AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 34.2023.16
Data decisione, Autorità: 22.11.2023, TCA
Titolo: Mancato versamento da parte del datore di lavoro convenuto dei contributi previdenziali dovuti all'istituto di previdenza attore. Parziale pagamento pendente lite da parte della società convenuta
Raccomandata
Incarto n. 34.2023.16
rg/gm
Lugano 22 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 4 settembre 2023 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
1.1 Con contratto d’adesione sottoscritto il 19 dicembre/31 gennaio 2020 (contratto n. __________) la CV 1 quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, __________ con effetto dal 1. gennaio 2020 (doc. A/1).
1.2 Stante il mancato pagamento – anche dopo concessione di un piano di pagamento (doc. A/8) – dei premi dovuti da parte del datore di lavoro per un importo di fr. 4'727.05 (importo comprensivo di spese e interessi sino a tale data, cfr. conteggi 2022 e 2023 sub doc. A/5), disdetto il contratto d’adesione per il 31 maggio 2023 (doc. A/9) e adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 agosto 2023 (doc. A/11), con l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 4'727.05 con interessi al 5% dal 1. agosto 2023, fr. 89.90 per interessi sino al 31 luglio 2023 nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili.
1.3 Con la risposta di causa parte convenuta, evidenziando la difficile situazione finanziaria in cui si trova da tempo dovuta in particolare alla pandemia Covid durante la quale l’azienda è stata creata, fa presente come lo scoperto contributivo concerna unicamente il socio e gerente __________ (che ha anche rinunciato al versamento del proprio salario), come quest’ultimo abbia attinto ai propri risparmi per far fronte ai debiti societari, come i pagamenti rateizzati concessi dalla società per gli anni 2021 e 2022 siano invece stati rifiutati per il 2023 e come la società abbia proceduto comunque al versamento di fr. 1'100 a favore della fondazione attrice in data 25 settembre 2023. Conclude riconoscendo di aver sbagliato a non versare nei tempi richiesti le somme dovute alla fondazione attrice, evidenziando anche come attualmente stia provvedendo al pagamento degli stipendi e dei contributi (cfr. III).
1.4 Con scritto 3 novembre 2023 la fondazione attrice si è riconfermata nella sua domanda di giudizio, precisando che gli scoperti contributivi concernono unicamente i dipendenti che “raggiungono la soglia/la quota minima stabilita per legge” (cfr. VI).
Con scritto non datato e pervenuto al Tribunale il 21 novembre 2023 parte convenuta si è riconfermata nella sua posizione lamentando asseriti non corretti comportamenti da parte dell’istituto di previdenza (cfr. VIII).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone assicurate – segnatamente il gerente __________ (doc. A/5, A/6; irrilevanti ai fini del presente giudizio sono le censure relative ad asserite errate informazioni da parte della fondazione ai dipendenti della società “non assoggettati alla quota LPP”, cfr. VIII) –, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 2.3, 3 e 5 del regolamento di previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e piano di previdenza).
Dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta del contratto, ossia sino al 31 maggio 2023) e gli interessi (passivi) dovuti dalla convenuta (sino al 31 luglio 2023) è stato eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.
Tuttavia risulta che nell’importo fatto valere in petizione di fr. 4'272.05 sono già compresi gli interessi sino al 31 luglio 2023 di fr. 89.90 (cfr. conteggio 2023 sub doc. A/5). A torto quindi parte attrice postula, oltre la somma di fr. 4'272.05, anche il versamento di fr. 89.90.
Quo alle spese (comprese, per quanto è dato di capire e ad eccezione di quelle relative alla domanda di esecuzione (cfr. infra), nell’importo di cui al petitum), le stesse nella misura in cui documentate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) vanno riconosciute (DTF 117 II 258). Per il che sono suscettibili di essere poste a carico della società convenuta le spese per scioglimento del contratto (fr. 500, doc. A/9) e per l’allestimento di un piano di pagamento (fr. 250, doc. A/8), le spese relative alle diffide del 15 marzo 2022, 15 marzo 2023 e 17 aprile 2023 per complessivi fr. 300 (doc. A/7), le spese per informazione del comitato dell’11 aprile 2022 (fr. 300, doc. A/7), mentre non può essere ammessa in quanto non documentata la spesa di fr. 300 (compresa nell’importo di fr. 4'272.05) registrata il 13 aprile 2023 e riportata nel già citato conteggio 2023 (doc. A/5).
Parte convenuta non risulta del resto aver mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.
Oggetto di condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (fr. 300), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc. A/11) e contemplati nel menzionato regolamento delle spese.
Successivamente all’inoltro della presente petizione parte convenuta risulta aver provveduto, in data 25/26 settembre 2023, al pagamento di fr. 1'100 a favore della fondazione attrice producendo il relativo giustificativo bancario (cfr. III/2), circostanza, questa, che controparte non ha per altro contestato. Per tale importo la petizione è pertanto divenuta priva di oggetto (Zünd, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Kommentar, 2009, § 9 N. 5). Il credito di spettanza della fondazione attrice si è pertanto ridotto a fr. 3'172.05 (4'272.05 - 300 + 300 - 1'100).
2.5 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. agosto 2023.
Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La domanda attorea merita pertanto accoglimento. Gli interessi di ritardo al 5% sono dovuti dal 1. agosto 2023 su fr. 2'872.05 (3'172.05 - 300).
2.6 L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 agosto 2023.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 Non compete per il resto allo scrivente Tribunale sindacare sull’asserita mancata concessione da parte della fondazione di una dilazione di pagamento (anche) per l’anno 2023 (cfr. supra consid. 1.3), la decisione in merito a eventuali concessioni di pagamenti rateali, dilazioni o condoni a favore del debitore dei contributi previdenziali non essendo di competenza dell’autorità giudiziaria (la LPP, il contratto d’affiliazione e i regolamenti applicabili al caso di specie e suscettibili quindi d’esame giudiziale, non contengono disposizione alcuna a tale riguardo) ma spettando esclusivamente all’ente previdenziale (al Tribunale compete unicamente l’omologazione di eventuali accordi stabiliti in pendenza di lite, ciò che non corrisponde al caso in esame).
2.8 L’insorgente evidenzia infine di aver rinunciato al versamento del proprio salario per far fronte alla difficile situazione finanziaria in cui si trovava la società. Egli non considera tuttavia che i contributi alle assicurazioni sociali restano dovuti anche nell'ipotesi in cui si rinunci a chiedere l'effettivo versamento del salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003). Richiamato l’art. 7 cpv. 2 LPP secondo cui il salario annuo LPP corrisponde al salario determinante AVS e ritenuto che, come in ambito AVS, i contributi sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (BK-BVG, Glättli, Art. 7 N. 18ss; DTF 138 V 463; RCC 1976, pag. 87), nulla agli atti permette di ritenere – e nemmeno viene fatto valere – che l’interessato non abbia maturato (realizzato) il diritto al salario e che si sia trattato pertanto di una mera aspettativa alla rimunerazione, quando si consideri che, dal momento in cui sono annunciati (cfr. doc. A/5, A/6), i salari risultano contabilizzati e non costituiscono mera aspettativa (STF H 78/03 del 13 settembre 2004; DTF 131 V 444, 111 V 166).
2.9 La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).
A parte attrice, non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non è il caso nella presente fattispecie – la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 3'172.05 oltre interessi al 5% dal 1. agosto 2023 su fr. 2'872.05.
§§ È rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del 22 agosto 2023 per l’importo di fr. 3'172.05 oltre interessi al 5% dal 1. agosto 2023 su fr. 2'872.05.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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