AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.194
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00194 DP 116/94 leo
Lugano 23 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 23 aprile 1994 di
contro
la risoluzione 29 marzo 1994 (n. 2713) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 16 gennaio 1994 dell'insorgente avverso la deliberazione 16 dicembre 1993 con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 837'382.-- per il rifacimento delle sottostrutture comunali e la pavimentazione di via __________;
viste le risposte:
3 maggio 1994 del Consiglio di Stato;
16 maggio 1995 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con messaggio 26/93 del 12/16 novembre 1993 il municipio di __________ ha sollecitato al consiglio comunale lo stanziamento di un credito di fr. 837'382.-- per eseguire il rifacimento delle sottostrutture e della pavimentazione di via __________, ossia del nucleo del paese. Il credito sarebbe servito per la realizzazione delle seguenti opere: realizzazione di una nuova condotta delle fognature ove convogliare le acque luride e sistemazione della condotta esistente per raccogliere le acque chiare e meteoriche, sostituzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile, rifacimento e prolungamento dei cavi per l'elettricità delle AIL, rifacimento degli allacciamenti privati (per la parte posta sotto il campo stradale) alle dette condotte, rinnovamento e potenziamento delle linea PTT, prolungamento del gasdotto delle AIL, sistemazione della rete via cavo, copertura di via __________, dell'area attorno al municipio e della piazzetta di fronte all'osteria Riva con un platea in cemento armato, esecuzione di una lastricatura in pietra naturale. Al messaggio era annessa una tabella che presentava nel dettaglio i costi di realizzazione. Per quanto concerneva la pavimentazione, interessante un'area di mq 1'050, quel documento illustrava i costi delle seguenti tre possibili soluzioni: 1. variante asfalto: fr. 36'750.-- (costo del complesso delle opere: fr. 553'072.--); 2. variante masselli prefabbricati di cemento: fr. 111'250.-- (costo del complesso delle opere: fr. 651'300.--); 3. variante pietra naturale: fr. 262'500.-- (costo del complesso delle opere: fr. 837'382.--, corrispondente al credito sollecitato). La cifra 4 della proposta di risoluzione di cui al messaggio in discussione recitava inoltre come segue: "Ritenuto che l'opera riveste un interesse pubblico generale, il municipio é autorizzato ad inoltrare al Consiglio di Stato l'istanza di esonero dal prelievo dei contributi di miglioria".
B. Nella seduta del 16 dicembre 1993, dopo aver respinto una domanda di rinvio il consiglio comunale ha approvato integralmente le proposte di cui al messaggio in discussione con 16 voti favorevoli, 8 voti contrari ed un astenuto.
C. __________, consigliere comunale che si era opposto all'accoglimento del messaggio, ha impugnato la predetta deliberazione con ricorso 16 gennaio 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Per quanto concerneva l'esecuzione delle fognature egli ha rimproverato al municipio di non aver allestito un PGC provvisorio parziale, così da poter prelevare i contributi di costruzione delle canalizzazioni ed incassare i sussidi. Relativamente invece alla pavimentazione in pietra naturale egli ha affermato l'obbligo del prelievo dei contributi di miglioria, sia perché questa procurava vantaggi particolari ai proprietari dei fondi lungo via __________ giusta l'art. 1 cpv. 1 LCMI sia perché non erano dati i requisiti per prescindere dalla loro imposizione ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LCMI.
D. Con risoluzione 29 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Dopo aver ricordato le basi legali ed i concetti fondamentali nella materia esso ha argomentato come segue:
"Nell'evenienza concreta, il Municipio, rispettivamente il Consiglio comunale di __________, non hanno ritenuto che il rifacimento della pavimentazione di via __________ e delle tubature dell'acqua potabile, costituiscano una miglioria nel senso generalmente dato al termine, ma hanno di contro considerato gli interventi quale semplici lavori di manutenzione intesi a conservare lo stato e l'uso delle opere in parole.
Per quanto attiene alla posa della pavimentazione, la soluzione scelta ricorderebbe addirittura l'acciottolato di cui, in origine, era ricoperta la strada.
Di qui la richiesta di esonero.
Il Municipio, nelle proprie osservazioni, ricorda inoltre come il Comune disponga da tempo di un PGC, anche se attualmente in fase di riesame. D'altro canto, l'esiguità dell'intervento in via __________ (ca 150 ml di tubature), non giustificherebbe di per sé la spese di un PGC parziale provvisorio, e ciò a maggior ragione se considerato che l'imposizione di contributi di costruzione, oltre a non essere in contestazione, può avvenire già per legge (art. 133 LALIA) retroattivamente, alla condizione che il Comune disponga di un PGC già approvato dall'autorità cantonale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Municipio di __________, rispettivamente il Consiglio comunale, erano più che legittimati a votare la richiesta di esonero dal prelievo dei contributi all'indirizzo del Consiglio di Stato. Quest'ultimo, tramite il Dipartimento competente, dovrà ora decidere se in concreto l'esonero è giustificato o meno. In caso di risposta negativa, ai singoli proprietari rimarrà comunque sempre la facoltà di interporre ricorso contro il prospetto, a tutela dei loro interessi."
E. Con impugnativa 23 aprile 1994, assistita da una replica del 4 giugno successivo, __________ si é aggravato avverso il giudicato predetto innanzi a questo Tribunale, ribadendo le motivazioni sviluppate in precedenza. Egli ha tuttavia precisato le proprie conclusioni chiedendo, in via principale, l'annullamento della risoluzione governativa 29 marzo 1994 e della deliberazione 16 dicembre 1993 del consiglio comunale di __________ ed, in via subordinata, l'assoggettamento alla procedura di prelievo dei contributi di miglioria della differenza di costi tra la variante in pietra naturale e quella in asfalto relative alla pavimentazione di via __________.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
F. Non appena terminato lo scambio degli allegati il Tribunale ha dato inizio ad una procedura di accertamento presso l'ufficio delle canalizzazioni relativamente alle opere di fognatura. Dalle informazioni passate in un primo tempo da parte di quell'autorità é risultato che i progetti riferiti a quelle opere non erano stati approvati giusta l'art. 53 LALIA e che anzi il previsto sdoppiamento delle condotte appariva quale operazione inutile, che non poteva pertanto né dar luogo ad approvazione né dar diritto ai sussidi (cfr. lettera 3 ottobre 1994 del capo ufficio canalizzazioni al Tribunale in risposta allo scritto 16 settembre 1994). A questo punto il municipio ha incaricato il progettista di effettuare una dettagliata campagna di rilevamento di dati atti a giustificare la proposta di sdoppiamento della rete delle canalizzazioni. L'esito dei rilevamenti ha formato l'oggetto di un dossier datato febbraio 1995, che il municipio ha indi sottoposto all'ufficio delle canalizzazioni. Con scritto 25 aprile 1995 quest'ultimo ha notificato al Tribunale di ritirare il preavviso negativo circa il prospettato sdoppiamento della rete fognaria. All'udienza indetta dal Tribunale il 16 maggio 1995 il capoufficio di detta istanza ha inoltre informato il Tribunale di aver frattanto approvato i progetti come vuole l'art. 53 LALIA e che con ciò l'opera beneficerà dei sussidi nella misura del 10% dei costi. Per questo motivo, in quell'occasione il ricorrente ha dichiarato di ritirare la domanda principale. Per quanto concerneva invece la domanda subordinata, concernente il prelievo dei contributi di miglioria in relazione alla posa di una pavimentazione pregiata lungo via __________, ricorrente e comune hanno riconfermato la rispettive tesi.
Considerato, in diritto
Prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Al riguardo il Tribunale considera quanto segue.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Con il consenso del Consiglio di Stato si può tuttavia prescindere dall'imposizione qualora il finanziamento dell'opera é adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCMI). Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Il contributo é imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCMI). Un vantaggio particolare é presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c).
Come risulta da quanto esposto al considerando 2 che precede, il prelievo dei contributi di miglioria é strettamente legato, per un comune, alla realizzazione di opere pubbliche da parte dello stesso. Quando quindi il municipio intende sottoporre al Legislativo una richiesta di credito per la realizzazione di un'opera pubblica, esso si deve porre anche il quesito di sapere se questa procura dei vantaggi particolari ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCMI. In caso di risposta negativa, il municipio non proporrà al Legislativo di prelevare i contributi di miglioria, limitandosi a sollecitare lo stanziamento del credito necessario alla realizzazione dell'opera. Nel caso invece di risposta affermativa il municipio dovrà - in principio - proporre al Legislativo, insieme allo stanziamento del credito necessario, di stabilire la percentuale di prelievo dei contributi nei limiti fissati dall'art. 7 LCMI. In questo secondo caso la sola eccezione all'obbligo del prelievo é costituita dall'ipotesi contemplata all'art. 1 cpv. 2 LCMI. Quando dunque il finanziamento dell'opera é adeguatamente garantito da altri tributi (segnatamente l'imposizione di tasse d'allacciamento e/o d'uso), il municipio potrà proporre al Legislativo di votare la rinuncia a prelevare i contributi di miglioria che altrimenti il comune dovrebbe percepire in applicazione dell'art. 1 cpv. 1 LCMI. Questa deliberazione abbisogna inoltre, per poter spiegare i suoi effetti, dell'avallo da parte del Consiglio di Stato agente in qualità di autorità di vigilanza sui comuni, al quale essa sarà sottoposta tramite il municipio. La decisione del Governo in merito sarà definitiva e, dunque, non suscettibile di appello al Tribunale amminisitrativo (art. 207 LOC; 55 cpv. 3 PAmm).
Nel concreto caso il municipio ha chiesto al Legislativo, che ha accettato, di autorizzarlo ad inoltrare al Consiglio di Stato l'istanza di esonero dal prelievo dei contributi di miglioria relativo all'opera (leggi: la pavimentazione pregiata di via __________). La relativa deliberazione del Legislativo comunale sembrerebbe dunque sfuggire, prima facie, all'esame di merito del Tribunale, che sarebbe invece riservato al solo Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI. In realtà, dall'esame dei rapporti delle commissioni, delle dichiarazioni rese dai singoli membri del Legislativo alla seduta 16 dicembre 1993 (cfr. al relativo verbale) e delle osservazioni del municipio al gravame di __________ risulta che a quella deliberazione deve essere invece attribuito il valore di vera e propria decisione di non prelievo dei contributi di miglioria per difetto di sussistenza di vantaggi particolari ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCMI. In effetti i consiglieri comunali erano perfettamente a conoscenza del fatto che, nella fattispecie, non erano pacificamente adempiuti i requisiti di applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LCMI, testualmente ripreso e messo in evidenza nei rapporti di minoranza delle commissioni della gestione e dell'edilizia ed opere pubbliche, e che pertanto una domanda di esonero non avrebbe avuto alcun senso: essi erano dunque coscienti al momento del voto che i costi per l'esecuzione della pavimentazione pregiata del nucleo non potevano essere coperti tramite altre entrate giusta la predetta disposizione e che di conseguenza, rifiutando il prelievo di contributi di miglioria, quei costi sarebbero stati assunti interamente dal comune e finanziati tramite le imposte. D'altra parte, come si é visto (cfr. consid. 3), la decisione di presentare una domanda di esonero ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LCMI sottintende l'ammissione dei principio del prelievo ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LCMI (che può appunto essere evitato grazie all'esonero medesimo): la consultazione della documentazione di cui si é detto permette invece di negare la sussistenza di simile ammissione (per lo meno - beninteso - presso la maggioranza dei membri del consiglio comunale). La deliberazione in discussione é dunque per finire suscettibile di impugnativa al Tribunale in applicazione dell'art. 208 cpv. 1 LOC. Per il rimanente il gravame 23 aprile 1994 é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a LOC). Esso é dunque ricevibile in ordine.
Una volta ammessa la ricevibilità del gravame su questo punto, é necessario evidenziare che il Consiglio di Stato non é entrato nel merito dello stesso lo stesso, rinviando il tutto - a torto, come si é visto - alla pratica di esonero che avrebbe dovuto essere presentata dal comune e trattata dal "dipartimento competente" (non consta invero che il Governo abbia mai delegato la competenza ad applicare l'art. 1 cpv. 2 LCMI ad un qualche dipartimento). Ciò premesso, a salvaguardia del doppio grado di giurisdizione che spetta sia al comune sia al cittadino (art. 65 cpv. 2 PAmm), tanto più su di un oggetto così importante e delicato, é giocoforza per il Tribunale di annullare il giudicato governativo e retrocedere gli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci senza indugio sulla bontà del dispositivo n. 4 della nota deliberazione del consiglio comunale, da intendere quale decisione di non prelievo dei contributi di miglioria per la pavimentazione pregiata di via __________.
Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui non deve essere stralciato dai ruoli, il ricorso é parzialmente accolto e la (sola) risoluzione governativa impugnata annullata. Il Tribunale rinuncia inoltre a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm), dovendo essere messa a carico dello Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 1 LCMI, 208 , 209 LOC, 18, 28, 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 29 marzo 1994 (n. 2713) del Consiglio di Stato é integralmente annullata
§§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 16 gennaio 1994 di __________ relativamente al dispositivo n. 4 della decisione del consiglio comunale 16 dicembre 1993 di non prelevare dei contributi di miglioria in relazione alla pavimentazione pregiata di via __________
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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