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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2025.25
Data decisione, Autorità: 23.06.2025, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Dilazione in prima sede. Assegnazione delle spese processuali in equità
Incarto n. 14.2025.25
Lugano 23 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.784 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 settembre 2024 dalla
AP1, Lu______
contro
AO1, S______ (patrocinata dall’a______. PA1, M______)
giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2025 presentato dall’AO1 contro la decisione emessa il 28 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 26 settembre 2024, la AP1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’AO1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 21'018.80 oltre a spese e interessi, compresi tre attestati di carenza di beni per fr. 8'502.10 in totale.
B. All’udienza di discussione del 27 gennaio 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 28 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AO1 dallo stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’AO1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. Il 6 febbraio 2025 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Lo stesso giorno la reclamante ha comunicato di aver pagato tutti i suoi debiti verso l’istante. Entro il termine impartitole, quest’ultima non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’AO1 il 29 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 8 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 4 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come pure l’integrazione del 6 febbraio.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
Nel caso specifico, l’AO1 ha dimostrato che, prima della pronuncia del fallimento (il 28 gennaio 2025), la AP1, dopo aver ricevuto acconti dell’escusso e chiesto al Pretore (e ottenuto) due rinvii dell’udienza (doc. C-F acclusi al reclamo), le ha concesso una (terza) dilazione per pagare il saldo delle sue pretese entro il 10 febbraio 2025, a patto che avesse versato un ulteriore acconto di fr. 4'000.– entro il 24 gennaio 2025, condizione di cui la AP1 ha poi confermato l’adempimento con scritto del 4 febbraio 2025 (doc. L). Ora, tale dilazione equivale a un ritiro della domanda di fallimento nel senso dell’art. 167 LEF (DTF 64 I 199; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 6 ad art. 167 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 ad art. 167 LEF; Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 171 LEF), di cui il Pretore, se l’avesse saputo, avrebbe dovuto tenere conto stralciando la causa dal ruolo per desistenza (art. 241 CPC; sentenza della CEF 14.2018.162 del 14 novembre 2018, consid. 2.3). Il ricorso va quindi accolto, tanto più che la reclamante ha poi saldato la somma residua (e-mail della AP1 acclusa al reclamo integrativo).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 gennaio 2025 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’AO1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’AO1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’AO1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante.
III. Notificazione a:
– avv. PA1, Studio legale e notarile, Via B______ /CP , M_; – AP1, L______; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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