passate in giudicato, competenza dell’autorità di tassazione in materia di revisione
Incarto n. 80.2025.21
Lugano 16 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco Sciuchetti
parti
RI 1
contro
RS 1
Oggetto
· ricorso del 20 gennaio 2025 contro la decisione del 27 dicembre 2024 in materia di IC 2023; · “ricorso” del 20 gennaio 2025 contro: o la decisione di tassazione dell’11 settembre 2019 in materia di IC 2017; o la decisione di tassazione dopo reclamo del 20 novembre 2019 in materia di IC 2018; o la decisione di tassazione dopo reclamo del 9 aprile 2021 in materia di IC 2019; o la decisione di tassazione del 23 giugno 2021 in materia di IC 2020; o la decisione di tassazione del 12 ottobre 2022 in materia di IC 2021; o la decisione di tassazione dopo rettificazione del 16 agosto 2023 in materia di IC 2022.
Fatti
A. Nella dichiarazione fiscale IC e IFD 2023 datata 23 settembre 2024 compilata solo parzialmente, RI 1 dichiarava dei redditi da pensione, rendite e assegni per complessivi fr. 36'917.-, un reddito da sostanza immobiliare di fr. 76'757.-, e delle deduzioni per complessivi fr. 40'309.-. Esponeva inoltre una sostanza imponibile di fr. 200'891.-.
B. Con decisione di tassazione IC e IFD 2023 del 20 novembre 2024, l’RS 1 (in seguito: UT) accertava un reddito imponibile di fr. 63'300.- (di pari importo quello determinante per l’aliquota) e una sostanza imponibile di zero franchi.
C. Con reclamo del 28 novembre 2024 RI 1 dichiarava di contestare il dato relativo alla sostanza imponibile complessiva. Evidenziava come negli anni dal 2017 al 2022 la stessa fosse stata sempre quantificata fra i fr. 184'525.- ed i fr. 146'000.- mentre anche dal 2014 al 2016 era stata accertata in fr. 0.-. Chiedeva quindi “la riapertura e il riesame della situazione venutasi a creare”, invitando l’UT a “valutare il riversamento degli importi versati in eccedenza” per i periodi fiscali dal 2017 al 2022.
D. Con decisione del 27 dicembre 2024, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo contro la decisione IC e IFD 2023, in quanto faceva difetto la legittimazione a reclamare poiché “essendo l’imposta pari a zero franchi manca un interesse attuale degno di protezione”. “A titolo abbondanziale” evidenziava inoltre come, per le medesime ragioni, anche le richieste per gli anni dal 2017 al 2022 fossero irricevibili.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione di tassazione dopo reclamo 2023 e, “conseguentemente”, anche le “decisioni di tassazione” per gli anni dal 2017 al 2022. Rilevando ancora una volta la discrepanza fra i valori della sostanza imponibile accertati per il 2023 e quelli quantificati per gli anni precedenti senza che, a mente sua, la sua situazione abbia subito alcun cambiamento, ritiene “possibile” che negli anni dal 2017 al 2022 l’autorità di tassazione abbia esposto la medesima sostanza immobiliare sia per lei che per la madre. Chiede quindi la “riapertura e il riesame” delle decisioni di tassazione dagli anni 2017 al 2023 che “potrebbero richiedere la modifica delle decisioni di tassazioni coinvolte”, sostenendo l’esistenza di un interesse degno di protezione poiché le stesse le cagionerebbero uno svantaggio economico.
G. Nelle proprie osservazioni del 27 gennaio 2025, l’UT sottolinea che per tutti i periodi fiscali dedotti in giudizio sia la ricorrente che la madre avevano presentato delle dichiarazioni poco chiare e incomplete. Ad ogni modo la decisione per il 2023 parrebbe corretta. Per quanto riguarda la situazione della madre, la stessa verrà valutata nel reclamo tutt’ora pendente.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2.1
Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, per il fatto che non era debitrice di alcuna imposta sulla sostanza.
2.2.
Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).
2.3.
La decisione di tassazione IC 2023 del 20 novembre 2024 ha commisurato la sostanza imponibile e l’imposta sulla sostanza in zero franchi, sicché è evidente che la contribuente non aveva alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una pronuncia dell’autorità di tassazione sul suo reclamo (cfr. anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870). Un’eventuale riduzione della sostanza non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.
Ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, si rivela legittima. Il ricorso è pertanto respinto.
Nella decisione contestata, con cui ha dichiarato irricevibile il reclamo contro la decisione di tassazione 2023 in quanto faceva difetto la legittimazione a reclamare, l’autorità di tassazione non ha dato seguito alla richiesta di “valutare il riversamento degli importi versati in eccedenza sulla sostanza immobiliare” per gli anni dal 2017 al 2022, tutti periodi fiscali per i quali erano state emesse decisioni già cresciute in giudicato. Al riguardo si è limitata ad indicare “a titolo abbondanziale” che “anche le richieste per gli anni dal 2017 al 2022 sono di fatto irricevibili, non generando alcun dovuto d’importa relativamente all’imposta sulla sostanza”.
Tali richieste andavano tuttavia intese quali domande di revisione, secondo l’art. 232 cpv. 1 LT.
3.2.
Secondo l’art. 234 cpv. 1 LT, la revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza. Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e decide di nuovo (cpv. 2). La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (cpv. 3).
3.3.
Anche con il ricorso, RI 1 oltre ad avversare la decisione di tassazione del 27 dicembre 2024 in materia di IC 2023, ha dichiarato di contestare “conseguentemente” anche le “decisioni di tassazione” relative ai periodi fiscali dal 2017 al 2022. In particolare chiede “la riapertura e il riesame” delle decisioni passate in giudicato, lasciando intendere che, alla luce della valutazione operata dall’UT per il 2023, per tali periodi fiscali potesse essergli stata computata una sostanza imponibile eccessiva.
3.4.
Nella fattispecie, poiché spettava all’autorità di tassazione pronunciarsi nel merito dell’istanza di revisione presentata da RI 1 per i periodi fiscali dal 2017 al 2022, gli atti devono essere rinviati all’UT affinché emetta una decisione contro la quale saranno poi ammessi ancora i rimedi del reclamo allo stesso ufficio e del ricorso a questa Camera, come disposto dall’art. 234 cpv. 3 LT.
Sarebbe invece prematuro decidere già in questa sede l’esistenza o meno di un motivo di revisione nel senso dell’art. 232 cpv. 1 LT, poiché così facendo si violerebbe il diritto della ricorrente al doppio grado di giudizio.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1.2. Le domande di revisione delle decisioni di tassazione [dopo reclamo/rettificazione] dal 2017 al 2022 sono irricevibili.
§ Di conseguenza, limitatamente ai periodi fiscali dal 2017 al 2022 gli atti sono rinviati all’UT affinché entri nel merito delle istanze di revisione del 28 novembre 2024.
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster