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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2025.89
Data decisione, Autorità: 23.06.2025, CEF
Titolo: Fallimento pronunciato in base a tre domande. Anticipo delle spese per la procedura di fallimento per ciascuna causa
Incarto n. 14.2025.89
Lugano 23 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2025.342/ 343/395 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze 31 marzo (le due prime) dalla
RE, B______
e 14 aprile 2025 (la terza) dalla
A__ A__ SA, W______
contro
CO, A______
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2025 presentato dalla RE contro la decisione unica emessa il 23 maggio 2025 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. _____09 e _____39 emessi il 24 maggio e 13 giugno 2024 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la RE ha escusso la CO per l’incasso rispettivamente di fr. 8'268.55 e fr. 4'107.50 oltre agli accessori;
che con due domande del 31 marzo 2025, RE ha chiesto il fallimento dell’escussa e così ha fatto anche l’A__ A__ SA mediante domanda del 14 aprile 2025;
che il 1° aprile 2025 il Pretore aggiunto ha fissato agl’istanti un termine per versare fr. 1'000.– per ognuna delle tre esecuzioni a titolo di anticipo per le spese della procedura di fallimento (giusta l’art. 169 cpv. 2 LEF);
che statuendo con decisione del 23 maggio 2025 il primo giudice ha accolto le tre istanze e pronunciato il fallimento della CO dal 26 maggio 2025 alle ore 10:00;
che contro la sentenza appena citata la RE è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 giugno 2025 per ottenerne, in via principale, l’annullamento e la riforma nel senso della trasmissione all’Ufficio dei fallimenti di uno solo dei due anticipi di fr 1'000.– da essa prestato e la rifusione dell’altro a suo favore, mentre in via subordinata ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;
che con decisione del 16 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha completato la sua decisione sulla scorta dell’art. 334 cpv. 1 CPC statuendo sulla questione delle spese processuali, la cui sorte per dimenticanza non era stata definita nel dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che ha posto a carico della massa fallimentare le spese processuali di fr. 100.– anticipate dagl’istanti in ognuna delle tre cause e ordinato, al passaggio in giudicato della decisione, il trasferimento all’Ufficio dei fallimenti di fr. 1'000.– anticipati dagl’istanti a copertura delle spese della procedura di fallimento, e la restituzione del saldo di quegli anticipi alla RE in ragione di fr. 1'500.– e all’A__ A__ SA per fr. 500.–;
che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto dal momento che RE ha ottenuto addirittura più di quanto chiedeva (la restituzione di fr. 1'000.–);
che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che la domanda principale accessoria della RE volta a far accertare che l’esecuzione n. _____09 verte su fr. 4'633.55 e non su fr. 1'190.45 come indicato nella sentenza impugnata è irricevibile, siccome il giudice del fallimento non deve e non può statuire sull’esistenza e la consistenza del credito posto in esecuzione dall’istante, verifica che eventualmente è stata effettuata nel corso dell’esecuzione dal giudice del merito, ma deve limitarsi a controlla-re, se l’escusso l’ha eccepito, se il credito è stato nel frattempo integralmente estinto, ciò che costituirebbe un motivo di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 n. 3 LEF);
che la questione è del resto senza interesse poiché con la conferma del fallimento RE dovrà in ogni caso insinuare i propri crediti nel fallimento e sarà l’Ufficio dei fallimenti, in via sommaria (art. 245 LEF), o il giudice, se verrà promossa un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF), a pronunciarsi in merito;
che non si pone problema di spese di giustizia e ripetibili di prima sede, poiché la reclamante non ha preso conclusioni al riguardo;
che stante la peculiarità del caso si prescinde dal riscuotere spese processuali in seconda sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'107.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è dichiarato senza oggetto.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– RE, Via G______ , B___; – CO, Viale M______ V______ , A____.
Comunicazione a:
– Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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