AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2025.42
Data decisione, Autorità: 05.08.2025, ICCA
Titolo: Reclamo per denegata giustizia a seguito di una decisione di sospensione di una procedura tendente all'emissione di un certificato ereditario provvisorio: le censure invocate dovevano essere fatte valere con un reclamo avverso la decisione di sospensione alle condizioni dell'art. 319 lett. b CPC
Incarto n. 11.2025.42
Lugano 5 agosto 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2024.1349 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 ottobre 2024 dall'
avv. PA1, L______ quale esecutore testamentario di AP1 (1969/2022), già in Te___
giudicando sul reclamo del 17 aprile 2025 dallo stesso presentato per ritardata giustizia nei confronti del
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (1969), cittadina i______, domiciliata a Te___, è deceduta a T______ L______ M______ (provincia di V______) il 16 giugno 2022. Con testamento olografo dell'8 dicembre 2021 e quattro codicilli dell'11 maggio, del 17 maggio e del 6 giugno 2022, pubblicati il 25 ottobre 2022 dal notaio C______ F______ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, essa ha regolato la destinazione del “rimanente” dei suoi beni, al netto “di tutte le fatture fiscali, ipoteca”, in particolare, per il 25% a “C______ Banca (dott. P______ C______)” e per il 25% all'avv. PA1, designando quest'ultimo esecutore testamentario. AP1 era proprietaria altresì della proprietà per piani n. 20948 pari a 40/1000 del fondo base n. 162 RFD di T_____.
B. L'avv. PA1 si è rivolto il 24 ottobre 2024 al medesimo Pretore per ottenere il rilascio di un “certificato ereditario provvisorio con indicazione generica degli eredi” attestante quale erede la “Comunione ereditaria fu AP1” da lui rappresentata in veste di esecutore testamentario. Il 20 novembre 2024 egli ha sollecitato l'emissione del certificato ereditario.
C. Adito da C______ Banca il 29 gennaio 2024, con decisione del 7 aprile 2025 il Pretore – quale autorità di vigilanza sull'operato degli esecutori testamentari – ha assegnato all'avvocato PA1 un termine di 60 giorni per confezionare l'inventario successorio e altro termine di 30 giorni per trasmettere un “documento ufficiale da cui risulti la composizione della famiglia dei genitori della fu AP1” (inc. SO.2024.105). Conseguentemente, con decisione processuale dello stesso giorno, il Pretore ha sospeso la procedura di rilascio del certificato ereditario “perlomeno fino a quando non sarà stata acquisita la risposta dell'autorità italiana” (inc. SO.2024.1349).
D. L'avv. PA1 ha presentato il 17 aprile 2025 un reclamo per “denegata e ritardata giustizia” a questa Camera nel quale propone di annullare le decisioni del 7 aprile 2025 e di ordinare “al Pretore di rilasciare il certificato ereditario provvisorio così come (da lui chiesto) con istanza 24 ottobre 2024”. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2025 il Pretore esclude un diniego di giustizia avendo emesso le due decisioni. Egli sostiene poi di aver aspettato a decidere sull'istanza di rilascio del certificato ereditario siccome era pendente la procedura di reclamo contro l'operato dell'esecutore testamentario e voleva emettere i due provvedimenti nello stesso momento, precisando riguardo al reclamo di avere deciso compatibilmente con il carico della sua agenda e di avere atteso nella convinzione che l'inventario sarebbe stato allestito.
Considerando
in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora sia dovuta a una decisione formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.49 del 7 giugno 2024 consid. 1 con rinvii). In concreto, la decisione processuale del Pretore è del 7 aprile 2025. Presentato il 17 aprile successivo, il reclamo è di conseguenza ammissibile. E in una procedura concernente il diritto ereditario un rimedio siffatto rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).
Il reclamante, illustrate le motivazioni della richiesta di rilascio di un certificato ereditario “provvisorio”, rileva che il Pretore quantunque fosse stato sollecitato con lettere e telefonate e avesse preannunciato il 31 dicembre 2024 una decisione “appena possibile”, ha per finire emanato le “due decisioni qui oggetto di impugnativa”. E ciò, malgrado egli fosse a conoscenza che “il trascinarsi delle cose aggrava l'indebitamento della successione” avendo dovuto chinarsi su un'istanza di ipoteca legale per contributi condominiali scoperti. Per l'esecutore testamentario, nemmeno l'iniziativa della C______ Banca avrebbe potuto giustificare la sospensione della procedura giacché la “falsamente asserita mancanza di rendiconto” non ha alcun legame con il rilascio del certificato ereditario, sul quale il Pretore avrebbe dovuto decidere già da tempo, finanche negandolo ma con una decisione suscettibile di impugnazione. Per il reclamante, la sospensione del procedimento “pare pretestuosa e dilatoria e costituisce un caso evidente di inspiegabile diniego di giustizia” tant'è che lo costringe a chiedere dilazioni ai vari debitori, alcuni dei quali si sono già mossi anche in via esecutiva. In definitiva egli chiede quindi che venga ordinato al Pretore di rilasciare il certificato ereditario provvisorio come postulato con l'istanza del 24 ottobre 2024. Nelle richieste di giudizio, il reclamante chiede inoltre, in accoglimento del reclamo, di annullare le due decisioni del 7 aprile
Da quest'ultima domanda giova subito sgombrare il campo. Foss'anche accertato un diniego di giustizia, ciò comporterebbe soltanto l'ordine al primo giudice di trattare la causa (art. 327 cpv. 4 CPC; analogamente I CCA sentenza inc. 11.2022.112 del 12 agosto 2022, consid. 2a con rinvii). Al riguardo non soccorre dunque attardarsi.
Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile garanzia qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza (DTF 144 I 333 consid. 7.1). La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nel procedimento (DTF 144 II 489 consid. 3.2 con rinvii). Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1).
a) Nel caso in esame, il Pretore ha motivato la decisione di sospensione con la necessità di attendere l'acquisizione di un “documento ufficiale da cui risulti la composizione della famiglia dei genitori della de cuius”. Nelle sue osservazioni al reclamo egli ha poi spiegato di avere atteso prima di pronunciarsi sull'istanza di rilascio del certificato ereditario, poiché era ancora in corso una procedura di reclamo contro l'operato dell'esecutore testamentario e di avere preferito emettere entrambe le decisioni contemporaneamente. Relativamente alla decisione di sospensione il primo giudice ha ribadito che il rilascio del certificato ereditario come chiesto presuppone “un minimo di accertamento per quanto possibile riguardo all'esistenza di eredi” e che lui non poteva accontentarsi delle “semplici indicazioni fornite dalla de cuius” ma doveva verificare che la defunta non avesse eredi né dalla stirpe dei genitori, né dalla stirpe degli avi.
b) Nella replica spontanea del 21 luglio 2025 il reclamante ribadisce che il certificato ereditario provvisorio con indicazione generica degli eredi gli serve per aggiornare l'intavolazione nel registro fondiario dell'unico bene immobile della defunta e procedere con la sua realizzazione, e precisa che quand'anche si volesse mettere in dubbio le indicazioni rese dalla de cuius, si configurerebbe comunque una situazione di incertezza sull'esistenza di eredi, rispetto alla quale la dottrina riconosce la possibilità di rilasciare un certificato ereditario provvisorio, fermo restando la facoltà di avviare successivamente una formale procedura di ricerca di eredi. Egli lamenta il fatto che il Pretore non ha dato seguito alla sua istanza benché gli avesse fornito “puntuali e circostanziati riferimenti dottrinali sulla scorta della decisione (…) della Divisione della giustizia [quale autorità di vigilanza sul registro fondiario]” e ciò nemmeno dopo essere stato sollecitato in tal senso, preferendo anzi “riesumare un reclamo giacente presso di lui da 14 mesi e verosimilmente non più attuale” e trarne pretesto per sospendere la procedura di rilascio del certificato ereditario, ciò che costituisce un “macroscopico diniego di giustizia”.
c) Con decisione del 23 settembre 2024 l'autorità di vigilanza sul registro fondiario ha respinto un ricorso dell'avv. PA1 contro un avviso di rigetto emesso il 17 giugno precedente dall'Ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno volto a ottenere l'iscrizione in qualità di proprietaria della proprietà per piani n. 20948 di cui al fondo di base n. 162 RFD di T______ della comunione ereditaria “Eredi fu AP1 rappresentati dall'esecutore testamentario avv. PA1”. In estrema sintesi, in quella decisione l'autorità di vigilanza, ha avuto modo di rilevare – sulla scorta di opinioni dottrinali – che l'intestazione di un fondo a favore di una comunione ereditaria generica (senza menzione del nominativo degli eredi) è di principio ammissibile ma solo sulla base di un corrispondente certificato ereditario rilasciato dal Pretore. E siccome l'istanza non era corredata da quell'attestazione, l'iscrizione del trapasso di proprietà non ha potuto avere luogo.
d) Visto quanto precede, con il reclamante si può convenire che nei casi in cui – come in concreto – l'esecutore testamentario intenda procedere alla vendita dei beni immobili appartenenti alla massa successoria senza che tutti gli eredi siano noti un certificato ereditario provvisorio con l'indicazione generica degli eredi parrebbe entrare in linea di conto. La vendita di immobili da parte dell'esecutore testamentario rientra, per altro, nei compiti di quest'ultimo sempre che l'alienazione sia indispensabile per ottenere la liquidità necessaria all'amministrazione della successione, per saldare i debiti e per consegnare i legati (Piller in: Commentaire Romand, Code civil II, n. 47 ad art. 518). E per procedere in tal senso, una parte della dottrina ammette la possibilità di iscrivere gli eredi nel registro fondiario senza menzionare i nomi indicando unicamente “Eredi di X” o della “Comunione ereditaria di X”, sulla scorta di un certificato ereditario provvisorio rilasciato dalla competente autorità in cui figuri il fatto che gli eredi, o una parte di loro, non sono ancora noti (cfr. Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 45 ad art. 518 e Leu/Gabrieli in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 37 ad art. 559; Brückner/Kuster, Die Grundstücksgeschäfte, Schweizer Immobiliarsachenrecht für Praktiker, 2ª edizione, n. 1014 e 2112a; Pfäffli, Familien-und Erbrecht an den Schnittstellen zwischen Sachen- und Grundbuchrecht, in: successio 2020, pag. 118 seg.; Schmid, Notariats- und grundbuchrechtliche Aspekte im erbrechtlichen Umfeld, in: successio 2018, pag. 308; Pradervand-Kernen, Les actes de disposition sur un immeuble détenu par les membres d’une communauté héréditaire in: Spuren im Erbrecht, Festschrift für Paul Eitel Berna 2022, pag. 508; v. anche Emmel/Ammann in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 32 ad art. 559).
e) Premesso che nella conduzione del processo il giudice dispone di un certo potere di apprezzamento, nel caso precipuo il Pretore non si è invero rifiutato di emanare un certificato ereditario provvisorio, così come postulato dal reclamante, ma ha optato per un altro approccio, ovvero quello di verificare preliminarmente, per quanto possibile, l'esistenza di eventuali eredi delle stirpi dei genitori e degli avi prima di procedere con la decisione riguardante il certificato ereditario (v. Jeandin in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 18 ad art. 319). Coerentemente egli ha così ingiunto all'esecutore testamentario di trasmettere un “documento ufficiale da cui risulti la composizione della famiglia dei genitori di AP1” e, parallelamente, ha ordinato la sospensione della procedura di rilascio del certificato ereditario nell'attesa, appunto, di ulteriore documentazione. Il problema è che il reclamante, professionista sperimentato, si è limitato a invocare una denegata/ritardata giustizia senza tuttavia impugnare la disposizione ordinatoria processuale con cui il Pretore ha sospeso la procedura di rilascio del certificato ereditario. Se non che, solo in quella sede l'esecutore testamentario avrebbe potuto censurare, alle condizioni dell'art. 319 lett. b CPC, l'approccio adottato dal primo giudice. Ai fini del presente giudizio, basti rilevare che il Pretore non ha ordinato la sospensione della procedura senza motivi oggettivi. Non si ravvisano pertanto gli estremi di una violazione del principio di celerità. Ne discende che il reclamo è destinato all'insuccesso.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La particolarità del caso induce nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via dell'azione principale. Nella fattispecie incomberà al reclamante rendere verosimile, ove intendesse presentare ricorso in materia civile, che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
‒ avv. PA1, L______; ‒ Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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