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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2025.31
Data decisione, Autorità: 25.06.2025, CEF
Titolo: Ricorso contro la comminatoria di fallimento per asserita mancata notifica del precetto esecutivo, in realtà validamente notificato a un membro dell’ammini¬-strazione della società escussa
Incarto n. 15.2025.31
Lugano 25 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 marzo 2025 della
RE, S______ (patrocinata dall’avv. PA1, B______)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 27 gennaio 2025 nell’esecuzione n. _____97 promossa nei confronti della ricorrente da
CO, G______
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. _____97 promossa il 15 maggio 2024 da CO contro la RE per l’incasso di fr. 18'400.– oltre agli accessori, il 21 febbraio 2025 la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento;
che con ricorso del 3 marzo 2025 la RE chiede l’annullamento della comminatoria, sostenendo di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo;
che se l’esecuzione è diretta contro una società, la notificazione dell’atto esecutivo – in particolare del precetto esecutivo – si fa al rappresentante della medesima, ovverosia, per una società anonima, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF);
che nel caso in esame, nell’“attestazione di notificazione” apposta a tergo dell’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, allegato alle osservazioni dell’UE, l’agente notificatore ha dichiarato di aver notificato il precetto il 21 maggio 2024 a R______ R______, indicandolo quale “procuratore”;
che, quale pubblico documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC, il precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che attesta, compresa l’indicazione della persona cui è stato consegnato, finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto, ciò che è ammesso quando sono dati fondati motivi per dubitare della sua veridicità (sentenza della CEF 15.2023.17 del 3 luglio 2023, consid. 4.2 e riferimenti ivi citati);
che nella fattispecie la ricorrente non ha allegato né reso verosimili fondate ragioni per dubitare dell’esattezza del contenuto del documento in questione;
che, ad ogni modo, secondo l’estratto del registro di commercio relativo alla RE, R______ R______ è in realtà membro dell’amministrazione, non procuratore, ciò che però non è di rilievo per la validità della notifica del precetto esecutivo giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, che può anche essere fatta a “qualunque membro dell’amministrazione”;
che, stando così le cose, non sussistono motivi formali per annullare la comminatoria di fallimento, sicché il ricorso dev’essere respinto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. PA1, Via P______ , B_____; – CO, Via F______ , G_____.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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