AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2025.86
Data decisione, Autorità: 18.03.2025, TRAM
Titolo: Ricorso irricevibile per carenza di motivazione. Tassa di giustizia
Incarto n. 52.2025.86
Lugano 18 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistita dalla cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 19 febbraio 2025 (n. 743) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 10 dicembre 2024 con cui il Centro professionale commerciale di Lugano ha inflitto un ammonimento al figlio __________;
ritenuto, in fatto
che con decisione del 19 febbraio 2025 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI 1 contro la decisione del 10 dicembre 2024 con cui il Centro professionale commerciale di Lugano ha inflitto un ammonimento al figlio __________;
che il Governo ha in sintesi ritenuto giustificato il provvedimento adottato nei confronti dell'allievo, colpevole di non aver dato seguito alla richiesta della sua docente di cambiare posto in aula e di essersi espresso con termini volgari, inammissibili in ambito scolastico;
che il Governo ha posto a carico del ricorrente, soccombente, la tassa di giustizia di fr. 400.-;
che contro tale decisione, nella misura in cui stabilisce gli oneri processuali, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con la seguente richiesta e motivazione:
Il costo di CHF 400 per una sentenza farlocca come la vostra non gli valgono. Mi mandate massimo CHF 100 altrimenti andrò al Tribunale Federale È ora di smettere di sfruttare (ciucciare) sul cittadino;
che lo scritto non è intimato per la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 96 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100); la legittimazione attiva del ricorrente a contestare la tassa di giustizia che il Governo ha posto a suo carico è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso è tempestivo (art. 97 LSc);
che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il gravame può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, specialmente se questo viene redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (Michel Daum in: Ruth Herzog/Michel Daum (a cura di), Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2a ed., Berna 2020, ad art. 32 n. 22; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo, 2002, n. 1238);
che la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso; essa dev'essere pertanto imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non può dunque entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente, di un termine perentorio per presentarla nelle dovute forme in applicazione dell'art. 12 LPAmm (cfr. pro multis STA 90.2007.136 del 6 novembre 2007; Daum, op. cit., ad art. 33 n. 21);
che il ricorrente contesta con toni coloriti l'ammontare della tassa di giustizia, senza tuttavia indicare per quale ragione questa non sarebbe congrua;
che, date le circostanze, il ricorso non adempie i requisiti di motivazione posti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm e si rivela pertanto irricevibile;
che, in ogni caso, il ricorso non avrebbe successo nel merito;
che infatti, a tenore dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti; l'importo di questa tassa oscilla tra fr. 100.- e fr. 5'000.- (procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 30'000.- (procedimenti a carattere pecuniario);
che per quanto riguarda la commisurazione della tassa di giustizia, la norma - potestativa - lascia all'autorità di ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente
se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);
che, nel caso concreto, l'importo di fr. 400.- accollato al ricorrente dal Consiglio di Stato si situa attorno al limite inferiore della forchetta stabilita dall'art. 47 cpv. 1 lett. a LPAmm; questo non appare inoltre sproporzionato tenendo conto del dispendio lavorativo generato dall'impugnativa;
che il ricorso va quindi respinto nella misura della sua ricevibilità;
che la tassa di giustizia per la presente procedura segue la soccombenza e va pertanto posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
Intimazione a:
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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