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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2025.31
Data decisione, Autorità: 18.06.2025, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile. Mancato invio di una fattura e/o di un richiamo
Incarto n. 14.2025.31
Lugano 18 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa S25-1 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 31 dicembre 2024 dall’
avv. dott. PA1, L______
contro
AO1 (o______: AO2), M______
giudicando sul reclamo del 6 febbraio 2025 presentato dalla AO2 contro la decisione emessa il 3 febbraio 2025 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. _______ emesso il 17 dicembre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il notaio avv. dott. PA1 ha escusso la AO1 per l’incasso di fr. 2'600.– (indicando quale causa del credito la “Nota d’onorario notarile dell’11.11.2024 per rogito n. ___ del 21.10.2024”);
che avendo la AO1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 31 dicembre 2024 PA1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso;
che nel termine impartitole, l’escussa, la cui ditta nel frattempo era diventata AO2, non ha presentato osservazioni;
che statuendo con decisione del 3 febbraio 2025, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 190.– e un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata la AO2 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 febbraio 2025 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, l’impugnativa non è stata notificata alla controparte per osservazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 7 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi).
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che la AO2 motiva l’impugnativa evidenziando la “mancata documentazione che di prassi avvia una procedura esecutiva, ovvero il mancato pagamento di fattura e/o richiami che non h[a] mai ricevuto” e chiede pertanto implicitamente l’annullamento della decisione impugnata e la reiezione dell’istanza;
che tuttavia la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) non vincola l’avvio dell’esecuzione al pregresso invio di fattura e/o richiami e, comunque sia, la reclamante non indica motivi per cui la pretesa mancanza da essa rilevata giustifichi l’annullamento della sentenza impugnata;
che la reclamante non contesta d’altronde di aver ricevuto la parcella notarile posta in esecuzione, menzionata sia sul precetto esecutivo sia nell’istanza, cui è acclusa quale doc. 1;
che l’escutente, ad ogni modo, ha dimostrato, producendo il tracciamento della raccomandata n. ...____ (doc. 2 e 3) di averla notificata al precedente socio e gerente dell’escussa, M____ T______, il 15 novembre 2024;
che questi è stato sostituito dal nuovo socio gerente il 26 novembre 2024 (data della relativa pubblicazione: doc. 6), ossia dopo la notifica;
che il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla AO2, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ________ .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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