AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2024.120
Data decisione, Autorità: 12.07.2024, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Referenza
Incarto n. 52.2024.120
Lugano 12 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2024 delle
RI 1 RI 2 RI 3 che compongono il Consorzio G__________, patrocinate da: PA 2
contro
la decisione del 6 aprile 2024 (n. 1115) del Consiglio di Stato che, in esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione delle prestazioni di direzione locale dei lavori (genio civile) per la realizzazione della prima fase delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di , ha deliberato la commessa al Consorzio D;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 ottobre 2023 la Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite del Dipartimento del Territorio, Divisione delle costruzioni ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il mandato di direzione locale dei lavori (genio civile) nell'ambito della realizzazione del progetto Stazione di __________ - Sottopasso __________ (FU n. 201 del 20 ottobre 2023, pag. 8 seg.).
Il bando di concorso annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (avviso di gara, punto 2.10, fascicolo condizioni d'appalto, pag. 12, punto 4):
A.
Qualità dell'offerente
30%
A1
CV à 10%
20%
A2
CV à 5%
10%
B.
Prezzo
30%
C.
Qualità dell'offerta
20%
C1
Analisi del mandato, procedura proposta
10%
C2
Organigramma
10%
D.
Attendibilità del prezzo orario
20%
(…)
Assegnazione delle note: scala per criteri non matematici
Ottimo, chiaramente superiore alla media o migliore offerta Nota 6
Soddisfacente, raggiunge gli obiettivi prefissati Nota 4
Non convincente, carente Nota 2
Privo di valore, inattendibile o mancante Nota 0
Possono essere assegnate anche note intermedie (piene).
In merito al criterio di aggiudicazione A1 le condizioni d'appalto prescrivevano quanto segue (pag. 13, punto A1):
Il candidato CP DLL dovrà dimostrare le proprie competenze professionali e la propria adeguatezza nel ricoprire il ruolo previsto, nonché le proprie capacità di muoversi nel contesto svizzero, presentando:
1 referenza
di un lavoro analogo, subordinatamente simile (*)
già eseguito in qualità di direttore dei lavori CP DLL
(*) può essere lo stesso già utilizzato per l'idoneità (v. CI 5).
Svolta negli ultimi 15 anni (terminati o in fase di collaudo) andata a buon fine.
Il Gruppo di valutazione valuterà il CP DLL in base:
●
alle analogie dell'oggetto di referenza con i contenuti della commessa in appalto (più le opere e i compiti svolti saranno ritenuti analoghi, migliore sarà la valutazione della referenza)
50%
●
al curriculum vitae (valutazione della formazione e dell'esperienza lavorativa con riferimento a progetto)
50%
Le note per le analogie e per il curriculum vitae saranno assegnate secondo lo schema soprastante per i criteri non matematici.
B. Il committente ha risposto alle domande pervenute dai concorrenti in merito al bando di concorso. Tra le altre, ha fornito la seguente indicazione:
domanda
risposta
06
Per il criterio d'idoneità CI5 è richiesta una referenza interamente eseguita (fase 52 terminata). È corretto intendere che per considerare la fase 52 conclusa è necessario che il collaudo sia avvenuto? O è sufficiente che l'opera sia in fase di collaudo come richiesto per le referenze del "CP DLL" e del "sost. DLL" nei criteri di aggiudicazione A1 e A2? Cosa si intende per "in fase di collaudo"? è da intendere che i lavori sono conclusi e l'opera è stata messa in esercizio con collaudi parziali ma si è ancora in attesa di fare il collaudo finale?
Per il committente è sufficiente che l'opera sia in fase di collaudo come richiesto per le referenze del "CP DLL" e del "sost. DLL" nei criteri di aggiudicazione A1 e A2".
Per il committente è sufficiente che i lavori siano conclusi e che l'opera sia stata messa in esercizio con dei collaudi parziali, in attesa di eseguire il collaudo finale.
C. Entro il termine utile sono giunte al committente sei offerte, tra cui quella di fr. 2'541'504.60 del Consorzio G__________, composto dalle ditte RI 1, RI 2 e RI 3 e quella di fr. 2'530'303.80 insinuata dal Consorzio D__________, formato dalla CO 1 e dalla CO 2.
D. Dopo valutazione delle offerte, il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa al Consorzio D__________, giunto primo in graduatoria con 559.41 punti.
E. Contro la predetta decisione insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le ditte formanti il Consorzio G__________, secondo classificato con 550.29 punti, chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore o, in via subordinata, il rinvio degli atti al committente per nuova delibera, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Il Consorzio eccepisce innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito per non aver avuto accesso all'intero incarto prima dell'inoltro del ricorso. Chiede che tale facoltà gli sia concessa integralmente in corso di causa e che di tale aspetto si tenga conto per la ripartizione degli oneri processuali. Nel merito, contesta la valutazione operata dall'ente appaltante in relazione a una referenza presentata dall'aggiudicataria per il criterio di aggiudicazione A1. Il deliberatario ha infatti presentato una referenza avente per oggetto il nuovo sottopasso di B__________, opera che secondo l'insorgente non può essere considerata conclusa entro il termine di presentazione delle offerte. La referenza non meriterebbe pertanto la nota 6 attribuita dal committente, ma tuttalpiù la nota 2. Il ricorrente critica inoltre il punteggio, anche in questo caso il massimo, assegnato all'offerta dell'aggiudicataria per il criterio di aggiudicazione C2 (organigramma). La valutazione sarebbe insostenibile trattandosi di un organigramma lacunoso e in ogni caso inferiore a quello presentato dall'insorgente, che ha ricevuto la stessa nota.
F. All'accoglimento del gravame si oppone il committente. Esso osserva innanzitutto di aver permesso al ricorrente la visione dei documenti pertinenti e utili all'allestimento del ricorso. Sostiene inoltre che i giudizi del gruppo di valutazione, frutto di un'attenta analisi delle offerte, considerano tutti gli aspetti preannunciati nel bando. In particolare, la referenza presentata dall'aggiudicataria ottempera in maniera ottimale ai requisiti richiesti per quanto attiene agli aspetti preponderanti dell'opera: le sue grandi dimensioni e la complessità dal punto di vista strutturale. Seppur non ancora terminata in tutte le sue parti, i lotti di interesse per la fattispecie sono stati collaudati prima dell'inoltro dell'offerta. Per quanto attiene all'organigramma, l'ente appaltante osserva che tutti gli offerenti hanno rispettato le disposizioni del bando, fornendo uno schema chiaro e sufficientemente dettagliato e ottenendo di conseguenza la nota 6.
G. Anche l'aggiudicataria avversa il gravame. In merito alla valutazione della referenza concernente il sottopasso di B__________ osserva che in quell'occasione sono stati svolti compiti di direzione locale dei lavori per la realizzazione dell'opera, mantenendo il soprastante traffico ferroviario in esercizio grazie alla posa di ponti provvisori. Prestazioni del tutto analoghe a quelle previste per il sottopasso G__________. Sebbene il sottopasso di B__________ non sia ancora in esercizio, alla data di scadenza per l'inoltro dell'offerta (5 dicembre 2023) erano già terminate e collaudate le parti d'opera utili quali referenza e in particolare la posa e la messa in esercizio dei quattro ponti ferroviari provvisori, ultimati nel 2022, nonché la struttura portante del sottopasso. Con riferimento all'organigramma e al relativo criterio di aggiudicazione, sostiene che, avendo presentato un documento chiaro e completo, la valutazione con il punteggio massimo sia corretta.
H. Il 23 aprile 2024 la giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, concedendo al committente di concludere il contratto fino al giudizio di merito del Tribunale.
I. Con le successive prese di posizione scritte, le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
In quanto partecipanti al concorso, riunite in consorzio, le ditte ricorrenti sono legittimate a contestare l'assegnazione della commessa ad un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa. Non serve acquisire agli atti la documentazione richiesta dal Consorzio ricorrente.
La censura di violazione del diritto di essere sentito per mancato accesso agli atti va d'acchito respinta. Il Consorzio insorgente ha infatti preso conoscenza dei documenti determinanti, sulla base dei quali ha potuto allestire un ricorso motivato, contestando compiutamente la valutazione operata dal committente.
3.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64 segg.). Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3).
3.2. La definizione di lavori analoghi va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito lavori analoghi può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile 2016 consid. 2.3; 52.2013.526 del 9 gennaio 2014, consid. 2.2; 52.2011.154 del 21 giugno 2011, consid. 2.2).
3.3. Nel caso concreto, le condizioni di gara riportavano le seguenti definizioni per le referenze (testo standard a carattere generale):
Oggetto analogo
Dello stesso tipo e dello stesso ordine di grandezza (praticamente uguale).
Se l'oggetto dato è una passerella pedonale con una luce di 80 m, "analogo" significa: passerella pedonale (non ponte carrozzabile) con una luce di almeno 50 m. Anche i materiali e il sistema statico devono corrispondere.
Oggetto simile
Dello stesso tipo ma con diversità di grandezza e/o materiale, ecc. (è diverso ma ci assomiglia).
Se l'oggetto dato è una passerella pedonale con una luce di 80 m, "simile" può essere per esempio un ponte, un cavalcavia o un sottopasso.
Oggetto paragonabile
È un'altra cosa, ma che presenta caratteristiche e problematiche similari, dalle quali si potrebbe desumere una sufficiente capacità dell'autore per realizzare anche l'oggetto dato, (un po' ci assomiglia; se ha fatto bene quello, dovrebbe riuscire a risolvere anche questo).
Se l'oggetto dato è una passerella, potrebbe essere per esempio una soletta di una palestra con luce notevole o la copertura di uno stadio, oggetti anche molto diversi ma la cui complessità riprende in parte i temi dati. In considerazione dell'ampio spettro di possibilità è necessario definire oggetti paragonabili soprattutto le opere di architettura, raramente analoghe o simili per referenze come quelle del presente contesto.
3.4. Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:
la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;
una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;
una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2012.386 citata consid. 2.2).
Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2015.73 del 12 maggio 2015 consid. 2, 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).
4.1. Il Consorzio aggiudicatario ha presentato a titolo di prima referenza per la valutazione del criterio di aggiudicazione A1 il sottopasso di B__________. Si tratta di un sottopasso pedonale realizzato al di sotto dei binari della stazione FFS di . Il Consorzio ha fornito la seguente descrizione dell'attività svolta in quell'occasione da R, designato quale capo progetto.
Direttore locale dei lavori in qualità di Capo DLL genio civile per i lavori del nuovo sottopasso di B__________. Sono state svolte tutte le attività di direzione locale dei lavori per i seguenti lotti: à Lotto lavori preliminari (collaudato e concluso) à Lotto Spostamento FS02 (collaudato e concluso) à Lotto Ponte Provvisorio sulla Terrazza (posa nuovo ponte collaudato e in esercizio a marzo 2022).
à Lotto lavori principali con le seguenti opere collaudate: Buffet della Stazione. Opere del GC per i 4 ponti ferroviari provvisori (collaudo e messa in esercizio ponti avvenuta), Opere di impermeabilizzazione sottopasso (sotto i binari e sulla terrazza della stazione), Opere in calcestruzzo armato nuovo sottopasso (sotto i binari e sulla terrazza della stazione).
4.2. Per quanto attiene all'analogia del sottopasso di B__________ con quello oggetto dell'appalto, il committente sostiene che la caratteristica principale di entrambi consista nello scavare un passaggio di grandi dimensioni sotto i binari ferroviari, prestando particolare attenzione alla stabilità dell'infrastruttura soprastante. Soggiunge che il sottopasso di B__________ è ubicato nella stazione di __________ a pochi metri di distanza dal previsto sottopasso G____________________, a cui risulta sostanzialmente identico per dimensioni e caratteristiche strutturali. La conclusione dell'ente appaltante di riconoscere perfetta analogia tra i due progetti, indipendentemente dalla destinazione (pedonale o veicolare) del sottopasso è sostenibile e non viola il diritto. Nel caso concreto, la scelta di dare particolare peso all'aspetto strutturale piuttosto che all'utilizzo del sottopasso in quanto tale appare sostenibile. Dagli atti emerge che le caratteristiche principali delle due opere sono infatti del tutto simili, sia per dimensioni sia per modalità esecutive e complessità degli interventi.
4.3. Resta da esaminare se la valutazione della referenza con il massimo punteggio sia sostenibile avuto riguardo al fatto che il sottopasso di B__________ non è ancora in esercizio. Entro il termine di inoltro delle offerte (5 dicembre 2023) era stato eseguito il collaudo dei lavori di genio civile relativi alla resistenza a compressione e in generale alle caratteristiche fisico-meccaniche della struttura portante del sottopasso (verbale del 4 dicembre 2023, prodotto dal Consorzio aggiudicatario sub doc. 7). Il traffico ferroviario soprastante era invece ancora garantito dai ponti provvisori, la cui rimozione sarebbe avvenuta soltanto il 27 dicembre 2023 (doc. 8). La fine dei lavori nella zona binari era infatti prevista soltanto per il 24 febbraio 2024, mentre la conclusione globale dei lavori al 10 dicembre 2025 (doc. 8). Ora, è vero che il committente ha previsto nel bando di concorso che le opere addotte a titolo di referenza potevano essere ancora in fase di collaudo (cfr. supra, consid. A). Esso ha comunque aggiunto che la referenza doveva essere andata a buon fine e precisato che i lavori dovevano essere conclusi e l'opera messa in esercizio con collaudi parziali, in attesa di eseguire il collaudo finale (cfr. supra, consid. A e B). Nel caso concreto, al momento della presentazione dell'offerta, i lavori per la realizzazione del sottopasso di B__________ erano lontani dall'essere terminati, benché alcune parti d'opera, tra cui la struttura portante, avessero ottenuto un collaudo. Contrariamente a quanto sostengono i resistenti, la presenza dei ponti provvisori non costituisce un elemento trascurabile. Basti pensare che tra gli aspetti significativi, atti secondo il Consorzio aggiudicatario a dimostrare l'analogia tra la referenza e l'oggetto del concorso, vi erano anche i lavori di rimozione dei ponti provvisori e il ripristino della sede ferroviaria (cfr. dichiarazioni dell'offerente, pag. 16). Nulla muta il fatto, addotto dal deliberatario, secondo cui la rimozione di tali impianti sarebbe tecnicamente già potuta avvenire, ma che in base alle esigenze del traffico ferroviario imposte dalle FFS si sia proceduto solo il 27 dicembre 2023. Resta il fatto che in assenza (almeno) di questo intervento, indispensabile al ripristino della circolazione sui binari, l'opera non può dirsi né conclusa né tantomeno messa in esercizio. La valutazione della referenza con la nota 6 risulta pertanto arbitraria. Non corrispondendo alle esigenze fissate dal bando di concorso, questa non poteva che ottenere la nota 0 (privo di valore, inattendibile o mancante). Al punteggio assegnato all'offerta del Consorzio deliberatario vanno pertanto dedotti 60 punti ed essa raggiunge quindi un totale di 499.41. L'offerta dell'insorgente, con i suoi 550.29 punti, passa quindi in prima posizione. Stando così le cose, non occorre pronunciarsi sul punteggio assegnato alla referenza del Consorzio G__________.
Esente da critica è invece la valutazione, con la nota 6, dell'organigramma presentato dal Consorzio D__________. Questo appare completo e definisce le figure incaricate del progetto in modo sufficientemente chiaro. Il giudizio del committente è pertato conforme alle esigenze del capitolato, che non imponevano alle ditte di inserire particolari dettagli (cfr. condizioni d'appalto, pag. 15, punto C2).
Visto quanto precede, il ricorso va accolto. La decisione impugnata deve quindi essere annullata. Disponendo di tutti gli elementi necessari, la commessa può essere aggiudicata direttamente dal Tribunale al Consorzio G__________, primo classificato.
La tassa di giustizia è posta a carico dello Stato e delle ditte formanti il Consorzio resistente, secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esse rifonderanno inoltre ai membri del Consorzio G__________ congrue ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 6 aprile 2024 (n. 1115) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa concernente le prestazioni di direzione locale dei lavori (genio civile) per la realizzazione della prima fase delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di __________ al Consorzio D__________ è annullata;
1.2. la commessa è aggiudicata al Consorzio G__________.
La tassa di giustizia di fr. 5'500.- è posta per un mezzo (fr. 2'750.-) a carico delle ditte formanti il Consorzio D__________ e per l'altra metà a carico dello Stato. Alle ricorrenti è restituito l'anticipo versato. A titolo di ripetibili, lo Stato e i membri del Consorzio D__________ rifonderanno alle ricorrenti l'importo complessivo di fr. 5'000.- in ragione di fr. 2'500.- ciascuno.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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