AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2025.26
Data decisione, Autorità: 17.07.2025, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa refezione scuola dell’infanzia. Effetto sospensivo. Esecutività. Denegata giustizia. Diffida
Incarto n. 14.2025.26
Lugano 17 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Bellotti, presidente, Jaques e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.44 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 10 ottobre 2024 dal
Comune CO 1, __________ (rappr. dal suo Municipio, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 gennaio 2025 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 10 gennaio 2024 la Direzione dell’Istituto scolastico di __________ ha emesso una decisione in materia di obbligatorietà della frequenza della refezione scolastica per __________ (nata il 4 agosto 2019). Con decisione dell’8 maggio 2024 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del 24 gennaio 2024 dei genitori di __________, __________ e RE 1, con il quale chiedevano la dispensa a favore della figlia dalla refezione presso la scuola dell’Infanzia di __________.
B. Il Comune di RA 1 ha emesso nei confronti di RE 1 delle fatture (impugnabili con reclamo entro quindici giorni al Municipio) per la tassa di refezione per i mesi di gennaio 2024 (fattura del 13 febbraio 2024, settantasette pasti dal 9 settembre 2023 al 1° gennaio 2024 per fr. 385.–), febbraio 2024 (fattura dell’8 marzo 2024, tredici pasti per fr. 65.–), marzo 2024 (fattura del 5 aprile 2024, quindici pasti per fr. 75.–), aprile 2024 (fattura del 7 maggio 2024, quattordici pasti per fr. 70.–), maggio 2024 (fattura del 4 giugno 2024, tredici pasti per fr. 65.–). Ogni fattura è munita di un’attestazione del 10 ottobre 2024 che ne certifica il passaggio in giudicato.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di RA 1 ha escusso RE 1i per l’incasso di fr. 660.– oltre agli interessi del 2.5% dal 16 settembre 2024 (indicando quale causa del credito: “Tasse refezione scuola dell’infanzia anno scolastico 2023/2024”) e fr. 250.– (per “5 Tasse di diffida”).
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 ottobre 2024 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28 ottobre 2024. Con replica del 21 novembre 2024 il Comune di CO 1 ha confermato la sua domanda. RE 1 non ha ritirato la raccomandata con il termine per presentare una duplica.
E. Statuendo con decisione del 28 gennaio 2025, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento della decisione, del precetto esecutivo e della tassa di giustizia di fr. 150.–. Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2025, il Comune di CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 10 marzo 2025 RE 1 ha confermato il suo punto di vista. È ancora seguita la duplica spontanea 21 marzo 2025 del Municipio, non notificata alla controparte in quanto contenente unicamente fatti nuovi inammissibili e privi di rilievo per la presente decisione, come si dirà nei considerandi di diritto.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al più presto a RE 1 il 29 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 8 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 5 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 RE 1 si duole di non aver ricevuto l’ordinanza del primo giudice con il termine per presentare la duplica, verosimilmente per un disservizio della posta o perché inoltrata a un indirizzo errato, e di non aver quindi potuto accedere alla replica della controparte. Egli lamenta perciò la violazione del proprio diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC, art. 29 cpv. 2 Cost.). Invero, risulta dagli atti che la raccomandata contenente la replica e l’assegnazione del termine per la duplica è stata inviata a RE 1 al suo indirizzo corretto ed è ritornata al mittente per irreperibilità del destinatario. La causa è ad ogni modo matura per il giudizio e RE 1 chiede esplicitamente la riforma della decisione impugnata, sicché nulla osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (sentenza della CEF 14.2024.104 del 6 dicembre 2024 consid. 4). Il ricorrente non indica del resto quali argomenti avrebbe fatto valere e in che modo sarebbero stati pertinenti, ciò rende la censura fine a sé stessa (sentenza della CEF 14.2024.166 del 28 aprile 2025 consid. 4.2 con numerosi riferimenti). RE 1, comunque sia, ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi alla scrivente Camera, siccome il contenuto della replica di prima sede (in cui il Comune dà atto dei ricorsi contro le fatture, si rifà alla decisione dell’8 maggio 2024 del Consiglio di Stato e qualifica la tassa di refezione come tassa d’uso) è sostanzialmente identico a quello delle osservazioni al reclamo, cui RE 1 ha replicato spontaneamente in questa sede. Non occorre quindi attardarsi oltre su tale aspetto.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che le cinque fatture prodotte dall’istante nel loro insieme fondano una pretesa di complessivi fr. 660.– e che la decisione del Consiglio di Stato dell’8 maggio 2024, passata in giudicato, unitamente all’ordinanza municipale in materia di servizi scolastici del 28 ottobre 2024 del Comune di CO 1 che stabilisce il costo per ogni singolo pasto in fr. 5.–, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Ha quindi accolto l’istanza.
Nel reclamo RE 1 lamenta che la decisione del Consiglio di Stato dell’8 maggio 2024, citata dal primo giudice, verteva unicamente sull’obbligo teorico di partecipare alla refezione – partecipazione in pratica mai avvenuta – e non sul pagamento della refezione. Spiega, come già fatto in prima sede, che le fatture sono errate e non dovevano essere emesse non avendo sua figlia mai consumato un pasto, ciò di cui il Municipio, la scuola (direzione, docenti, ispettrice e medico scolastico) e i cuochi erano ben consapevoli. Si duole inoltre di un periodo di riscossione errato. Il reclamante ribadisce poi che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, egli aveva interposto reclamo contro le fatture (doc. 1 prima sede). Infine ribadisce che il Comune ha mentito nell’asserire che ha inoltrato delle diffide e ne contesta quindi le relative tasse.
Con le osservazioni al reclamo il Comune ammette che contro le fatture RE 1 formulava “continuo reclamo” ma ribatte che anche se nessun pasto è stato consumato dalla figlia, ciò non esonera il reclamante dal pagamento della tassa, trattandosi di una tassa d’uso esigibile a partire da quando il servizio è a disposizione e utilizzabile in ogni momento in caso di bisogno, senza riguardo all’utilizzazione effettiva. Richiama quindi la decisione del Consiglio di Stato dell’8 maggio 2024 che conferma l’obbligatorietà della frequentazione della mensa scolastica.
Giova anzitutto rilevare che il titolo di rigetto nel presente procedimento è costituito dalle fatture emesse dal Comune (“tasse”) con l’indicazione del rimedio giuridico (termine di quindici giorni per interporre reclamo al Municipio), che sono decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]. Invece non è un titolo di rigetto la decisione del Consiglio di Stato, che concerne il principio relativo all’obbligo della refezione in sé e il rifiuto del suo esonero per __________, ma non il pagamento della tassa. Il Comune ne pare del resto consapevole, avendo prodotto con l’istanza come titolo di rigetto unicamente le fatture (e solo con la replica la decisione del Consiglio di Stato). Non a caso il pagamento della tassa ha fatto l’oggetto di fatture separate emesse in un secondo momento sotto forma di decisioni, senz’altro impugnabili (sul tema sentenza del TRAM 52.2006.115 del 26 aprile 2006).
6.1 Ciò posto, RE 1 aveva effettivamente impugnato le fatture (plico doc. 1 allegato alle osservazioni all’istanza). Il Municipio lo aveva del resto ammesso con la replica di prima sede (punto 3-4 “Si conferma quanto indicato dal signor RE 1. Lo stesso ha, in effetti, contestato le fatturazioni adducendo che non avrebbe fatto frequentare alla figlia il servizio di refezione.”) e lo ha ammesso anche con le osservazioni al reclamo (punto 1 “si contesta l’arbitrarietà della tassa di refezione contro cui, in effetti, il signor RE 1 formulava continuo reclamo”). Non si spiega quindi come mai il Municipio ha emesso le attestazioni di passaggio in giudicato del 10 ottobre 2024 per ogni fattura. Rimane quindi da esaminare se le “fatture” (decisioni) impugnate sono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
6.2 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Nella procedura amministrativa il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione (art. 208 cpv. 2 legge organica comunale [LOC, RL 181.100], art. 71 legge sulla procedura amministrativa [LPamm, RL 165.100]).
6.2.1 Nel caso di specie, siccome le fatture indicano che “il reclamo non sospende dall’obbligo di pagamento della fattura” il reclamo al Municipio non ha effetto sospensivo. Ne segue che le decisioni del Municipio costituiscono un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, anche se sono state impugnate da RE 1, peraltro senza richiedere l’effetto sospensivo, poiché sono esecutive. Il reclamo è quindi destinato all’insuccesso per quanto attiene alle tasse di refezione.
6.2.2 Non rientra poi nelle competenze della scrivente Camera statuire sulla correttezza delle decisioni del Municipio nel merito, ossia se costui ha il diritto o meno di riscuotere la tassa indipendentemente dalla partecipazione di __________ alla refezione scolastica. Il compito del giudice del rigetto si limita in effetti all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF; sono quindi inammissibili tutte le critiche di merito alla decisione prodotta quale titolo di rigetto (tra tante sentenza della CEF 14.2024.43 del 25 luglio 2024 pag. 4). In altre parole, la scrivente Camera è quindi vincolata dall’immediata esecutività dei titoli di rigetto prodotti, indipendentemente dalla questione di sapere se la tassa di refezione è effettivamente dovuta.
7.1 Effettivamente dal punto di vista amministrativo la procedura seguita dal Municipio non pare corretta nella misura in cui non risulta aver statuito sui reclami contro le fatture, essendosi lo stesso limitato, in sede di rigetto, a spiegare il motivo per cui ritiene che la tassa sia dovuta indipendentemente dalla frequentazione effettiva alla refezione scolastica, e a produrre delle attestazioni di passaggio in giudicato.
In effetti al privilegio (detto “privilège du préalable”) riconosciuto alle autorità amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli amministrati contro le proprie decisioni deve corrispondere un’esigenza di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale, proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui esse sono state parificate, perché soltanto con l’emissione di una decisione è data all’amministrato la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria (ossia a un vero tribunale indipendente dall’amministrazione e imparziale) mediante un ricorso contro le decisioni delle autorità amministrative (art. 29a Cost., v. sentenze della CEF 14.2016.25/26 del 2 giugno 2016 consid. 6 con rinvii). Quando è prevista una procedura di reclamo alla stessa autorità che ha emanato la decisione l’autorità adita ha l’obbligo di pronunciarsi nuovamente (Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1276 e 1278, v. sulla procedura di reclamo al Municipio l’art. 97a della legge della scuola [RL 400.100], l’art. 25 del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici del Comune di CO 1 del 18 settembre 2006 e l’art. 11 dell’Ordinanza in materia di servizi scolastici del 28 ottobre 2024).
7.2 Essendo però la scrivente Camera vincolata all’esecutività delle suddette decisioni (v. sopra consid. 6.2), la decisione del primo giudice dev’essere comunque confermata per la tassa di refezione. Rimane impregiudicato il diritto di RE 1 di rivolgersi al Municipio per pretendere l’emanazione di una decisione impugnabile (qualora non già avvenuto) o se del caso inoltrare un ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato (art. 67 e 68 cpv. 4 LPamm), e di chiedere la concessione dell’effetto sospensivo.
Invece il rigetto dell’opposizione non poteva essere accordato per le tasse di diffida, di cui peraltro il reclamante ha sempre contestato la notificazione. In effetti l’istante deve addurre tutti i fatti rilevanti e produrre tutti i mezzi di prova già con l’istanza di rigetto (tra tante sentenza della CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid. 4.2.1). Nel caso di specie le decisioni relative alle tasse di diffida non figurano come allegati né all’istanza di rigetto né, per avventura, alla replica. Agli atti di prima sede figura invero un plico di documenti con le diffide, ma con timbro di ricezione della giudicatura di pace del 21 gennaio 2025, ossia ben dopo l’istanza (del 10 ottobre 2024) e la replica (del 21 novembre 2024). Anche la documentazione inoltrata con la duplica spontanea del 21 marzo 2025 in seconda sede è tardiva e quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.2). In definitiva il reclamo va parzialmente accolto limitatamente alle tasse di diffida.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca delle parti, in entrambe le sedi pari al 30% per il Comune e al 70% per RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, il Comune non avendone fatto domanda motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) ed è in ogni caso dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenze della CEF 14.2024.83 del 7 ottobre 2024 8 e 14.2024.40 del 25 luglio 2024 consid. 6 e i rinvii).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 910.– (fr. 660.– + fr. 250.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio di esecuzione è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 660.– oltre agl’interessi di mora del 2.5% dal 16 settembre 2024.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.–, da anticipare dal CO 1, sono poste a carico di RE 1 per fr. 105.– e per i rimanenti fr. 45.– a carico del Comune CO 1.”
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE 1 per fr. 105.– e per i rimanenti fr. 45.– a carico del Comune RA 1.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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