AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2020.4
Data decisione, Autorità: 28.10.2024, TRAM
Titolo: Pianificazione di un comparto per un grande generatore di traffico (GGT) - nozione di GGT e relative disposizioni contenute nella scheda R8 del PD
Incarti n.
Lugano 28 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sui ricorsi:
a.
b.
c.
d.
del 29 gennaio 2020 del RI 1
(evasione parziale)
del 29 gennaio 2020 della RI 2 RI 3 patrocinate da:
del 3 febbraio 2020 della RI 4 patrocinata da: (evasione parziale)
del 31 gennaio 2020 della RI 5 (a cui è subingredita la RI 6, ), patrocinata da:
contro
e.
la risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6736) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del Comune di Locarno, settore Piano di Magadino;
del 1° settembre 2020 del RI 1
contro
la risoluzione del 24 giugno 2020 (n. 3371) con cui il Consiglio di Stato ha rettificato la decisione del 18 dicembre 2019 (n. 6736) relativa all'approvazione del piano regolatore del Comune di Locarno, settore Piano di Magadino, ed in particolare la modifica d'ufficio del cpv. 2 dell'art. 25 (zona AS) e del cpv. 3 dell'art. 26 (zona ASs) delle NAPR;
ritenuto, in fatto
A. La scheda R8 del piano direttore cantonale (PD) indica quale misura al p.to 3.1.a (di dato acquisito) e nell'Allegato I come comparto potenzialmente idoneo per i grandi generatori di traffico (GGT) l'area posta a cavallo di via Cantonale in territorio di Lavertezzo e di Locarno (GGT di Riazzino), assegnando a titolo indicativo per l'insieme del comparto 20'000 m2 di superficie di vendita (SV).
B. a. Durante le sedute del 19 ottobre e del 9 novembre 2015 il Consiglio comunale di Locarno ha adottato la revisione del piano regolatore riguardante il settore del Piano di Magadino, che prevede, fra l'altro, l'inclusione dei mapp. 4297 e 4298 (comparto area Polivideo), posti a est di via allo Stradonino, nella zona per attività e servizi speciale (ASs), retta dall'art. 26 delle norme di attuazione del piano regolatore, settore Magadino (NAPR-Magadino), nonché la riconversione della fascia di zona industriale (ZI) limitrofa a via Cantonale - su cui corre il confine con il Comune di Lavertezzo - nella (nuova) zona per attività e servizi (AS), retta dall'art. 25 NAPR-Magadino. La zona ASs è destinata a ospitare complessi multifunzionali d'interesse regionale con contenuti vari, fra cui commerciali e relativi al tempo libero, ai divertimenti e all'intrattenimento (cfr. art. 26 cpv. 1 NAPR-Magadino), mentre l'art. 25 cpv. 1 NAPR-Magadino riserva la zona AS
Il GGT di Riazzino si sovrappone alla zona ASs, a parte della zona AS e a parte della ZI (mapp. 4096 parz.).
b. Con risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6736), il Consiglio di Stato ha approvato nel complesso la revisione e, al fine di renderla conforme ai contenuti della scheda R8 del PD, ha modificato, fra l'altro, d'ufficio gli art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino come segue (testo evidenziato in grassetto; cfr. p.to n. 2a del dispositivo, pag. 87, che rinvia al capitolo 13.1. [recte: 12.1.], pag. 85, e in particolare lett. p, nonché capitolo 5.4, sottocapitoli 5.4.7 e 5.4.8, pag. 42-43):
Art. 25 Zona d'attività e di servizi (AS)
1Nella zona AS [...]
2Valgono i seguenti parametri edificatori:
Indice di sfruttamento massimo: IS 1.2
[…]
Superficie di vendita massima ammessa nella zona ASs e AS: 20'000 mq
Art. 26 Zona d'attività e di servizi speciale (ASs)
1La zona ASs [...]
3Valgono i seguenti parametri edificatori:
Indice di sfruttamento massimo: IS 1.2
[...]
Superficie di vendita massima ammessa nella zona ASs e AS: 20'000 mq
C. Con i ricorsi citati in ingresso sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo con le seguenti critiche e domande:
a. RI 1 (inc. n. 90.2020.4) che, invocando una violazione della propria autonomia, impugna la risoluzione d'approvazione su numerosi oggetti, fra cui figurano le citate modifiche d'ufficio, di cui chiede l'annullamento. Ponendo in dubbio che il GGT di Riazzino possa essere considerato tale, vista l'esiguità della SV ivi ammessa, sottolinea come le modifiche operate incidano anche sulla parte della zona AS non inclusa nel perimetro del GGT e che la riduzione a 20'000 m2 di SV limiti indebitamente la destinazione commerciale prevista per le due zone dalla revisione. Lamenta inoltre come la scheda annoveri la SV - di cui mancherebbe una definizione legale nella legislazione cantonale e comunale - solo a titolo indicativo, mentre le modifiche d'ufficio la trasformerebbero in valore assoluto, senza peraltro tener conto della parte spettante al Comune di Lavertezzo e creando una (potenziale) disparità di trattamento fra i fondi, mancando un criterio di ripartizione del contingente di SV;
b. RI 3 e RI 2 (inc. n. 90.2020.6) in qualità di proprietaria, rispettivamente affittuaria dei mapp. 4279 e 5548 di Locarno, inclusi in zona AS ma non nel perimetro del GGT-Riazzino: rilevando come l'area indicata nella scheda R8 del PD sia meno estesa rispetto alla superficie complessiva delle zone AS e ASs, postulano che, se confermato, il vincolo sia rivisto e adeguato secondo le indicazioni del PD, delimitando nel piano delle zone la superficie delle zone AS e ASs per le quali esso vale;
c. RI 4 (inc. n. 90.2020.8), proprietaria del mapp. 4287, incluso in zona AS ma non nel perimetro del GGT-Riazzino, che postula l'integrale annullamento della decisione del Governo: invocando la presenza di gravi vizi procedurali, critica le modifiche d'ufficio in parola, poiché arbitrarie e lesive del principio della parità di trattamento, unitamente a un'altra modifica operata dal Governo relativa all'art. 25 cpv. 2bis NAPR;
d. RI 6 (inc. n. 90. 2020.9), proprietaria del mapp. 4297, inserito dalla revisione in zona ASs, che chiede l'annullamento delle citate modifiche con argomenti analoghi a quelli invocati dal Comune, lamentando in aggiunta il mancato allestimento di un catasto della SV già presente nel comparto e l'arbitrarietà dell'assegnazione alla zona AS di i.s. dello 1.2.
D. Prima dell'inoltro della risposta e ritenendo fondate le critiche formulate dagli insorgenti, con risoluzione del 24 giugno 2020 (n. 3371) il Consiglio di Stato ha annullato le predette modifiche d'ufficio (n. 1 del dispositivo, prima frase), riformulando il testo delle due norme come segue:
Art. 25 Zona d'attività e di servizi (AS)
1Nella zona AS (...) Non è ammesso l'insediamento di Grandi Generatori di Traffico ai sensi degli artt. 72-75 LST.
2 […]
Art. 26 Zona d'attività e di servizi speciale (ASs)
1La zona ASs (...) È ammesso l'insediamento di Grandi Generatori di Traffico ai sensi degli artt. 72-75 LST.
2[...]
3Valgono i seguenti parametri edificatori:
Indice di sfruttamento massimo: IS 1.2
[…]
Superficie di vendita massima pari a 20'000 mq
E. a. Alla luce della suddetta decisione di rettifica, in sede di risposta la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) chiede che i ricorsi vengano dichiarati privi di oggetto. Dal canto suo RI 1, richiamati i contenuti del suo ricorso (a.) e di quello interposto in seguito contro la decisione di rettifica (cfr. infra, F), chiede che il gravame della RI 3 e della RI 2 venga parzialmente accolto con l'annullamento (e non solo con l'adeguamento) delle contestate modifiche, e che quello della RI 6 venga accolto. Per quanto attiene al gravame della RI 4, ritenendo nel frattempo sanati i lamentati vizi procedurali, postula il suo parziale accoglimento con l'annullamento delle modifiche d'ufficio apportate all'art. 25 cpv. 2 e 2bis NAPR-Magadino.
b.
b.a. Nell'ambito del procedimento che lo concerne, con la replica RI 1 conferma le sue critiche, a cui la decisione di rettifica non avrebbe posto rimedio, mantenendo la sua domanda di giudizio. La Sezione con la duplica si limita a chiedere la conferma della decisione impugnata.
b.b. Con la replica RI 3 e RI 2 chiedono che la procedura venga stralciata dai ruoli a condizione che la decisione di rettifica cresca in giudicato, postulando l'assegnazione di ripetibili e l'esonero dal pagamento di spese. Su quest'ultimo aspetto, con la duplica, la Sezione si rimette al giudizio del Tribunale, mentre il Comune, ribadendo i contenuti della sua risposta, non si oppone allo stralcio.
b.c. Con la replica RI 4 limita le sue domande di causa all'annullamento dell'art. 25 cpv. 2bis NAPR. La Sezione con la duplica chiede la conferma della decisione impugnata, mentre il Comune chiede l'accoglimento del ricorso.
b.d. RI 6 non ha replicato.
F. a. Avverso la risoluzione del 24 giugno 2020 RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo (inc. n. 90.2020.22) per svariati motivi che non occorre riassumere, postulando in via principale l'annullamento della modifica d'ufficio all'art. 25 cpv. 1 NAPR-Magadino e la completazione del cpv. 3 dell'art. 26 NAPR-Magadino con la precisazione che la SV è indicativa, nonché in via subordinata il loro integrale annullamento. Con la risposta la Sezione chiede che il ricorso venga respinto. RI 1 non ha replicato.
b. Poiché RI 1 ha pubblicato dal 3 giugno al 2 luglio 2024 sul Portale cantonale di pubblicazione la variante del piano regolatore, sezione Territorio urbano e Piano di Magadino, Adeguamento della pianificazione alla LST, che riporta agli art. 23 e 24 NAPR-PdM le modifiche d'ufficio disposte dal Consiglio di Stato nella suddetta decisione di rettifica, la giudice delegata lo ha interpellato circa il suo interesse al mantenimento del ricorso, interesse che RI 1 ha confermato con scritto del 22 agosto 2024.
c. Chiamate a esprimersi in merito al ricorso e alla risposta della Sezione, RI 3 e RI 2 si rimettono al giudizio del Tribunale, mentre la RI 4 aderisce alle domande di giudizio deRI 1. RI 6 è rimasta silente.
Considerato, in diritto
1.2. Con questa precisazione, i ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere esaminati sulla base degli atti dell'incarto, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e con un'unica decisione (art. 76 cpv. 1 LPAmm).
1.3. Il ricorso deRI 1 (inc. n. 90.2020.4) e quello della RI 4 (inc. n. 90.2020.8) sono evasi unicamente in relazione alla tematica dei GGT e alle modifiche d'ufficio degli art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino apportate dal Consiglio di Stato. Le rimanenti censure verranno evase successivamente (nuovi numeri incarti: 90.2024.21 e 90.2024.22).
2.1. Secondo l'art. 74 LPAmm, che tratta dell'effetto devolutivo del ricorso, con il suo deposito, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa all'autorità di ricorso (cpv. 1). L'istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all'insinuazione della risposta (cpv. 2). L’autorità di ricorso esamina l'impugnativa solo nella misura in cui non sia divenuta priva d’oggetto (cpv. 4).
2.2. In concreto il Consiglio di Stato, dichiarando di aderire alle critiche dei ricorrenti e adducendo come dal Rapporto di pianificazione del dicembre 2013 (Rapporto), accompagnante la revisione, emergesse l'intenzione … di ammettere GGT unicamente nella zona ASs, ha modificato la decisione del 18 dicembre 2019 nei termini esposti sopra (cfr. consid. D). Ora, manifestamente, tale modifica non andava nel senso della domanda formulata dal RI 1 e dalla RI 6, che chiedevano l'annullamento tout court delle modifiche d'ufficio introdotte con la risoluzione del 18 dicembre 2019, e neppure di quelle formulate dalla RI 4 che postulava l'annullamento integrale della risoluzione, e dalla RI 3 e dalla RI 2, che chiedevano che, se confermato, il vincolo fosse rivisto e adeguato secondo le indicazioni del PD, delimitando nel piano delle zone la superficie delle zone AS e ASs per le quali valeva. Per giunta, come si vedrà in seguito, la decisione di rettifica, oltre a contraddire gli argomenti addotti dal Governo nella decisione precedente per giustificare le modifiche d'ufficio agli art. 25 e 26 NAPR-Magadino, si palesa manifestamente contraria alle previsioni del PD già solo perché attribuisce a tutto il comparto ASs la SV di 20'000 m2, che andrebbe invece suddivisa con il Comune di Lavertezzo e pianificata congiuntamente nell'ambito di un unico studio pianificatorio (cfr. scheda R8 del PD, n. 4.2.b, pag. 11). Il mancato coordinamento delle pianificazioni comunali costituisce poi una violazione del diritto (art. 3 cpv. 1 LST). In conclusione, poiché non corrisponde alle domande dei ricorrenti, la risoluzione impugnata va annullata, già perché emanata in dispregio dell'effetto devolutivo esplicato dai ricorsi.
3.1.
3.1.1. In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello comunale deve, di norma, retrocedere gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 29 cpv. 2 LST, il rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può, tuttavia, apportare delle modifiche d'ufficio al piano regolatore
3.1.2. Il piano direttore vincola le Autorità e gli enti regionali per lo sviluppo (art. 16 cpv. 1 LST). Tutti gli atti pianificatori in contrasto con il piano direttore devono essere a questo conformati entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato (art. 16 cpv. 2 LST).
3.2.
3.2.1. La scheda R8 del PD parte dal principio della concentrazione dei GGT, ossia costruzioni commerciali, centri turistici attrezzati, attrezzature di svago intensive, cinema multisala (cfr. n. 2.1 lett. a e art. 72 cpv. 1 LST), in comparti ritenuti potenzialmente idonei che, previa pianificazione comunale, li potranno accogliere. Questa scelta permette così di limitare il numero degli spostamenti e quindi di ridurre il carico ambientale complessivo. La scheda delimita pertanto a titolo indicativo i vari comparti previsti per i GGT nel Cantone (tra i quali quello di Riazzino; cfr. n. 3.1.a e Allegato I) e fissa la superficie di vendita ammessa, senza con ciò garantire l'effettiva possibilità di insediamento che rimane data unicamente attraverso le condizioni e le delimitazioni definite nei rispettivi comuni. La pianificazione delle utilizzazioni deve in ogni caso assicurare la promozione dello sviluppo sostenibile, la coerenza con il concetto di organizzazione territoriale dell'agglomerato in cui si colloca il comparto (cfr. schede R2-R5 PD), il coordinamento con altre politiche territoriali del PD (cfr. scheda R7), la conformità con gli obiettivi della politica ambientale (cfr. schede V1 e V4 PD e i contenuti del PRA), una buona accessibilità mediante trasporto pubblico e dalla rete viaria principale, un'adeguata capacità di quella locale, una buona accessibilità per il traffico lento e la promozione della qualità urbanistica (cfr. scheda R8, n. 2.4 lett. b PD). In particolare, soggiunge la scheda, la pianificazione delle utilizzazioni dei comparti per GGT a livello di piano regolatore o di piano di utilizzazione cantonale, dovrà stabilire e/o verificare la delimitazione del comparto (n. 2.4 lett. c), il progetto urbanistico (n. 2.4 lett. d) e la capacità massima di traffico e compatibilità ambientale (n. 2.4 lett. e), il trasporto pubblico e la rete viaria principale e di servizio, che sanciscono il principio della partecipazione dei promotori (n. 2.4 lett. f e g), le attività ammesse e le quantità edificatorie in funzione della capacità massima di traffico del comparto e tenuto conto della tipologia delle attività ammesse (n. 2.4 lett. h). La scheda prevede pure l'obbligo per gli organi pianificatori di procedere alla regolamentazione dei posteggi a complemento e in conformità con il Regolamento cantonale posteggi privati (Rcpp; art. 51-62 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110) e la possibilità di introdurre una tassa di stazionamento e il relativo sistema tariffale (n. 2.4 lett. i). Da notare che questi medesimi principi riferiti ai GGT e alla loro gestione sia da un punto di vista pianificatorio che ambientale sono codificati agli art. 72 e segg. LST. Al n. 4.2, lett. b, la scheda R8 prevede esplicitamente che nei casi di comparti che riguardano più comuni, essi pianificano nel dettaglio il comparto per GGT congiuntamente, tramite un unico studio pianificatorio.
3.2.2. La scheda R8, al capitolo 1, pag. 2, rileva come a Riazzino siano presenti problemi di sovraccarico della rete viaria e di impatto ambientale, anche se in termini meno acuti rispetto ad altri comparti del Cantone.
3.3.
3.3.1. In concreto, la revisione persegue, fra i suoi vari obiettivi, quello di gestire la trasformazione del comparto di Riazzino da zona industriale-artigianale tradizionale in moderna area di servizi urbani (cfr. Rapporto, capitolo 4, pag. 26), ciò che avviene in particolare tramite l'inclusione dell'area Polivideo in zona ASs e la riconversione della fascia di ZI limitrofa a via Cantonale nella (nuova) zona AS. Da notare che, come esposto in narrativa, la zona ASs è riservata a ospitare complessi multifunzionali, mentre la zona AS, fra le varie destinazioni, prevede quella commerciale (cfr. art. 25 cpv. 1 e 26 cpv. 1 NAPR-Magadino). Inoltre, mediante questi due azzonamenti, il Comune ritiene di aver parimenti posto in sintonia la revisione con la scheda R8 del PD (cfr. Rapporto, capitolo 6. Proposte pianificatorie e segnatamente, per la zona AS, 6.2.2 Comparto attorno alla nuova fermata TILO di Riazzino, pag. 30, per la zona AS, nonché per la zona ASs 6.1.1 Area dell'ex impianto di incenerimento __________ e 6.1.2 Comparto Polivideo, pag. 29 e 6.4.2 Zone lavorative, pag. 33). La delimitazione del perimetro GGT, esatta dalla scheda e dall'art. 73 cpv. 2 lett a LST, è però assente nei piani (perimetro che peraltro avrebbe dovuto includere anche parte del mapp. 4096 attribuito alla zona ZI) come pure le verifiche e gli approfondimenti richiesti dalla scheda R8 e dalla LST. La questione relativa al coordinamento con il Comune di Lavertezzo viene poi risolta come segue (cfr. Rapporto, pag. 11):
Per quel che riguarda invece la parte confinante a Nord tra Locarno-PdM, Gordola, Lavertezzo e Cugnasco-Gerra, il confine è la Via Cantonale (…) Nel tratto tra Gordola e Riazzino gli aspetti di coordinazione sono essenzialmente due:
° (…)
° la regolamentazione dei contenuti ammessi a carattere lavorativo, commerciale e di servizio.
I concetti in tal senso sono già da tempo stati enunciati dalla Città di Locarno e sono già stati oggetto di comunicazione ai Comuni interessati; spetta ora a questi riprendere quanto viene proposto con la revisione del PR di Locarno-PdM. (…)
3.3.2. In merito alla zona AS, in sede di approvazione il Governo, ha considerato in particolare che (cfr. pag. 23-24):
Una parte della zona AS e la zona ASs (vedi capitolo successivo) sono inserite, ai sensi della scheda R8 del PD, in un comparto potenzialmente idoneo per GGT. Tuttavia, il Comune non si è chinato sugli approfondimenti necessari al fine di accertare la sostenibilità viaria e ambientale del comparto richiesti dalla scheda R8 del PD (…). Tale scheda, infatti, ammette a titolo indicativo 20'000 m2 di superficie di vendita (SV) per il comparto di Riazzino, quale parametro per calibrare i contenuti da pianificare a livello locale. Per questa ragione, il CdS, al fine di rendere conforme la proposta di PR con il PD inserisce d'ufficio il tetto massimo di SV pari a 20'000 mq all'interno delle zone in cui sono ammessi contenuti commerciali tali da configurarsi come GGT, ovvero la zona AS e ASs. Il CdS modifica pertanto d'ufficio l'art. 25 delle NAPR così come riportato al cap. 5.4.
Il Comune potrà comunque, mediante una variante di PR, compiere tutte le verifiche ai sensi della scheda R8 del PD e modificare il quantitativo di SV ammessa nelle zone in funzione della loro compatibilità con il carico veicolare e ambientale.
Considerazioni e conclusioni analoghe vengono tratte dal Governo con riferimento alla zona ASs, con la precisazione che il comparto Polivideo è (pure) incluso nel settore di Riazzino indicato nella scheda R7 del PD come Polo di sviluppo economico (cfr. pag. 27).
3.3.3. Come appena esposto, con la revisione il Comune ha inteso gestire la trasformazione del comparto di Riazzino da zona industriale-artigianale tradizionale in moderna area di servizi urbani tramite i citati azzonamenti e assolvere nel contempo i compiti assegnati dalla scheda R8 del PD per rapporto al GGT di Riazzino. Ora, nella misura in cui il Comune ha inteso creare la nuova zona AS, rispettivamente ampliare la zona ASs, le sue scelte non hanno sollevato obiezioni da parte del Governo, che le ha condivise. Per contro, nella misura in cui il Comune ambiva a disciplinare il GGT di Riazzino, manifestamente la pianificazione proposta si rivelava insufficiente. Essa è infatti del tutto priva delle verifiche esatte dalla scheda R8 e dall'art. 73 cpv. 2 LST e non è stata approntata tramite un unico studio pianificatorio (cfr. scheda R8, n. 4.2.b) congiuntamente al Comune di Lavertezzo. Inoltre il coordinamento tra i due piani regolatori (art. 3 cpv. 1 LST) non può dirsi risolto con un semplice annuncio delle proprie intenzioni ai Comuni interessati (cfr. consid. 3.3.1. i.f.). Sebbene, come indica il Governo, il parametro della SV (previsto peraltro solo a titolo indicativo nella scheda R8), permette di calibrare i contenuti della pianificazione a livello locale, in presenza delle citate lacune (o meglio, della totale assenza di una pianificazione relativa al GGT di Riazzino), l'introduzione d'ufficio di tale parametro negli art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino non erano atte a colmarle e a porre la revisione in sintonia con la pianificazione di ordine superiore. Oltretutto le contestate modifiche d'ufficio presentano i difetti evocati, a giusta ragione, dai ricorrenti nei loro gravami. Esse vanno dunque annullate. Come indicato dal Governo, spetterà al Comune attivarsi tramite una variante, da allestire congiuntamente con il Comune di Lavertezzo, volta a rendere la revisione conforme alla scheda R8 del PD (cfr. anche art. 16 cpv. 2 LST) e, qualora dovesse rimanere inattivo, il Cantone potrà, se del caso, sostituirsi, allestendo un piano di utilizzazione cantonale (PUC, cfr. scheda R8, n. 2.4 b) oppure adottando una misura di salvaguardia della pianificazione (cfr. art. 57 cpv. 2 LST e 80 cpv. 2 RLST). Ben inteso, nel frattempo, per eventuali domande di costruzione che dovessero essere inoltrate vale il regime autorizzativo di cui all'art. 74 LST. Per tutti questi motivi i ricorsi sono accolti.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza la risoluzione del 18 dicembre 2019 (n. 6736) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui modifica
d'ufficio gli art. 25 cpv. 2 e 26 cpv. 3 NAPR-Magadino introducendo una superficie di vendita massima.
Di conseguenza risoluzione del 24 giugno 2020 (n. 3371) del Consiglio di Stato è annullata.
Alla RI 2 e alla RI 3 nonché alla RI 4 e alla RI 6 dev'essere inoltre retrocesso l'importo di fr. 1'800.- versato quale anticipo per le presunte spese processuali.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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