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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2025.69
Data decisione, Autorità: 17.07.2025, ICCA
Titolo: Diffida ai debitori: diritto del debitore di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo, ma non anche quello della convivente e del figlio minore di quest'ultima che vive nella stessa comunione domestica.
Incarto n. 11.2025.69
Lugano 17 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Giamboni e Jaques
cancelliera:
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2025.468 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 gennaio 2025 da
AO1, C______ (patrocinata dall'avv. PA2, L______)
contro
AP1, L______,
giudicando sull'appello del 29 giugno 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 25 giugno 2025;
Ritenuto
in fatto: A. Il 28 gennaio 2025 AO1 (1985) si è rivolta al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, perché ordinasse alla S______ T______, S______, presso cui lavora l'ex marito AP1 (1980), di trattenere dallo stipendio di lui fr. 1180.– mensili a titolo di contributi alimentari in favore delle figlie Gi______ (nata il _ __ 2014) e G______ (nata il __ __ 2016) in conformità alla sentenza di divorzio del 1° marzo 2023 e alla successiva sentenza di modifica del 20 dicembre 2024. Contestualmente essa ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio.
B. Invitato a formulare osservazioni scritte, AP1 ha proposto il 26 febbraio 2025 di respingere l'istanza. Al contradditorio del 18 marzo 2025 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni e l'istante ha ritirato la sua domanda di ammissione al gratuito patrocinio. Al termine dell'udienza il Pretore aggiunto ha comunicato che avrebbe giudicato senza ulteriori formalità.
C. Statuendo con decisione non motivata del 27 marzo 2025, notificata al convenuto il 12 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato alla S______ T______, L______, di trattenere dallo stipendio di AP1 fr. 1180.– mensili, oltre gli assegni familiari se percepiti, riversando tale somma ad AO1. Le spese processuali di fr. 600.–, che sarebbero “aumentate a fr. 1600.– in caso di motivazione della decisione”, sono state poste a carico del convenuto, mentre non sono state assegnate ripetibili. Il Pretore aggiunto ha poi avvertito le parti della facoltà di chiedere la motivazione entro dieci giorni.
D. Il 18 giugno 2025 AP1 ha domandato la motivazione scritta della sentenza. Contestualmente egli ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio per il pagamento delle spese processuali e di “bloccare con esito immediato il pignoramento dallo stipendio”. Il 20 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha respinto entrambe le richieste e con decisione processuale del 24 giugno 2025 ha nondimeno revocato “la notificazione al terzo debitore (…) della sentenza non motivata del 27 marzo 2025 per esecuzione”. Il 25 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha poi motivato la decisione, ponendo le spese processuali di fr. 1600.– a carico del convenuto.
E. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 giugno 2025 nel quale, dolendosi delle sue difficoltà finanziarie, chiede di “sospendere o di ridurre la trattenuta, magari riducendola a fr. 500.–”, giacché “il resto potrebbe essere preso temporaneamente dall'anticipo alimenti”. Egli sollecita previamente l'ammissione al gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato comunicato ad AO1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Un'istanza di “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) postulata al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). La relativa decisione – contrariamente a quanto figura nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione del primo giudice – è dal 1° gennaio 2025 appellabile nel termine di 30 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, sia che si calcoli il valore litigioso a norma dell'art. 92 cpv. 2 CPC (cfr. DTF 137 III 193 consid. 1.1 sull'art. 51 cpv. 4 LTF) sia che lo si calcoli in base alla durata della trattenuta fino alla maggiore età delle figlie (art. 92 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 26 giugno 2025 (tracciamento dell'invio n. ..__.____, agli atti). Introdotto il 29 giugno successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto non contestava la trascuranza dell'obbligo alimentare ma che egli faceva valere unicamente di trovarsi nell'impossibilità di pagare i contributi per le figlie, invocando la tutela del proprio fabbisogno minimo. Nondimeno, ha continuato il primo giudice, con un reddito di fr. 3906.– mensili, accertato nella sentenza di modifica del 20 dicembre 2024, e con il suo attuale fabbisogno minimo di fr. 2306.– mensili (di cui fr. 850.– di minimo esistenziale del diritto esecutivo e fr. 700.– per la metà del canone di locazione) – all'interessato rimane una disponibilità mensile di fr. 1600.– con cui è in grado di far fronte al pagamento dei contributi alimentari per le figlie di complessivi fr. 1180.– stabiliti con la sentenza di modifica. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha ravvisato così i requisiti per la postulata trattenuta di stipendio.
Nel suo memoriale AP1 sostiene che in realtà la trattenuta in questione intacca “il minimo vitale dell'unità di riferimento di 3 persone” e che il suo è l'unico reddito disponibile con il quale paga l'intero canone di locazione di fr. 1650.– mensili e “non solo la metà”. Egli lamenta così che con la trattenuta non gli resterebbero sufficienti fondi “necessari per poter far fronte alle altre spese obbligatorie, cassa malati, assicurazioni e minimo vitale di 3 persone”. Per costante giurisprudenza, il debitore di un contributo alimentare deve poter conservare – di regola – l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4 con rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2024.165 del 9 gennaio 2025, consid 3). Se non che, nel caso in cui il debitore viva in comunione domestica con un terzo, il suo fabbisogno minimo non include il minimo esistenziale del convivente e nemmeno i costi di mantenimento di figli che vivono con lui (DTF 144 III 506 consid. 6.5 e 6.6; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 151 e 185). Alla luce di ciò, la decisione del Pretore aggiunto che ha garantito al convenuto esclusivamente la tutela del suo minimo vitale (comprendente metà dell'importo di base per coppia e metà del canone di locazione) ma non anche quello della convivente e del figlio di quest'ultima, resiste alla critica. L'appello vede così la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza di AP1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui il richiedente si trova si tiene conto, ad ogni modo, rinunciando – in via del tutto eccezionale – alla riscossione di spese. Ciò rende per finire la richiesta di gratuito patrocinio senza oggetto. Non si pone invece questione di ripetibili, il rimedio non essendo stato oggetto di notificazione.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP1 è dichiarata senza oggetto.
Notificazione:
– AP1, L______; – avv. PA2, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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