AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.2023.2
Data decisione, Autorità: 08.11.2023, TCA
Titolo: Ricorso dichiarato irricevibile contro una decisione non ancora fatta oggetto di opposizione. Trasmissione degli atti all'autorità intimata perchè proceda all'emanazione di una decisione su opposizione
Raccomandata
Incarto n. 41.2023.2
rg/sc
Lugano 8 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 29 settembre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione militare federale
considerato in fatto e in diritto
che - con il ricorso in oggetto RI 1 impugna dinanzi allo scrivente Tribunale la decisione 29 settembre 2023 con cui la CO 1 gli ha negato il diritto a indennità giornaliere per il periodo 30 giugno - 23 luglio 2023;
giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;
la procedura di opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato; sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;
l’art. 56 cpv. 1 LPGA recita che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;
le decisioni contro cui è esclusa l’opposizione sono quelle processuali e pregiudiziali (decisioni incidentali) (art. 52 cpv. 1 LPGA) o quelle per le quali la legge non prevede la procedura d’opposizione (cfr. in particolare l’art. 69 cpv. 1 LAI) (in argomento v. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, Art. 56 n. 13ss; Lendfers, BK ATSG, 2020, Art. 56, n. 15ss);
nel caso in esame, la decisione 29 settembre 2023 della CO 1 (recante per altro l’indicazione dell’opposizione quale rimedio giuridico) di cui è chiesto l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura d'opposizione;
vista l’assenza agli atti di una decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA e cioè di una decisione su opposizione, il ricorso interposto da RI 1 non può che essere dichiarato irricevibile;
stante l'irricevibilità del gravame, gli atti – unitamente all’atto di ricorso 30 ottobre 2023 da considerare quale opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA – vanno trasmessi alla CO 1 perché proceda all'emanazione di una decisione su opposizione, la quale potrà se del caso essere successivamente fatta oggetto d'impugnativa dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi degli articoli 56 e segg. LPGA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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