AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2019.336
Data decisione, Autorità: 09.07.2024, TRAM
Titolo: Ritiro di un messaggio municipale concernente l'adozione di un piano particolareggiato e rinuncia a riattivare la procedura pianificatoria
,
Incarto n. 52.2019.336
Lugano 9 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2019 del
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 28 maggio 2019 (n. 2671) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di CO 1, CO 2 e CO 3 avverso la risoluzione 4 ottobre 2016 con cui il Municipio di RI 1 ha ritirato il messaggio municipale concernente l'adozione del piano particolareggiato PP4 - comparto __________ e comunicato di non riattivare la procedura pianificatoria prima dell'adeguamento del piano direttore cantonale;
ritenuto, in fatto
A. Da anni il Comune di RI 1 (ora Comune di __________ a seguito di aggregazione) sta pianificando il comparto della collina di __________. Sottoposto tra l'altro a un piano particolareggiato (PP4), il cui perimetro e i contenuti di massima sono stati ratificati dal Consiglio di Stato il 6 luglio 2004 contestualmente all'approvazione della revisione del piano regolatore (ris. n. 3048), da allora i tentativi di definire l'uso ammissibile e le concrete possibilità edificatorie all'interno del PP4 sono falliti, per svariati motivi che qui non mette conto di rilevare.
B. Il 28 agosto 2015 il Municipio di RI 1 ha licenziato il messaggio municipale n. 10/2015 concernente le varianti di adeguamento del piano regolatore del 2004 e del PP4. Il messaggio è stato esaminato dalla Commissione edilizia e opere pubbliche, che ha emanato due rapporti: uno di maggioranza, con cui chiedeva di approvarlo, e uno di minoranza, con cui si postulava il suo rinvio al Municipio. Anche la Commissione petizioni si è espressa in merito, chiedendone l'approvazione. Nel corso della seduta del 23 marzo 2016, il Consiglio comunale ha deciso di non entrare nel merito del messaggio e di rinviarlo al Municipio, per motivi che verranno se del caso ripresi in seguito.
C. a. Preso atto della decisione del Legislativo comunale, con risoluzione del 4 ottobre 2016 il Municipio di RI 1 ha risolto di ritirare il messaggio municipale n. 10/2015 e di attendere l'adeguamento del Piano direttore cantonale prima di riattivare la procedura pianificatoria. Le ragioni addotte per tale decisione risiederebbero, a mente dell'Autorità comunale, nell'assenza delle premesse politiche e di opportunità per sottoporre di nuovo il messaggio municipale al Consiglio comunale, non godendo lo stesso del necessario consenso. Inoltre, vi sarebbe la necessità di rielaborare la proposta pianificatoria per tenere conto delle modifiche nel frattempo apportate alla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), in vigore dal 1° maggio 2014, in particolare il divieto di creare nuove zone edificabili fintanto che il piano direttore non sarà adeguato e approvato dal Consiglio federale (art. 38a cpv. 2 LPT in relazione con gli art. 8 e 8a LPT).
b. L'11 ottobre 2016 il Municipio di RI 1 ha informato della decisione presa CO 1, CO 2 e CO 3, proprietarie in comunione ereditaria dal 10 aprile 2012 del mapp. 3__________, di 21'401 m2. Il fondo è l'unico, con il mapp. __________ (di 454 m2) appartenente a terzi, ad essere compreso all'interno del perimetro del PP4.
D. Con decisione del 28 maggio 2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dalle proprietarie del fondo 3__________ avverso la predetta risoluzione dell'esecutivo comunale, annullandola e rinviando gli atti all'Esecutivo comunale affinché risottoponga senza ulteriore indugio il messaggio municipale concernente l'adozione del Piano particolareggiato PP4 - comparto RI 1 al voto del legislativo comunale, riservati i compiti di vigilanza da parte della Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio.
E. a. La decisione governativa è stata impugnata dall'allora Comune di RI 1 dinanzi a questo Tribunale, chiedendo di annullarla. Ripercorso il laborioso iter pianificatorio del PP4, contesta l'impugnabilità della decisione con cui il Municipio ha deciso di ritirare un messaggio, peraltro nemmeno esaminato dal Consiglio comunale. Non vi sarebbe in effetti alcuna costituzione, modifica o annullamento di diritti delle ricorrenti. Ci si troverebbe di fronte a un atto di mera natura interna, impugnabile solo sulla base dell'actio popularis così come previsto dall'art. 209 lett. a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), che tuttavia in concreto difetta alle ricorrenti, domiciliate a __________. Il Municipio era comunque perfettamente legittimato a procedere con il ritiro del messaggio, anche a fronte di una pianificazione che ha subito grandi ritardi. Il ricorso avrebbe dunque dovuto esser dichiarato irricevibile. In ogni caso, se il Comune fosse effettivamente inadempiente nei suoi obblighi di pianificare, vi sarebbe la facoltà per il Cantone di prendere misure sostitutive (art. 3 cpv. 3 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100], art. 4 e 5 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 [RLST; RL 701.110]). Peraltro, ragioni derivanti dalla LPT non permetterebbero di portare a buon fine la pianificazione particolareggiata del comparto in questione, dato che questa (PP4) comporterebbe un ampliamento della zona edificabile di un piano regolatore (PR del 2004) già sovradimensionato.
b. Il ricorso è avversato dalle proprietarie del fondo 3________. Confermano l'impugnabilità della decisione del Municipio, che dal 2004 persiste nel violare il suo obbligo di pianificare discendente dall'art. 2 LPT e 3 LST. I ritardi e l'inazione del Comune sono ingiustificati a fronte della determinazione nel PR dei principi di base che regolano l'edificazione del PP4, di cui occorre disporre unicamente la collocazione delle aree edificabili al suo interno. Non vi sarebbe nemmeno la necessità di interventi infrastrutturali del settore, visto che l'urbanizzazione di base sarebbe già garantita, come esplicitamente già riconosciuto dal Comune stesso in occasione della revisione del piano regolatore. Del resto, la contenibilità del piano sarebbe stata calcolata già includendo l'edificabilità del PP4 sulla base dell'indice di sfruttamento dello 0.4 stabilito dal PR 2004, che sarebbe pertanto correttamente dimensionato. Contesta che il vigente PR sarebbe stato in contrasto con le nuove disposizioni della LPT entrate in vigore nel 2014, dato che l'edificabilità del comparto è già stata sancita con l'adozione del PP4. Da ultimo, le ricorrenti ritengono il comportamento del Municipio contrario ai principi della buona fede e dell'affidamento, vista l'intensa collaborazione prestata negli anni al fine di addivenire a una soluzione definitiva per l'edificabilità della loro proprietà, edificabilità che mai sarebbe stata in precedenza messa in discussione.
c. Anche il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del ricorso, riconfermandosi nella sua decisione. La Sezione dello sviluppo territoriale si è invece rimessa al giudizio del Tribunale con osservazioni di cui si dirà, qualora necessario, nei considerandi in diritto.
F. Nei successivi allegati scritti le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e domande.
G. Su richiesta delle parti, la procedura è stata in seguito sospesa, anche nell'ottica di trovare un accordo amichevole. Nel corso della seconda metà del 2023 il Comune ha chiesto la riattivazione delle procedure.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC e il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC). La legittimazione attiva del Comune, destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 LPAmm e 209 lett. b LOC) può in definitiva essere ammessa. Secondo la giurisprudenza, infatti, un ente pubblico è legittimato a interporre ricorso non soltanto quando è colpito da una decisione alla stessa stregua di un privato, ma anche allorquando a essere toccati sono i suoi poteri sovrani e compiti (DTF 146 I 36 consid. 1.4, 136 I 265 consid. 1.4; cfr. pure René Wiederkehr, Die Beschwerdebefugnis des Gemeinwesens nach Art. 89 Abs. 1 BGG, in: Recht 2016, pag. 71 segg., 76 segg.). Ora, il provvedimento contestato e la presente procedura concernono la pianificazione locale (definizione dei contenuti di un piano particolareggiato), materia nella quale di principio il Comune è competente e dispone, inoltre, di autonomia. Nessuno, del resto, pretende altrimenti. Il ricorso, ricevibile in ordine, può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Dopo la non entrata in materia e il rinvio del messaggio, con il quale era stata portata all'indirizzo del Consiglio comunale la proposta di adozione di alcuni varianti del piano regolatore, tra cui quella del PP4, l'Esecutivo comunale ha risolto, anzitutto di ritirare il messaggio municipale e, poi, di sospendere la procedura pianificatoria nell'attesa dell'adeguamento della pianificazione superiore (piano direttore). Il Consiglio di Stato ha dapprima ritenuto questo atto quale decisione impugnabile ai sensi dell'art. 208 LOC, anche alla luce della lunga procedura per la sua elaborazione [del PP4] (…) e di quanto fissato dallo stesso Consiglio di Stato al momento dell'approvazione della revisione del PR nel 2004 [termine di 18 mesi per l'elaborazione del PP4]. Ha quindi stabilito che l'Autorità comunale non aveva la possibilità di ritirare il messaggio per l'adozione del PP4 e non poteva attendere oltre per dar seguito all'obbligo di pianificare impartitole già nel 2004, ordinando alla stessa di sottoporre nuovamente al Consiglio comunale il messaggio municipale sul PP4.
3.1. La LOC non regola esplicitamente l'istituto dell'entrata in materia, ossia la facoltà del Legislativo di trattare preliminarmente un oggetto prima di affrontarne la discussione e la deliberazione. Al contrario, a livello cantonale l'art. 138 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100) regola partitamente il principio di tale istituto, i casi in cui è possibile farvi ricorso e le conseguenze del voto a dipendenza dell'oggetto della decisione di entrata in materia. In particolare, per quanto qui interessa, il cpv. 7 recita che se il Gran Consiglio respinge l'entrata in materia, la proposta è da considerare respinta.
La prassi ammette tuttavia la possibilità anche per i Comuni di farne capo, purché il regolamento comunale o il regolamento interno del Consiglio comunale lo preveda (cfr. Eros Ratti, Il Comune, Losone 1987, Vol. I, pag. 357 e seg.).
3.2. L'art. 57 cpv. 1 LOC dispone dal canto suo la possibilità per il Municipio di ritirare un messaggio (ad eccezione di quello su conti preventivi e consuntivi) dopo che lo stesso è stato licenziato, ma al più tardi prima della deliberazione (Ratti, op. cit., Vol. II, Losone 1988, pag. 1120 e segg.). Al Consiglio comunale è invece data la possibilità di rinviare una proposta municipale all'Esecutivo, sempre con le eccezioni di cui si è testé detto, con deliberazione a maggioranza semplice (art. 57 cpv. 2 LOC). Il rinvio equivale a una decisione di non entrata in materia e deve essere proposto durante la discussione preliminare sull'oggetto all'ordine del giorno. Le proposte rinviate possono essere ripresentate in una qualsiasi seduta successiva, senza che sia necessario rispettare alcun termine di attesa. È evidente che il Municipio, prima di ripresentare una sua proposta rinviata dal Legislativo, dovrà esaminare e approfondire i motivi che l'hanno provocata provvedendo con altrettante opportune motivazioni (Ratti, op. cit., Vol. I, pag. 379 e segg.).
3.3. L'art. 26 del regolamento comunale dell'ex Comune di RI 1 (reperibile al sito https://www.__________.ch/Regolamento-comunale-39dc8b00?i=1), nel frattempo confluito nel nuovo Comune di __________, disponeva che il presidente del Consiglio comunale apriva la discussione di entrata in materia se richiesta da uno più consiglieri (cpv. 2) e metteva in votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia (cpv. 3). Non veniva fatta menzione delle conseguenze di un voto negativo sull'entrata in materia. In analogia a quanto avviene in sede di Legislativo cantonale, si considera pertanto la proposta come respinta. Pertanto, come per qualsiasi altro messaggio municipale che non incontra i favori del Legislativo, al Municipio non restava altro che prendere atto della mancata accettazione della sua proposta, chinarsi sui punti critici emersi durante la discussione e, dopo ulteriore approfondimento, se del caso emanare un nuovo messaggio che desse possibilmente riscontro anche alle obiezioni sollevate. Il ritiro formale del messaggio non era dunque atto indispensabile, dato che la pregressa non entrata in materia aveva già fatto cadere ipso facto la proposta municipale. In questo senso non si è quindi in presenza di una decisione ai sensi dell'art. 208 LOC e il ricorso presentato dalle qui resistenti in prima istanza avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. La decisione del Consiglio di Stato su questo aspetto non può dunque essere tutelata.
4.2. In effetti, la zona di pianificazione è stabilita per comprensori esattamente delimitati, se i piani mancano o devono essere modificati, oppure in caso di problemi riguardo all'uso del territorio o conflitti con principi pianificatori (art. 57 cpv. 1 LST). La zona di pianificazione è un provvedimento conservativo (RDAT 1990 n. 79 consid. 2b), volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga ostacolata o comunque sia influenzata negativamente da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. Lo scopo principale dell'istituto consiste quindi nel tutelare la libertà di decisione dell'autorità durante lo svolgimento del processo di pianificazione (DTF 118 Ia 510 consid. 4d, 113 Ia 362 consid. 2a/bb; Alexander Ruch, in Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 26 ad art. 27; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 7 seg. ad art. 27).
4.3. Come visto, i motivi addotti dal Municipio per non proseguire nei suoi incombenti sono il presunto contrasto della pianificazione in fieri con il diritto superiore (divieto di creare nuove zone edificabili fintanto che il piano direttore non sarà adeguato ai nuovi precetti federali di cui alla modifica della LPT nel frattempo entrata in vigore il 1° maggio 2014, e approvato dal Consiglio federale). Un ulteriore problema sarebbe costituito dal regime giuridico applicabile alle residenze secondarie, per le quali nel Comune di RI 1 la soglia massima consentita è già superata. Ciò fa sì che il progetto di PP4 portato dinanzi al Consiglio comunale nel 2015 dovrebbe essere rivisto per poter spuntare, previa l'adozione del Consiglio comunale, anche l'approvazione da parte degli organi cantonali competenti. Le motivazioni date collimano quindi con il contenuto di una zona di pianificazione che potrebbe essere adottata per asseriti conflitti con i principi pianificatori. Al contrario di questa, tuttavia, il provvedimento comunale qui oggetto di discussione, oltre a non esser stato adottato secondo la procedura prevista dalle specifiche norme concernenti i provvedimenti a salvaguardia della pianificazione (art. 56 e segg. LST), nemmeno è limitato nel tempo come lo è la zona di pianificazione (art. 60 LST). Per le ragioni addotte, il Municipio di RI 1 (e ora __________), al quale incombeva (e incombe tuttora) l'obbligo di pianificare (art. 2 LPT), non poteva semplicemente sospendere la procedura pianificatoria in atto senza far capo alle misure che la LST mette a disposizione in questi casi. La sua decisione in realtà si traduce in un provvedimento mascherato avente gli stessi effetti di una misura di salvaguardia della pianificazione, senza che la stessa sia stata adottata legalmente. Ciò che non può essere ammissibile.
4.4. Se le ragioni alla base del provvedimento siano ancora attuali, non è dato di sapere. Non è noto a questo Tribunale, né le parti hanno comunicato alcunché al riguardo, se in questi anni il Municipio è proseguito nei suoi incombenti al fine di dare finalmente un concreto e completo assetto pianificatorio al comparto del PP4, soprattutto dopo che il Consiglio federale ha adottato, il 19 ottobre 2022 del schede del piano direttore che stabiliscono gli indirizzi e le misure che i Comuni devono mettere in atto per concretizzare i disposti della LPT entrati in vigore nel 2014, in materia di corretto dimensionamento delle zone edificabili e di sviluppo insediativo centripeto. Se così fosse, uno dei motivi avanzati dal Municipio non avrebbe più ragione di essere e il processo pianificatorio potrebbe essere portato avanti. La questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento, dato che esula dall'oggetto della presente lite. Si invita comunque l'Autorità cantonale, in virtù delle facoltà concesse dagli art. 3 cpv. 3 LST, 4 e 5 RLST, a seriamente valutare l'eventualità di un suo intervento al fine di allestire essa stessa la pianificazione di dettaglio del PP4 (peraltro già sottoposta al suo esame più volte nel corso di questi anni), vista la manifesta incapacità dell'Autorità comunale, per svariati motivi, di portare a buon fine una volta per tutte la pianificazione del PP4, senza causare ulteriori, considerevoli e ingiustificati ritardi nella procedura pianificatoria e finanche alla violazione del principio dell'obbligo di pianificare sancito dall'art. 2 LPT. Peraltro, si ricorda che in passato per l'azzonamento di alcuni mappali sempre nell'ex Comune di RI 1 era già stato necessario l'intervento del Cantone (cfr. al proposito la sentenza di questo Tribunale del 22 marzo 2010, inc. n. 90.2009.71, che aveva respinto il ricorso del Comune di RI 1 oppostosi a un simile modo di agire del Governo).
5.2. Visto quanto precede, il ricorso del Comune di RI 1 è parzialmente accolto. Per semplicità ed economia processuale, si giustifica di fissare gli oneri processuali per le due istanze ricorsuali col presente giudizio. La tassa di giustizia, fissata tenendo conto del grado di soccombenza, è posta a carico unicamente delle proprietarie del fondo 3__________, ritenuto che l'Autorità comunale ha agito nell'espletamento delle sue funzioni e non a tutela di propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Le ripetibili si ritengono compensate (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza la decisione del 28 maggio 2019 (n. 2671) del Consiglio di Stato e la risoluzione municipale del 4 ottobre 2016 sono annullate.
La tassa di giustizia di fr. 1'600.- per entrambe le sedi ricorsuali è posta a carico di CO 1, CO 2 e CO 3. Le ripetibili sono compensate.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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