AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2025.114
Data decisione, Autorità: 03.09.2025, CEF
Titolo: Ricorso per ritardata giustizia. Stralcio in seguito al pagamento della somma posta in esecuzione
Incarto n. 15.2025.114
Lugano 3 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta della giudice:
Bellotti, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 agosto 2025 della
AP1, Z___
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la denegata/ritardata giustizia nell’esecuzione n. _____13 promossa dalla ricorrente nei confronti di
AO1, C______
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. 13 emesso il 15 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio di esecuzione (UE), la AP1 ha escusso AO1 per l’incasso di fr. 914.55 oltre interessi del 5% dal 30 agosto 2023 indicando quale titolo del credito “Fattura no. _________ del 31.07.23 (Conc. E C) di cessione: C_____ AG, ____ G______”, fr. 248.– per “Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO” e fr. 14.10 per “R_______ R______”;
che dopo l’esecuzione del pignoramento, vertente sul fondo part. n. ___ RFD di C______ di proprietà dell’escusso, il 15 gennaio 2025 la AP1 ha inoltrato la domanda di realizzazione;
che in seguito al versamento di un acconto di fr. 150.– da parte dell’escusso, il 27 gennaio 2025 l’UE gli ha concesso una dilazione di 12 mesi, indicando l’importo e la scadenza delle varie rate (art. 123 LEF);
che le scadenze previste non sono state rispettate dall’escusso;
che con varie e-mail, a partire da marzo 2025, l’escutente ha chiesto all’UE di indicarle i motivi della mancata ricezione di ulteriori rate e le tempistiche di pagamento;
che l’UE ha risposto a una di queste e-mail in data 10 marzo 2025, indicando all’escutente che, salvo imprevisti, avrebbe ricevuto un ulteriore pagamento nelle settimane successive;
che in data 21 agosto 2025 l’escutente ha inoltrato un ricorso per denegata/ritardata giustizia, lamentando l’inattività dell’UE dal 10 marzo 2025 in avanti, e segnatamente il mancato riscontro ai suoi solleciti e alle sue richieste di informazione, postulando che al medesimo venga fatto ordine di versarle immediatamente tutte le rate previste dalla dilazione del 27 gennaio 2025, o eventualmente di notificarle l’anticipo delle spese per la vendita forzata del fondo part. n. ___ RFD di C______, come pure chiedendo che lo Stato sopporti le spese processuali e le versi un indennizzo di fr. 500.– per le spese legali sostenute;
che con osservazioni 29 agosto 2025 l’Ufficio ha rilevato che in data 27 agosto 2025 AO1 ha integralmente saldato l’esecuzione a suo carico e che la richiesta di risarcimento della ricorrente esula dall’oggetto della presente procedura, chiedendo alla Camera di dichiarare il ricorso senza oggetto e di stralciarlo dai ruoli;
che giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – per denegata o ritardata giustizia di un ufficio di esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, sicché il gravame è di principio ricevibile;
che il pagamento dell’esecuzione, attestato dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio, rende la procedura ricorsuale per ritardata/denegata giustizia priva d’oggetto, sicché essa dev’essere di conseguenza stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che un’eventuale domanda di risarcimento danni nei confronti dello Stato (art. 5 LEF, art. 8 LALEF) è irricevibile nell’ambito di un ricorso ex art. 17 LEF, la competenza al riguardo spettando al giudice civile (art. 22 LResp);
che stante l’esito del ricorso, non occorre notificare né il gravame né la presente decisione alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocarle alcun pregiudizio (tra tante: sentenza della CEF 15.2002.27 del 1° marzo 2002, pag. 1 e il riferimento).
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dai ruoli.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Notificazione a:
– AP1, B______ , Z____.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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