AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.165
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00165 DP 77/95 leo
Lugano 27 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 marzo 1995 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 29 dicembre 1994 del dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi e dei passaporti (servizio insegne) che autorizza l'esposizione di due pannelli pubblicitari sopra la linea di gronda del tetto dell'immobile in cui ha sede l'__________ a __________;
viste le risposte:
14 febbraio 1995 di __________ per il __________;
17 febbraio 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 29 dicembre 1994 il Dipartimento delle istituzioni ha autorizzato la posa di due insegne pubblicitarie a lettere luminose (applicate a tavole metalliche), una verso sud di 11,80 x 0,65/0,44 m e l'altra verso ovest di 8,80 x 0,50/0,34 m, entrambe recanti la scritta "__________", sopra la linea di gronda del tetto dello stabile dove ha sede l'omonimo esercizio pubblico (part. no. __________ RFD di __________);
che contro la suddetta autorizzazione, __________, proprietario dei confinanti mappali no. __________ e __________ RFD di __________, ha interposto ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, in sostanza, l'insorgente sostiene che le controverse insegne, a motivo della loro eccessiva dimensione, non si inserirebbero "nel contesto reale" ed inoltre avrebbero "ripercussioni negative sull'ambiente circostante e sulla sua attrattività quale zona panoramica";
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni e il resistente __________, che postulano la conferma della risoluzione censurata all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 17 LIns: in quanto proprietario di due fondi confinanti, all'insorgente, va riconosciuta la legittimazione attiva; la sua situazione risulta infatti collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso; tale insomma da farlo apparire portatore di un interesse attuale, diretto e concreto a dolersi del pregiudizio effettivo che il provvedimento censurato gli arreca;
che il ricorso può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), ben bastando ai fini del giudizio far capo ai piani e alla documentazione fotografica annessa all'istanza;
che giusta l'art. 4 LIns le insegne devono essere tali da non arrecare turbamento o danno alle bellezze naturali, al paesaggio ed al decoro degli edifici;
che la norma succitata conferisce all'autorità cantonale un margine discrezionale relativamente ampio nella valutazione degli aspetti estetici delle insegne;
che l'esercizio di questo potere di apprezzamento può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere;
che l'abuso di potere é dato quando l'apprezzamento ha luogo in dispregio ai principi generali del diritto in quanto riferiti alla sicurezza giuridica, all'equità, alla parità di trattamento ed all'adeguatezza (cfr. Scolari, Commentario della LE, Introd. n. 66 e riferimenti);
che per definire arbitraria una decisione sotto il profilo dell'abuso di potere, occorre ravvisarvi una manifesta, qualificata violazione dei principi fondamentali del diritto: la decisione deve, in altri termini, apparire manifestamente insostenibile;
che, in materia di estetica, l'autorità deve esercitare il potere di apprezzamento conferitole dalla legge applicando un metro di valutazione oggettivo, sorretto dall'opinione di una collettività assai vasta esprimente un giudizio generale;
che il criterio di giudizio in materia estetica non é quindi dato dal modo di pensare e di sentire di singole persone dotate di particolare sensibilità artistica (cfr. STA 11 novembre 1988 in re F. e P.; Scolari, op. cit. ad art. 45 N.8);
che in quest'ordine di idee l'art. 8 cpv. 1 RLIns, dispone che le insegne devono rispettare il carattere degli edifici a cui sono applicate, lasciando in evidenza gli elementi strutturali ed architettonici (cornici, marciapiedi, balconi, ringhiere);
che il secondo capoverso della suddetta norma sancisce il divieto di posa di insegne ad una altezza superiore alla linea di gronda "salvo quando risulti che, data la loro dimensione, la qualità dell'impianto e del sostegno, non possa derivarne effetto disarmonico";
che, nel caso concreto, le controverse insegne sono costituite da due tavole metalliche di 11, 80 m x 0,65/0,44 m rispettivamente di 8,80 m x 0,50/0,34, recanti la scritta a lettere luminose "__________", che verrebbero fissate sopra la linea di gronda del tetto dell'hotel, quella più lunga rivolta verso sud e l'altra verso ovest e meglio come risulta dalla documentazione annessa all'istanza;
che la posa delle controverse insegne, nelle modalità definite dall'istanza, considerate le dimensioni delle facciate dello stabile, non appare un intervento inadeguato, atto ad alterare in modo significativo l'espressione architettonica dell'edificio;
che proprio per le loro particolari dimensioni, assai lunghe ma decisamente contenute in altezza - il punto più alto supera di poco il mezzo metro - le insegne in questione non pregiudicano il decoro e l'estetica dell'edificio al punto da comprometterne l'armonia.
che, in tali circostanze, la decisione dipartimentale impugnata, per quanto opinabile, non appare manifestamente insostenibile;
che di conseguenza, non potendo ravvisare nella decisione censurata una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere, il ricorso deve essere respinto;
che spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 4, 17 LIns; 8 RLIns; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster