AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2024.19
Data decisione, Autorità: 30.06.2025, ICCA
Titolo: Pegno manuale: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa
Incarti n. 11.2024.19 11.2025.61
Lugano 30 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa CA.2023.56 (pegno mobiliare: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 25 ottobre 2023 da
AP1, D______ (Delaware, USA) (patrocinata dagli avvocati PA1 e PA2, L______)
contro
AO2 e AO2, C______, e AO1, S______ M______ (P______) (patrocinato dall'avv. PA3, Me______),
giudicando sull'appello del 1° febbraio 2024 presentato dalla AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 19 gennaio 2024 (inc. 11.2024.19)
e sull'istanza di modifica di provvedimenti cautelari presentata il 16 giugno 2025 da AO1 (inc. 11.2025.61);
Ritenuto
in fatto: A. Mediante scrittura privata del 24 marzo 2022 AO1 ha stipulato con la Dar______ S.r.l. (ora Dy______ S.r.l., M______) un contratto di “compravendita di opere d'arte” avente per oggetto tre dipinti di L______ F______ (1899-1968): uno a olio (Concetto spaziale, squarci e graffiti su tela (verde) eseguito nel 1965, 46 x 38 cm), un altro a olio (Concetto spaziale, buchi e grafite su tela, eseguito nel 1960, 55 x 45 cm) e un'idropittura su tela (Concetto spaziale, Attese, 4 tagli, eseguito nel 1964, 61 x 46 cm) al prezzo di € 1 800 000.00. Il contratto di compravendita prevedeva che le opere sarebbero state trasportate dalla ditta F______ W______. “nel suo spazio idoneo alla custodia e conservazione dell'opera nel suo deposito presso M______ C______” “sotto la responsabilità di F______ W______. fino al completamento della transazione”, definendo i termini e le modalità di pagamento. Il 13 aprile 2022 le opere d'arte sono giunte al deposito della M______ AG di M______ I______.
B. Nel frattempo, il 12 aprile 2022, la Dar______ S.r.l. ha concluso con la AP1 un contratto di mutuo e di garanzia (loan and security agreement) per ottenere un finanziamento di US$ 3 010 000.00, di cui US$ 910 000.00 già anticipati, garantito da undici opere d'arte, tra cui le tre citate di L______ F______. Le parti hanno pattuito che tali opere sarebbero state conservate e mantenute presso la M______ AG al conto intestato all'“O______ O______” (ovvero alla O______ S______). Il mutuo inoltre
sarebbe stato rimborsato in due rate entro il 30 aprile 2022 (US$ 2 100 000.00) e il 15 maggio 2022 (US$ 910 000.00), termini successivamente prorogati al 6 giugno 2022.
C. Il 24 maggio 2022 la Dar______ S.r.l. ha formalizzato con la M______ AG il contratto di deposito (storage contract) riguardante dieci delle undici opere d'arte citate, tra cui quelle di L______ F______. Il contratto indica la Dar______ S.r.l. quale proprietaria o deponente (ownwer of the goods or depositor) e prevede una procura con pieni poteri di rappresentanza (full power of attorney) alla AP1.
D. Con una seconda scrittura privata del 14 giugno 2022 AO1 e la Dar______ S.r.l. hanno “consensualmente risolto” il precedente contratto di compravendita del 24 marzo 2022, “non portato a completa esecuzione nei tempi previsti”. Ne hanno sostituito gli effetti con un nuovo accordo di compravendita avente per oggetto le medesime opere di L______ F______, già custodite presso il “deposito di C______”, sempre a spese dell'acquirente, con “assicurazione intestata alla parte venditrice” e “custodite sotto la responsabilità di F______ W______. fino al completamento della transazione”, per lo stesso prezzo di
€ 1 800 000.00, da pagare tramite un primo acconto “a titolo di caparra confirmatoria, corrispondente al 20% del prezzo, entro il 30 giugno 2022” e il saldo entro il 30 settembre 2022 con una “tolleranza di 5 giorni lavorativi”.
E. Il 21 giugno 2022 la AP1 ha fissato alla Dar______ S.r.l. un ultimo termine fino al 25 giugno 2022 per rimborsare il noto finanziamento con interessi e spese, invitando la medesima a non “intraprendere o proseguire alcuna trattativa avente ad oggetto la vendita” delle opere d'arte e diffidandola dal disporne in qualsiasi modo.
F. Facendo seguito all'istanza della M______ AG, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato il 12 gennaio 2023 il deposito delle sette opere d'arte, tra cui quelle di L______ F______, nei magazzini della AO2 a C______ (inc. SO.2022.993), ciò che è avvenuto.
G. Il 28 gennaio 2023 AO1 ha sollecitato la Dar______ S.r.l. a versare il prezzo residuo di € 1 760 000.00 entro il 13 febbraio successivo, con l'avvertenza che in caso contrario la compravendita doveva intendersi rescissa per legge. Non risulta che il pagamento sia stato eseguito. Il 5 maggio 2023 AO1 si è rivolto così con un'“azione di rivendicazione” a tutela giurisdizionale nei casi manifesti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la rimessa dei quadri. Mediante decisione del 16 giugno 2023 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ingiunto alla Dar______ S.r.l. di consegnare i dipinti (inc. SO.2023.355).
H. Il 25 ottobre 2023 la AP1 ha adito il medesimo Pretore con un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa, chiedendo di vietare ad AO1 e alla AO2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – qualsiasi atto di disposizione riguardante le tre opere d'arte di L______ F______. Identiche richieste essa ha formulato già a titolo supercautelare. Con decreto cautelare emesso il 26 ottobre 2023 senza contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza e ha indetto la discussione per il 7 dicembre 2023. AO1 ha postulato il 10 novembre 2023 la revoca immediata del provvedimento o, subordinatamente, la prestazione di una garanzia di fr. 200 000.– entro dieci giorni. La AP1 ha proposto il 29 novembre 2023 di respingere entrambe le richieste. AO1 ha replicato il 18 dicembre 2023, reiterando le medesime. La AP1 ha duplicato, chiedendo una volta ancora di respingerle. Al contraddittorio cautelare, tenutosi l'11 gennaio 2024, la AP1 ha ribadito la propria istanza e AO1 ha confermato le due richieste del 10 novembre 2023. La AO2 si è rimessa al giudizio del Pretore.
I. Statuendo con decreto cautelare del 19 gennaio 2024, il Pretore ha respinto l'istanza e ha revocato il decreto cautelare emesso il 26 ottobre 2023 senza contraddittorio. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico della AP1, con obbligo di rifondere ad AO1 fr. 6000.– per ripetibili.
L. Contro la sentenza appena citata la AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° febbraio 2024 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere confermato il divieto impartito dal Pretore senza contraddittorio ad AO1 e alla AO2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di esercitare qualsiasi atto di disposizione riguardo alle tre opere d'arte. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2024 AO1 conclude per la reiezione dell'appello. Con decreto del 4 marzo 2024 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo. In replica e duplica spontanee del 15 marzo e del 26 marzo 2024 le parti hanno riaffermato le rispettive posizioni.
M. Con un'istanza di modifica di provvedimenti cautelari del 16 giugno 2025 AO1 chiede a questa Camera che sia revocato l'effetto sospensivo decretato il 4 marzo 2024 o, subordinatamente, che la AP1 sia tenuta a prestare una garanzia di € 1 000 000.00 a norma dell'art. 264 cpv. 1 CPC. Il memoriale non è stato comunicato alla AP1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel decreto impugnato il Pretore ha fissato il valore litigioso in “almeno fr. 2 100 000.– ”, corrispondente al valore verosimile delle opere in questione, stima che le parti non discutono e che di per sé non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata ai patrocinatori dell'istante il 22 gennaio 2024 (tracciamento dell'invio n. ..__.____, agli atti). Inoltrato il 1° febbraio 2024, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
AP1 postula con l'appello il richiamo dell'incarto di prima sede (inc. CA.2023.56) che è già stato trasmesso d'ufficio a questa Camera. Il richiamo si rivela così superfluo.
Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato, a un sommario esame, i requisiti dell'urgenza e del pregiudizio difficilmente riparabile, come pure quelli di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell'istante di mantenere l'asserito diritto di pegno manuale, oltre che il requisito della proporzionalità.
Quanto al presupposto del fumus boni iuris, il Pretore ha ritenuto applicabile il diritto svizzero e non quello statunitense. E siccome l'art. 884 CC richiede, per la validità del pegno manuale, il trasferimento del possesso del bene al creditore pignoratizio, egli ha escluso che la Dar______ S.r.l. si sia spossessata delle opere con il deposito delle medesime e il contestuale conferimento alla AP1 di una procura, la quale – per sua natura – non escludeva il potere di disposizione della stessa Dar______ S.r.l., potendo fondare se mai un compossesso tra i due. Ma ciò non basta, secondo il Pretore, per costituire validamente un pegno manuale, il quale richiede il possesso esclusivo da parte del creditore pignoratizio. Né risulta, secondo il Pretore, che la società depositaria M______ AG sia stata debitamente informata del trasferimento di possesso in favore della AP1, come richiede l’art. 924 cpv. 2 CC, tant'è che la ditta è stata costretta a promuovere l'istanza di deposito giudiziale poiché impossibilitata a identificare il o i titolari della facoltà di disporre delle opere ricoverate. Ne ha concluso, il primo giudice, che a un esame di verosimiglianza il pegno non è stato validamente costituito. E che l'istante fosse in buona fede nulla muta. Onde la reiezione dell’istanza per mancanza del requisito della parvenza di buon fondamento della richiesta e la conseguente revoca del decreto emanato il 26 ottobre 2023 senza contraddittorio.
Per costante giurisprudenza di questa Camera un provvedimento cautelare presentato prima dell'azione di merito richiede l'urgenza di una protezione immediata e non deve tradursi in una scelta di comodo contando sul fatto che in caso di accoglimento dell'istanza il giudice fissi un termine entro cui promuovere l'azione di merito (art. 25 cpv. 2 CPC), permettendo di evitare il tentativo di conciliazione (art. 198 lett. h CPC). Chi, come in concreto, postula un simile provvedimento deve spiegare almeno perché debba agire con tanta sollecitudine da non potersi ragionevolmente esigere che egli postuli, contestualmente al provvedimento cautelare, il tentativo di conciliazione ai fini del merito (RtiD II-2023 pag. 707 n. 33c). Nella fattispecie si cercherebbe invano di capire quale urgenza imponesse all'istante di procedere già prima di promuovere la causa di merito. Nell'istanza del 25 ottobre 2023 e nei successivi allegati essa ha sorvolato sulla questione e nel decreto cautelare impugnato il Pretore non dà spiegazioni al riguardo. Già per tali ragioni nelle circostanze descritte l'istanza andava dunque respinta. Si aggiunga ad ogni buon conto, che pur volendo fare astrazione di quanto precede, come si vedrà in appresso il rimedio giuridico non sarebbe destinato a miglior sorte.
L'appellante sostiene che il contratto di deposito non crea alcun compossesso con la Dar______ S.r.l., giacché la full power of attorney garantiva a lei soltanto il potere di disporre delle opere in caso di inadempimento del contratto. A suo dire, il termine “full” va interpretato come “esclusivo”, visto che a nessun altro è stata conferita procura (nemmeno per scattare fotografie) e il modulo allegato con la lista delle opere riporta il nome “AP1”. L'interessata aggiunge poi di avere sufficientemente reso verosimile che la M______ AG sapesse di detenere le opere per conto di lei, come si evince dalle allegazioni contenute nell'istanza di deposito giudiziale, e ripete che alle sue richiesta di fornire l'elenco delle opere “sotto AP1 e il power of attorney che indica completo nostro controllo delle opere”, la M______ AG le ha inviato la lista delle opere “sotto AP1” e il contratto di deposito (doc. E), mentre alla domanda di spostare le opere presso un altro deposito in Svizzera essa confermava la possibilità di un tale trasferimento previo saldo delle fatture a carico della Dar______ S.r.l. e della AP1 (doc. CC). Riguardo infine alla facoltà della Dar______ S.r.l. di disporre dei quadri, per l'appellante l'approfondita due diligence da lei svolta dimostra la sua buona fede.
Sta di fatto che, come ha rilevato il primo giudice, la M______ AG ha giustificato la sua iniziativa tendente al deposito giudiziale proprio per il carattere incerto dei rapporti tra le parti, ammettendo di non essere in grado di “identificare materialmente il soggetto od i soggetti titolati nell'effettivamente disporre di tutte (fosse pure solo in parte) le opere ricoverate presso i magazzini di sua proprietà”. Il che esclude, almeno a un sommario esame, che la depositaria fosse stata resa edotta di conservare le opere in questione unicamente per conto dell'appellante. Che quest'ultima fosse in condizione di richiedere lo spostamento delle opere (doc. CC), ciò che rientrava nelle sue prerogative in virtù della nota full power of attorney, o che le fosse stata inviata la comunicazione di posta elettronica con allegato il “contratto di magazzinaggio” e la lista dei quadri “sotto AP1” (doc. E) non rende ancora verosimile che essa ne fosse in esclusivo possesso e che Da______ S.r.l. M______ non ne potesse disporre. Il noto contratto di deposito indica in qualità di parte la D______ S.r.l. e conferisce unicamente una procura generale all'appellante (doc. B). Dall'ulteriore documentazione agli atti (doc. C, D, 5,
Le spese del giudizio attuale seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).
Il presente giudizio rende priva d'interesse l'istanza di modifica di provvedimenti cautelari del 16 giugno 2025 presentata da AO1.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, in ogni modo, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto.
Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO1 fr. 4000.– per ripetibili.
L'istanza di modifica di provvedimenti cautelari è dichiarata senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
Notificazione:
– avv. PA1 e avv. PA2, L______; – avv. L______ P______, Me______; – AO2, C______.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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