AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.164
Data decisione, Autorità: 27.07.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00164 DP 75/95 cm
Lugano 27 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 marzo 1995 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato, no. 1092, che respinge le impugnative presentate dall'insorgente avverso le risoluzioni 14 settembre e 29 novembre 1995 del municipio di __________ in tema di contributi sostitutivi per posteggi mancanti;
viste le risposte:
20 marzo 1995 del Consiglio di Stato;
23 marzo 1995 del municipio di __________;
preso atto della replica 2 maggio 1995 e della duplica 19 maggio 1995
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 luglio 1992 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in esercizio pubblico (ristorante / pizzeria) uno stabile situato lungo via __________, in prossimità dello svincolo autostradale (part. no. __________ RFD; zona RAr3). I posteggi necessari ai 132 posti a sedere previsti dal progetto avrebbero dovuto essere realizzati in parte davanti all'esercizio pubblico (5), in parte su un terreno vicino locato da terzi (18) e per il resto su un'area ottenuta in concessione dallo Stato (13).
Durante la procedura di rilascio della licenza, il terreno preso in locazione si è reso indisponibile.
Analogamente sollecitati dal municipio gli istanti hanno quindi presentato una variante, che prevedeva di ridurre a 76 il numero di posti a sedere, limitando lo spazio a disposizione degli avventori.
Il 19 maggio 1993 il municipio di __________ ha accolto la domanda in variante, rilasciando la licenza edilizia per realizzare una pizzeria con 68 posti a sedere e 17 posteggi. Numero di posti e di posteggi che é stato confermato dalla successiva licenza in variante rilasciata il 28 marzo 1994 per modifiche della sistemazione interna.
B. Il 28 aprile 1994 l'autorità comunale ha constatato che nella pizzeria erano stati realizzati 154 posti a sedere invece dei 68 autorizzati.
Il 27 aprile ed il 28 maggio 1994 __________ ed __________ hanno chiesto il permesso di aumentare il numero di posti a sedere versando un contributo sostitutivo per i posteggi mancanti.
Con decisione 24 agosto 1994 il municipio di __________ ha ingiunto alla __________ di modificare l'assetto interno dell'esercizio pubblico in modo da ridurre a 76 il numero di posti a sedere (numero corrispondente ai 19 posteggi effettivamente realizzati sul piazzale antistante il ritrovo).
Con questo provvedimento l'autorità comunale ha implicitamente respinto la domanda volta ad ottenere il permesso di aumentare il numero di posti a sedere dietro pagamento di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. (cfr. lettera 11.11.95 del municipio di __________ a __________).
C. Contro l'ordine di ridurre il numero di posti a sedere la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso per aumentare a 200 il numero dei posti a sedere.
Con atto del 29 novembre 1994 la stessa società ha inoltre contestato l'implicito rifiuto dell'autorità comunale ad autorizzare l'aumento del numero di posti a sedere dietro pagamento di un contributo sostitutivo.
D. Con giudizio 22 febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le impugnative.
Dopo aver accertato mediante sopralluogo che la situazione del fondo non permetteva alcun aumento del numero di posteggi, il Governo ha rilevato che l'art. 14 NAPR limitava alla zona del centro storico la possibilità di concedere deroghe all'obbligo di realizzare i posteggi prescritti.
E. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e ripostulando il rilascio dell'autorizzazione per portare a 200 i posti a sedere della sua pizzeria.
In questa sede l'insorgente riprende e sviluppa le censure sollevate senza successo in prima istanza. Sottolinea di aver reperito ulteriori possibilità di posteggio ed evidenzia la disparità di trattamento di cui sarebbe vittima per rapporto ad altri esercenti ai quali sarebbe stata accordata la facoltà di versare un contributo sostitutivo.
F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà più avanti.
G. In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e conclusioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Di per sé l'ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto edilizio, non emendabile mediante rilascio di un permesso a posteriore. L'impossibilità di rilasciare un permesso in sanatoria va per principio accertata nell'ambito di una procedura ordinaria di rilascio della licenza mancante, che permetta una verifica completa della legittimità dell'opera abusiva. Da questa regola si può prescindere in casi particolari, segnatamente quando il proprietario si rifiuta di avviare la procedura di rilascio del permesso in sanatoria inoltrando la necessaria domanda di costruzione, quando la violazione materiale è già stata altrimenti accertata o quando quest'ultima appare chiara ed indiscutibile (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht; Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht N. 644): presupposti, quest'ultimi, che si verificano nel caso concreto, ove l'impossibilità di autorizzare un maggior numero di posti a sedere senza un corrispondente aumento dei posteggi effettivamente disponibili è già stata accertata nell'ambito delle pregresse procedure di rilascio del permesso.
I ristoranti ed i bar devono disporre di un posteggio ogni 4 posti a sedere (lett. f).
L'obbligo di realizzare i posteggi prescritti dalla norma in questione va per principio assolto in natura. Deroghe contro pagamento di un contributo sostitutivo possono essere accordate soltanto nelle zone del centro storico o del centro di nuova formazione quando la formazione dei posteggi risulti impossibile o gli accessi costituiscano un notevole intralcio per la circolazione stradale.
3.2. In concreto, l'esercizio pubblico della ricorrente è situato nella zona residenziale artigianale (RAr3) di __________. Non essendo posta in una delle due zone in cui è data facoltà al municipio di concedere deroghe all'obbligo sancito dall'art. 14 NAPR, è evidente che non sussistono le premesse per autorizzare in sanatoria, dietro versamento di un contributo sostitutivo, i 78 posti a sedere realizzati in più dei 76 accordati in base ai 19 posteggi predisposti davanti alla pizzeria.
Da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro respinto siccome infondato.
Tale principio può essere invocato con successo soltanto quando si è in presenza di una prassi illegale che l'autorità non intende abbandonare e quando l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo (principio di legalità dell'amministrazione) non prevale sul principio della parità di trattamento: presupposti questi che in concreto non appaiono soddisfatti già perché non è per nulla dimostrata l'esistenza di una prassi contraria al diritto, dalla quale l'autorità non intende scostarsi.
Anche da questo punto di vista il ricorso va quindi respinto.
La questione a sapere se questi ulteriori posteggi permettano di autorizzare un aumento del numero di posti a sedere va affrontata e risolta nell'ambito di una regolare procedura di rilascio del permesso di costruzione che offra anche ad eventuali opponenti l'occasione di esercitare i loro diritti di difesa.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE; 14 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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