AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2025.40
Data decisione, Autorità: 25.06.2025, CEF
Titolo: Minimo di esistenza. Quota d’adesione a un sindacato
Incarto n. 15.2025.40
Lugano 25 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 aprile 2025 di
RE, A______ (rappresentato da PA1, M______ I______)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, nell’esecuzione n. _____83 promossa nei confronti del ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, B______ (rappresentata dalla CO, P______ [S])
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. _____83 emesso il 2 aprile 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la Confederazione Svizzera procede contro RE per l’incasso di complessivi fr. 1'887.50.
che, stabilito un minimo d’esistenza di fr. 4'371.75 a fronte di un reddito accertato di fr. 4'456.–, il 25 marzo 2025 l’UE ha proceduto a pignorare presso la datrice di lavoro dell’escusso, la M______ SA con sede a C______, l’importo eccedente fr. 4'372.– (indicativamente fr. 84.–) dal 25 marzo 2025;
che con ricorso del 3 aprile 2025 RE, rappresentato da PA1, si è aggravato contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma nel senso di computare nel suo minimo esistenziale anche la quota mensile d’adesione al sindacato UNIA di fr. 31.20;
che la rappresentanza nelle cause di ricorso all’autorità di vigilanza è riservata ai rappresentanti legali (curatore, organo di una persona giuridica, ecc.), agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti nonché ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale (art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]; sentenza della CEF 15.2023.63 del 2 ottobre 2023, pag. 2);
che PA1 non risulta rientrare nel novero delle persone appena citate, sicché il ricorso si rivela irricevibile da questo punto di vista;
che non è necessario assegnare al ricorrente un termine per sanare tale vizio, atteso che il gravame si avvera anche manifestamente infondato;
che la quota d’adesione a un sindacato non può infatti essere considerata una spesa assolutamente indispensabile giusta l’art. 93 cpv. 1 LEF, qualora il debitore non ne dimostri l’obbligatorietà (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid. 5.4);
che, nel caso in esame, l’escusso si è limitato ad affermare che “la legge prevede che […] le quote sociali di Associazioni professionali possono essere considerate nel calcolo del minimo vitale”, senza però comprovarne l’obbligatorietà né citare precisamente la norma di legge evocata genericamente;
che, del resto, egli non ha nemmeno fornito la prova del pagamento effettivo e regolare di siffatta spesa, avendo prodotto unicamente un bollettino di versamento mensile, disattendendo così il principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF);
che, in tali circostanze, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev’essere respinto, ragione per cui si prescinde dal notificarlo alla controparte unitamente alla decisione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a RE, Via C______ , A_____, per il tramite di PA1, Via L______ , M_____ I______.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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