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Numero d'incarto:
52.1995.188
Data decisione, Autorità:
15.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00188
leo
Lugano
15 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 aprile 1991 della
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 26 marzo 1991 (n. 2340) del Consiglio di Stato che accoglie
l'impugnativa presentata dalla __________ e __________;
avverso la risoluzione del Consiglio parrocchiale di
__________ relativa al prelievo di un'imposta parrocchiale per l'anno 1989;
preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui
la Parrocchia di __________, richiamate le modifiche legislative intervenute
nel frattempo, dichiara di recedere dalle impugnative;
ritenuto che con scritto 23 maggio 1991 la resistente
aveva comunicato a questo Tribunale di rinunciare a presente osservazioni con
conseguente rinuncia ad opporsi alla tassazione per imposta di culto, non si giustifica
pertanto la corresponsione di ripetibili;
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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