AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2025.62
Data decisione, Autorità: 26.06.2025, CEF
Titolo: Ricorso contro l’avviso di pignoramento
Incarto n. 15.2025.62
Lugano 26 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 maggio 2025 di
RE2, L______ RE1, L______
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 14 maggio 2025 nell’esecuzione n. _____17 promossa nei confronti dei ricorrenti da
CO, T______ (patrocinato dall’avv. PA1, Lo______)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. _____17 emesso il 7 febbraio 2025 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), CO procede contro RE2 per l’incasso di affitti scoperti di fr. 7'192.50;
che rigettata l’opposizione interposta dall’escusso, l’escutente ha chiesto il 14 maggio 2025 il proseguimento dell’esecuzione;
che lo stesso giorno l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 5 giugno 2025;
che con ricorso del 21 maggio 2025, RE2 e la moglie RE1 hanno postulato la sospensione della procedura di pignoramento facendo valere di aver depositato alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna una domanda di restituzione del termine “ai sensi dell’art. 153 CPC” e di riapertura dell’incarto SO.2025.283 perché RE2, in quella domanda, afferma di non aver potuto ritirare “la raccomandata”, essendo ricoverato in ospedale, e quindi di non aver potuto esercitare il suo “diritto di replica”;
che nella misura in cui è presentato da RE1 il ricorso è irricevibile poiché ella non è parte della procedura esecutiva nella quale è stato emesso l’avviso di pignoramento impugnato;
che RE2 non precisa quale sia l’oggetto della causa SO.2025.283 né quale fosse il contenuto della raccomandata che afferma di non aver potuto ritirare;
che verosimilmente egli si riferisce al termine assegnatogli dal giudice del rigetto dell’opposizione per determinarsi sull’istanza di CO volta a far rigettare la sua opposizione;
che ad ogni modo non è necessario chiarire la questione, poiché l’istanza di restituzione di termine, secondo l’art. 148 CPC, non ha effetto sospensivo automatico;
che, orbene, RE2 non ha prodotto alcuna decisione che sospenda provvisoriamente l’esecutività della decisione di rigetto dell’opposizione;
che di conseguenza non risulta dato un motivo di sospensione dell’esecuzione o della procedura di pignoramento;
che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che del resto il 5 giugno 2025 l’UE ha accertato l’infruttuosità del pignoramento ed emesso un attestato di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF, di modo che il ricorso risulta oggi anche senza oggetto;
che, stante il suo esito, non è necessario notificare alla controparte né il giudizio odierno né il ricorso;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a RE2 e RE1, Via P______ d______ V______ , L___.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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