AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.156
Data decisione, Autorità: 21.11.2024, TRAM
Titolo: Docente cantonale. Revoca di una decisione amministrativa (riduzione dello stipendio)
Incarto n. 52.2022.156
Lugano 21 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2022 (n. 1300) del Consiglio di Stato nella misura in cui modifica le sue condizioni salariali attribuendole la classe 8 con 8 aumenti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, docente di scuola dell'infanzia dal 2000, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione alimentare nel 2010. In seguito, la medesima ha lavorato alcuni anni nel settore medio, limitatamente ad alcune ore e alternando il proprio impegno nella scuola media a quello della scuola dell'infanzia. Con risoluzione del 25 agosto 2021 il Consiglio di Stato ha incaricato a tempo parziale RI 1 per l'anno scolastico 2021/2022 quale docente di educazione alimentare presso la scuola media e l'ha inserita in classe 8 con 13 aumenti.
B. a. Con scritto del 16 febbraio 2022 la Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha informato RI 1 che la sua esperienza come docente di scuola dell'infanzia non poteva essere tenuta in considerazione al fine di riconoscerle uno stipendio superiore al minimo fissato dalle norme applicabili. Secondo l'autorità infatti, l'insegnamento in questo ordine di scuola non sarebbe analogo a quello esercitato nella scuola media. Essa ha quindi informato la docente che soltanto le sue esperienze precedenti presso le scuole cantonali potevano essere conteggiate ai fini della determinazione dello stipendio. Di conseguenza, il salario fissato inizialmente doveva essere corretto e ridotto dalla classe 8 con 13 aumenti alla 8 con 8 aumenti.
b. Con risoluzione del 16 marzo 2022, comunicata all'interessata il 28 marzo seguente, il Consiglio di Stato ha quindi modificato la risoluzione del 25 agosto precedente, assegnando a RI 1 lo stipendio della classe 8 con 8 aumenti per l'anno scolastico 2021/2022.
C. RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro quest'ultima decisione chiedendone l'annullamento. Ritiene ingiustificate le motivazioni esposte dalla Sezione amministrativa, che si baserebbe su una visione incompleta e sminuente della funzione del docente della scuola dell'infanzia.
D. La procedura è stata sospesa dalla giudice delegata del Tribunale su richiesta della Sezione amministrativa, che ha reso noto che tra le parti era in corso una trattativa al fine di trovare una soluzione concordata in merito alle richieste contenute nel ricorso.
E. Con scritto dell'8 maggio 2024, l'insorgente ha comunicato al Tribunale che, con decisione del 10 aprile 2024, il Consiglio di Stato le ha riconosciuto lo stipendio della classe 8 con 15 aumenti con effetto dal 1° settembre 2023. La medesima ha quindi chiesto la riattivazione della procedura, ritenendo di vantare ancora un interesse per quanto attiene alla determinazione dello stipendio per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, sui quali la nuova decisione governativa non si pronuncia. La causa è quindi stata riattivata.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione amministrativa. Osserva che l'adeguamento dello stipendio deciso il 10 aprile 2024 è conseguente all'approvazione del documento "Determinazione dello stipendio iniziale di un docente - riconoscimento dell'esperienza precedente" da parte del Consiglio di Stato, che ha accolto le rivendicazioni espresse dai docenti di educazione alimentare per il tramite dei sindacati. Il cambiamento è stato deciso solo a partire dall'anno scolastico 2023/2024.
G. Con la replica, la ricorrente ribadisce che l'esperienza precedentemente maturata come docente di scuola dell'infanzia le va riconosciuta già sulla base delle normative in vigore al momento dell'assunzione. Il fatto che il Governo abbia regolarizzato a posteriori la sua situazione solo per l'anno scolastico 2023-2024 non pregiudicherebbe il suo diritto all'aumento dello stipendio per i due anni scolastici precedenti, ma semmai lo comproverebbe.
H. Con la duplica, l'Autorità di nomina conferma la propria tesi.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti emergono con sufficiente chiarezza dall'incarto trasmesso dall'autorità di nomina e dall'ulteriore documentazione prodotta dall'insorgente.
esperienza d'insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1;
esperienza in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d'insegnamento non affine alla materia insegnata: coefficiente 0.5.
L'esperienza senza relazione con la disciplina d'insegnamento è ponderata con coefficiente 0. Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto a un numero corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale
valido per i docenti senza esperienza di cui al cpv. 9. Il Consiglio di Stato fissa tramite risoluzione governativa i dettagli di applicazione della norma.
Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di retribuzione dei dipendenti pubblici la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). Decidere secondo apprezzamento non significa comunque decidere come pare e piace. L'autorità di nomina è vincolata ai criteri che scaturiscono dal senso e dagli scopi della norma applicabile, così com'è legata ai principi generali del diritto. Essa deve accertare tutti gli elementi di fatto suscettibili di determinare o di influenzare la decisione che è chiamata a rendere. Deve comparare accuratamente gli interessi contrapposti ed attenersi, nell'esercizio di tale potere, ai principi fondamentali del diritto. Nel controllo dell'apprezzamento, l'autorità di ricorso deve, dal canto suo, limitarsi a rilevare l'eventuale esistenza di un abuso, evitando in particolare di sostituire il suo apprezzamento a quello dell'istanza inferiore (RtiD I-2000 n. 14 consid. 2.2, STA 52.2006.150 del 12 giugno 2006 consid. 2, 52.2004.321 dell'11 aprile 2006 consid. 3).
4.1. Una decisione amministrativa cresciuta in giudicato formale può essere revocata o adeguata dall'autorità che l'ha emanata, d'ufficio o dietro richiesta di riesame (riconsiderazione) da parte degli interessati. La revoca può avere per oggetto sia una decisione viziata siccome contraria ab origine al diritto sostanziale (ursprüngliche Fehlerhaftigkeit) sia una decisione venuta a trovarsi in contrasto con l'ordinamento giuridico a seguito di un cambiamento dei presupposti di fatto o di diritto su cui si fondava, ovvero per causa superveniens (nachträgliche Fehlerhaftigkeit; cfr. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrechts, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 1214 segg.; Annette Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in: ZBl 2007, pag. 293 segg., pag. 294 e rif. ivi citati).
4.2. Il diritto dell'autorità di procedere a una revoca presuppone innanzitutto l'esistenza di un motivo che giustifichi di rinvenire sulla decisione. Quando i presupposti della revocabilità sono espressamente disciplinati in una specifica disposizione legale, è innanzitutto sulla base della stessa che occorre esaminare l'ammissibilità della revoca (STA 52.2010.91/151 del 13 agosto 2010 consid. 2.1 con riferimenti). Altrimenti, le ragioni che secondo giurisprudenza possono giustificare la revoca di una decisione amministrativa sono l'esistenza di un motivo di revisione (cfr. art. 57 LPAmm), l'errata applicazione del diritto, l'evoluzione della fattispecie e l'evoluzione della situazione giuridica (STA 52.2023.261 del 20 dicembre 2023 consid. 3.2, 52.2018.323 del 26 febbraio 2020 consid. 3.2; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 1043 segg.).
4.3. Individuato un motivo di revoca, occorre ancora che lo stesso sia sufficiente a giustificare l'intervento, ossia che l'interesse pubblico alla corretta applicazione della legge prevalga su quello privato alla sicurezza del diritto. Secondo la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in applicazione dei principi generali del diritto amministrativo, la revocabilità di un atto amministrativo dipende dal confronto dell'interesse all'attuazione del diritto oggettivo con quello riferito alla sicurezza del diritto. Il secondo prevale di regola sul primo, e impedisce quindi la revoca, se l'atto amministrativo in questione ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, se è stato preceduto da una pro-
cedura di accertamento e di opposizione destinata a esaminare e a soppesare gli opposti interessi in gioco, oppure se l'interessato ha già fatto uso della facoltà conferitagli. Queste regole non sono però assolute. D'un canto, la revoca può ancora intervenire anche in dette ipotesi, segnatamente laddove è richiesta da un interesse pubblico eminente. D'altro canto, le esigenze della sicurezza giuridica possono essere prioritarie anche quando le tre suddette ipotesi non sono realizzate (STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 pubbl. in: RtiD II-2021 n. 21 consid. 4.1 con riferimenti; STA 52.2008.445 del 16 marzo 2010 consid. 3.1; RtiD II-2008 n. 10 consid. 5.2.; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n. 1226 segg.).
5.1. Come detto, il Governo ha inizialmente assegnato alla ricorrente 13 aumenti all'interno della classe 8, tenendo conto (anche) degli anni di lavoro dalla stessa prestati nelle scuole dell'infanzia. La norma di cui all'art. 51 cpv. 10 RDSt stabilisce i criteri per cui al docente di nuova assunzione siano attributi scatti salariali in funzione degli anni di esperienza pregressa e della loro affinità con la materia insegnata, ritenuto che in caso di esperienza senza relazione con la disciplina di insegnamento non è dato diritto ad alcun aumento. La norma lascia necessariamente al Governo un certo margine di apprezzamento nella valutazione del grado di affinità tra l'attività precedente e quella che il dipendente assunto è chiamato a svolgere. Nelle concrete circostanze, risulta che il Governo ha inizialmente giudicato l'esperienza svolta nelle scuole dell'infanzia dalla ricorrente come sufficientemente affine all'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole medie e le ha pertanto concesso alcuni aumenti in aggiunta al salario di partenza. In un secondo tempo, esso è ritornato su questa valutazione negando ogni relazione tra i due ambiti di insegnamento e riducendo di conseguenza il salario. In queste circostanze, occorre concludere che l'Autorità ha rivalutato la situazione, che già le era nota, senza che ciò fosse giustificato da cambiamenti dello stato di fatto, rispettivamente senza che possa essere addebitata all'insorgente alcuna responsabilità. La revoca è quindi motivata da un'errata applicazione del diritto. Tuttavia, gli argomenti invocati dall'autorità non dimostrano che il riconoscimento dell'esperienza pregressa nelle scuole dell'infanzia ai fini della determinazione del salario di docente di scuola media derivi da un'applicazione insostenibile delle norme pertinenti che necessiti di essere corretta. Lo dimostra il fatto che dal 1° settembre 2023 il Consiglio di Stato è nuovamente tornato sui suoi passi, rimettendo la ricorrente nella posizione a cui sarebbe giunta se la risoluzione del 25 agosto 2021 non fosse stata revocata. Tutto ciò, senza che sia intervenuta alcuna modifica dell'art. 51 cpv. 10 RDSt. Non si intravede pertanto alcun errore nell'applicazione iniziale del diritto atto a giustificare la revoca della prima decisione. La risoluzione impugnata non può dunque essere tutelata, senza che occorra procedere a un confronto dei contrapposti interessi delle parti.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata nella misura in cui modifica la situazione salariale dell'insorgente.
La tassa di giustizia è posta a carico dello Stato (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esso rifonderà congrue ripetibili alla ricorrente, assistita da un consulente giuridico (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella misura in cui modifica la situazione salariale dell'insorgente.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dello Stato. Esso rifonderà alla ricorrente il medesimo importo a titolo di ripetibili. A quest'ultima è restituito l'anticipo versato.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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