AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2025.46
Data decisione, Autorità: 28.02.2025, TRAM
Titolo: Chiamata in causa e intervento in lite
Incarto n. 52.2025.46
Lugano 28 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sull'istanza del 12 febbraio 2025 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
con cui
chiede di essere coinvolta, rispettivamente chiamata in causa, quale parte nel procedimento ricorsuale promosso il 10 gennaio 2025 dalla X 1 avverso la decisione del 27 novembre 2024 del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione del 24 giugno 2022 con la quale il Municipio di __________ ha annullato il concorso da quest'ultimo indetto il 29 aprile 2022 per l'assegnazione della privativa della pubblicità su area pubblica e in alcune infrastrutture comunali;
ritenuto, in fatto
A. Mediante pubblicazione del 29 aprile 2022, apparsa sia sul Foglio Ufficiale che all'albo comunale, il Municipio di __________ ha indetto un concorso per l'assegnazione della privativa della pubblicità su area pubblica e in alcune infrastrutture comunali. Alla gara hanno partecipato in tempo utile due ditte: la X 1 (a quel tempo __________) e la RI 1.
B. a. Dopo avere proceduto all'apertura delle offerte e dopo uno scambio di scritti tra le offerenti e l'ente banditore, con decisione del 24 giugno 2022 quest'ultimo ha risolto di annullare il concorso, rilevando in sostanza che la diversa interpretazione data dalle due ditte concorrenti dei punti n. 4 e 5 del capitolato di concorso e l'oggettiva impossibilità di stabilire con certezza quale fosse l'interpretazione corretta, non permettevano di procedere all'aggiudicazione della concessione.
b. Adito con due separati ricorsi dalle ditte concorrenti, mediante un unico giudizio del 27 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha, previa congiunzione delle cause, confermato tale risoluzione municipale.
C. Avverso quest'ultima pronuncia il 10 gennaio 2025 la X 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa sia annullata. Dal canto suo la RI 1 non ha invece impugnato il suddetto giudizio governativo.
D. Venuta a conoscenza tramite il Municipio di __________ del gravame inoltrato dalla X 1, il 12 febbraio 2025 la RI 1 ha inoltrato dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo un'istanza, con la quale chiede di essere coinvolta, rispettivamente chiamata in causa, quale parte in questo procedimento ricorsuale con assegnazione di un termine per presentare una risposta. In sintesi sostiene che la decisione che il Tribunale sarà chiamato ad adottare per evadere l'impugnativa della X 1 la toccherà direttamente nei suoi diritti, ragione per cui si rende necessario coinvolgerla da subito in questa procedura al fine di permetterle di esprimersi sulle allegazioni della ricorrente.
Considerato, in diritto
Come esposto in narrativa, con decisione del 27 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi che erano stati inoltrati separatamente da X 1 e da RI 1 avverso la risoluzione del 22 giugno 2022 con cui il Municipio di __________ aveva annullato il concorso per l'assegnazione della privativa della pubblicità su area pubblica e in alcune infrastrutture comunali. Ora, nella misura in cui RI 1 non ha contestato tale pronuncia governativa, la stessa è formalmente cresciuta in giudicato nei suoi confronti. Agendo in questo modo essa ha dunque dimostrato, per atti concludenti, di accettare il giudizio del Consiglio di Stato e di riflesso l'annullamento del concorso da parte del Municipio. Per quanto la concerne, la vertenza che la opponeva all'Esecutivo __________ si è dunque definitivamente esaurita per propria scelta. Il solo fatto che l'altra concorrente abbia contestato la suddetta decisione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo non la rende ancora portatrice di un interesse degno di protezione, tale da conferirle la qualità di parte in questa procedura. L'esito del ricorso non le occasionerà infatti alcun aggravio. Se il Tribunale dovesse respingere il gravame della X 1, la sua situazione sarà identica a quella che ha accettato, rinunciando a ricorrere. Qualora invece detta impugnativa venisse accolta, gli atti andrebbero rinviati al Municipio affinché proceda all'aggiudicazione della concessione messa a concorso, previa valutazione di entrambe le offerte ricevute, visto che anche l'offerta della RI 1 conserverebbe la sua piena validità; nel qual caso l'una o l'altra ditta concorrente avrebbe poi la facoltà di contestare la relativa decisione tramite ricorso. Per contro una diretta aggiudicazione della concessione in esito al gravame presentato dalla X 1 è da escludere, dal momento che l'oggetto di quest'ultima vertenza risiede esclusivamente nella questione di sapere se è a torto o a ragione che il Governo cantonale ha confermato la decisione del Municipio di annullare la procedura di concorso. L'interesse che l'istante rivendica riguardo alla necessità di conoscere il modo in cui quest'ultimo procedimento verrà evaso, così da poter comprendere quale sarà il destino del concorso indetto dall'Esecutivo di __________ non è certo sufficiente a conferirle il ruolo di parte. Spetterà infatti all'ente banditore, una volta terminata la procedura ricorsuale, informare le concorrenti su tale aspetto. Nulla muta inoltre che davanti al Consiglio di Stato le due procedure di ricorso siano state congiunte ex art. 76 cpv. 1 LPAmm. Ciò deriva unicamente da una scelta dell'autorità giudicante, riconducibile alla circostanza che il ricorso presentato dall'istante e quello della X 1 poggiavano sul medesimo fondamento di fatti. Tale circostanza, così come pure il fatto che (per il vero in maniera incomprensibile) il Governo abbia subito notificato per osservazioni all'istante il ricorso della X 1, non bastava ancora a far sì che la RI 1 acquisisse il ruolo di parte in quel procedimento che vedeva contrapposti unicamente la società insorgente al Municipio di __________ (per tutto quanto precede si veda anche STAF B-536/2013 del 4 marzo 2013 concernente una fattispecie analoga a quella qui in esame).
2.1. Giusta l'art. 45 cpv. 1 LPAmm, l'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del procedimento. Il terzo chiamato in causa - soggiunge il cpv. 2 della medesima disposizione - può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile. L'art. 45 cpv. 3 LPAmm esclude per contro l'intervento in lite nell'ambito di un procedimento amministrativo.
2.2. Contrariamente alla procedura civile, la LPAmm non contempla la possibilità dell'intervento in lite, ossia la facoltà offerta a chiunque creda di avere un interesse giuridico in un procedimento in cui non è inizialmente coinvolto di intervenirvi ad ogni stadio di causa. A chi chiede senza successo di essere coinvolto in un procedimento pendente tra terzi resta riservata unicamente la facoltà di impugnare il giudizio che ne scaturisce, dimostrando, in via preliminare che è legittimato ad agire contro quest'ultima pronuncia o, eventualmente, che gli è stata negata a torto nel precedente procedimento la qualità di parte (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 25). Per contro la LPAmm istituisce e regola la chiamata in causa di terzi, condizionandola alla sussistenza di un loro interesse legittimo all'esito del procedimento e allo scopo dell'istituto che consiste nel rendere vincolante una decisione anche nei confronti di persone che non sono coinvolte nel procedimento né in qualità di parte ricorrente, rispettivamente attrice, né in qualità di parte convenuta in causa. L'istituto in parola serve pertanto ad includere nel procedimento amministrativo soggetti che altrimenti non avrebbero la possibilità di parteciparvi in qualità di parti, in quanto sprovviste della necessaria legittimazione. Ne discende pertanto che chi è (o dovrebbe essere) destinatario di un atto amministrativo oppure chi, pur non essendone il destinatario, è comunque toccato dal medesimo in modo tanto intenso da poter rivendicare il ruolo di parte, può assumere nel processo unicamente questa veste. La chiamata in causa non può in effetti essere utilizzata per “allargare” il procedimento ad ulteriori soggetti, né per sanare la mancata partecipazione di una parte al medesimo. Si tratta pertanto di un istituto del diritto processuale volto unicamente a vincolare ad un determinato giudizio le persone indirettamente toccate dal medesimo. Sono tali le persone i cui rapporti giuridici con una delle parti del procedimento sono influenzati dall'atto amministrativo litigioso (cfr. STA 52.2015.51 del 21 dicembre 2018 consid. 2.3. con riferimenti dottrinali).
2.3. Sennonché, nel caso di specie, la domanda di chiamata in causa, in quanto formulata dalla stessa RI 1 e non da una delle parti coinvolte nella procedura ricorsuale attualmente pendente davanti a questo Tribunale (X 1, Comune di __________ e Consiglio di Stato) o dalla stessa autorità giudicante, si configura in realtà alla stregua di un tentativo di intervento in lite, che secondo quanto appena indicato è esplicitamente escluso dal nostro codice di rito, il quale reputa questo istituto inammissibile. A prescindere da ciò, come già esposto in precedenza (consid. 1), all'istante non deriverà in tutti i casi alcun pregiudizio dall'esito della causa avviata dalla X 1 dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, per cui non si giustificherebbe comunque una sua chiamata in causa. Per finire va ancora aggiunto che l'istituto della chiamata in causa non deve servire ad eludere l'applicazione di altri imperativi processuali, quali segnatamente le prescrizioni che disciplinano le modalità e i termini di ricorso (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 25 con rinvii). In questo senso, nel caso in cui dovesse avvenire “ad adiuvandum”, la chiamata in causa della ditta istante potrebbe tradursi sul piano giuridico in una disattenzione degli art. 68 e segg. LPAmm, poiché in questo modo verrebbe data a quest'ultima la possibilità di contestare, al di fuori del termine di cui disponeva per agire in giudizio, una decisione – quella emanata il 27 novembre 2024 dal Consiglio di Stato anche nei suoi confronti – che però essa ha scientemente omesso di impugnare (si veda anche a questo proposito STAF B-536/2013 del 4 marzo 2013). Come già rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo in passato, in questi casi vi sono pure motivi di economia procedurale attinenti alla regolare e tempestiva costituzione del rapporto processuale che ostacolano la chiamata in causa di soggetti che, essendo titolari di un interesse personale identico (o addirittura più pronunciato) di quello fatto valere dal ricorrente, erano legittimati a proporre l'impugnazione in proprio, ma si sono astenuti dal farlo (cfr. GAT n. 371).
Per questi motivi,
decide:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-, già anticipate dall'istante, restano a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), entro i limiti previsti dall'art. 93 LTF.
Intimazione a:
Comunicazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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